Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Relazione illustrativa
(n.4 dell'allegato 3 alla legge 50/99)
I ) Finalità e tecnica del Testo unico
Nel presente schema di Testo unico, da emanare ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
raccolte e coordinate le numerose disposizioni che si sono stratificate nel
corso degli anni in materia di documentazione amministrativa, con l'ambizioso
proposito, oltre che di rendere facile la consultazione (e la conseguente
individuazione della disciplina applicabile), di favorirne un'interpretazione
coerente sul piano sistematico e -per quanto possibile- univoca.
La materia è a tutt'oggi, regolata da un gran
numero di fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle norme della
legge n. 15 del 1968, si sono aggiunte e sovrapposte negli ultimi anni, e in
modo episodico, una gran quantità di disposizioni, dettate dalle esigenze di
volta in volta avvertite come più urgenti; disposizioni non di rado inserite in
testi legislativi eterogenei (si pensi ad esempio alle leggi n. 127 del 1997 e
n. 191 del 1998) con la conseguenza di una frammentazione delle fonti, tale da
affaticare e disorientare l'interprete; per superare tale frammentazione e nella
ricerca della desiderata organicità della disciplina si è reso necessario,
talvolta, inserire nel Testo unico delle disposizioni "nuove" e di
raccordo, e talaltra operare nello stesso articolo una commistione tra
disposizioni in precedenza contenute in fonti di rango diverso (legge e
regolamento) e ora delegificate in attuazione della previsione dell'articolo 1
della legge n.127 del 1997, come quando si è trattato di integrare in un unico
articolo la casistica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, già
suddivisa tra l'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 e l'articolo 1 del d.P.R.
n. 403 del 1999. La compresenza, nel medesimo testo, di disposizioni
diversamente collocate nella gerarchia delle fonti ha peraltro posto, sul piano
pratico, il rilevante problema di come evitare un'indesiderata rilegificazione
di norme secondarie; a tal fine, ed anche per agevolare l'opera di aggiornamento
periodico prevista dal citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999, sono stati
elaborati tre testi distinti (A,B,C): il testo A, che contiene l'insieme di
tutte le disposizioni, legislative e regolamentari e consente di apprezzare
l'impianto normativo nel suo insieme; il testo B, recante le sole norme di rango
legislativo, che sarà emanato con decreto legislativo; il testo C, recante le
disposizioni non legislative, che sarà invece emanato con la procedura propria
dei regolamenti di delegificazione.
Tale impostazione corrisponde alle risoluzioni
adottate dalle Camere in sede di parere sulla relazione del Governo al
Parlamento sul riordino normativo, ed è chiarita nel nuovo testo dell'articolo
7, comma 2 della legge n. 50 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6
lettera a) della legge annuale di semplificazione L.n.340/2000.
Il sistema di numerazione adottato nello schema
di decreto legislativo e nello schema di regolamento - poi trasfusi nel testo
unico- si è reso necessario, sul modello anche di analoghe esperienze
straniere, per assicurare la corrispondenza tra gli articoli del testo unico, da
una parte, e quelli del decreto legislativo o del regolamento dall'altra; ciò
al fine di assicurare la leggibilità dei testi, soprattutto a seguito di future
modificazioni degli stessi. Nell'osservanza dei criteri fissati al comma 2 del
predetto articolo 7, è stata operata la delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali; sono state altresì
indicate le norme abrogate espressamente e le norme espressamente non inserite,
ma comunque vigenti ancorché contenute in fonte diversa dal Testo unico.
È necessario peraltro puntualizzare che
nell'ipotesi in cui una norma non risulti indicata né fra quelle non inserite,
né fra quelle abrogate, essa dovrà intendersi in ogni caso abrogata in virtù
di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 50 del 1999.
Da ultimo, pur con la prudenza necessaria quando
si tratta di riordinare un insieme di norme giuridiche da tempo vigenti, nei
confronti delle quali si è ormai stabilizzata l'interpretazione, si è
proceduto ad una semplificazione del linguaggio normativo.
Il Testo unico, in definitiva, intende
corrispondere alle esigenze evidenziate nella "Relazione per l'adozione del
programma di riordino delle norme legislative e regolamentari" presentata
dal Governo al Parlamento nel 1999.
Al riguardo, è stata, infatti, prevista
l'emanazione di testi unici a carattere misto legislativo e regolamentare,
mediante la predisposizione contestuale in ciascun settore di due distinti
provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello
regolamentare, da rifondere in un testo unico misto a carattere ricognitivo,
contenente tutte le norme rilevanti per il settore considerato.
Tuttavia, per raggiungere il fine di assicurare a
tutti gli utenti delle norme la completa conoscenza del diritto vigente sarà
necessario riportare in appendice ad esso, senza che ne formino parte
integrante, tutte le norme tecniche ivi richiamate, che non possono essere
inserite organicamente nel Testo in considerazione dell'elevato tasso di
obsolescenza che caratterizza queste disposizioni a causa della rapida
evoluzione delle tecnologie.
II) Impostazione e principali novità del
Testo unico
Il presente Testo unico, raccoglie e coordina, da
un lato, le norme in materia di documentazione amministrativa e, dall'altro, le
norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici.
Per quanto riguarda le prime, il principale
obiettivo perseguito è stato, come già si è detto, quello di coordinare in
modo sistematico la normativa dettata con la legge 4 gennaio 1968 n. 15 con gli
interventi di modifica e di integrazione effettuati negli ultimi anni.
Per quanto riguarda invece le norme in materia di
redazione e gestione dei documenti informatici, si è cercato soprattutto di
armonizzare il loro contenuto, fortemente innovativo, con le norme riguardanti
la documentazione amministrativa "tradizionale". Per realizzare questo
secondo obiettivo si è cercato in particolare, laddove possibile, di non
mantenere le norme in materia di documento informatico come un corpo a sé, ma
di collegarle strettamente ai diversi ambiti della disciplina
"tradizionale" a cui si ricollegano sul piano operativo (ad esempio,
le norme in materia di firma digitale sono state riunite con le norme generali
in materia di sottoscrizione di documenti amministrativi e atti pubblici, ecc.).
L'ambizione, dunque, è quella di riuscire a
disciplinare efficacemente sia la fase attuale, in cui predominano ancora gli
strumenti di certezza tradizionali, sia la fase di transizione dai documenti
cartacei a quelli informatici, che in questi anni si sta avviando, sia il futuro
nuovo regime delle certezze pubbliche, fondato in prevalenza su strumenti
informatici e telematici.
Oltre a risistemare in modo più coerente ed
organico la normativa vigente, sono state introdotte anche alcune disposizioni
innovative, volte a rendere più agevole l'applicazione di quest'ultima e a
compiere ulteriori passi sulla strada della progressiva eliminazione dei
certificati in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 127 del 1997.
Si è provveduto a premettere al testo un
articolo recante una serie di definizioni al fine di precisare il significato di
alcuni termini ricorrenti, in relazione ai quali erano insorti diversi dubbi
interpretativi, a cui si è appunto cercato di dare soluzione. Si è stabilito,
ad esempio, sia cosa debba intendersi per documento di riconoscimento e quale
rapporto ci sia fra questo ed il documento di identità, sia il significato del
termine "certificato". Si è poi operato un altro intervento, di
natura più sostanziale. È cioè stato allargato l'ambito di applicazione delle
norme in materia di documentazione amministrativa, sia per quanto riguarda i
soggetti tenuti ad accettare gli strumenti di semplificazione della
documentazione amministrativa (includendo fra essi anche i privati che vi
consentano e l'autorità giudiziaria, limitatamente all'attività di volontaria
giurisdizione), sia per quanto riguarda i soggetti che possono utilizzare tali
strumenti (ampliando i casi di utilizzo da parte dei cittadini extracomunitari).
Le novità introdotte riguardano, in particolare,
le modalità di autenticazione di copia e di autenticazione delle
sottoscrizioni.
Riguardo alle prime, è stato chiarito, da un
lato, che l'autentica di copia può essere fatta anche dai gestori di pubblici
servizi nell'ambito dei procedimenti per cui sono competenti; mentre dall'altro
è stata estesa la possibilità di sostituire gli effetti dell'autentica di
copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte
dell'interessato (originariamente prevista dal d.P.R. n. 403/98 solo per le
pubblicazioni in senso tecnico), ammettendo il ricorso a tale dichiarazione in
un numero di casi molto maggiore, fra cui ad esempio quello di presentazione di
documenti fiscali.
Per quanto riguarda invece l'autentica di
sottoscrizione, sono state generalizzate le misure di semplificazione già
introdotte dalla legge n. 127/97 e dalla legge n. 191/98, chiarendo inoltre le
modalità da seguire per l'autentica nel caso in cui il documento la cui
sottoscrizione deve essere autenticata vada presentato ad un soggetto diverso
dalla pubblica amministrazione o dal gestore di pubblico servizio.
Sono state, infine, riportate le disposizioni
fiscali che all'articolo 21 della L.n.15 /1968 prevedevano l'esenzione delle
dichiarazioni sostitutive dall'imposta di bollo.
Si è stabilito, poi, che le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere atti o
certificati per i quali sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative
informazioni o ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato. Si è correlativamente previsto che la richiesta di
certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Inoltre, sempre relativamente agli istituti che
concernono gli accertamenti d'ufficio e l'acquisizione diretta di certificati da
parte delle pubbliche amministrazioni procedenti sono state introdotte delle
disposizioni volte a rendere più agevole il loro utilizzo, sia attraverso un
migliore coordinamento fra amministrazione procedente ed amministrazione
certificante, sia attraverso il superamento di alcuni limiti formali, come ad
esempio quelli posti da alcune interpretazioni particolarmente restrittive della
legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali.
Si è prevista, poi, la possibilità di estendere
anche al documento di riconoscimento esibito ai sensi del presente Testo unico
quanto già previsto per i certificati dalla legge n. 127/97, ovvero la
possibilità di esibirlo anche se scaduto, dietro semplice dichiarazione che i
dati in esso contenuti e con esso comprovati non hanno subito variazioni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive
ne è stato ulteriormente esteso l'ambito di applicazione e sono state
introdotte delle precisazioni volte ad agevolare il loro utilizzo, superando
alcuni dubbi interpretativi emersi dal monitoraggio dell'applicazione della
normativa ora raccolta nel Testo unico.
Le modifiche introdotte in materia di controlli
sono molto significative anche sul piano sostanziale, dato che la materia era
trattata in modo molto sintetico ed erano sorti significativi problemi nella sua
applicazione.
In particolare si è cercato di definire meglio,
in termini di pretese ed obblighi reciproci, i rapporti fra amministrazione
procedente ed amministrazione certificante, affiancando all'obbligo di
effettuare il controllo da parte della prima anche l'obbligo di rispondere alle
richieste di controllo da parte della seconda.
Infine si è provveduto ad un coordinamento
sistematico delle sanzioni penali.
III) Analisi del testo
Il capo primo rubricato definizioni e ambito di
applicazione, non suddiviso in sezioni, si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 reca alle lettere a) e b)
l'indicazione del significato da attribuire, ai fini del Testo unico delle
espressioni di "documento amministrativo", riportando letteralmente il
contenuto degli articoli 22 comma 2 della Legge n. 241/1990 e 7 comma 6 del
d.P.R.n.403/1998, di "documento informatico" e di "firma
digitale", riproducendo l'articolo 1 comma 1 lettere a) e b) del d.P.R.
513/1997.
Una significativa innovazione viene introdotta
con le definizioni di "documento di riconoscimento" e di
"documento d'identità" di cui alle lettere c) e d). Le due
disposizioni, frutto della rielaborazione di norme appartenenti a peculiari
ambiti normativi (articolo 292 R.D. n.635/1940, articolo 3 R.D. n.773/1931)
intendono mantenere la separazione tra i documenti d'identità, aventi specifica
finalità, dalla categoria d'insieme dei documenti di riconoscimento, che
consentono, comunque, l'identificazione personale del titolare.
Alla lettera e) viene inserita la norma
dell'articolo 1 comma 1 lett.b) del D.P.C.M. n.437/1998 relativa al
"documento d'identità elettronico". La lettera f) definisce il
"certificato": si tratta di una disposizione nuova nella quale vengono
delineate le funzioni e l'ambito oggettivo di questo atto amministrativo.
Parimenti sono nuove le definizioni alle lettere
g) e h) di "dichiarazione sostitutiva di certificazione", e di
"dichiarazione sostitutiva di atto notorio".
La lettera i) riprende la definizione di
"autentica della sottoscrizione" dall'articolo 20 secondo comma della
Legge n. 15/1968.
Le lettere l) e m) definiscono la legalizzazione
di firma e la legalizzazione di fotografie: nel primo caso viene riportato
l'articolo 15 primo comma della Legge n. 15/1968; su questa disposizione viene
costruita, in via analogica, la seconda definizione.
La definizione di "firma digitale" di
cui alla lettera n) è la medesima contenuta nel d.P.R.513/1997.
Le definizioni di "amministrazioni
procedenti" e di "amministrazioni certificanti" indicate alle
lettere o) e p) costituiscono un'ulteriore novità, poiché, anche se
l'espressione è rinvenibile nelle circolari attinenti la materia, l'ordinamento
mancava di norme che distinguessero, in via generale, la duplice posizione che
può assumere l'amministrazione nelle vicende legate all'utilizzo della
documentazione amministrativa.
Le lettere q), r) e s) riprendono le definizioni
di gestione dei documenti, di "sistema di gestione informatica dei
documenti" e di "segnatura di protocollo" contenute nell'articolo
1 del d.P.R. n.428/1998.
L'articolo 2 amplia l'ambito oggettivo di
applicazione delle norme del Testo unico, rispetto al contenuto dell'articolo 1
della Legge n. 15/1968; il riferimento ai gestori di servizi pubblici si rende
necessario a seguito dell'equiparazione sancita, ai fini de quo, dalla Legge n.
127/1997 con le pubbliche amministrazioni. L'estensione dell'applicabilità
delle norme del Testo unico ai privati che vi consentono riprende quanto
recentissimamente disposto dalla legge annuale di semplificazione per l'anno
1999, L.n.340/2000. Nella stessa, è, inoltre, previsto espressamente, secondo
quanto già disposto dall'articolo 15 della L.n.58/1997, che le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale si applicano anche nei
rapporti tra privati.
La disciplina delle attività collegate agli atti
e documenti amministrativi interessa ora anche i rapporti con l'autorità
giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di volontaria
giurisdizione.
L'articolo 3 individua i soggetti ai quali è
applicabile il Testo unico: come già previsto dall'articolo 5 comma 1 del
d.P.R.n. 403/1998, oltre che alle persone fisiche e giuridiche italiane e
comunitarie, la disciplina sarà applicabile agli enti e alle associazioni
aventi sede legale in Italia e o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per quanto concerne i cittadini extracomunitari,
nella riscrittura del comma 2 del predetto articolo 5, si sostituisce il
possesso della residenza con quello dell'autorizzazione a soggiornare nel
territorio italiano.
Infine, i commi 3 e 4 riportano l'ulteriore
casistica per l'applicabilità del Testo unico ai cittadini extracomunitari
riprendendo le norme dell'articolo 2 del d.P.R. n.394/1999.
L'articolo 4, ripropone, al comma 1 la procedura
semplificata della norma contenuta nell'articolo 4 del d.P.R.n.403/1998 relativa
alla possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva da parte di
cittadini impossibilitati a firmare e ad effettuare la dichiarazione pur non
essendo sottoposti ad interdizione. Il comma 2 introduce una nuova ulteriore
semplificazione per i casi di impedimento temporaneo del dichiarante per ragioni
connesse allo stato di salute. Semplificazione che si spiega con la necessità
di tutelare soggetti in condizioni di debolezza. Il comma 3, infine, esclude
espressamente dal testo unico la disciplina delle dichiarazioni fiscali.
L'articolo 5 chiude il capo primo, inserendo
l'articolo 8 della Legge n. 15/1968 relativo alle ipotesi di rappresentanza
legale del dichiarante. Il capo secondo, rubricato documentazione
amministrativa, è suddiviso in otto sezioni.
La prima sezione (articoli 6 e 7) concerne i
"documenti amministrativi e gli atti pubblici". L'articolo 6, in tema
di riproduzione e conservazione dei documenti, aggiorna la previsione
dell'articolo 25 primo comma dell'articolo 25 della Legge n. 15/1968, allargando
le modalità a tutti i mezzi idonei a garantire la conformità agli originali, e
inserisce per ragioni di completezza, le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 15, primo periodo della L.n.537/1993, relativo alla conservazione dei
documenti su supporto ottico e alla salvaguardia del patrimonio documentale
storico.
L'articolo 7, sulla redazione e stesura di atti
pubblici riformula, usando un linguaggio semplice e sintetico, gli articoli 12
primo comma e 13 primo e secondo comma della Legge n. 15/1968.
La seconda sezione (articoli 8-13) è dedicata al
"documento informatico".
L'intera sezione riprende il d.P.R. 513/1997,
disciplinando le condizioni di validità dei documenti informatici e le
operazioni che li riguardano, facendo rinvio al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la definizione delle regole tecniche per le
operazioni di formazione, trasmissione ecc. e delle misure tecniche,
organizzative e gestionali a garanzia dei dati contenuti nei documenti.
La sezione terza (articoli 14-17) riunisce, senza
l'aggiunta di nuove norme, le varie disposizioni presenti nell'ordinamento in
materia di "trasmissione di documenti".
L'articolo 14 ripropone il contenuto
dell'articolo 19 della Legge n. 15/1968, che rinvia alle disposizioni speciali
sulle funzioni e i poteri consolari per la trasmissione all'estero di atti agli
uffici di stato civile.
L'articolo 15 riporta la procedura di
trasmissione del documento informatico già disciplinata all'articolo 12 del
d.P.R. n.513/1997.
All'articolo 16 sono inseriti i principi che
l'articolo 8 del d.P.R. n.403/1998 ha fissato per la tutela della riservatezza
dei dati "sensibili", elencati nell'articolo 22 della Legge n.
675/1996, contenuti nei documenti trasmessi.
L'articolo 17 chiude la sezione con le
disposizioni a garanzia della segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica.
Con la sezione quarta (articolo 18-21) vengono
riscritte, aggiornate e significativamente innovate le norme della Legge n.
15/1968, del d.P.R. n.513/1997 e del d.P.R. n.403/1998 sulle "copie
autentiche e sull'autenticazione di sottoscrizioni".
Il comma 1 dell'articolo 18 è il frutto di una
sintesi tra l'articolo 14 primo comma e l'articolo 7 primo comma della Legge n.
15/1968 e individua le caratteristiche della copia autentica. Il secondo comma
riporta la modalità tipica di autenticazione delle copie, secondo il disposto
dell'articolo 14 secondo comma della Legge n. 15/1968.Il terzo comma inserisce e
corregge l'articolo 3 comma 4 del d.P.R. n.403/1998 che ha introdotto la
procedura semplificata per l'autenticazione della copia di un documento da
presentare agli organi della pubblica amministrazione, così come ai gestori di
pubblici servizi, superando un'incongruenza della vecchia stesura.
Nell'articolo 19 viene ampliato il contenuto
dell'articolo 2 comma 2 del d.P.R. n.403/1998 introducendo le modalità
alternative all'autenticazione di copie. Si tratta di una significativa
innovazione che, prendendo spunto da quanto già disciplinato per le copie di
pubblicazioni quali titoli nei concorsi pubblici, consente di sostituire alla
procedura dell'autentica la presentazione della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà sulla conformità della copia all'originale. Inoltre, è di
non trascurabile importanza l'espressa previsione che la medesima
autodichiarazione di conformità può avere ad oggetto anche le copie di
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Per quanto, invece, attiene la copia di atti e
documenti informatici, l'articolo 20 riporta alla lettera il contenuto
dell'articolo 6 d.P.R. n.513/1997. Particolarmente rilevante, oltrechè
puntualmente rispondente alle manifestate esigenze di semplificazione è la
nuova disciplina dell'autenticazione delle sottoscrizioni. L'articolo 21, al
comma 1 riscrive l'articolo 20 della Legge n. 15/1968, fondando la garanzia di
autenticità della sottoscrizione di istanze e/o dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori di
pubblici servizi sull'espresso rinvio alla disciplina semplificata per l'invio e
la sottoscrizione delle istanze. Il comma 2, mantiene, comunque, le modalità
tradizionali di autentica della sottoscrizione delle istanze e delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio in alcuni casi particolari.
La costruzione di queste disposizioni nasce
dall'esigenza di chiarire definitivamente una disciplina venuta in essere
attraverso varie fasi (l'articolo 3 comma 11 della Legge n. 127/1997, che ha
abolito l'autentica della sottoscrizione delle istanze da presentarsi alle
pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi, cui ha fatto seguito
l'articolo 2 comma 10 della Legge n. 191/1998 che ha chiarito quali fossero le
modalità sostitutive dell'autentica della sottoscrizione per le istanze,
estensibili, in base all'interpretazione autentica di cui al comma 3 del
medesimo articolo.). Ragioni di opportunità e chiarezza hanno portato, nella
formulazione del comma 1 dell'articolo 21 (che fa rinvio all'articolo 38),
all'eliminazione della distinzione tra dichiarazioni sostitutive collegate ad
un'istanza o meno.
La sezione quinta, rubricata "firma
digitale", riproduce integralmente il sistema costruito dalle norme del
d.P.R. n.513/1997. L'articolo 22 riporta l'elenco delle definizioni di cui
all'articolo 1 del d.P.R. citato, con la sola eccezione di quelle già inserite
alle lettere b) e n) dell'articolo1. L'articolo 23 sulla firma digitale riporta
i 7 commi dell'articolo 10. L'articolo 24 sulla firma digitale autenticata
contiene l'articolo 16. L'articolo 25 sulla firma di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni riproduce il contenuto dell'articolo 19 del citato
d.P.R.. Gli articoli 26 e 27 sul deposito della chiave privata e sulla
certificazione delle chiavi riproducono, rispettivamente, gli articoli 7 e 8 del
d.P.R.. Infine gli articoli 28 e 29 sugli obblighi dell'utente e del
certificatore e sulle chiavi di cifratura della pubblica amministrazione,
riportano l'intero contenuto, rispettivamente, dell'articolo 9 e dell'articolo
17.
La sezione sesta (articoli 30-34), rubricata
"legalizzazione di firme e di fotografie", riprende all'articolo 30,
il contenuto dell'articolo 15 secondo comma della Legge n. 15/1968, sulle
modalità di legalizzazione delle firme; l'articolo 31, intitolato "atti
non soggetti a legalizzazione", unifica i due commi dell'articolo 18 della
Legge n. 15/1968; l'articolo 32 riproduce il contenuto dell'articolo 18 della
Legge n. 15/1968 sulla legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute; l'articolo 33, in tema di legalizzazione di firme di
atti da e per l'estero, riporta, senza alcuna modifica il contenuto
dell'articolo 17 della Legge n. 15/1968; l'articolo 34 riscrive il comma 7
dell'articolo 2 della Legge n. 127/1997, privilegiando le modalità più snelle
della legalizzazione delle fotografie e riporta, al comma 2, l'esenzione
dell'imposta di bollo, prevista dal collegato alla legge finanziaria di cui alla
L.n.342/2000.
La sezione settima (articoli 35 e 36), rubricata
"documenti di riconoscimento e di identità", si apre con l'articolo
35 sancisce con la nuova disposizione del comma 1 l'equipollenza, ai fini del
Testo unico, tra il documento d'identità e il documento di riconoscimento; al
comma 2 sono individuati i documenti equipollenti, mediante una riscrittura
dell'articolo 16 comma 1 della Legge n. 615/1996; il comma 3 riporta il comma 9
dell'articolo 2 della Legge n. 127/1997 in ordine alla facoltatività
dell'indicazione dello stato civile del richiedente il documento.
L'articolo 36, sulla carta d'identità e sui
documenti elettronici, rinvia, nel comma 1, al D.P.C.M. riportato nell'appendice
allegata al Testo unico per la definizione delle caratteristiche e delle
modalità di rilascio; nei successivi commi dal 2 al 7 viene meglio articolato e
talvolta riformulato il contenuto del comma 10 dell'articolo 2 della Legge n.
127/1997, in particolare esplicitando il richiamo ai dati biometrici con
esclusione del DNA, quali elementi rilevanti ai fini dell'identificazione.
La sezione ottava, intitolata "regime
fiscale", è composta dal solo articolo 37 che riproduce al comma 1 il
contenuto del primo comma dell'articolo 21 sull'esenzione dall'imposta di bollo
per le due tipologie di dichiarazioni sostitutive.
Il capo terzo, rubricato semplificazione della
documentazione amministrativa, si compone di cinque sezioni.
La sezione prima (articoli 38 e 39) è dedicata
alle "istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione".
L'articolo 38 commi 1 e 2 riporta le modalità
semplificate di presentazione e sottoscrizione delle istanze alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, già introdotte
dall'articolo 2 comma 10 della Legge n. 191/1998; l'introduzione della nuova
disposizione di cui al comma 3 è conseguente all'introduzione nell'ordinamento
della carta d'identità e del documento d'identità elettronico.
L'articolo 39 riporta il contenuto dell'articolo
3 comma 5 della Legge n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2 comma 8 della
L.191/1998, sulla sottoscrizione delle domande di partecipazione a concorsi
pubblici, assoggettando alle stesse modalità anche le domande agli esami per il
conseguimento di diplomi o titoli culturali.
La sezione seconda (articoli 40-42) è dedicata
ai "certificati".
L'articolo 40 riproduce l'esatto contenuto
dell'articolo 11 della Legge n. 15/1968 sulle certificazioni contestuali;
altrettanto avviene al comma 1 dell'articolo 41 che riprende l'articolo 2 comma
3 della Legge n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2 commi 2 e 4 della
Legge n. 191/1998 sulla validità dei certificati, con l'aggiunta, però di
un'ulteriore disposizione a vantaggio della celerità dell'azione
amministrativa.
L'articolo 42 riporta la norma dell'articolo 12
del d.P.R.n.403/1998 introdotta per ragioni di chiarezza linguistica, che ha
individuato termini sostitutivi per indicare i certificati di abilitazione.
La sezione terza (articoli 43 e 44) è rubricata
"acquisizione diretta di documenti".
L'articolo 43 nei suoi primi 4 commi riscrive la
previsione già contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 del d.P.R. n.403/1998,
privilegiando ulteriormente l'acquisizione diretta delle informazioni necessarie
all'amministrazione procedente.
La sezione quarta si compone del solo articolo 45
che aggiunge alle disposizioni degli articoli 3 comma 1 Legge 127/1997 e
dell'articolo 7 comma 4 del d.P.R.n.403/1998 una nuova norma che, sulla scorta
di quanto già previsto per l'uso del certificato scaduto, fissa le condizioni
per l'uso, in luogo del certificato, del documento di riconoscimento non in
corso di validità.
La sezione quinta (articoli 46-49) contiene
"norme in materia di dichiarazioni sostitutive".
L'articolo 46 riscrive la casistica delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, unificando il testo dell'articolo 2
primo comma della Legge n. 15/1968 e dell'articolo 1 comma 1 del
d.P.R.n.403/1998, aggiungendo alla lettera j) dell'elenco l'appartenenza agli
ordini professionali, completando alla lettera aa) la possibilità di sostituire
il certificato del casellario giudiziale con riferimento anche ai provvedimenti
civile e amministrativi, e, infine, aggiungendo alla lettera ee) la possibilità
di dichiarare di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
L'unificazione nell'unico articolo di norme di
rango legislativo con norme di rango regolamentare, appare giustificabile con il
criterio indicato per la stesura del regolamento dall'articolo 1 Legge n. 127,
che prevede l'ampliamento delle categorie di stati, qualità personali e fatti
già previsti dall'articolo 2 primo comma Legge n. 15/1968; inoltre, la stessa
espressione con cui apre l'articolo 1 del d.P.R.n.403/1998 "oltre ai casi
di cui . sono aggiunti." autorizza a ritenere "declassata" la
fonte per l'individuazione della casistica delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni. L'articolo 47 rimette ordine nelle varie disposizioni aventi ad
oggetto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
L'articolo 48 riproduce alla lettera le
disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive dell'articolo 6
del d.P.R. n.403/1998, unicamente trasformando da facoltativo in obbligatorio il
riferimento, da inserire nel modulo per le dichiarazioni sostitutive,
all'informativa di cui all'articolo 10 della Legge n. 675/1996.
All'articolo 49 è inserito il testo
dell'articolo 10 del d.P.R.n.403/1998 sui limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione.
Il capo quarto è rubricato sistema di gestione
informatica dei documenti e si compone di sei sezioni che sono interamente
riprese dal "Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con
procedura informatica" di cui al d.P.R.n.428/1998.
La sezione prima (articoli 50-57) è intitolata
"disposizioni sulla gestione informatica dei documenti".
L'articolo 50 riproduce le disposizioni
transitorie di cui agli articoli 21 e 2 del d.P.R. 428/1998.
L'articolo 51 riproduce il contenuto
dell'articolo 20 del d.P.R. n.513/1997.
L'articolo 52, sul sistema di gestione
informatica dei documenti, recepisce in toto il contenuto dell'articolo 3.
L'articolo 53, sulla registrazione di protocollo, riproduce l'articolo 4,
riformulando in positivo il comma 5, con l'indicazione degli atti oggetto di
registrazione obbligatoria, dove, invece, il regolamento contiene l'elenco degli
atti esclusi dalla registrazione di protocollo. All'articolo 54, sulle
informazioni annullate o modificate, è riportato l'articolo 5 del quale vengono
invertiti i due commi oltre che integrato il comma 1. L'articolo 55, sulla
segnatura di protocollo, riformula, senza aggiunte di carattere normativo, il
comma 1 dell'articolo 6 e riproduce alla lettera i restanti quattro commi.
L'articolo 56, sulle operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti, modifica la rubrica dell'articolo 7 ma ne riporta
alla lettera il contenuto. L'articolo 57, sul numero di protocollo, riscrive in
modo più chiaro la rubrica e il contenuto dell'articolo 8, riducendolo ad un
comma unico. La sezione seconda (articoli 58-60) è stata reintitolata
"accesso ai documenti e alle informazioni del sistema".
L'articolo 58, sulle funzioni di accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema, l'articolo 59 sull'accesso esterno,
l'articolo 60 sull'accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni riportano
per intero i contenuti degli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento, fatta
eccezione per il comma 3 dell'articolo 11, che viene abolito, e sciogliendo i
riferimenti normativi relativi al diritto di accesso ai documenti amministrativi
e alla tutela della riservatezza dei dati personali.
La sezione terza (articoli 61-63) è stata
reintitolata "tenuta e conservazione del sistema di gestione dei
documenti".
L'articolo 61, sul servizio per la gestione
informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, ripete
l'articolo 12. L'articolo 62, sulle procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema, recepisce interamente il contenuto dell'articolo
13. L'articolo 63, sul registro di emergenza, riprende l'articolo 14,
sostituendo, al comma 5, l'indicazione espressa del termine di cinque giorni per
l'inserimento nel sistema dei dati protocollati manualmente, con la formula
"senza ritardo".
La sezione quarta (articoli 64-66) è stata
reintitolata "sistema di gestione dei flussi documentali".
L'articolo 64, rubricato come l'intera sezione,
riporta l'articolo 15 invertendone i primi due commi. All'articolo 65, sui
requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali, e all'articolo 66,
sulla specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
flussi documentali, sono riprodotti gli articoli 16 e 17.
La sezione quinta (articoli 67-69) è rubricata
"disposizioni sugli archivi".
L'articolo 67, sul trasferimento dei documenti
all'archivio di deposito, recepisce il contenuto dell'articolo 18.
L'articolo 68, contenente disposizioni per la
conservazione degli archivi, riprende l'articolo 19 unicamente sciogliendo i
riferimenti alle norme citate per estremi.
L'articolo 69, sugli archivi storici, recepisce
l'articolo 19 inserendo il riferimento espresso al Testo unico in materia di
beni culturali.
La sezione sesta, composta dal solo articolo 70
è rubricata " attuazione e aggiornamento dei sistemi".
L'articolo 70, aggiornamenti del sistema, riporta
l'intero contenuto dell'articolo 22.
Il capo quinto rubricato controlli, non suddiviso
in sezioni, si compone di due articoli .
L'articolo 71, sulle modalità dei controlli,
riprende al comma 1 il testo dell'articolo 11 del d.P.R. n. 403/1998; il comma 2
riscrive l'articolo 11, comma 2 del d.P.R. n.403/1998, senza innovazioni quanto
piuttosto a vantaggio di una migliore comprensibilità da parte degli operatori
e degli utenti.
Diversamente, il comma 3 dell'articolo 71
introduce una nuova disposizione intesa a disciplinare la fattispecie
dell'irregolarità sanabile dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.
L'articolo 72, sulla responsabilità dei
controlli, costituisce una novità rispetto alla previgente disciplina.
Le norme sono state dettate dalla necessità di
porre maggiore attenzione sullo strumento dei controlli e di fare chiarezza
sulle modalità e sulla dinamica del rapporto che si instaura tra
amministrazione procedente-controllante e amministrazione certificante.
Il capo sesto rubricato sanzioni, non suddiviso
in sezioni, si compone di sei articoli nei quali è ripresa la disciplina
previgente con una revisione di carattere tecnico-formale.
L'articolo 73 riproduce la clausola di cui
all'articolo 24 della Legge n. 15/1968 sull'assenza di responsabilità della
pubblica amministrazione.
L'articolo 74 riunisce le varie disposizione
sulla violazione dei doveri d'ufficio quale sanzione derivante dalla mancata
applicazione delle norme in materia di autocertificazione.
In particolare, la lett.a) riproduce l'articolo 3
comma 4 della Legge n. 127/1997; la lett.b) riproduce l'articolo 3 comma 3 del
d.P.R.n.403/1998; la lett.c) riproduce l'articolo 7 comma 5 del
d.P.R.n.403/1998.
L'articolo 75, sulla decadenza dai benefici,
recepisce il contenuto dell'articolo 11 comma 3 del d.P.R.n.403/1998.
L'articolo 76, contenente norme penali, riporta
il secondo e il terzo comma dell'articolo 26 della Legge n. 15/1968, modificando
soltanto i riferimenti normativi in esso contenuti.
Il capo settimo rubricato disposizioni finali,
non suddiviso in sezioni, si compone di due articoli.
L'articolo 77, contiene, ai sensi dell'art. 7
comma 2 lettera c) della legge 8 marzo 1999 n.50, l'elenco delle norme abrogate
dal Testo unico, separando in due commi i riferimenti alle norme di rango
legislativo e quelli alle norme di rango regolamentare.
All'articolo 78 sono indicate, ai sensi dell'art.
7 comma 2 lettera e) della legge 8 marzo 1999 n. 50, le norme, non incluse nel
Testo unico, che rimangono in vigore.
Il presente schema, già deliberato dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 25 agosto 2000, è stato sottoposto al parere del
Consiglio di Stato. Sono stati acquisiti gli avvisi del Garante per la
protezione dei dati personali dell'8 settembre 2000, della Conferenza
Stato-Città del 14 settembre 2000 e dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione del 29 settembre 2000.
Successivamente il testo è stato nuovamente
esaminato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 ottobre 2000, quindi,
acquisito il parere del Comitato per la legislazione del 9 novembre 2000, è
stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.
Il testo attuale tiene conto dei predetti pareri
e le modifiche apportate rispetto al testo esaminato, in prima lettura il 25
agosto 2000 e in seconda lettura il 6 ottobre, sono conseguenti ai pareri
medesimi.
Sul piano generale, vale la pena di menzionare
che il Consiglio di Stato, pur ritenendo legittima la scelta tecnica adottata
nell'impostazione del testo unico (un decreto legislativo e un regolamento di
delegificazione poi trasfusi in un testo unico finale), ha ritenuto praticabile
anche una diversa soluzione che, nell'ambito di un unico testo emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, contenesse sia le disposizioni
legislative che regolamentari.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
materia della documentazione amministrativa, per la sua attinenza all'assetto
organizzativo della pubblica amministrazione, fosse interamente delegificabile
con l'unica eccezione delle norme penali e delle norme sul trattamento dei dati
personali. Si è ritenuto, tuttavia, di accogliere solo in parte questo
suggerimento, limitando, al momento, l'esercizio della potestà di
delegificazione solo ad alcuni -ancorchè la maggior parte- degli aspetti
definiti organizzativi dal Consiglio di Stato.
La I Commissione della Camera dei deputati
(affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della P.A.), preso atto del parere del
Comitato per la legislazione reso nella seduta del 9 novembre u.s., ha espresso,
nella seduta del 16 novembre, parere favorevole sul provvedimento in esame,
formulando, con le seguenti osservazioni, la richiesta di:
a) procedere, all'adozione e all'emanazione
contestuale di un decreto legislativo e di un regolamento, i quali si integrino
tra di loro e si unifichino attraverso la veste formale, espressamente prevista
dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999, di un decreto del
Presidente della Repubblica di approvazione del testo unico risultante appunto
dalla concorrenza in un unico contesto delle disposizioni del decreto
legislativo e del regolamento, evitandosi di dare origine ad un ulteriore atto
normativo di natura regolamentare che approvi il testo unico delle disposizioni
di cui al decreto legislativo e al regolamento;
b) di includere, per ragioni di completezza del
testo unico, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 537
del 1993, relative alla conservazione dei documenti su supporto ottico e alla
salvaguardia del patrimonio documentale storico;
c) di espungere dal testo unico i riferimenti
alle disposizioni previgenti, che potrebbero trarre in inganno l'interprete
circa il valore normativo del testo unico, indicandoli invece in un apposito
allegato;
d) di predisporre un allegato al testo unico nel
quale ricomprendere i regolamenti ministeriali, le direttive, le circolari e le
norme tecniche vigenti rilevanti nella materia, in modo da facilitare l'accesso
a tali atti da parte dei cittadini;
e) all'articolo 5, comma 1 (L), di sostituire le
parole "esercente la potestà dei genitori" con le seguenti:
"esercente la potestà";
f) di verificare se le disposizioni, contenute
negli articoli 8, comma 1 (R), 16, comma 3 (R) e 36, comma 5 (L), che prevedono
il parere del Garante per la protezione dei dati personali siano tutte
effettivamente discendenti dalla previsione generale di cui all'articolo 31,
comma 2 della legge n. 675 del 1996;
g) all'articolo 36, comma 1 (L), di riprodurre la
disposizione dell'articolo 2, comma 10, della legge n.127 del 1997;
h) all'articolo 43 (L-R), di valutare
l'opportunità di riconsiderare tale disciplina, al fine di evitare che essa
possa rivelarsi più defatigante, per il cittadino, rispetto a quella
attualmente presente negli articoli 18, commi 2 e 3, e 30 della legge n. 241 del
1990 e nell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (tutte espressamente abrogare
dall'articolo 77), eventualmente anche chiarendo, al comma 1, che l'acquisizione
d'ufficio delle informazioni deve avvenire in ogni caso senza oneri di natura
finanziaria a carico del cittadino; i) all'articolo 46, comma 1, lettera aa)
(R), di valutare l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: "e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa", posto che la
dichiarazione sostitutiva ivi prevista sostituisce la certificazione prodotta
dal casellario giudiziale;
l) all'articolo 60, comma 3 (R), di provvedere ad
armonizzare tale disposizione con la formulazione adottata dall'articolo 55,
comma 5 (R);
m) di attribuire rango legislativo alle
disposizioni contenute negli articoli 77 (L-R) e 78 (L-R), oppure, in
alternativa, di distinguere in commi separati, all'interno di ciascun articolo,
le disposizioni che si riferiscono a norme primarie e quelle che si riferiscono
a norme secondarie;
n) di completare, conformemente a quanto
richiesto dall'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge n.50 del 1999,
l'elenco delle disposizioni abrogate dall'articolo 77 (L-R), in particolare
considerando gli effetti abrogativi implicitamente derivanti dall'articolo 1,
comma 1, lettera a) (R), dall'articolo 1, comma 1, lettera e) (R), dall'articolo
3, comma 4 (R), e dall'articolo 35, comma 2 (L), in modo da evitare la
riproduzione, all'interno del testo unico, del contenuto di disposizioni
vigenti, senza corrispondentemente procedere alla loro espressa abrogazione;
o) di precisare l'elenco delle norme che
rimangono in vigore nella materia in questione contenuto nell'articolo 78 (L-R);
p) all'articolo 78, comma 1, lettera d) (L-R), di
precisare il significato dell'espressione "disposizioni secondarie"
che rimarrebbero in vigore, esplicitando che essa si riferisce unicamente ai
regolamenti ministeriali o a direttive e circolari, ma non ai regolamenti
governativi, che sono inclusi nel testo unico;
q) di esplicitare, all'articolo 78 (L-R), che il
testo unico, in particolare all'articolo 37, comma 1 (L), non modifica le norme
sul bollo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972,
e successive modificazioni;
r) con riferimento, infine, all'articolo 2, comma
1 (L), all'articolo 43, comma 2 (L) all'articolo 72, comma 4 (R), che anticipano
altrettante innovazioni in via d'introduzione ad opera degli articoli 2 e 3 del
disegno di legge di semplificazione 1999, di coordinare tra di loro i due
interventi in modo da non creare duplicazioni normative.
La I Commissione della Senato della Repubblica
(affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della P.A.) ha espresso, nella seduta del 29
novembre, parere favorevole sul provvedimento in esame, formulando, osservazioni
quasi totalmente coincidenti con quelle della Camera, richiedendo, inoltre,
all'articolo 2, di estendere la disciplina non solo ai gestori dei pubblici
servizi nei rapporti con l'utenza, ma anche nei rapporti tra di loro;
all'articolo 3 (comma 1), di aggiungere le società di persone e i comitati
nell'elenco dei destinatari delle disposizioni del testo unico, e (comma 4) di
prevedere una semplificazione delle procedure relative alle certificazioni e
attestazioni di autorità di stati esteri, o comunque rilasciati all'estero;
all'articolo 4 di prevedere che la documentazione relativa alle motivazioni
dell'impedimento alla sottoscrizione o dichiarazione sia tenuta separata
dall'attestazione; all'articolo 7, per quanto riguarda il comma 1, di
specificare che il mezzo per redigere i documenti debba comunque consentire la
conservazione nel tempo, e di prevedere (comma 4) la possibilità dell'utilizzo
di acronimi e di espressioni in lingua straniera di uso corrente; di estendere
le previsioni dell'articolo 13 agli analoghi atti regolati dalla legge
notarile;all'articolo 21, di considerare i profili penalistici (falso
ideologico, querela di falso) della falsa attestazione rispetto all'acquisizione
di una falsa autocertificazione riformulando l'articolo, ovvero sopprimendolo in
considerazione dell'incidenza di una norma regolamentare in fattispecie
penale;di richiamare i dati biometrici, con esclusione di una schedatura
generalizzata del DNA, non solo per la firma digitale di cui all'articolo 22, ma
anche per altre forme di identificazione; all'articolo 24 di considerare la
necessità che tali disposizioni si estendano in via generalizzata, facendo
pertanto all'articolo 28 della legge notarile; all'articolo 27 comma 3, e nelle
altre norme del presente testo unico (articoli 2, 8, 11 e 23) di verificare la
compatibilità con la Direttiva 93/99/CEE in materia di autorità di
certificazione; all'articolo 28 di approfondire il senso della lettera c) e di
dare una lettura più attenta; all'articolo 35, comma 2, di valutare se non sia
opportuno evitare il riferimento al "timbro" , che potrebbe essere
sostituito da altro mezzo, o quantomeno di aggiungere l'espressione "o
equivalenti"; di procedere ad un coordinamento dei riferimenti alla "
veridicità" e alla "autenticità" in relazione agli articoli 41
e 45; all'articolo 53, di consentire forme di sperimentazione della gestione
informatica del protocollo. A seguito dei suddetti pareri, il testo è stato
riformulato in accoglimento delle richieste delle Commissioni parlamentari, ad
eccezione di alcune, per i motivi di seguito esposti.
Riguardo all'osservazione della I Commissione del
Senato relativa all'articolo 21, si ritiene che le modifiche possano far sorgere
il dubbio che una siffatta formulazione introduca una nuova fattispecie penale;
in effetti, per la stessa ragione il Consiglio di Stato e il Ministero della
Giustizia, a proposito delle disposizioni di cui all'articolo 76, avevano
segnalato la necessità di non delineare, anche semplicemente, nuove
formulazioni o interpretazioni delle fattispecie penali; pertanto,
l'osservazione non è stata accolta in quanto la fonte regolamentare, nella
formulazione adottata, non è suscettibile di incidere sul contenuto delle
norme.
In ordine alla verifica, richiesta dalla I
Commissione del Senato, della compatibilità dell'articolo 27 comma 3, e delle
altre norme del presente testo unico con la Direttiva 93/99/CEE in materia di
autorità di certificazione, si fa presente che le modifiche eventualmente
necessarie verranno recepite nella forma dell'aggiornamento del testo unico,
essendo, a tutt'oggi, in attesa dell'approvazione della legge comunitaria per
l'anno 2000, nonchè dell'emanazione dei provvedimenti normativi di recepimento
dalla stessa previsti.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I
Commissione del Senato, in ordine all'articolo 28, si osserva che questa
previsione si limita a riprodurre la normativa vigente.
Quanto alla richiesta della I Commissione della
Camera di cui al punto f), in ordine all'articolo 43 dello schema, si ricorda
che esso rappresenta una delle essenziali innovazioni del Testo Unico e prevede
che le amministrazioni e i servizi pubblici non possano chiedere ai cittadini
certificazioni per tutti i dati attestabili con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni. Le amministrazioni e i servizi pubblici sono tenuti o ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, o ad accettare le dichiarazioni
sostitutive di certificazione. Non si vede quindi come il divieto previsto per
le amministrazioni di richiedere certificazioni ai cittadini possa risultare
più defatigante rispetto alla normativa preesistente.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I
Commissione del Senato, in ordine all'articolo 53, si ritiene che prevedere
esplicitamente forme di sperimentazione potrebbe indebolire il carattere
prescrittivo della norma sul protocollo.
Quanto alla richiesta, formulata da entrambe le
Commissioni, di provvedere ad armonizzare la disposizione di cui all'articolo
60, comma 3 con la formulazione adottata dall'articolo 55, comma 5 (R), non si
ravvisa l'esigenza di armonizzazione, in quanto le fattispecie disciplinano
ipotesi diverse. Quanto alla richiesta, formulata da entrambe le Commissioni. di
attribuire rango legislativo alle disposizioni contenute negli articoli 77 (L-R)
e 78 (L-R), oppure, in alternativa, di distinguere in commi separati,
all'interno di ciascun articolo, le disposizioni che si riferiscono a norme
primarie e quelle che si riferiscono a norme secondarie, mentre è stato
possibile suddividere nei due commi l'articolo 77, l'operazione non appare
configurabile per l'articolo 78.
Occorre infine, precisare che:
a) al fine di adempiere alla richiesta formulata
da entrambe le Commissioni di espungere dal testo unico i riferimenti alle
disposizioni previgenti, è stata predisposta, a completamento del testo
"A", una tavola di corrispondenza tra gli articoli del testo unico e
le disposizioni previdenti;
b) non è stato predisposto un allegato nel quale
ricomprendere i regolamenti ministeriali, le direttive e le circolari vigenti
rilevanti nella materia, perché, stante l'esistenza, in particolare, di
circolari, dato che l'emanazione del testo unico ha comportato un coordinamento
e un'armonizzazione delle disposizioni provenienti dalle diverse fonti, si
ritiene che da ciò discenderà la necessità che le amministrazioni provvedano
ad aggiornamento delle circolari esistenti;
c) diversamente, per le norme tecniche vigenti,
che sono state riunite in un'appendice al testo unico.
Allegato
I. DALL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLE NUOVE NORME
SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLE NOVITÀ DEL TESTO UNICO
I risultati delle attività di monitoraggio
quantitativo e qualitativo e l'analisi dell'impatto delle nuove norme sulla
documentazione amministrativa, introdotte con la legge 15 maggio 1997, n.127, la
legge 16 giugno 1998, n.191 e il DPR. 20 ottobre 1998, n. 403, svolte dal
Progetto finalizzato del Dipartimento della Funzione Pubblica
"Semplifichiamo", hanno notevolmente contribuito all'individuazione
delle ulteriori innovazioni da introdurre con il Testo Unico.
1) I dati sulla riduzione delle certificazioni
anagrafiche e delle autentiche e la prospettiva dell'eliminazione dei
certificati
I dati del monitoraggio quantitativo effettuato
in 23 città sulla riduzione delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche
di firme rilasciate dalle anagrafi comunali e la stima del conseguente risparmio
degli italiani hanno mostrato i positivi e diffusi risultati dell'attuazione
delle nuove norme. Il raffronto tra il 1996 e il 1999 consente di misurare gli
effetti dell'insieme delle novità in materia di autocertificazione e di
autentiche di firma, introdotte dalla legge n.127 del 1997, dalla legge n. 191
del 1998 e dal DPR. n.403 del 1998.
Nel 1999 le certificazioni rilasciate dalle
anagrafi si sono ridotte del 50% rispetto al 1996. In termini assoluti ciò
significa che mentre nel 1996 le anagrafi comunali italiane
"producevano" 68 milioni di certificati, nel 1998 ne hanno prodotti 49
milioni e nel 1999 34 milioni.
Tra il 1996 e il 1999 le autentiche di firma sono
diminuite del 79,5% (da 35 a 7,5 milioni).
La riduzione delle certificazioni e delle
autentiche di firma ha rappresentato un grande risparmio di tempo e di denaro
per i cittadini. Il progetto "Semplifichiamo" ha stimato che la spesa
sostenuta dagli italiani per le certificazioni e le autentiche di firma è
passata da 2.977 miliardi del 1996 a 1.107 miliardi del 1999. I risparmi
rispetto al 1996 sono stati stimati rispettivamente in 1.020 miliardi per il
1998 e in 1.869 miliardi per il 1999. I dati dei primi 5 mesi del 2000,
confrontati con quelli del 1996, confermano il trend di decremento ed
evidenziano un'ulteriore significativa riduzione sia dei certificati che delle
autentiche di firma. La riduzione media delle certificazioni passa dal 50% del
1999 al 57% e quella delle autentiche di firma passa dall'80% al 90%.
La riduzione delle certificazioni tocca il picco
del 62% nel mese di gennaio. E' un dato particolarmente positivo, sicuramente
legato alla rilevanza in questo mese delle pre-iscrizioni scolastiche, che
consente di apprezzare l'efficacia delle norme che prevedono che scuole,
Università, Motorizzazione Civile e Comuni non possano richiedere certificati,
ma solo autocertificazioni.
I buoni risultati fin qui raggiunti nella
riduzione delle certificazioni sono un indicatore, dell'efficacia delle novità
introdotte e del cambiamento maturato nella cultura e nei comportamenti
quotidiani delle amministrazioni e del personale. E' cresciuta la consapevolezza
che l'applicazione delle nuove norme è ormai ineludibile. Nello stesso tempo è
aumentata la conoscenza dei propri diritti da parte dei cittadini che hanno
percepito il messaggio innovativo delle nuove norme e ne hanno preteso in modo
diffuso l'applicazione.
Questi dati positivi e il particolare successo
della norma che ha previsto che Comuni, scuole, Università e motorizzazioni
civili non possono richiedere i certificati ai cittadini, ci dicono che è
possibile compiere un ulteriore passo in avanti ed introdurre la previsione
della completa eliminazione della richiesta dei certificati ai cittadini, da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, nella
prospettiva, da realizzare nel breve periodo, della "decertificazione"
e cioè della completa sostituzione di certificati ed autocertificazioni con la
trasmissione per via telematica di dati e documenti.
Il Testo Unico interviene sotto questo duplice
profilo con innovazioni particolarmente significative e coerenti con i principi
e i criteri direttivi, individuati dall'articolo1 della legge 15 maggio 1997,
n.127, ed in particolare con i principi contenuti nell'articolo18 della legge 7
agosto 1990, n.241 e con l'obiettivo di cui alla lettera a) dell'eliminazione o
riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di
vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti di pubblici servizi.
L'articolo 43 del Testo, infatti, introduce la
previsione che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o
certificati concernenti stati, qualità personali o fatti attestabili con
dichiarazione sostitutiva di certificazione, per i quali sono tenute ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte
dell'interessato dell'amministrazione competente o ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. Questa innovazione è completata dalla
previsione, introdotta dall'articolo 72, che la richiesta dei certificati
costituisca violazione dei doveri di ufficio.
Nel medesimo tempo lo stesso articolo 43 detta
disposizioni tese a rimuovere gli ostacoli, oggi esistenti, all'acquisizione
d'ufficio per via telematica di dati e documenti. Si sottolinea in particolare
la norma, di cui al comma 2, che stabilisce che quando la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,
degli archivi dell'amministrazione certificante viene operata per le finalità
di cui al presente Testo Unico, essa si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico. Per l'accesso diretto agli archivi
l'amministrazione certificante rilascia apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza
dei dati personali. Il terzo comma, inoltre, introduce la previsione che le
amministrazioni certificanti siano tenute a consentire alle amministrazioni
procedenti la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici,
senza oneri e nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Per garantire il necessario equilibrio tra
semplicità per il cittadino e certezze pubbliche che è alla base della nuova
normativa in materia di documentazione amministrativa, il Testo Unico introduce
disposizioni tese ad agevolare e rendere più cogenti le attività di controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Si richiama in particolare
l'attenzione sull'articolo 72 che introduce il termine di trenta giorni per la
risposta alle richieste di controllo e prevede che la mancata risposta alle
richieste di controllo costituisca violazione dei doveri d'ufficio.
I dati relativi alla riduzione del 90% delle
autentiche di firma indicano un notevole successo delle modalità alternative
all'autenticazione (attraverso la sottoscrizione davanti al dipendente addetto o
l'invio con la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore)
introdotte dalla legge n.127 del 1997 e dalla legge n.191 del 1998. Tali
modalità sono via via divenute le modalità abituali di autenticazione ad
eccezione dei casi esclusi dalla legge (dichiarazioni non contestuali
all'istanza). Si è ritenuto opportuno, anche sulla base di un'analisi d'impatto
effettuata con i responsabili delle anagrafi di alcune città, introdurre con
l'articolo 21 una disposizione che generalizza a tutte le istanze e alle
dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione le modalità di
autenticazione alternative. Resta ferma l'autenticazione da parte del notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, con
le modalità "tradizionali", solo per le dichiarazioni destinate a
soggetti privati e per gli atti che hanno come oggetto la riscossione da parte
di terzi di benefici economici.
II. LE INDICAZIONI DELL'ANALISI QUALITATIVA
SULL'IMPATTO DELLE NUOVE NORME
L'analisi qualitativa degli oltre 1500 quesiti,
segnalazioni e richieste di consulenza pervenuti al Progetto finalizzato
Semplifichiamo ha offerto un quadro completo delle criticità emerse
nell'applicazione delle nuove norme che è stato la base essenziale per
individuare ulteriori innovazioni in grado di introdurre nuove semplificazioni e
di rimuovere tali punti critici.
Uno di questi è risolto in radice dal Testo
Unico ed è rappresentato dalla difficoltà ad orientarsi di fronte ad un
mosaico di norme .
Per una lettura più agevole del quadro di
insieme delle problematiche interpretative e delle indicazioni proposte per
affrontarle, le principali criticità emerse e le più rilevanti innovazioni
proposte sono state classificate per argomento:
1) Ambito di applicazione
a) Applicabilità ai gestori ed esercenti di
pubblici servizi.
Sono stati segnalati problemi relativamente alla
distinzione, proposta da alcuni gestori ed esercenti di pubblici servizi come la
Rai e l'Ente Poste, tra attività strettamente strumentale allo svolgimento del
servizio pubblico ed attività "neutra". All'articolo 2, comma 1 viene
chiarito che il Testo Unico si applica ai gestori di pubblici servizi in tutti i
rapporti con l'utenza.
b) Applicabilità ai procedimenti di volontaria
giurisdizione.
Numerosi quesiti e segnalazioni hanno riguardato
l'applicabilità delle normativa in materia di autocertificazione all'attività
di volontaria giurisdizione o a quella ad essa riconducibile. L'articolo 2,
comma 2 prevede che queste modalità di produzione di atti e documenti siano
utilizzate anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria, limitatamente allo
svolgimento di attività di volontaria giurisdizione.
c) Applicabilità ai cittadini stranieri
Sono state segnalate problematiche interpretative
relativamente all'applicazione delle norme in materia di documentazione
amministrativa ai cittadini stranieri, alla necessità di dimostrare il
requisito della residenza per rendere le dichiarazioni sostitutive e
all'applicabilità delle norme in materia di documentazione amministrativa ai
cittadini stranieri non residenti.
L'articolo 3 chiarisce che le disposizioni del
Testo Unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle
persone giuridiche, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e alle
associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione
europea. Il secondo comma dell'articolo 3 innova, rispetto al DPR. n. 403
perché introduce la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive non
solo per gli extracomunitari residenti, ma anche per quelli autorizzati a
soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da
soggetti pubblici in Italia.
d) Applicabilità ai soggetti privati
Numerosi quesiti hanno avuto come oggetto
l'applicabilità delle norme in materia di documentazione amministrativa ai
soggetti privati e la possibilità per il funzionario incaricato dal Sindaco di
rifiutare l'autenticazione di dichiarazioni sostitutive rivolte a soggetti
privati. Tale questione è già stata affrontata dal disegno di legge annuale di
semplificazione.
2) Modalità di sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Numerose sono state le richieste di chiarimenti
relative alle modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà non contestuali alle istanze, all'utilizzo delle modalità di
autenticazione alternative e alla nozione di contestualità all'istanza. Una
criticità particolare è stata ripetutamente segnalata per l'autentica della
sottoscrizione da parte di coloro che siano temporaneamente impediti per ragioni
di salute. Le problematiche relative alle modalità di autenticazione della
sottoscrizione sono risolte in radice con le disposizioni dell'articolo 21 e 38
già indicate sopra.
All'articolo 4, comma 2 del presente Testo Unico
è prevista la possibilità di sostituire la dichiarazione nell'interesse di chi
si trovi in una situazione di temporaneo impedimento con la dichiarazione resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tale dichiarazione è
resa al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3) Autentica di copie
Molte segnalazioni e quesiti proposti sia da
cittadini, che da imprese ed amministrazioni hanno richiesto di estendere la
facoltà (introdotta dal DPR n.403 del 1998) di attestare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà la conformità di una copia all'originale di
una pubblicazione ai documenti rilasciati o conservati da una pubblica
amministrazione. E' stato sottolineato che questa opportunità semplificherebbe
notevolmente la presentazione di documenti e agevolerebbe le stesse attività di
controllo. Il Testo Unico, all'articolo 19, introduce tale facoltà.
4) Acquisizione d'ufficio e controlli
Numerose amministrazioni hanno segnalato le
seguenti criticità nelle attività di controllo e nell'acquisizione d'ufficio
anche per via telematica, che rappresenta una delle più importanti novità
introdotte dal DPR. n. 403.
a) Necessità che le amministrazioni certificanti
consentano la consultazione delle banche dati necessarie ai fini delle attività
di controllo o dell'acquisizione d'ufficio senza oneri a carico delle
amministrazioni procedenti;
b) necessità che venga stabilito un termine per
la risposta alle richieste di controllo o di acquisizione d'ufficio e sanzioni
per i casi di mancata risposta;
c) problematiche relative alle modalità idonee a
garantire la riservatezza dei dati personali;
d) necessità che le amministrazioni certificanti
individuino e rendano note le modalità per l'efficiente ed efficace svolgimento
dei controlli stessi; e) necessità di normare i casi di irregolarità formali
che non costituiscono falsità.
Come già richiamato sopra, tali problematiche
vengono compiutamente affrontate dalle disposizioni dell'articolo 43 (in
relazione alla consultazione per via telematica degli archivi delle
amministrazioni certificanti e alle modalità idonee a garantire la riservatezza
dei dati personali) e dell'articolo 72 (termine per la risposta alle richieste
di controllo, modalità per l'efficiente ed efficace svolgimento dei controlli).
L'articolo 6, comma 3, prevede inoltre che qualora le dichiarazioni presentino
delle irregolarità o delle omissioni che non costituiscono falsità, il
funzionario competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questo
è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione, altrimenti il procedimento
non ha seguito. |