Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
(Approvato dal Consiglio dei Ministri del 25.08.2000)
Nota:
il testo definitivo (DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2001
LEGENDA:
L: legge
R: regolamento
Articolo unico
E' approvato il Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al d.Lgs. . e al d.P.R. .
CAPO I - DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative
modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del
presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che
consente l' identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità
1 ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano
o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità
personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO 2 il
documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi
di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui
alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il
documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte
di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE l'attestazione, da parte di
una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli
accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori
di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi dell'art. 43 e 69.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle
attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati
o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L-R)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la
formazione, il rilascio, la tenuta, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano
altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l'utenza,
e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e
la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati. (L)
2. Le modalità di produzione di atti e documenti previste dal
presente testo unico sono utilizzate anche nei rapporti con l'autorità
giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di volontaria
giurisdizione. (R)
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti e alle associazioni aventi sede legale in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le
qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui
resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dell'impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
è sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli
o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, resa al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante, facendo menzione della causa dell'impedimento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali.
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo
unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la patria
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
CAPO II - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE I - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI
PUBBLICI
Articolo 6 (L)
Riproduzione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, con la corrispondente riproduzione fotografica o
con altro mezzo idoneo a garantire la conformità agli originali.Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i limiti di tale facoltà,
nonché le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, le
certificazioni e tutti gli altri atti pubblici sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato
delle parole abbreviate. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II - DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato,
l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza
almeno biennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di
chiavi biometriche.
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed
atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad
ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con
le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente
competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con
firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui agli articoli
8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha
efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed
alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in
conformità alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4,
soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e
da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
(Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.
Articolo 12 (R)
(Pagamenti informatici)
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
(Libri e scritture)
1. I libri, i repertori e le scritture, di cui
sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III - TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 15 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni
del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2
e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
personali sensibili, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari
inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici
del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità,
determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei
princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore
del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a
che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV - COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI
SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta
dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta
di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può
essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o
di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione ovvero
la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a
tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di
atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di
cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti
di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8.
Articolo 21 (L)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi atto da
produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di
servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38.
2. Se l'atto è presentato a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in
tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e
il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
SEZIONE V - FIRMA
DIGITALE
Articolo 22 (R)
(Definizioni)
Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si
decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la
corrispondente chiave pubblica.
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la
firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di
verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il
termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre
anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una
data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che
effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati;
j) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi;
k) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo;
l) per validità del certificato, l'efficacia, e
l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
m) per regole tecniche, le specifiche di
carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o
associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un
solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o
associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di
validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o
privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad
ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare gli
elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte
del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze
agli organi della pubblica amministrazione si considera
apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel
documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi
a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la
validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita
dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni
fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e
deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le
informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od
alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve
munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante
la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un
periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro valultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una
dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico,
consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei
seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività
bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i
responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e
le regole tecniche di cui all'articolo 8;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa
richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso
del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri
titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 2
della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione
del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale
derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della
sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le
modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di
utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI - LEGALIZZAZIONE
DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il
cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il
funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o
legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono
legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate
personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie
possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
SEZIONE VII - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI
IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro, rilasciate da un'amministrazione
dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati personali;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
d) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi
compresa la chiave biometrica della firma digitale;
4. La carta d'identità elettronica può
altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le
predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti
di cui al presente testo unico e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le
pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei
documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII - REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi
vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta
la firma da legalizzare.
CAPO III - SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I - ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le istanze inviate per via telematica sono validamente
sottoscritte quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta di identità elettronica o altri sistemi equivalenti
riconosciuti dall'amministrazione di competenza.
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II - CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito
del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta
ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 74.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di
corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di
determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III - ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o
certificati concernenti stati, qualità personali e fatti di cui all'articolo
46, per i quali sono tenute o ad acquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli estremi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti, o ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Quando la consultazione diretta, da parte di
una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante viene operata per le finalità di cui al
presente testo unico, essa si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico. Per l'accesso diretto agli archivi l'amministrazione
certificante rilascia apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e
le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali.
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via
telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a
consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per
via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei
dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il
rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette
informazioni possono essere contenute in qualsiasi documento idoneo ad
assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale.
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile
e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle
autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti
solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV - ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti
contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per
le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in
corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identità non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti
in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. (R)
SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato
di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
j)appartenenza a ordini professionali;
k) titolo di studio, esami sostenuti;
l) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
m) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
p) stato di disoccupazione;
q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
r) qualità di studente;
s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
t) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
u) di non aver riportato condanne penali;
v) qualità di vivenza a carico;
w) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
Articolo 47 (L-R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38.(L)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari
per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali
previste dall'articolo 74, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei
moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV - SISTEMA
DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma
abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 51 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto
o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non
modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non
modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se
disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per
via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di
identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso
giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore,
garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione
dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole
tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni
di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne
sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della
pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre
disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali,
le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e
tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 52 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 51
lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento
riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e
tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie
unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 53 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare
ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato
disciplinato all'articolo 55;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione
o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 77, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il
codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di
protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni
ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo
può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali
informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del
documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e
la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del
comma 4.
Articolo 54 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei
documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo
51 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 53 nonché
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e
sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 55
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da
almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA - ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL
SISTEMA
Articolo 56 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte
le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai
criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di
cui all'articolo 59.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata
secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate.
I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da
combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per
le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel
testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di
controllo.
Articolo 57 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione
diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il
diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed
organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione
informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa
delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al
comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto
anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del
documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di
visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione -
anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 58 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei
documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo
77, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle
norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di
gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le
seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo
dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto,
della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di
protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei
criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA - TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DEI DOCUMENTI
Articolo 59 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e
degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai
sensi dell'articolo 77. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della
stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità
tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso
alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione
e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di
segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente
testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la
conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 51;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o
anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e,
comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 60 e 61, in luoghi
sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione
dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di
cui agli articoli 57e 58 e le attività di gestione degli archivi di cui agli
articoli 65, 66 e 67;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo
52;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente
regolamento da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 60 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di
salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno
riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal
fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei
documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto di procedure di archiviazione
ottica sostitutiva.
Articolo 61 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo
su un registro di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile
utilizzare la procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del
ripristino della funzionalità del sistema.
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura
informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale
gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso
del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.
Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di
autorizzazione.
3. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul
registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
4. Il primo documento protocollato manualmente per l'impossibilità
di utilizzare la procedura informatica acquisisce il numero di protocollo
successivo all'ultimo generato automaticamente. La numerazione del protocollo
riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema informatico, dal numero
successivo all'ultimo registrato manualmente.
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati
manualmente sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita
funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità
del sistema.
SEZIONE QUARTA - SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 62 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi
automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e
benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, i quali se redatti su supporti
informatici devono essere registrati in modo da essere comunque identificabili.
2. I sistemi per la gestione dei flussi
documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è
finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti
conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di
efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include
il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei
documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo
adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 63 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 50, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun
documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è
associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la
gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività
dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la
gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare
lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 64 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi
documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche
delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei
dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono
specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI
Articolo 65 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per
la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito
archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione
che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
Articolo 66 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato
con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta
traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la
custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 67 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione
permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di
archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela
dei beni culturali.
SEZIONE SESTA - ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 68 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle
informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V - CONTROLLI
Articolo 69 (R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito.
Articolo 70 (R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 69 le
amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli
medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro
trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
CAPO VI - SANZIONI
Articolo 71 (R)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i
casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato
o da terzi.
Articolo 72 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico; (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei
doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei
casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente
degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di
assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)
Articolo 73 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74, qualora
dal controllo di cui all'articolo 69 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Articolo 74 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 75 (R)
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera c) della legge 8
marzo 1999 n.50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico è
abrogata la legge 4 gennaio 1968 n.15, salvo quanto disposto dall'articolo 76;
sono altresì abrogati gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241; l'articolo
2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 della legge 27
maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998 n.
191; il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223.
Articolo 76 (R)
Norme che rimangono in vigore
1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera e) della legge 8
marzo 1999 n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
restano comunque in vigore l'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ad
eccezione del primo periodo del primo comma, abrogato dal comma 1 dell'articolo
33 del presente Testo unico.
2. Restano in vigore tutte le disposizioni vigenti in materia
di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
3. Resta in vigore l'articolo 16 della tabella allegato B
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Articolo 77 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei
piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la
realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata
dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri
uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna
tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato
provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a
queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le
segreterie di gabinetto.
Articolo 78 (R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo
dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per
l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi
di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti,
procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico
ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti
e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e
provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici.
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