Forse le intenzioni erano buone, ma la legge approvata definitivamente dal Senato il 21 dicembre 2007 e non ancora
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale è un esempio di come non dovrebbe essere
portata avanti la riforma del diritto d'autore (vedi LDA:
troppe proposte, occorre un progetto).
La nuova legge si compone di due articoli: il primo trasforma la SIAE da ente
di diritto pubblico a ente di diritto privato (ente pubblico economico). Gli
effetti, per gli autori e per il pubblico, sono sostanzialmente gli stessi.
Cambia, invece, la competenza giurisdizionale sugli atti dell'ente: prima la
magistratura amministrativa, ora la magistratura ordinaria.
Ma il cambiamento che chiedono in molti è la fine del monopolio della SIAE e
dell'IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)
nell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Sul punto
c'è, per esempio, il disegno di legge S610 (Asciutti), nella cui relazione si
legge:
...l’attribuzione di un vero e proprio monopolio legale (in alcuni casi
anche nei confronti di soggetti non associati) viola la libertà (anche
costituzionalmente garantita) dei singoli autori ed editori di associarsi;
restringe ingiustificatamente l’iniziativa economica di terzi soggetti che
potrebbero entrare sul mercato; impedisce l’accesso di soggetti operanti su
mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati) di
accedere a contratti estesi a territori più ampi di quelli strettamente
nazionali; falsa la concorrenza per quanto concerne l’attività di
intermediazione né la situazione di monopolio legale appare necessaria ai fini
dello svolgimento delle attività di intermediazione, che anzi, proprio per la
peculiare natura economica del settore dovrebbe essere soggetta a tutti quei
criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e
libero mercato può garantire.
Di segno diverso il secondo articolo della nuova legge, che a prima vista
potrebbe indicare un superamento degli eccessi di privativa che impediscono la
libera circolazione della conoscenza, ma che di fatto introduce nuovi, pesanti
limiti.
All'articolo 70 della LDA viene aggiunto un comma che dice: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti
i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
Ora ci c'è da chiedersi che significa "bassa risoluzione". Nella
pubblicazione di un'immagine sul web la risoluzione determina le dimensioni
dell'immagine stessa in relazione alla risoluzione dello schermo, quindi
l'espressione potrebbe significare "si possono pubblicare solo immagini
piccole". Per quanto riguarda i suoni, "bassa risoluzione" può
significare una minore frequenza di campionamento. Che senso ha?
Ancora: che vuol dire l'aggettivo "degradate"? Immagini sfocate? Suoni
distorti o con un forte rumore di fondo?
Aspettiamo con curiosità il previsto decreto per capire come sarà
risolta la questione.
Ma l'aspetto più preoccupante è che questi usi sono liberi solo a scopi
scientifici o didattici, e non (come sarebbe logico) per qualsiasi scopo
divulgativo non a fini di lucro, come per le enciclopedie on line.
Il principio, di buon senso, dovrebbe essere che tutto ciò che è
disponibile gratis al pubblico dovrebbe poter essere riprodotto gratis, alla
sola condizione che la riproduzione non abbia fini di lucro. Invece oggi la
tendenza è a vietare tutto e ad assoggettare a balzelli qualsiasi uso di testi,
immagini o suoni. Tendenza che contraddice
la filosofia del web e le ragioni stesse della sua crescita.
Insomma, se in tutto questo c'è qualcosa di "degradato" è proprio
la norma in questione, che riflette l'ormai insostenibile degrado della nostra
produzione legislativa.
Per il resto non posso che fare mie le considerazioni espresse sul punto
dall'avvocato Guido Scorza nel suo blog.
(M.C.)
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