vedi
Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento generale del 29 novembre 2000

Videosorveglianza. Il decalogo delle regole per non violare la privacy

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative volte ad installare sistemi ed apparecchiature di controllo video;

Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Questa Autorità ha ricevuto numerose richieste in merito alle cautele necessarie per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l'installazione di sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici.

Il Garante si è espresso sul tema in diverse occasioni formulando vari pareri e segnalazioni menzionati nella Relazione al Parlamento e al Governo per il 1999, consultabili sul sito www.garanteprivacy.it e sul bollettino dell'Autorità "Cittadini e società dell'informazione".

La tematica è stata esaminata da questa Autorità per i profili di sua competenza, ovvero per quanto riguarda la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali.

In presenza di una crescente utilizzazione di impianti di videosorveglianza da parte di molti soggetti pubblici e privati, il Garante, nell'attesa di una specifica legislazione, reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne la conoscenza da parte degli operatori interessati.

Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti, sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:

  1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
  2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
  3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.
  4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
  5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
  6. Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
  7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
  8. Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
  9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
  10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.

Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell'accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell'ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei dati ai princìpi della legge n. 675/1996 richiamati nel presente provvedimento.

Roma, lì 29 novembre 2000