La querelle sui diritti di trasmissione degli eventi culminanti
  delle partite di calcio attraverso i telefoni cellulari è una questione è
  nuova e complessa, come riconoscono gli stessi giudici nelle prime ordinanze
  che decidono sui provvedimenti d'urgenza richiesti da alcune squadre e
  dall'operatore telefonico H3G. In attesa delle sentenze - che è facile
  immaginare non saranno del tutto concordanti - evitiamo di entrare nel merito
  delle diverse questioni, per focalizzare la nostra attenzione su un problema
  di ordine generale al centro della controversia.
  Quelle che seguono sono dunque solo riflessioni su alcuni importanti aspetti
  della società dell'informazione, collegati alle libertà fondamentali dei
  cittadini.
  Andiamo alla sostanza. La prima domanda è: quella che fanno ANSA e TIM,
  trasmettendo singole immagini e brevi notizie su determinati momenti di alcune
  partite di calcio, è cronaca? La risposta, a prima vista, sembra affermativa,
  ma per una delle parti in causa non lo è, e qualche giudice sembra
  condividere, almeno in parte, questa impostazione
  L'informazione conosce numerosi mezzi di trasmissione e le moderne
  tecnologie ne dilatano progressivamente gli ambiti. Il Devoto-Oli
  definisce il sostantivo femminile cronaca come: "relazione o
  registrazione impersonale di fatti secondo la successione cronologica;
  concettualmente distinta dalla storia, in quanto mancante di ogni criterio
  interpretativo".
  Sebbene anche l'arte fotografica contempli veri e propri movimenti
  interpretativi (tutto è relativo), possiamo affermare che la cronaca
  fotografica ben può illustrare, e in un modo sicuramente più impersonale di
  altre tecniche giornalistiche, momenti salienti di fatti di rilevanza per la
  società.
  A sua volta, la fotografia può essere trasmessa al pubblico nei diversi modi
  consentiti dal progresso tecnologico, fra i quali la telefonia mobile.
  H3G e TIM sono titolari di licenze individuali per i sistemi di
  comunicazioni mobili di terza generazione, nel rispetto dei principi di
  obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità richiamati
  dalla delibera n. 410/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Questi principi sono applicati in occasione di ogni intervento normativo,
  nazionale e comunitario, in materia di società dell'informazione. Le due
  società operano quindi, in questo settore di mercato, in regime
  concorrenziale.
  I servizi mobili di terza generazione sono sostanzialmente diversi dagli
  altri, come chiarito dalla stessa delibera:
  
  Le caratteristiche dei servizi di un sistema di comunicazioni mobili di
  terza generazione, in rapporto all'evoluzione tecnologica, consistono in:
  a. capacità multimediali superiori a quelle dei sistemi mobili di seconda
  generazione, con applicazioni a mobilità completa e mobilità bassa in
  diversi ambienti geografici;
  b. accesso efficiente ad Internet, Intranet ed ai servizi basati su protocolli
  Internet;
  c. trasmissioni vocali di elevata qualità paragonabile a quella delle reti
  fisse;
  d. portabilità del servizio in ambienti differenti (pubblico, privato, rete
  fissa, rete mobile);
  e. funzionamento in un ambiente integrato tra reti mobili, terrestri e
  satellitari.
  
  Quindi, nel caso specifico, non sembra discutibile che i servizi offerti da
  H3G e TIM siano diversi: quest'ultima infatti non usa la tecnologia UMTS e
  trasmette singole immagini invece che sequenze in movimento, molto più
  spettacolari.
  Passiamo a una seconda domanda: che cos'è il "diritto di
  cronaca"?
  Non è impresa facile definire il diritto di cronaca, espressione con la
  quale, fra l'altro, si indica frequentemente il "dovere di
  cronaca", cioè l'obbligo (etico più spesso che giuridico) di riferire
  determinati fatti o circostanze.
  Certamente non è un diritto compreso nel concetto tradizionale della
  proprietà intellettuale: le norme recentemente inserite nella legge sul
  diritto d'autore (LDA, artt. 65 e seguenti) non lo contemplano come un
  diritto a sé stante, ma come presupposto per l'esercizio di altri diritti.
  Di fatto manca una definizione del diritto di cronaca; la giurisprudenza lo
  considera sempre come un'esimente ex art. 51 cp in casi di
  diffamazione a mezzo stampa o simili e ne evoca i requisiti (principio di
  verità, continenza, interesse pubblico alla conoscenza dei fatti).
  Se il rapporto tra esercizio del diritto di cronaca e reato di diffamazione
  coinvolge ogni informazione attribuibile ad un soggetto, che non sarà mai
  offensiva in presenza di tali requisiti, essendo invece funzionale all'esercizio
  di un interesse pubblico di rango superiore, quello tra diritto di cronaca e
  diritto d'autore appare evidentemente diverso.
  Quest'ultimo, infatti, compone il conflitto tra l'interesse ad informare
  il pubblico e l'interesse ad esercitare le facoltà che il diritto di
  esclusiva intellettuale accorda all'autore.
  La lettura del secondo comma dell'art. 65 LDA è illuminante:
  
  La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
  utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
  dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
  sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
  dell'autore, se riportato.
  
  Ma c'è un altro aspetto da considerare. Come scrive M. Cammarata in questo stesso numero, è
  il caso di chiedersi chi sia il vero titolare del diritto di cronaca.
  Nell'accezione comune, e nel caso in esame, si fa riferimento a un diritto
  del giornalista e/o della pubblicazione di riferire fatti e opinioni. Il
  rapporto tra legge e informazione, che evolve in ragione dei progressi
  tecnologici, risponde inoltre ad esigenze diverse nel tempo: dal controllo
  dell'attività giornalistica alla garanzia del diritto all'informazione.
  È il caso della legge sulla stampa del 1948, estesa alla televisione e alla
  radio con la legge n. 223 del 1990 e all'editoria digitale con la 62/01nel
  2002 (oggetto, quest'utlima, di un animato dibattito (vedi... ).
  In realtà il vero titolare del diritto di cronaca è il pubblico, nel
  quale si rileva di volta in volta un diffuso interesse per determinati fatti,
  circostanze, opinioni.
  Sotto questo punto di vista l'editore di una pubblicazione (in ogni sua
  forma) è un intermediario che rende possibile al pubblico l'esercizio del
  diritto a ricevere informazioni, sancito anche dalla Dichiarazione universale
  dei diritti dell'uomo (art. 19): "Ogni individuo ha il diritto alla
  libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
  molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
  diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
  frontiere".
  Ora, venendo al caso in esame, non c'è dubbio che l'incontestato
  interesse diffuso per il calcio sia la condizione necessaria e sufficiente per
  configurare il diritto del pubblico di "ricevere informazioni" e, in
  capo a chi diffonda tali informazioni, una corrispondente forma di esercizio
  del "diritto di cronaca".
  Alcune delle ordinanze pubblicate (tribunali di Milano del 14 luglio 2003 e
  Brescia del 6 agosto 2003) chiariscono questi importanti aspetti e confermano
  quanto detto finora: la presenza di un interesse pubblico alla conoscenza
  degli eventi sportivi calcistici (in particolare le partite della serie A); il
  limite del corretto esercizio del diritto di cronaca "nella necessità
  che l'attività informativa non sconfini nella rappresentazione dello
  spettacolo stesso".
  Ciò chiarito passiamo alla terza questione: quali sono i limiti dell'autonomia
  negoziale in materia?
  Se titolare del diritto di cronaca è, come abbiamo visto, il pubblico, e
  questo diritto viene esercitato attraverso il diritto alla cronaca attribuito
  di fatto ai media, allora esso non può essere gestito autonomamente dal
  soggetto che "crea" la realtà che diventa cronaca attraverso la
  mediazione dell'organo di informazione.
  Dunque, nel caso di specie, le squadre di calcio non avrebbero la facoltà di
  impedire a terzi l'esercizio del diritto in questione. Di conseguenza, è
  possibile configurare la nullità di ogni clausola in questo senso, in quanto
  contraria alla inderogabile necessità di ordine generale di una libera
  informazione.
  A conferma di questa impostazione si può citare la delibera 172/99 dell'AGCOM,
  che sancisce il diritto del pubblico di assistere liberamente a determinati
  spettacoli attraverso la TV. In tale delibera viene elencata una lista di
  "eventi di particolare rilevanza per la società, da trasmettere su
  canali televisivi liberamente accessibili". Si legge nel testo:
  
  L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di
  particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da
  emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo
  in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del
  90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza
  costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
  1. le Olimpiadi estive ed invernali;
  2. la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del
  mondo di calcio;
  3. la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato
  europeo di calcio;
  4. tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa,
  in competizioni ufficiali;
  5. la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA
  qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
  6. il Giro d'Italia;
  7. il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
  8. il Festival della musica italiana di Sanremo.
  Si tratta della trasposizione nazionale della direttiva 97/36/CE del
  Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 in materia di
  "televisione senza frontiere", il cui 18° considerando recita:
  considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di
  adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare
  un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e
  non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il
  campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal
  fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili
  con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle
  emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi
  di trasmissione di tali eventi;.
  Sempre partendo dal presupposto che il vero titolare del diritto di cronaca
  è il pubblico, si può anche osservare che, senza una rigorosa definizione di
  ciò che rientra nell'esercizio del diritto di cronaca, la cessione del
  "diritto di comunicazione al pubblico" (art. 16 LDA) della
  "cronaca-evento" stessa in esclusiva a un solo soggetto comporta l'obbligo,
  per chiunque sia interessato a ricevere quel contenuto, di stipulare un
  contratto col cessionario esclusivo, con gravi rischi di distorsione del
  mercato.
  Ora lascia perplessi la negazione che il servizio offerto da TIM/ANSA sia
  "cronaca" e debba essere considerato "spettacolo come quello di
  H3G. Quest'ultimo H3G riproduce, rappresentandola visivamente, la stessa
  realtà per la quale lo spettatore si reca nello stadio pagando il biglietto;
  il secondo informa di quanto avvenuto, attraverso immagini fotografiche.
  Conosciamo i problemi di qualificazione giuridica aperti dallo sviluppo della
  società dell'informazione: le incertezze nella distinzione tra informazione
  e spettacolo determinano un grave rischio di applicare analogicamente
  discipline giuridiche contrapposte: da una parte il diritto d'impresa, a
  tutela degli interessi dei titolari dei diritti esclusivi e dei loro
  cessionari, e dall'altra il diritto di cronaca, a tutela del libero accesso
  all'informazione da parte dei cittadini.
  I pericoli di erosione, da più parti lamentati, sono attuali e di rilevanza
  internazionale.
  L'interpretazione che qualificherebbe come opere dell'ingegno gli
  spettacoli sportivi, considerati come creazioni dello spirito del loro autore
  (le squadre di calcio), porterebbe all'applicazione del nuovo diritto d'autore,
  modificato recentemente dalla direttiva 2001/29/CE, che ne ha adeguato la
  disciplina ai contenuti digitali.
  Si pensi alle modifiche in materia di distribuzione del servizio multimediale,
  e alle loro conseguenze sul principio di esaurimento a livello mondiale del
  diritto dell'autore, come illustrato dal considerando n. 29 "La
  questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi,
  soprattutto di servizi «on-line ».Ciò vale anche per una copia tangibile di
  un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale
  servizio con il consenso del titolare del diritto".
  Alla novità e complessità della questione, va dunque aggiunta la
  delicatezza della posta in gioco.