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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03

50. Le pubbliche amministrazioni come certificatori?

In attuazione dell'art. 29, comma 1°, del Testo Unico, l'art. 62, comma 1°, delle regole tecniche statuisce che, "le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi e uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti".
Tale attività di autonoma certificazione riguarda solo l'"organizzazione interna" - come previsto nel primo schema di regole tecniche - oppure, vista l'eliminazione di tale dizione nel testo definivo, interessa tutte le funzioni istituzionali svolte nei confronti di soggetti sia pubblici che privati? (Vincenzo Cosenza)

Il regolamento approvato dal Governo il 31 gennaio scorso abolisce le indicazioni contenute nel vecchio art. 29 del testo unico e ridefinisce la questione nell'art. 29-quinquies, riprendendo nella sostanza la formulazione della circolare AIPA CR/27 del 16 febbraio 2001. Secondo questo articolo le pubbliche amministrazioni possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tal fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati.
In alternativa possono rivolgersi ad altri certificatori accreditati.

La portata effettiva della norma sarà chiara solo dopo l'emanazione del decreto: a una prima lettura non si evincono le ragioni per le quali, una volta accettato il principio che una pubblica amministrazione può essere accreditata come certificatore anche "a uso esterno", i suoi certificati possano essere rilasciati solo a determinati soggetti e solo per i rapporti con la stessa amministrazione certificante.
Il futuro regolamento dovrebbe sciogliere anche altri dubbi che sorgono in seguito all'abolizione del vecchio art. 29, in particolare per quanto riguarda la certificazione delle firme dei pubblici ufficiali. L'attuazione del terzo comma del 29-quinquies è subordinata anche all'adozione di uno standard per le cosiddette "estensioni" dei certificati o per i "certificati di attributo). E qui è necessario attendere le nuove regole tecniche.

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