Le condizioni dell'Antitrust per la
concentrazione Seat-Tmc
Comunicato stampa - 26.01.01
Le condizioni poste dall'Antitrust
all'operazione Seat-Tmc, che al momento resta preclusa
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato, nell'adunanza
del 23 gennaio 2001, il provvedimento relativo all'operazione di concentrazione
tra Seat e Tmc.
L'Autorità ha preliminarmente rilevato che tale operazione non può essere allo
stato realizzata per effetto del diniego opposto dall'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM). Ciononostante, l'Autorità ha ritenuto di dover
provvedere, atteso l'obbligo di legge di concludere il procedimento entro il
termine perentorio di 45 giorni dall'inizio dell'istruttoria. Una mancata
pronuncia entro tale termine determinerebbe infatti, in caso di rimozione degli
effetti preclusivi del divieto, la decadenza del potere di intervento
dell'Antitrust. Ciò comporterebbe che l'operazione potrebbe essere realizzata
secondo il progetto originariamente comunicato dal Gruppo Telecom, cioè senza
l'adozione delle misure individuate dall'Autorità per rimuovere le restrizioni
derivanti dalla concentrazione in esame, con conseguente pregiudizio per
l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza.
Fermo restando che la realizzazione dell'operazione è al momento preclusa dagli
effetti della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
l'Antitrust ha dunque deliberato, al fine di impedire che la concentrazione
comunicata determini il rafforzamento, in capo al Gruppo Telecom, di una
posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole
la concorrenza, nei mercati dei servizi di accesso a Internet, della raccolta
pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici e della raccolta
pubblicitaria on-line, di autorizzare la concentrazione solo in seguito
al pieno rispetto da parte del Gruppo Telecom delle seguenti misure:
1) consentire, con decorrenza dal 1° aprile 2001, agli operatori di
telecomunicazioni che ne faranno richiesta - a condizioni non discriminatorie e
a un prezzo orientato ai costi - l'accesso, ai fini della posa di cavi in fibra
ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali, a tutte le
infrastrutture civili (in corso d'opera o già realizzate alla data di
approvazione dell'operazione di concentrazione), di cui Telecom abbia titolo ad
avvalersi. Al fine di rendere operativo il predetto obbligo, a decorrere dal 1°
marzo 2001, Telecom dovrà rendere nota, a tutti gli operatori di
telecomunicazioni, la mappatura analitica, al più disaggregato livello di
dettaglio, delle suddette infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi
in fibra ottica;
2) includere nelle condizioni generali di contratto relative alla raccolta
pubblicitaria sul mezzo televisivo il divieto, per gli inserzionisti che
acquistano spazi pubblicitari sullo stesso mezzo, di inserire un rinvio alla
consultazione nelle Pagine Gialle negli spot televisivi diffuse sulle emittenti
TMC e TMC2;
3) non inserire, per un periodo di 3 anni dall'autorizzazione dell'operazione di
concentrazione, clausole di esclusiva nei contratti che saranno conclusi dal
Gruppo Telecom con il Gruppo Cecchi Gori per l'acquisto di contenuti da
diffondere su Internet e garantire l'effettiva disponibilità degli stessi
contenuti agli operatori concorrenti che ne faccciano richiesta;
4) procedere a una eventuale sperimentazione o commercializzazione di servizi
televisi interattivi solo a condizione che la stessa capacità di banda
trasmissiva utilizzata sia effettivamente messa a disposizione dei concorrenti
da parte di Telecom o altri operatori.
Roma, 23 gennaio 2001 |