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 Telecomunicazioni

Ecco il testo dell'articolo 4-bis del "collegato" alla legge finanziaria, sostenuto dall'onorevole Roberto Villetti, così come è stato approvato dalla Commissione bilancio della Camera la mattina di domenica 7 novembre.

A. C. 4354

emendamento

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

art. 4-bis

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, con il ministro dell'università e della ricerca scientifica saranno disciplinate le modalità di attuazione di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità si somministrazione del beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause dei decadenza dal diritto al contributo.

3. Il ministro delle comunicazioni, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso ad internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo viene erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire. All'onere corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in Tab. A, Ministero della Pubblica Istruzione.