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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

(presentata dalla Commissione)

COM(2002) 92 definitivo (COD)

RELAZIONE

Negli scorsi anni la creazione di software ha conosciuto una crescita costante. Ha assunto un peso notevole nell'economia europea e ha contribuito in misura rilevante al PIL e all'occupazione. Nel 1998 il valore del mercato europeo del software era di 39 miliardi di €. Secondo un recente studio di Datamonitor, il numero degli addetti al settore del software nei paesi dell'Europa occidentale aumenterà dal 1999 al 2003 a ritmi compresi tra il 24% e il 71%, con una media del 47%. Inoltre, sempre secondo questo studio, ogni posto di lavoro nel settore del software crea 2-4 posti di lavoro nei settori a valle e un posto di lavoro nei settori a monte.
Le potenzialità di crescita e, quindi, di incidenza sull'economia sono accresciute dalla sempre maggiore importanza del commercio elettronico nella società dell'informazione basata su Internet. Poiché l'industria del software ha ormai raggiunto lo stadio della maturità, nuove avanzate sono sempre più ardue e costose e, al tempo stesso, ogni innovazione può facilmente essere copiata.
Il brevetto ha una funzione essenziale di tutela delle invenzioni tecniche in generale. Il principio su cui si fonda il sistema dei brevetti si è dimostrato efficace per tutti i tipi d'invenzioni che hanno finora goduto, negli Stati membri della Comunità europea, della tutela del brevetto. Il brevetto è un incentivo ad investire il tempo e i capitali necessari e stimola l'occupazione. L'insieme della società trae benefici dalla divulgazione di un'invenzione, che produce un progresso tecnologico da cui altre invenzioni potranno scaturire.
Per quanto riguarda la tutela brevettuale delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, la situazione giuridica attuale è ambigua e quindi fonte di incertezza. In realtà, le legislazioni degli Stati membri in materia brevetti e la convenzione sul brevetto europeo (CBE) escludono dalla brevettabilità i programmi per elaboratori "in quanto tali", ma migliaia di brevetti per invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono stati rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dagli uffici nazionali dei brevetti. Molti di tali brevetti riguardano i settori chiave della tecnologia dell'informazione, ossia l'elaborazione dei dati digitali, il riconoscimento, la rappresentazione e la conservazione dei dati. Altri brevetti sono rilasciati in settori tecnici quali l'ingegneria automobilistica e meccanica, ad esempio per i processori controllati da programmi.
Mentre le disposizioni di legge che stabiliscono le condizioni per il rilascio di tali brevetti sono simili, la loro applicazione nella giurisprudenza e nella pratica amministrativa degli Stati membri presenta divergenze. Vi sono differenze, in particolare, tra la giurisprudenza delle commissioni di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti e quella dei tribunali degli Stati membri. Accade così che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere protetta in uno Stato membro ma non in un altro, con effetti diretti negativi sul buon funzionamento del mercato interno.
La presente direttiva intende affrontare questa situazione armonizzando le legislazioni nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e rendendo più trasparenti le condizioni di brevettabilità.

Gli antefatti dell'iniziativa: le consultazioni della Commissione

A seguito della consultazione basata sul Libro verde del 1997 sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, all'inizio del 1999 la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici è stata individuata come una delle questioni prioritarie su cui la Commissione europea avrebbe dovuto adottare rapidamente un'iniziativa. Si è ritenuto che una direttiva d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri al riguardo avrebbe eliminato l'ambiguità e la mancanza di certezza giuridica sulla questione. Inoltre, è stato stabilito che, parallelamente a questa azione a livello comunitario, gli Stati aderenti alla CBE avrebbero adottato misure per modificare l'articolo 52, paragrafo 2, lettera c) della Convenzione, in particolare per espungere i "programmi per elaboratore" dall'elenco delle invenzioni non brevettabili.
Dopo il 1999 il dibattito pubblico sulla questione si è aperto ed è andato intensificandosi. Da alcune parti dell'industria europea è giunta ripetutamente la richiesta di una rapida azione per eliminare l'attuale ambiguità e l'incertezza giuridica attorno alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici; d'altra parte, i creatori e gli utenti di software libero e un numero consistente di piccole e medie imprese che li appoggiano hanno manifestato crescenti riserve sui brevetti di software.
Il 19 ottobre 2000 la Commissione europea ha dato avvio alla fase finale delle consultazioni, nella quale il pubblico e gli Stati membri sono stati invitati a formulare i loro commenti su un documento disponibile su Internet.
La consultazione ha adottato un duplice approccio. In primo luogo, è stata posta la questione fondamentale della necessità di un'azione a livello comunitario per l'armonizzazione e, in caso di risposta affermativa, del suo livello adeguato in termini generali. In seguito, è stata presentato in modo dettagliato lo stato attuale della giurisprudenza stabilita dall'UEB e sono stati proposti alcuni elementi molto specifici che potrebbero figurare in un'armonizzazione basata sullo status quo.
Sono giunte circa 1 450 risposte, che sono state analizzate da un contraente, la cui relazione è stata pubblicata.
Da queste risposte emerge chiaramente la necessità di un'azione. La situazione attuale, in cui manca una precisa definizione dei requisiti di brevettabilità, è considerata fortemente penalizzante per l'industria. Circa i provvedimenti da adottare, però, i pareri divergono nettamente tra quanti vorrebbero limitare rigorosamente i brevetti relativi al software (o vietarli del tutto) e i fautori di un'armonizzazione ad un livello più o meno corrispondente allo status quo definito dalla prassi corrente e dalla giurisprudenza dell'UEB.
Prevalgono numericamente le risposte dei sostenitori del software libero, le cui opinioni variano dal rifiuto assoluto dei brevetti per il software alla posizione "ufficiale" della Eurolinux Alliance, contraria ai brevetti per il software utilizzato sui computer di uso generale. Reazioni sostanzialmente favorevoli all'approccio del documento di consultazione sono invece giunte da organizzazioni regionali o settoriali rappresentanti numerose società di ogni dimensione, come UNICE (Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe), EICTA (European Information and Communications Technology Industry Association) e la European IT Services Association, oltre a grandi organizzazioni, altre associazioni di categoria e operatori nel campo della proprietà intellettuale. Anche se queste ultime risposte sono state numericamente assai inferiori a quelle favorevoli al software libero, non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che la bilancia del peso economico, tenendo conto del totale dei posti di lavoro e degli investimenti in gioco, pende a favore dell'armonizzazione secondo le linee suggerite nel documento.
La Direzione generale Imprese della Commissione ha inoltre commissionato uno studio riguardante in modo specifico le piccole e medie imprese (PMI) e diretto ad esaminare in che modo le PMI che operano nel campo del software affrontano le questioni di proprietà intellettuale. Uno degli obiettivi principali era quello di produrre un opuscolo destinato a migliorare l'informazione delle PMI sui vari metodi e le varie forme di tutela della proprietà intellettuale. La ricerca è stata condotta in gran parte su base documentaria, ma è stata integrata da un questionario inviato a PMI europee del settore del software, selezionate a partire da varie fonti. Dodici PMI hanno risposto ai questionari. L'indagine è stata estesa anche ad alcune grandi società europee e a varie organizzazioni pubbliche di ricerca.
Le PMI che hanno risposto al questionario si sono in genere dimostrate poco informate circa i brevetti come mezzo di protezione dei loro prodotti. I brevetti sono considerati complessi, costosi e difficili da applicare per le piccole imprese e quindi meno utili del diritto d'autore o di mezzi informali di protezione. Le PMI sono risultate poco informate anche sulle possibilità di utilizzare i brevetti come fonte d'informazione tecnica. Questi risultati evidenziano la necessità di una migliore informazione delle PMI e rappresentano in modo particolare una sfida per gli operatori e i responsabili della gestione dei vari sistemi.
La Commissione ha esaminato la questione del grado di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, considerando i probabili effetti della proposta sull'innovazione e la concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico. Inoltre, essa ha preso in considerazione gli effetti sulle piccole e medie imprese e sulla creazione e sulla diffusione del software libero. A questo scopo, in particolare, si è tenuto conto delle conclusioni di uno studio sull'impatto economico della brevettabilità dei programmi per elaboratore e di altri studi economici pertinenti. Nel determinare le condizioni della brevettabilità, la Commissione ha esaminato con particolare attenzione la prassi in vigore nei paesi principali partner commerciali dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. In questo contesto, è stata valutata la brevettazione negli Stati Uniti dei metodi informatici per l'esercizio di attività commerciali, con particolare riguardo per i brevetti che hanno applicazioni nel commercio elettronico. I brevetti di metodi commerciali sono diventati oggetto di un importante dibattito nei paesi industrializzati.

La concorrenza internazionale: la situazione giuridica negli Stati Uniti e in Giappone

Per creare condizioni di parità tra l'Europa e gli Stati Uniti per quanto riguarda la tutela delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, si sarebbe potuto considerare opportuno ampliare l'ambito della protezione e avvicinare su questo punto la legislazione europea dei brevetti a quella degli Stati Uniti. Si sarebbe potuto pensare, in particolare, di introdurre la brevettabilità dei metodi commerciali informatici.
Diversamente che negli Stati Uniti, in Europa l'invenzione deve costituire un contributo tecnico. In Giappone esiste una dottrina tradizionalmente interpretata in modo simile: l'invenzione deve consistere in una concezione estremamente avanzata di nozioni tecniche fondate su una legge naturale. Negli Stati Uniti è sufficiente che l'invenzione si collochi all'interno di una tecnologia e non è necessario un contributo tecnico. Il semplice fatto che l'invenzione utilizzi un elaboratore od un software la rende partecipe di una tecnologia se essa fornisce anche un "risultato utile, concreto e tangibile". Il fatto che gli Stati Uniti non esigano che l'invenzione fornisca un contributo tecnico significa che le restrizioni sui brevetti di metodi commerciali (a parte i requisiti della novità e dell'inventività) sono trascurabili.

L'incidenza della brevettabilità delle invenzioni relative al software sull'innovazione, la concorrenza e le imprese

Lo studio citato sopra (nota 11) si basa sull'esperienza degli Stati Uniti. Vi si rileva che "la brevettabilità delle invenzioni relative ai programmi per elaboratore ha contribuito alla crescita dei corrispondenti settori negli Stati Uniti, in particolare alla crescita delle PMI e dei creatori indipendenti di software, che sono diventati imprese di grandi dimensioni". Anche in Europa i creatori di software indipendenti ricorrono sempre più spesso, anche se in misura ancora relativamente ridotta, ai brevetti per ottenere finanziamenti o concedere licenze. La legislazione sul diritto d'autore è stata il principale strumento di protezione che ha permesso all'industria del software di prosperare.
Lo studio individua chiaramente anche i problemi posti dalla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici negli Stati Uniti. Essi riguardano, in primo luogo, la concessione di "brevetti manifestamente privi di validità" (in particolare per il commercio elettronico), ossia di brevetti concessi per invenzioni che non presentano un carattere di novità o che non implicano, in apparenza, un'attività inventiva. In secondo luogo, i brevetti per invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici possono rafforzare la posizione di mercato delle grandi imprese. In terzo luogo, i brevetti per l'innovazione incrementale, tipica dell'industria del software, comportano i costi economici richiesti dall'identificazione dei titolari dei brevetti e della negoziazione delle necessarie licenze. Lo studio riconosce però che non è stato dimostrato che queste riserve cancellano gli effetti positivi della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici negli Stati Uniti. Per indicare come l'Europa potrebbe evitare meglio degli Stati Uniti gli effetti negativi, lo studio sottolinea "la nostra forza che sta nel disporre di procedure d'opposizione, oltre alla possibilità di presentare osservazioni sulla brevettabilità delle invenzioni all'UEB senza le spese delle procedure d'opposizione". Si tratta d'importanti strumenti giuridici per garantire la qualità dei brevetti che non esistono negli Stati Uniti.
Lo studio rileva inoltre che in Europa dobbiamo garantire l'applicazione di norme di esame appropriate, in particolare dell'attività inventiva, per evitare il rilascio di brevetti privi di validità. Occorre aggiungere che la qualità dell'esame effettuata in particolare dall'UEB è ampiamente rispettata. Infine, lo studio constata che "non c'è nessuna prova del fatto che i creatori europei indipendenti di software siano stati indebitamente svantaggiati dalla posizione delle grandi imprese o di altri creatori di software in materia di brevetti".
Lo studio indica come possibile opzione per l'armonizzazione il "mantenimento dello status quo (come definito nella giurisprudenza dell'UEB), purché sia soppressa l'esclusione dei "programmi per elaboratore" "in quanto tali". Questo, secondo gli autori, non avrebbe altre conseguenze se non quella, importante, che le PMI e i creatori indipendenti di software sarebbero meno inclini a considerare non brevettabili le invenzioni relative ai programmi per elaboratore." D'altra parte, "nessun tentativo di rafforzare la tutela della proprietà intellettuale nel settore del software può pretendere di basarsi su solide argomentazioni economiche".

La situazione giuridica attuale riguardante l'articolo 52, paragrafi 1 e 2 della convenzione sul brevetto europeo

Il requisito fondamentale del "carattere tecnico"
Secondo i requisiti generali enunciati all'articolo 52, paragrafi 1-3 della CBE, ripresi sostanzialmente nelle legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, per poter essere brevettata, un'invenzione deve presentare un carattere di novità, implicare un'attività inventiva ed essere atta ad un'applicazione industriale (articolo 52, paragrafo 1).
L'articolo 52, paragrafo 2 della CBE specifica che i programmi per elaboratore "in quanto tali" non sono invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità.
La commissione di ricorso dell'UEB ha affermato che è fondamentale che tutte le invenzioni abbiano un carattere tecnico. Anche l'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) conferma che sono brevettabili le invenzioni in tutti i campi della tecnologia. Di conseguenza, la commissione di ricorso dell'UEB e i tribunali degli Stati membri hanno affermato che le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici possono essere considerate brevettabili se hanno un carattere tecnico, ossia se appartengono a un campo della tecnologia. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici che soddisfano questa condizione non sono considerate rientranti nell'esclusione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, in quanto sono considerate non relative a programmi per elaboratore "in quanto tali". In realtà, l'esclusione è stata interpretata dalla commissione di ricorso dell'UEB come relativa alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici che non presentano carattere tecnico.
Per quanto riguarda la questione di quali invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici possano considerarsi di "carattere tecnico", la conclusione che si può trarre dalla recente causa Controlling pension benefits system è che tutti i programmi funzionanti su un elaboratore sono per definizione tecnici (perché un elaboratore è una macchina) e possono quindi essere considerati una "invenzione".
Considerazioni analoghe sono state applicate dalla commissione di ricorso dell'UEB ad altre categorie escluse "in quanto tali" dalla brevettabilità dall'articolo 52, paragrafo 2, per esempio i "metodi per attività commerciali", le "presentazione d'informazione", o le "creazioni estetiche". Ciò significa che le invenzioni che rientrano in queste categorie sono considerate anch'esse brevettabili se presentano un carattere tecnico.
Per quanto riguarda la rappresentazione dell'invenzione nelle rivendicazioni di brevetto, la commissione di ricorso ha affermato, nella causa Computer program product I & II, che se un programma su un vettore ha la possibilità di produrre un effetto tecnico quando è caricato e funziona su un elaboratore, tale programma rivendicato in quanto tale non deve essere escluso dalla brevettabilità. Ciò è stato interpretato nel senso di un'ammissibilità della rivendicazione di tale programma di per sé o come registrazione su un vettore o nella forma di un segnale (per es. memorizzato come file su un disco o trasmesso per mezzo di Internet

Il ruolo degli algoritmi
Il termine "algoritmo" può essere inteso nel suo senso più ampio come una sequenza dettagliata di azioni destinate ad eseguire un determinato compito. In questo contesto, il termine può abbracciare ovviamente processi tecnici e non tecnici.
La semplice esistenza di un algoritmo non costituisce un criterio utile per distinguere le materie brevettabili da quelle non brevettabili. Un algoritmo può essere alla base di un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici o di un'invenzione relativa ad una macchina di tipo tradizionale (meccanica, elettrica, ecc.) o al processo eseguito da tale macchina. L'unica differenza consiste nel fatto che un programma per elaboratore è eseguito mediante istruzioni dirette all'elaboratore e una macchina tradizionale è azionata dai suoi componenti (meccanici, elettrici, ecc.).
Un algoritmo astratto può essere definito in termini di logica pura, in assenza di punti di riferimento fisici. È possibile che un tale algoritmo abbia un uso pratico in molteplici funzioni diverse in campi apparentemente senza rapporti tra loro e che sia in grado di ottenere diversi effetti. Quindi, un algoritmo considerato come un'entità teorica isolata dal contesto di un ambiente fisico, e di cui è impossibile, di conseguenza, inferire gli effetti, ha un carattere intrinsecamente non tecnico e non può quindi essere considerato un'invenzione brevettabile.
Di conseguenza, un algoritmo astratto in quanto tale non può essere oggetto di monopolio. Secondo le regole usuali della brevettabilità, il brevetto concesso per un'invenzione basata su un determinato algoritmo non può essere esteso ad altre applicazioni di tale algoritmo.

Complementarità di brevetto e tutela del diritto d'autore
Un brevetto tutela un'invenzione nei limiti delle rivendicazioni di brevetto, che determinano l'estensione della protezione conferita. Il titolare di un brevetto per un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici ha quindi il diritto d'impedire ai terzi di utilizzare un software che metta in atto la sua invenzione (quale definita dalla rivendicazione di brevetto). Questo principio vale anche se si possono trovare vari modi di ottenere questo utilizzando programmi il cui codice fonte od oggetto differisce da quello di ciascun altro e che possono parallelamente essere protetti da diritti d'autore indipendenti che non si violano reciprocamente.
D'altro canto, ai fini della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la tutela mediante diritto d'autore si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore, mentre le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati. Un programma per elaboratore è tutelato se è originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. In pratica, questo significa che il diritto d'autore sussiste in qualsiasi forma d'espressione del codice fonte o del codice oggetto, ma non nelle idee e nei principi alla base del codice fonte o del codice oggetto di un programma. Il diritto d'autore vieta una copia sostanziale del codice fonte o del codice oggetto ma non preclude i molti altri modi possibili di esprimere le stesse idee e gli stessi principi in diversi codici fonte od oggetto. Esso inoltre non tutela dallo sviluppo di un programma identico o sostanzialmente identico senza la conoscenza di un diritto d'autore esistente.
Di conseguenza, la tutela giuridica può essere garantita in modo complementare nei confronti dello stesso programma dal brevetto e dal diritto d'autore. La tutela può essere cumulativa nel senso che un atto che implica l'utilizzazione di un particolare programma può violare sia il diritto d'autore nel codice, sia un brevetto le cui rivendicazioni coprono le idee e i principi di base.
La direttiva 91/250/CEE include disposizioni specifiche (articoli 5 e 6) che autorizzano, in determinate circostanze, l'esecuzione di atti che costituiscono altrimenti una violazione del diritto d'autore che tutela un programma per elaboratore. Tali deroghe riguardano gli atti compiuti allo scopo di determinare le idee e principi su cui è basato un programma e gli atti di riproduzione e di traduzione del codice qualora tali atti siano indispensabili per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente. La direttiva precisa anche che le persone abilitate ad utilizzare un programma hanno il diritto di farne una copia di riserva.
Tali disposizioni sono giustificate e necessarie nel contesto della legislazione sul diritto d'autore, perché il diritto d'autore conferisce il diritto assoluto di impedire la realizzazione di copie di un'opera tutelata. Tutti gli atti menzionati implicano la realizzazione di copie e violerebbero quindi il diritto d'autore qualora non fossero previste deroghe. D'altra parte, le legislazioni nazionali sul brevetto, benché non pienamente armonizzate, in generale non si applicano agli atti compiuti in forma privata e a fini non commerciali o ad atti compiuti a fini sperimentali in relazione all'oggetto dell'invenzione. Né è probabile che la realizzazione di una copia di riserva nel contesto dell'utilizzazione autorizzata di un brevetto riguardante un elaboratore programmato o l'esecuzione di un programma possa essere considerata una violazione.
Quindi, date le differenze tra l'oggetto della tutela conferita dal brevetto e dal diritto d'autore e la natura delle eccezioni autorizzate, l'esercizio di un brevetto riguardante un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non dovrebbe essere in contrasto con le deroghe che la legislazione sul diritto d'autore riconosce ai creatori di software in forza delle disposizioni della direttiva 91/250/CEE. Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo di programmi interoperabili, l'obbligo per ogni brevetto di includere una descrizione esauriente dovrebbe facilitare il compito di chi cerca di adattare un programma ad un altro programma preesistente, con caratteristiche brevettate (l'obbligo di descrizione non ha un corrispondente nella legislazione sul diritto d'autore). Infine, nel caso in cui diritti brevettuali siano esercitati in modo abusivo, è possibile ricorrere a licenze obbligatorie e alle norme sulla concorrenza. Il considerando 18 e l'articolo 6 fanno specifico riferimento, tra l'altro, alle disposizioni sulla decompilazione e l'interoperabilità della direttiva 01/250/CEE.

La necessità di un'azione comunitaria di armonizzazione delle legislazioni nazionali e la sua base giuridica

I brevetti europei sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti secondo una procedura centralizzata che prevede un insieme coerente di regole, in virtù della quale i brevetti europei, una volta rilasciati, sono soggetti alle leggi nazionali in materia di brevetti di ciascun paese in cui essi hanno efficacia. Inoltre, le norme nazionali in materia di brevettabilità sono uniformi tra loro e con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo, ma la loro interpretazione dettagliata - per quanto riguarda gli effetti di un brevetto europeo in quanto anche brevetto nazionale - è di competenza dei tribunali. Anche se possono riconoscere un valore di autorevolezza alle decisioni degli organi di ricorso dell'UEB (e alle decisioni dei tribunali degli altri Stati membri), i tribunali nazionali non sono da esse vincolati e in caso di conflitto diretto possono non aver altra scelta che attenersi a precedenti vincolanti, nel rispetto delle proprie tradizioni giurisprudenziali. Questo può determinare, e di fatto ha determinato, divergenze nell'interpretazione della Convenzione sul brevetto europeo e di conseguenza nell'ambito della tutela riconosciuta a talune categorie di invenzioni.
Per quanto attiene alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, la maggior parte della giurisprudenza nazionale è stata finora sviluppata dai tribunali di due soli Stati membri: Germania e Regno Unito. È interessante notare che anche le loro statuizioni divergono su questioni importanti relative ai requisiti per l'ottenimento di un brevetto (definizione della brevettabilità). È quindi assai fondata l'ipotesi che i tribunali di altri Stati membri, in assenza di ogni norma di armonizzazione, potrebbero assumere posizioni ampiamente divergenti ove fossero chiamati a deliberare in questa materia. Pertanto, i titolari di brevetti e in generale ogni utente potenziale di brevetti non dispongono attualmente di alcuna certezza quanto al riconoscimento, in caso di controversia, dei brevetti rilasciati in questo campo.
L'esistenza di simili incertezze e divergenze nella tutela giuridica può inoltre avere un effetto concreto e negativo sulle decisioni di investimento e sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno. L'esempio più ovvio che si può fare è il caso di un prodotto considerato brevettabile in uno Stato membro e non in un altro. Le condizioni di concorrenza per i prodotti innovativi saranno in questa situazione radicalmente diverse secondo che siano o no tutelati, mentre alle copie prive di licenza sarà precluso l'attraversamento delle frontiere interne della Comunità quando provengano da Stati membri in cui la tutela è stata negata e siano diretti verso Stati membri in cui la tutela esiste. È anche probabile che il grado di certezza esistente quanto alla tutela assicurata dai tribunali locali alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici possa influenzare le decisioni che le imprese prendono circa il luogo in cui insediare i loro impianti o l'ingresso in nuovi mercati.
Va ricordato che si possono ottenere brevetti per via unicamente nazionale, senza l'intervento dell'Ufficio europeo dei brevetti. Gli argomenti di cui sopra, concernenti le divergenze tra le legislazioni nazionali, valgono anche per tali situazioni, ma vi si aggiunge il fatto che le domande saranno esaminate e i brevetti rilasciati esclusivamente in base alle norme nazionali. Quindi, verrà meno anche il fattore unificante dell'UEB come unica autorità preposta al rilascio dei brevetti, con la conseguenza che i membri di una stessa "famiglia" di brevetti in diversi paesi (ossia i brevetti relativi ad una stessa invenzione e derivanti da un'unica domanda originaria) potrebbero essere rilasciati ab origine con ambiti di tutela molto diversi.
Le differenze specifiche che esistono tra la giurisprudenza dei tribunali del Regno Unito e quella della commissione di ricorso dell'UEB riguardano il modo in cui la legge è interpretata in relazione alle materie escluse in generale. Nella giurisprudenza del Regno Unito (contrariamente a quella dell'UEB), un'invenzione relativa ad un programma per elaboratore che consista, ad esempio, in un metodo per attività commerciali o in un attività intellettuale, è considerata non brevettabile anche se può esservi riconosciuto un contributo tecnico (nel senso definito dalla direttiva). Al riguardo, si vedano le cause Merrill Lynch per i metodi commerciali e Raytheon Co’s Application per le attività intellettuali.
D'altra parte, la giurisprudenza tedesca non esclude la possibilità che metodi commerciali presentanti un aspetto tecnico possano essere brevettabili, anche se il solo contributo dato dall'invenzione è di carattere non tecnico. Questa interpretazione aprirebbe la porta ad una rilevante estensione della brevettabilità a questo campo. Tra le cause pertinenti si possono citare "Automatic Sales Control" e Speech Analysis Apparatus. Anche se il Bundesgerichtshof ha chiarito di recente la sua posizione affermando che l'approccio corretto è quello adottato dalla commissione di ricorso dell'UEB e dalla presente direttiva, ossia che un contributo tecnico inventivo è una presupposto essenziale di un'attività inventiva, questo esempio illustra chiaramente la possibilità che l'interpretazione giudiziaria della legge conduca a mutamenti di rilievo dell'ambito di brevettabilità a livello nazionale.
Oltre alle differenze nella valutazione dei criteri di brevettabilità, vi è incertezza quanto alla forma delle rivendicazioni ammissibili. Mentre il Regno Unito si è affrettato ad annunciare che il proprio ufficio dei brevetti avrebbe ammesso rivendicazioni di brevetti per programmi nella forma approvata nelle due decisioni della commissione di ricorso dell'UEB Computer program product I and II, orientamento fatto proprio di recente anche dalla giustizia tedesca, altri Stati membri non hanno ancora seguito chiaramente l'esempio.

L'impostazione adottata

Tenuto conto di quanto accertato sugli effetti che i brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici hanno sull'innovazione, la concorrenza e le imprese europee, la Commissione ritiene che la direttiva debba armonizzare la tutela per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, evitando mutamenti repentini della posizione giuridica e in particolare un'estensione della brevettabilità ai programmi per elaboratori "in quanto tali". Un'importante salvaguardia è rappresentata dall'articolo 5, che dà mandato alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, circa gli effetti sull'innovazione delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva e alle relazioni del panel speciale, la Commissione potrà eventualmente proporre modifiche della direttiva.
Il sistema brevettuale deve essere adattato, ove opportuno, per rispondere alle esigenze di tutela delle invenzioni nei nuovi campi della tecnologia, ma questa evoluzione dovrebbe basarsi sui principi generali del diritto europeo dei brevetti, quali si sono storicamente configurati. Tali principi hanno trovato espressione, in particolare, nella regola secondo cui un'invenzione, per essere brevettabile, deve costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte.
La Commissione è del parere che la Comunità, giunta a questo stadio, debba astenersi, almeno per ora, dall'estendere la tutela brevettuale conferita alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, ad esempio sopprimendo il requisito del contributo tecnico. Un orientamento in questo senso porterebbe a brevettare i metodi per attività commerciali attuati per mezzo di elaboratori elettronici. L'esperienza americana in questo campo è ancora troppo recente e gli effetti dei brevetti di metodi commerciali sull'economia in generale e sul commercio elettronico in particolare non possono ancora essere pienamente valutati. Su questo tema è in corso negli Stati Uniti un ampio dibattito; secondo alcuni, brevetti di questo tipo rischiano di porre un freno allo sviluppo del commercio elettronico. Va inoltre considerato che un'armonizzazione in questo senso consisterebbe essenzialmente nel creare una serie di norme per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici distinte dai principi più generali del diritto europeo dei brevetti, che considerano necessario un contributo tecnico.
Codificando il requisito di un contributo tecnico, la direttiva dovrebbe permettere di evitare che si rilascino brevetti per metodi commerciali "puri" o, più generalmente, processi sociali, dal momento che non soddisfano strettamente i criteri stabiliti, tra cui il requisito del contributo tecnico.
Questo dovrebbe far sì che i brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici abbiano nella Comunità un effetto positivo sull'innovazione e sulle imprese europee e non costituiscano un freno sleale alla concorrenza.
I brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono importanti per tutte le imprese del settore del software, comprese le PMI. Queste ultime hanno però poca o nessuna dimestichezza col sistema dei brevetti e preferiscono spesso fare affidamento sul solo diritto d'autore, che tutela i programmi per elaboratore in quanto opere letterarie. Affinché possano pienamente utilizzare le diverse possibilità offerte dal sistema brevettuale, le PMI devono poter accedere facilmente ad informazioni sui mezzi per ottenere la tutela del brevetto, i vantaggi che tale tutela offre e le condizioni per ottenere brevetti per le proprie invenzioni, concedere licenze e ottenere licenze da altri titolari di brevetti. È compito degli Stati membri valutare se la specifica situazione dei brevetti nel campo delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici richiede iniziative d'informazione, in particolare da parte dei rispettivi uffici nazionali dei brevetti.
L'azione comunitaria proposta risponde ai criteri di sussidiarietà in quanto i suoi obiettivi non possono essere realizzati a livello nazionale. La giurisprudenza e le pratiche amministrative degli Stati membri per quanto riguarda le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici divergono da molti anni e nulla lascia supporre che queste pratiche convergeranno se non saranno adottate misure sul piano legislativo. Trattandosi di pratiche che hanno effetti transfrontalieri, questi obiettivi possono perciò essere raggiunti soltanto con un'azione comunitaria.
I mezzi dell'azione comunitaria sono inoltre proporzionali ai suoi obiettivi. La direttiva si limita strettamente a definire le norme fondamentali sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Nella massima misura possibile, il diritto generale dei brevetti, per quanto si riferisce alla procedura e al merito e secondo l'interpretazione data dai tribunali nazionali, continuerà ad essere applicata e integrerà la direttiva, purché non sia in contraddizione con essa.
L'armonizzazione e una maggiore trasparenza dovrebbero indurre le imprese europee, e in particolare le PMI, ad utilizzare i brevetti per sfruttare pienamente le loro invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

La base giuridica dell'armonizzazione

Poiché il provvedimento ha come obiettivo la realizzazione del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti negli Stati membri per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, la Commissione propone di assumere come base giuridica dell'armonizzazione l'articolo 95 del trattato CE. A questa base giuridica fanno riferimento altre direttive di armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla proprietà intellettuale e soprattutto la recente direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. La fondatezza di questa scelta della base giuridica è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia, nelle circostanze che si presentano in relazione alla brevettabilità, in varie occasioni e in particolare riguardo alla citata direttiva 98/44/CE in una recente sentenza della Corte di giustizia, che contiene un'approfondita disamina della base giuridica.

Commento dei singoli articoli della direttiva

Articolo 1
Definisce semplicemente il campo d'applicazione della direttiva, che stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La definizione di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" è data nell'articolo 2.

Articolo 2
Questo articolo definisce alcuni dei termini utilizzati nella direttiva. Per "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" s'intende ogni invenzione messa in atto per mezzo di un elaboratore o apparecchio analogo, realizzata mediante un programma per elaboratore. Risulta da questa definizione che il carattere di "novità" di un'invenzione ai sensi della direttiva non risiede necessariamente in una caratteristica tecnica. L'espressione "a prima vista" per qualificare le "caratteristiche di novità" significa che non è necessario stabilire la novità effettiva (ad esempio per mezzo di un'indagine) per determinare se una presunta invenzione rientra nell'ambito di questa definizione. Come indicato nel considerando 11 e nell'articolo 4, la presenza di un "contributo tecnico" deve essere valutata non in relazione con la novità, ma in quanto attività inventiva. L'esperienza ha dimostrato che questo criterio è più semplice da applicare in pratica.
Il "contributo tecnico" è definito come un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.

Articolo 3
L'articolo 3, nel contesto del considerando 6, riflette l'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo ADPIC, secondo cui un brevetto può essere concesso per ogni invenzione di prodotti o di processi in tutti i campi della tecnologia, purché essa presenti un carattere di novità, implichi un'attività inventiva e sia atta ad un'applicazione industriale. Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici è definita come appartenente a un settore della tecnologia. Tuttavia, un algoritmo definito senza riferimento ad un ambiente fisico non corrisponde alla definizione di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" e non rientra in un settore della tecnologia.

Articolo 4
L'articolo 4, paragrafo 1 impone agli Stati membri l'obbligo di tutelare le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici che soddisfino i requisiti fondamentali della novità, dell'attività inventiva e dell'applicabilità industriale, di cui all'articolo 52, paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.
Il paragrafo 2 precisa che, per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve costituire un contributo tecnico, ossia un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia (articolo 2). Questa precisazione integra e non sostituisce la definizione di attività inventiva figurante nell'articolo 56 della CBE, secondo cui un'invenzione è considerata implicare un'attività inventiva se, per una persona competente nella materia, non è una conseguenza evidente dello stato della tecnica. In effetti, questo è già un criterio generale applicabile a tutte le invenzioni brevettabili, quantunque, come è ovvio, nel valutare il carattere inventivo delle invenzioni in campi in cui si ha raramente a che fare con esclusioni (ad esempio nel campo della meccanica), abitualmente non occorra considerare se un contributo allo stato dell'arte è di carattere tecnico o no.
Quindi, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici in cui il contributo allo stato dell'arte non ha carattere tecnico sarà considerata non implicante un'attività inventiva anche se il contributo (non tecnico) allo stato dell'arte non è ovvio. Nel valutare l'attività inventiva, i criteri applicati per determinare ciò che costituisce lo stato dell'arte e quali siano le conoscenze della persona competente, sono gli stessi applicati nel valutare l'attività inventiva in generale (cfr. per esempio articolo 56 della CBE, seconda frase ).
L'articolo 4, paragrafo 3 dispone che, nel determinare il contributo tecnico, l'invenzione deve essere valutata nel suo insieme, conformemente alle decisioni della commissione tecnica di ricorso dell'UEB in Controlling Pension Benefits e Koch & Sterzel, secondo cui non si deve procedere ad una "ponderazione" tra caratteristiche tecniche e non tecniche per cercare di determinare quali aspetti costituiscono il contributo più importante al successo di un'invenzione.
Si deduce da quanto precede che un'invenzione che presenta aspetti che rientrano in un campo di quelli esclusi dall'articolo 52, paragrafo 2 (ad esempio un metodo per attività commerciali) resta brevettabile se costituisce un contributo tecnico non ovvio. Tuttavia, se non vi è un contributo tecnico, per esempio se il contributo allo stato dell'arte consiste interamente in aspetti non tecnici, come sarebbe il caso se il contributo allo stato dell'arte consistesse unicamente in un metodo per attività commerciali, non vi è alcunché da brevettare. Questa concezione ha come altra conseguenza logica che, sebbene una rivendicazione valida possa comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, le caratteristiche puramente non tecniche non possono essere oggetto di monopolio isolatamente dalle caratteristiche tecniche.
L'espressione "contributo tecnico" è utilizzata nella giurisprudenza della commissione di ricorso dell'UEB da molti anni. Secondo la giurisprudenza dell'UEB, un contributo tecnico può risultare
dal problema all'origine dell'invenzione rivendicata e da questa risolto;
dai mezzi, ossia dalle caratteristiche tecniche, che costituiscono la soluzione del problema in questione;
dagli effetti ottenuti nella soluzione del problema in questione;
dalla necessità di considerazioni tecniche per giungere all'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici rivendicata.

Articolo 5
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo ADIPC, sono brevettabili le invenzioni sia di prodotti, sia di processi. L'articolo 4 dispone che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici può essere rivendicata sia come elaboratore o apparecchio simile programmato (ossia come prodotto), sia come processo eseguito da tale apparecchio.
Si noti che la proposta non ha seguito la prassi dell'UEB di ammettere rivendicazioni di programmi per elaboratore, di per se stessi o su un vettore, perché questo potrebbe essere inteso come un riconoscimento della brevettabilità dei programmi per elaboratori "in quanto tali".

Articolo 6
L'articolo 6 salvaguarda espressamente l'applicazione delle disposizioni della direttiva 91/250/CEE relative alla decompilazione e all'interoperabilità.

Articolo 7
L'articolo 7 fa obbligo alla Commissione di esaminare gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e la concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico.

Articolo 8
Questo articolo prevede l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva entro tre anni dalla data fissata per il suo recepimento nelle legislazioni nazionali. Questa disposizione costituisce un'importante salvaguardia, che dovrebbe permettere di rilevare e segnalare ogni effetto negativo della direttiva.

Articoli 9, 10 e 11
Sono gli articoli abituali concernenti l'entrata in vigore della direttiva e la sua attuazione da parte degli Stati membri.
Per applicare questa direttiva gli Stati membri dovranno introdurre nuove disposizioni nella loro legislazione in materia di brevetti che, in particolare, preciseranno che i criteri di brevettabilità per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono stabilite dagli articoli 1-5 della direttiva. La direttiva non richiede alcuna modificazione delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni relative alle altre esclusioni dalla brevettabilità corrispondenti all'articolo 52, paragrafo 2 della CBE.
Oltre a quanto disposto da questa direttiva, le norme procedurali e sostanziali delle legislazioni nazionali in materia di brevetti e gli accordi internazionali vincolanti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza nonché la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace ed armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.
Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati membri. Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi commerciali e quindi al buon funzionamento del mercato interno.
Tali differenze sono sorte e potrebbero accentuarsi in conseguenza del fatto che gli Stati membri adottano nuove e differenti pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze nazionali che interpretano la legislazione in vigore evolvono in modo diverso.
Il costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per elaboratori in tutti i campi della tecnologia e della loro diffusione in tutto il mondo tramite Internet è un fattore decisivo dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario fare in modo che i creatori e gli utilizzatori di programmi per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle migliori condizioni possibili.
È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge e la loro interpretazione da parte dei tribunali degli Stati membri e rendere trasparenti le norme che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La certezza giuridica che ne risulterà dovrebbe permettere alle imprese di ricavare il massimo vantaggio dai brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e stimolare gli investimenti e l'innovazione.
La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuali attinenti al commercio, approvato con la decisione del Consiglio 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). L'articolo 27, paragrafo 1 di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implichino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base all'accordo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi valgono di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce a tali materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in quanto tali non appartengono ad un settore della tecnologia.
La tutela del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio dalla loro attività creativa. Poiché i brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme, non devono essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza.
A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera letteraria. Tuttavia, le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore.
Perché sia considerata brevettabile, un'invenzione deve presentare un carattere tecnico e quindi appartenere ad un settore della tecnologia.
Benché siano considerate appartenenti ad un settore della tecnologia, le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono, come le invenzioni in generale, costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte per poter essere considerate implicanti un'attività inventiva.
Di conseguenza, se un'invenzione non costituisce un contributo tecnico allo stato dell'arte, come nel caso in cui, ad esempio, il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, non può essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non è brevettabile.
Un processo o una sequenza di azioni determinati, eseguiti per mezzo di un apparecchio, come un elaboratore, può apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte e quindi costituire un'invenzione brevettabile. Un algoritmo definito senza riferimento ad un ambiente fisico non presenta invece un carattere tecnico e non può quindi costituire un'invenzione brevettabile.
La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non deve richiedere una legislazione specifica che sostituisca la norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, con le modifiche o le integrazioni relative a specifici aspetti richieste dalla presente direttiva.
La direttiva deve limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, al fine in modo particolare di assicurare la tutela delle invenzioni che appartengono ad un settore della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.
La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarebbe rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica.
La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.
La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.
Poiché gli obiettivi del provvedimento proposto, ossia l'armonizzazione delle norme nazionali relative alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, l'intervento della Comunità è giustificato in base al principio della sussidiarietà, enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio della proporzionalità, enunciato in questo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 - Campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
"invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;
"contributo tecnico", un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.

Articolo 3 - Appartenenza ad un settore della tecnologia

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia considerata appartenente ad un settore della tecnologia.

Articolo 4 - Condizioni della brevettabilità

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva.

Gli Stati membri assicurano che, affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico.
Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell'arte.

Articolo 5 - Forma delle rivendicazioni

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

Articolo 6 - Relazione con la direttiva 91/250 CEE

La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.

Articolo 7 - Monitoraggio

La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico.

Articolo 8 - Relazione sugli effetti della direttiva

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro [DATA (tre anni dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1)], su:
l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;
l'adeguatezza delle norme che determinano i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni
il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà.

Articolo 9 - Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [Data (ultimo giorno di un mese)]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 10 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11 - Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.