Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento
generale del 29 novembre 2000
Videosorveglianza. Il decalogo delle regole per non violare la
privacy
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing.
Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Viste le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative volte ad installare
sistemi ed apparecchiature di controllo video;
Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell'art.
15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno
2000 e pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO:
Questa Autorità ha ricevuto numerose richieste in merito alle cautele
necessarie per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti di
videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l'installazione di
sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale
registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del
patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o
degli accessi di veicoli nei centri storici.
Il Garante si è espresso sul tema in diverse occasioni formulando vari
pareri e segnalazioni menzionati nella Relazione al Parlamento e al Governo per
il 1999, consultabili sul sito www.garanteprivacy.it e sul bollettino dell'Autorità
"Cittadini e società dell'informazione".
La tematica è stata esaminata da questa Autorità per i profili di sua
competenza, ovvero per quanto riguarda la liceità e la correttezza del
trattamento di dati personali.
In presenza di una crescente utilizzazione di impianti di videosorveglianza
da parte di molti soggetti pubblici e privati, il Garante, nell'attesa di una
specifica legislazione, reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le
garanzie e le tutele già necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne
la conoscenza da parte degli operatori interessati.
Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali,
infatti, sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le
apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o
indiretto, i soggetti interessati.
Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare
almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di
proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:
-
Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite
attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme
vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la
prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi
assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo
che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
-
Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi
determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge
675/1996).
-
Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di
dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996),
questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di
informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista
alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al
Garante.
-
Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare,
anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di
videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art.
10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le
apparecchiature non siano immediatamente visibili.
-
Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei
lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
-
Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo
solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità
perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo
visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini
dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo
conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
-
Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle
immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo
in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità
giudiziarie o di polizia.
-
Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del
trattamento dei dati ( artt.
8 e 19
della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione
delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali
strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti,
salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
-
I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela
del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori
(ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le
esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a
terzi.
-
I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri
storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle
disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la
relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per
contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si
possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.
Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla
sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell'accesso alla propria
abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell'ambito dell'applicazione
della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3. Occorre,
però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali
accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza
limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte
non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell'ambito
di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere
rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il
trattamento dei dati ai princìpi della legge n. 675/1996 richiamati nel
presente provvedimento.
Roma, lì 29 novembre 2000
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