Tribunale
di Viterbo - Ordinanza del 24 gennaio 2000
(Touring
c. Vecchi)
TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile N. R.G. 2560/99 del 24/1/2000
Il Giudice Designato
Nell'ambito della procedura cautelare promossa da
TOURING CLUB ITALIANO e TOURING EDITORE s.r.l.
(rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Guglielmetti e Luigi Colombo di Milano
e avv. Angelo Angeloni di Viterbo) nei confronti di
VECCHI MAURIZIO (rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Bartoletti di
Viterbo),
ed intesa ad ottenere un provvedimento ex art. 634 legge marchi e art. 700
c.p.c. che inibisca alla ditta Maurizio Vecchi Editore l'utilizzazione del segno
distintivo "TOURING" anche nella rete World Wide Web (WWW) all'interno
dei domini Internet.
Letti gli atti e sentite le parti, viste le memorie da queste depositate nei
termini concessi,
o s s e r v a
I ricorrenti - operanti da oltre un secolo nel settore del turismo mediante
organizzazione di servizi informativi e culturali, nonché mediante vendita di
periodici e pubblicazioni specialistiche, la prima quale associazione non
riconosciuta (in sigla TCI) e la seconda quale editore delle pubblicazioni del
gruppo TCI - lamentano che la ditta Maurizio Vecchi Editore (in sigla MVE),
corrente in Caprarola (Viterbo), abbia illecitamente utilizzato il denominativo
Touring per l'accesso alla rete telematica WWW (all'interno di Internet) aprendo
un proprio sito individuato con il domain name (ND) di www.touring.it con
scopi e finalità identiche a quelle proprie dell'Associazione Touring Club
Italiano operante su Internet con un sito denominato www.touringclub.it;
attività ritenuta lesiva del proprio marchio Touring Club nonché idonea a
danneggiarli e/o comprometterne l'attività economica in quanto caratterizzata
da un comportamento sanzionabile anche ai sensi dell'art. 2958 n.3 c.c. per
l'intrinseca portata di non lealtà dell'atto concorrenziale posto in essere.
Si difende parte resistente sostenendo non essersi verificata alcun attività
illecita dal punto di vista della concorrenza sia per con riguardo alla pretesa
violazione del marchio (Touring) che con riguardo alla violazione di segni
distintivi-denominazioni della ricorrente TCI nei cui confronti viene pure
eccepita la legittimazione attiva in quanto alla stessa, essendo una libera
associazione senza fini di lucro, non sarebbe applicabile la normativa di cui
agli artt. 2598 e segg. Cod.civ..
Pacifiche e documentate le circostanze di fatto da cui desumere l'effettività
dell'attività ascritta alla ditta resistente e con le modalità descritte in
ricorso (emergenti dai documenti versati in atti nonché dalla diretta visione
sulla rete Internet dei due siti n questione), occorre passare all'esame del
merito della richiesta cautelare che su tali fatti si basa.
La tutela cautelare qui invocata, infatti, è volta ad ottenere un provvedimento
di inibitoria provvisoria ex art. 700 c.p.c. e art. 63 legge sui marchi, nei
confronti di un soggetto che utilizza, secondo la tesi delle ricorrenti
illecitamente, un segno distintivo altrui (anche tutelato perché
registrato) per tal motivo ritenuto anche concorrente sleale, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2598 n.1 e 3 e 2599 cod. civ. in quanto avrebbe posto in
atto un comportamento contrario alle norme regolanti i rapporti tra concorrenti.
Venendo al merito rilevasi come sussista a vantaggio delle parti ricorrenti il
buon diritto legittimante la invocata cautela inibitoria scaturente dalla
indiscutibile esistenza di un uso pregresso e consolidato del segno "Touring"
seppur accompagnato ad altre espressioni identificative del soggetto titolare (Touring
Club It. - Touring Editore - Touring Giovani - ecc.); tale denominativo è
sicuramente identificativo dell'associazione ricorrente e di tutte le aziende ed
attività associative e commerciali ad essa facenti capo, per la consolidata
conoscenza che in oltre un secolo di attività il TCI ha acquisito sia tra i
normali utenti dei suoi servizi turistici e culturali che tra le generalità dei
cittadini comunque interessati alle informazioni su notizie turistiche in genere
(basti aver riguardo alla diffusione dell'uso delle cartine stradali edite dal
TCI).
Ciò consente di attribuire al segno Touring il carattere di marchio forte per
la sua intrinseca capacità di attribuire in modo inequivoco una data attività
ad uno specifico soggetto (il Touring Club Italiano), marchio Touring che,
sebbene registrato come tale solo in epoca recente, aveva già acquistato sul
mercato una sua valenza fortemente identificativa del titolare del più esteso
marchio (registrato in epoca antecedente come Touring Club Italiano) al punto da
portare quel segno (il Touring, appunto) ad essere considerato un diminuitivo e
così essere in tutto e per tutto equiparato al T.C.I. anche per coloro i quali
fanno uso delle tecniche informatiche navigando nei siti W.W.W. di Internet.
L'illecito utilizzo del marchio della ricorrente associazione è dimostrato
anche dall'assenza di qualsiasi nesso del nome Touring con la ditta del
resistente Vecchi Maurizio il quale, svolgendo attività anche nel settore
dell'informazione turistica (circostanza pacifica), ha ritenuto utile e
conveniente apparire su Internet con un sito distinto con il domain name (così
è in astratto definito il nome che identifica il titolare del singolo sito del
WWW) "Touring.it" per la sua forte valenza evocativa del settore
turistico in cui opera da anni il TCI che, sulla medesima rete, oggi opera
attraverso un sito (Touringclub.it) con cui è facile la confusione e la
confondibilità del titolare.
Appare evidente, ciò premesso, come la richiesta cautelare trovi il suo più
immediato aggancio giustificativo nella ritenuta sussistenza dell'estremo della
confondibilità tra i segni distintivi delle due parti in contesa; la tematica
sui segni distintivi (Touring Club Italiano e Touring) richiama concetti e
principi che trovano applicazione anche nella valutazione della contraffazione o
dell'illecito uso di marchi altrui.
Premesso, infatti, che la parola inglese "Touring" non può dirsi
sicuramente parola di ordine ed uso naturale e comune nel lessico attuale della
lingua italiana, sebbene dai più conosciuta nel suo significato generico di
"cosa che attiene al turismo in generale", e che la stessa - ex se -
non potrebbe legittimare una pretesa escludente l'altrui uso se associata ad una
iniziativa commerciale o di altra attività rivolta al pubblico, non v'è dubbio
che nel campo strettamente afferente "le cose del turismo" il termine
Touring richiami alla mente del potenziale interessato l'associazione Touring
Club Italiano anche perché, ed è qui il cuore del problema, nell'uso corrente
tale denominazione complessa viene scissa in quella più breve ed immediata di
Touring (da sola od in aggiunta ad altra parola: esempio: TOURING Giovani); sia
nel modo con cui spesso tale soggetto viene identificato anche dagli organi di
stampa (ed in merito l'episodio narrato dalle ricorrenti con riguardo al
periodico Internet News è eloquente) sia per come lo stesso viene indicato dal
TCI nelle sue singole iniziative (ad es. il mensile dell'associazione è
denominato Qui Touring con una evidente intenzione di segnalare al lettore che
su quella rivista vi sono le notizie del Touring).
Così come costantemente insegnato dalla giurisprudenza prevalente (e dalla
stessa dottrina) la protezione accordata dalla legge sul diritto di autore (L.
22.4.1941 n. 633) va verificata procedendosi ad un accertamento se non anche
dell'originalità, quanto meno di una significativa capacità individualizzante
relativamente all'utilizzazione d'un vocabolo genericamente idoneo ad indicare e
delimitare l'area degli argomenti oggetto di trattazione, necessaria espressione
minima di generico riferimento per chiunque intenda svolgere attività
editoriale nello specializzato settore prescelto e non ritenga conveniente o non
sia in grado di creare una "testata" (perché il domain name tale è
nell'ambito Internet) meglio caratterizzata per originalità o fantasia.
Nel caso in esame va esclusa la sussistenza di una locuzione del tutto generica
e scarsamente individualizzante (come sostenuto dal resistente) per il termine
in questione il quale non può essere considerato come semplice indicativo di un
bene della vita (il turismo) dei cui vari aspetti si occupa l'attività di una
data azienda ovvero di una data pubblicazione; ciò sia perché il prodotto
turismo non può essere considerato equiparabile - dal punto di vista lessicale
- al termine touring quantomeno nel limitato ambito nazionale, sia perché il
segno touring, per come utilizzato concretamente dalle parti ricorrenti, va
considerato come marchio, seppure lo si voglia ritenere caratterizzato da
intrinseca debolezza, meritevole di tutela perché il suo lungo uso, anche
congiunto ad altri termini, ha determinato nel pubblico dei consumatori medi
l'abitudine (e la consapevolezza) a ritenere come la stessa cosa il T.C.I. ed il
Touring sic et simpliciter, con la logica ed immediata conseguenza che
l'utilizzazione del nome Touring da parte di altri soggetti può portare alla
confusione tra le iniziative commerciali di diversi soggetti, tanto più quando
uno dei questi abbia acquisito una notorietà tale da rendere i propri prodotti
o la propria attività identificabile anche mediante semplici abbreviazioni del
nome originario (a tal proposito è utile il richiamo a quanto è avvenuto nel
caso del Foro Italiano, nota rivista di diritto, identificata dagli addetti al
lavoro con l'abbreviativo "Foro"; v. Tribunale Modena 23 ottobre 1996,
in Foro It 1997, I, 2316).
La riprova della correttezza dell'argomentare che precede si rinviene proprio
analizzando ciò che è avvenuto sulla rete WWW di Internet con l'iniziativa
della Maurizio Vecchi Editore che si è avvalsa dell'identificativo del
sito www.touring.it (a lei concesso dalla Autorità a ciò preposta senza alcuna
valenza legittimante l'uso del nome prescelto a scapito di quelli altri
soggetti, stante l'unica regola vigente che è quella del "first come,
first served" - priorità della richiesta ed assenza di identità del nome
richiesto).
Come è stato rilevato dagli specialisti del settore "le caratteristiche
peculiari che hanno fatto di World Wide Web una vera e propria rivoluzione nel
panorama degli strumenti di comunicazione possono essere riassunte nei seguenti
punti: "la sua diffusione planetaria, la facilità di utilizzazione e dei
collegamenti, la possibilità di trasmettere e ricevere informazioni
multimediali, la semplicità di gestione per i fornitori di
informazione..."; dal punto di vista dell'utilizzatore finale del WWW,
infatti, la rete si presenta come uno sconfinato spazio informativo costruito da
documenti multimediali interconnessi tramite una rete di collegamenti che fanno
sì che si crei un vero e proprio ipertesto che vede tutti gli utenti quali suoi
fruitori e formatori senza soluzione di continuità; in tale spazio informativo
l'utente può con estrema facilità muoversi alla ricerca di dati, testi,
informazioni, curiosità varie, prodotti ecc. usando dei programmi che vengono
correntemente definiti browser (dall'inglese fornire).
Chi intenda accedere a tale vasta rete telematica per acquisire informazioni o
dati inseriti nella medesima rete dalle varie aziende o da singoli fornitori di
informazioni (università, centri di ricerca, negozi, giornali ecc.), deve
seguire delle semplici, ma essenziali, procedure di ricerca per reperire
l'informazione cercata e valutare la sua correttezza, completezza ed
imparzialità (aspetto, quest'ultimo, assai delicato ed in parte affidato alla
personale esperienza dell'utente e su cui si dirà appresso).
Il primo aspetto, che è quello di scoprire le pagine esistenti sulla rete che
si occupano dell'argomento desiderato, viene affrontato mediante l'utilizzo di
strumenti di ricerca che si differenziano in "motori di ricerca per
termini" ed "indici sistematici".
Senza voler dar qui conto ex professo di aspetti e questioni di natura tecnica,
ciò che preme evidenziare in questa sede è che l'utente che accede alla rete
informativa può servirsi di strumenti per accedere ai dati desiderati senza
sapere dove trovarli, o perché ignora se tali dati vi siano o perché ignora
chi li possa avere immessi in rete ovvero perché non conosce l'ampiezza della
materia ed intende accedere al massimo delle informazioni disponibili
sull'argomento.
Con la ricerca per termini i c.d. motori di ricerca permettono di ricercare
parole o combinazioni di parole in un archivio indicizzato di documenti in
formato digitale; tale ricerca si dimostra molto comoda e semplice nel caso di
nomi propri (il dato poeta o scrittore) o quando le informazioni ricercate si
lascino caratterizzare attraverso termini molto specifici (ad es. informazioni
sulla cura del tumore al seno, si usa la combinazione "tumore" and
"seno"). In tali casi la ricerca è del tutto meccanica perché il
programma cerca i termini da noi forniti nell'indice in suo possesso e fornisce
le corrispondenze trovate; l'intelligenza della ricerca dipende in gran parte
dalla scelta delle parole usate come parametri e tanto più validi saranno i
risultati della ricerca quanto più
corretta sarà stata l'utilizzazione dei termini di ricerca (ed indirettamente
ciò riporta alla abilità del singolo fornitore in rete nella scelta del
proprio nome di dominio).
La ricerca sistematica avviene su cataloghi ragionati di risorse, suddivisi su
settori e organizzati gerarchicamente, partendo da categorie più generali per
arrivare a quelle più specifiche.
Qualunque sia lo strumento utilizzato (che comunque avviene tramite "motori
di ricerca" del tipo indicato dalle parti: Yahoo!, AltaVista, HotBot,
Virgilio ecc.) l'utente "normale" della rete è costretto ad una
navigazione per tentativi per poter giungere ad un risultato soddisfacente;
tentativi che ogni fornitore di informazioni cercherà di abbreviare od
eliminare mediante l'allestimento di siti caratterizzati da denominazioni molto
particolari e poco comuni, al limite cercando di sfruttare termini molto noti e
fortemente evocativi del prodotto informativo fornito in rete (in merito nei
paesi anglosassoni si parla di domain name grabbing per indicare il fenomeno
dell'accaparramento di marchi famosi con registrazione dell'altrui nome sulla
rete WWW per sfruttarne la popolarità in difetto di preventivo accesso sulla
rete stessa da parte del titolare del marchio).
Ciò è quello che pare potersi dire avvenuto nel caso in esame dove il
resistente - per accedere al mondo informativo in campo turistico - ha ritenuto
utile e conveniente registrarsi sulla rete con il nome www.touring.it ben
sapendo che così facendo avrebbe evitato i rischi di rimanere del tutto ignoto
- ovvero poco esplorato - al vasto pubblico degli utenti Internet ivi compresi
gli utenti dei servizi turistici offerti dal Touring Club Italiano (sia perché
soci del TCI sia perché conoscitori delle indubbie qualità dei servizi offerti
dalla medesima associazione).
L'esame delle varie pagine dei due siti in contesta (sia nella rispettiva Home
page che in quelle successive) danno conferma di ciò; chi avesse effettuato la
ricerca tramite la parola "touring" (ricerca per termini) avrebbe
ricevuto una notevole quantità di dati (questo è sicuramente vero) anche circa
soggetti operanti in settori diversi; ma è indiscutibile che così operando il
singolo utente avrebbe potuto avvedersi della presenza anche del sito della MVE
ed aprirla ritenendo di trovarsi nel sito del TCI stante la forte identità
delle informazioni fornite dal sito del resistente, la cui identità effettiva
(quale MVE) poteva essere rilevata solo dopo aver avuto accesso al sito stesso
con lettura delle informazioni afferente, quantomeno, la prima pagina (quella
ove vi è maggiore concentrazione pubblicitaria appetibile per gli utenti).
In via di fatto, invero, non sembra dubitabile che un "sito" del WWW
possa essere equiparato ad una rivista od ad altra pubblicazione (del tipo
cartaceo classico) con una Home page identica alla copertina, il nome della
testata assimilabile al domain name, e le ulteriori pagine del sito identiche
alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea; e così come si chiede la
tutela del proprio nome identificativo per la testata invocando l'originalità
del termine, il pregresso uso del termine e quant'altro, in modo identico deve
potersi fare con riguardo al nome utilizzato per accedere a WWW.
Appare sussistente, per tali ragioni, la capacità confusoria del denominativo
del sito Internet utilizzato dal resistente sia in contrasto con le norme sui
marchi che con quelle sulla correttezza professionale.
In merito a questo ultimo aspetto va detto che appare naturale che lo scopo per
cui si apre un sito (commerciale o informativo) è proprio quello di avere il
maggior numero possibile di visitatori che, mediante l'accesso sul sito stesso
(anche soltanto di passaggio), potranno leggere e visionare la pubblicità
ospitata dal titolare del sito (i c.d banner - annunci pubblicitari a forma
rettangolare assimilabili a normali affissioni pubblicitarie) che potrà vendere
tali spazi a terzi facendosi forte dei dati di "spoglio" forniti dai
vari provider o fornitori dei programmi.
Ciò costituisce sicuramente attività concorrenziale e a tal fine va aggiunto
che per esservi attività idonea a danneggiare l'altrui attività d'impresa il
(potenziale) concorrente deve porre in essere atti che possano causare
confusione con l'attività dell'altro concorrente; atti realizzabili con mezzi e
modalità varie (purché idonee) ma pur sempre tali da poter sviare la clientela
dall'attività esercitata dal concorrente (anche per effetto del limite di cui
all'art. 2598 n. 3 c.c.).
Questa finalizzazione della tutela codicistica consente di chiudere il cerchio
della questione di cui si sta discutendo; il nome utilizzato dal resistente
costituiva il classico specchietto per le allodole per catturare utenti
interessati a notizie in materia di turismo ma "attratti" non dal
termine generico "turismo" ma dal noto marchio abbreviato TOURING
attribuito alla nota associazione T.C.I.; ciò può comportare il pericolo che
le informazioni ed i servizi offerti dal titolare di un sito possano essere
confusi con quelli offerti dall'altra azienda sia mediante un altro sito che con
le ordinarie forme di pubblicazione periodica edite dalla ricorrente società.
La tutela invocata dalle ricorrenti a tale ultimo titolo sussiste anche perché
riguarda due imprenditori tra loro concorrenti (ovvero potenzialmente
concorrenti); e nel caso de quo la cosa emerge alquanto evidente al di là delle
eccezioni sollevate da parte resistente, e tenuto conto, in particolare, del
soggetto che di fatto gestisce la struttura economica denominata Touring Club
Italiano.
È possibile affermare - alla luce di quelle che sono le concrete emergenze di
questo giudizio cautelare e salve le diverse risultanze del successivo giudizio
di merito - che l'Associazione ricorrente, anche tramite le sue collegate, stia
sul mercato come un vero e proprio imprenditore commerciale con i comportamenti
e gli scopi tipici di questo: - ricerca di aumentare la clientela per procurarsi
un maggior profitto e non solo per maggiormente diffondere gli scopi propri
dell'associazione (promovimento di attività turistiche, culturali e
ricreative).
Ciò può essere desunto dal tipo di attività in concreto esercitata che, per
sua natura, si presta tanto ad essere gestita con scopi e finalità prettamente
ricreative e no-profit (come avviene normalmente per una associazione non
riconosciuta) come anche per scopi economici tendenti, quantomeno, al pareggio
dei costi con i profitti, e per scopi commerciali (come per la
predisposizione di viaggi e manifestazioni a pagamento); nel primo caso sotto
forma di offerta, ai propri associati o anche a terzi, di libri, attrezzature,
lezioni, ed in pratica di tutto quanto occorrente per la conoscenza delle
risorse turistiche e culturali italiane; nel secondo caso, con l'attività di
vera e propria impresa, sotto forma di offerta di servizi di vario genere anche
ai soci-utenti dietro pagamento di un corrispettivo per il servizio o spettacolo
di volta in volta offerto.
Ciò che accomuna i due aspetti delineati - nell'ambito di quello che qui
interessa - è l'essere gli stessi rivolti al perseguimento di un medesimo
risultato in termini di produzione di un servizio (con metodo economico o meno)
rivolto a terzi (gli associati o altri utenti) da effettuarsi con mezzi e
strumenti concretamente idonei allo svolgimento di attività d'impresa. D'altra
parte è caratteristica tipica delle associazioni la struttura aperta
all'adesione di nuovi associati con la previsione che una tale adesione
presupponga, almeno di regola, una preventiva valutazione da parte dell'organo
interno dell'associazione sul possesso dei requisiti previsti nello statuto;
mentre nel caso in esame nessun limite è stato previsto per essere associati
oltre alla richiesta ed il versamento delle quote annuali.
Ciò esclude soltanto che si possa considerare in sintonia con le tipiche
manifestazioni della vita di una vera associazione l'indiscriminato e libero
accesso consentito con il semplice versamento della quota annuale, ma non può
disconoscersi la legittimità dell'utilizzo della struttura associativa da parte
di coloro i quali abbiano deciso di associarsi per fruire di un servizio a costo
inferiore (giovandosi della finalità non lucrativa dell'associazione) anche
senza voler condividere appieno tutte le finalità dell'associazione.
La natura commerciale dell'attività svolta dal T.C.I. (a prescindere dalla sua
veste giuridica: non può essere disconosciuta quantomeno ai fini dell'invocata
tutela.
Ciò che conta, in definitiva, è l'avere accertato l'esistenza di una attività
d'impresa gestita da un soggetto in un dato settore economico ed in assenza di
violazioni ai limiti ed alle prescrizioni di legge. Deve ritenersi, inoltre,
sussistente anche l'altro elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c. e cioè il
pregiudizio imminente ed irreparabile; al riguardo, ed in verità, oltre al
rischio concreto del ripetersi degli atti di confusione già avvenuti (con
riferimento, peraltro, a soggetti altamente qualificati quali il Ministero dei
beni culturali ed una rivista specializzata nel settore Internet), va rilevato
che l'eventuale provvedimento inibitorio adottato in via definitiva potrebbe
intervenire in tempi non ristretti al punto da rendere difficilmente
risarcibile, e comunque, irrecuperabile la perdita economica conseguente
all'avvenuto sviamento di clientela, vanificando in tal guida ogni eventuale
favorevole risultato del giudizio di merito.
L'intervento giudiziario attuato mediante lo strumento cautelare in materia di
concorrenza sleale così come in materia di tutela dei segni distintivi, è non
solo ammissibile ma, soprattutto, necessario poiché avendo previsto la legge
una cautela tipica per tali situazioni (per i marchi e brevetti), l'operatore
economico dispone di uno strumento agile e veloce per il caso di
illeciti che, incidendo su situazioni di libero mercato e con connotati
estremamente mutevoli e variabili, difficilmente risultano riparabili con gli
ordinari strumenti del risarcimento per equivalente; ciò vale in termini eguali
per le ipotesi di concorrenza sleale.
In particolare si può ottenere, prima di tutto, una inibitoria provvisoria del
comportamento illecito (concorrenziale), ovvero ogni altro provvedimento che si
ritenga adatto ad elidere i riflessi negativi sulla sfera aziendale del
concorrente leso.
Il contenuto da dare al provvedimento cautelare instato deve, infatti,
consentire di impedire la prosecuzione dell'attività concorrente o privandola
delle caratteristiche di illiceità o impedendone l'esercizio sino al giudizio
definitivo sulla correttezza dell'attività stessa.
Appare necessario, inoltre, provvedere anche alla pubblicazione della ordinanza
cautelare per elidere gli effetti già realizzatisi per l'utilizzo del sito in
questione; e ciò al fine di ripristinare la situazione del mercato afferente
l'utilizzo dei denominativi identificativi propri dei ricorrenti.
Non sembrano sussistere ragioni oggettive che consiglino la subordinazione
dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare al rilascio di una cauzione per gli
eventuali danni subiti dal resistente; a tal fine non vi è stata alcuna prova o
deduzione dimostrativa di eventuali negative valutazioni delle capacità
patrimoniali delle parti ricorrenti.
Le spese del presente procedimento cautelare vanno rimesse alla successiva
statuizione del giudizio di merito che dovrà essere iniziato entro gg. 30 dalla
presente ordinanza
P. Q. M.
visti gli artt. 669ter, 669sexies, 669septies e 700 c.p.c.
Il Giudice designato nel procedimento cautelare
promosso da Touring Club Italiano e Touring Editore s.r.l. nei confronti di
Vecchi Maurizio così provvede:
a) INIBISCE a Vecchi Maurizio, titolare della ditta Maurizio Vecchi Editore
(corrente in Caprarola - VT - via Madonna dei Gigli), l'uso in qualsiasi forma e
modo del segno distintivo "TOURING" anche sulla rete Internet,
vietando l'utilizzazione ulteriore del nome di dominio Internet
"www.touring.it";
b) ordina che a cura di parte ricorrente, ed a spese del resistente, la presente
ordinanza venga pubblicata per estratto a caratteri doppi del normale, per due
volte, sul Corriere della Sera edito in Milano;
c) ordina che la presente ordinanza venga inserita nei siti Internet delle parti
in questione per la durata di giorni trenta (con suo richiamo nella Home Page
dei medesimi siti) ove il sito www.touring.it non venga disattivato; nonché
comunicata ai gestori della rete che hanno concesso l'utilizzo della
denominazione del sito dalle parti in causa per l'eventuale inserimento
dell'ordinanza in caso di mancata pubblicazione da parte di Maurizio Vecchi
Editore;
FISSA in giorni trenta il termine entro il quale iniziare il giudizio di merito
all'esito del quale rimette la decisione sulle spese anche di questo
procedimento. Si comunichi.
Viterbo, 24.1.2000
IL GIUDICE DESIGNATO (dr. Giuseppe Lo Sinno)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 Gennaio 2000 |