Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Il decreto legislativo 103/95 e le autorizzazioni generali

Bruxelles abbatterà il muro di gomma?
di Manlio Cammarata - 20.01.2000

Questo messaggio è arrivato una settimana fa:

Salve, ho letto sul vostro sito le posizioni da voi espresse sul problema dichiarazione o autorizzazione per gli Internet Provider e credo possa essere utile informarvi sull'esito dell'ispezione congiunta Ministero Comunicazioni/Polizia Postale che abbiamo "subito" ieri (12/01/2000).

L'amara conclusione e' stata la seguente:
siamo in possesso di dichiarazione, offriamo solo connettivita' su linee commutate, ma poichè per connetterci ad internet verso il carrier utilizziamo i CDN e poiche' abbiamo anche un POP (nostra sede secondaria con tanto di contratto di affitto esibito) collegato con un CDN punto-punto ne conseguono i provvedimenti sotto elencati:

1) Annunciata chiusura (solo oralmente) dei nostri CDN (entro 10/15 gg che dovrebbe essere il tempo necessario per rendere esecutivo il provvedimento).
2) Multa di 10.000.000 (2 volte il minimo della pena che va da 5.000.000 a 30.000.000) (verbalizzata)
3) Riapertura ad autorizzazione ottenuta , per la quale non si quantificano i tempi per ottenere la medesima.

Niente di nuovo, tranne la data: 13 gennaio 2000. Dopo un anno dall'entrata in vigore della normativa europea sulle autorizzazioni generali, che ha posto fine al regime introdotto dal decreto legislativo 103/95, dopo due anni e mezzo dall'entrata in vigore del DPR 318/97 che ha formalmente accolto le disposizioni comunitarie, dopo oltre quattro anni di inutili richieste di chiarimenti ufficiali, si continua a chiudere o minacciare di chiudere manu militari le strutture dei piccoli fornitori di accesso all'internet, sulla base di un'interpretazione della legge che sfugge a qualsiasi logica.

Non rifarò qui tutta la storia, che dovrebbe essere ben nota alla maggior parte dei lettori di InterLex: una sintesi della questione è nell'articolo 103/95: la storia continua, aspettando le autorizzazioni generali, pubblicato un anno fa, mentre nell'indice della sezione si possono trovare gli approfondimenti.
Sul caso sollevato dalla lettera riportata all'inizio, c'è ben poco da dire: il regime di autorizzazione previsto dal DLgs 103/95 e dal DPR 420/95 per l'offerta di servizi su linee dedicate si riferisce, appunto, all'offerta di servizi di telecomunicazioni. Una linea punto-punto usata per collegare due sedi dello stesso fornitore non è "offerta", quindi non ricade nel regime previsto per le linee oggetto di offerta. Fine.
Qualcuno dirà: è un ragionamento alla Catalano! Certo, è semplice fino alla banalità, è evidente, è scontato, è elementare. Ma nessuno degli interessati ne vuol prendere atto, né il Ministero, né la Polizia, né l'istituzione competente per la materia, cioè l'Autorità per le garanzie (garanzie?) nelle comunicazioni.
E se proprio il ragionamento non sembrasse convincente, basta leggere il sesto comma dell'articolo 5 del
DPR 420/95, che non sarà un capolavoro di chiarezza (come tutta la normativa in questione), ma è abbastanza esplicito:"L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; [...]

Un aspetto incredibile di tutta la questione è che nelle discussioni informali e nelle risposte date a voce alle richieste di chiarimenti, sia la Polizia, sia il Ministero, sia l'Autorità confermano sostanzialmente le interpretazioni più volte formulate su queste pagine. Ma poi nessuno emette una nota, una circolare, un qualsiasi pezzo di carta che fermi queste bande armate di verbali che scorrazzano per la Penisola, spinte non si sa da quale furore punitivo o da quali oscuri interessi, oltre che dall'incapacità di leggere una norma dello Stato.
Le conseguenze sono quelle che si possono leggere nella pagina
Il decreto legislativo 103/ 95: la Rete domanda, che contiene solo una piccola selezione dei messaggi giunti a questa rivista.

E' il caso di ricordare, ancora una volta, le parole pronunciate il 1. marzo 1999, dieci mesi fa, da Paola Manacorda, commissario dell'Autorità:
"Mi impegno a prendere visione di questo carteggio, a che punto è arrivato il Ministero, e a valutare che cosa si può fare per superare questa situazione. Questo è l'impegno che possiamo prendere. A noi spetta il rilascio delle concessioni, il potere sulla polizia postale è un altro conto, perché la polizia postale non dipende da noi, dipende dal ministero. Quindi le direttive da dare alla polizia postale dovranno essere oggetto di una concertazione col Ministero. Che cosa si può fare?
Si può chiedere al Ministero una circolare interpretativa, o emanare noi un regolamento fatto di semplici due articoli, che chiarisca come vanno applicate queste regole. Mi impegno a prendere visione di questa
cosa, a consultare i soggetti interessati per uscire da questa situazione".
Poi più nulla.

Ora da fonti attendibili si apprende che la DG XIII della Commissione europea sarebbe sul punto di aprire nei confronti dell'Italia una "procedura di infrazione" per il mancato rispetto della direttiva 97/13, e in particolare delle disposizioni che prevedono che le autorizzazioni generali debbano essere concesse sulla base di una semplice dichiarazione - e quindi non di una richiesta di autorizzazione - e che il tempo tra la richiesta e l'avvio del servizio non possa superare le quattro settimane (contro i 90 giorni previsti dalle norme nazionali).
Riuscirà l'azione comunitaria a sfondare il muro di gomma che da quasi cinque anni resiste a tutti gli attacchi del diritto e del buon senso?