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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone  - 16.09.04

65. L'e-mail può essere "forma scritta" per accordo tra le parti?

L'art. 23.4 del contratto di fornitura del sevizio ADSL TELE2 cita "Le parti si danno reciprocamente atto che l'invio di comunicazioni attraverso il sistema di posta elettronica è parificato, a tutti gli effetti, a scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del Codice Civile". Da quanto mi risulta, il DPR 445/00 e succ.mod., con l'art.10 comma 3, attribuisce un tale valore al solo documento informatico (in questo caso, l'e-mail) FIRMATO DIGITALMENTE.
Può una clausola contrattuale modificare l'efficacia probatoria di un documento, per quanto costituisca corrispondenza tra le parti e riguardi l'oggetto del contratto, come pretende di fare la clausola in questione?
(Cristiano Bertocchi)

Il problema sarebbe di semplice soluzione, se non fossero state sollevate le note polemiche in merito alla efficacia di "forma scritta" che qualcuno vorrebbe attribuire ai messaggi e-mail. Abbiamo più volte ribadito che nel nostro ordinamento la "forma scritta" richiede la sottoscrizione autografa (vedi Il magistrato: scritto e trascritto, ma non sottoscritto di Gianni Buonomo, che cita la sentenza n. 9289 del 2001 della Corte di cassazione).
Dunque, posto che userid e password servono per farsi riconoscere dal gestore del servizio e non per firmare il documento, l'e-mail non è un documento firmato e non può quindi costituire una scrittura privata.

La domanda però è questa: si può, con un accordo tra le parti, derogare a una sentenza della Cassazione? La risposta è negativa: anche il giudice è, entro certi limiti, obbligato a uniformarsi alle pronunce della Suprema corte e, nel caso in cui voglia decidere diversamente, ne specifica il motivo.
Tuttavia nulla vieta che le parti che stipulano un contratto stabiliscano l'efficacia dei messaggi di posta elettronica ai fini dell'esecuzione o delle modifiche di un contratto. Appare tuttavia una scelta imprudente, stante la facilità con cui si può alterare un messaggio, crearlo di sana pianta attribuendolo alla controparte o semplicemente negare di averlo ricevuto.

In ogni caso, con il "codice" in fase di emanazione ogni dubbio sarà risolto: solo la firma digitale dà al documento elettronico l'efficacia della forma scritta.

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