Il Pretore: niente
autorizzazione per le linee dei POP
di Letizia Bravin* - 30.03.2000
Sono un giovane avvocato di Udine
che da tempo segue InterLex. Ho letto l'articolo Bruxelles
abbatterà il muro di gomma?, e vorrei essere utile informandovi sul
contenuto di una sentenza emessa dal Pretore di Udine in data 25.02.2000,
proprio in tema di regime autorizzatorio o dichiarativo di cui all'art. 3 D.lgs
103/95. Il caso che personalmente ho seguito è pressoché identico a quello
descritto nell'articolo citato.
Nel 1998, una società di servizi
informatici ed anche internet provider veniva multata per non aver richiesto
l'autorizzazione in relazione ad una linea diretta di collegamento tra due POP.
Dopo aver proposto ricorso avanti il Prefetto, ottenendo la riduzione della
sanzione, ricorrevo anche avanti il Pretore. A distanza di quasi due anni il mio
ricorso veniva accolto in toto, sia per mancanza dell'elemento soggettivo
dell'illecito, (cioè la colpevolezza), sia per mancanza dell'elemento
oggettivo, in quanto la fattispecie concreta non coincideva con quella prevista
dalla legge.
I motivi per cui il Pretore ha
ritenuto di accogliere il ricorso sono stati i seguenti:
1) il d.lgs 103/95 disciplina
l'offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazione e non già l'uso delle
linee o comunque il modo con cui viene prodotto il servizio;
2) interpretare la norma nel senso
inteso dalla Polizia postale porta a vanificare la distinzione tra l'ipotesi di
cui al primo comma dell'art. 3, e quella di cui al secondo comma, posto che nei
fatti, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazioni utilizzano a monte
dell'offerta del servizio un collegamento diretto.
Il pretore, sulla base di questi
motivi, che qui, per ovvi motivi ho riassunto brevemente, ha accolto il ricorso
revocando l'ordinanza ingiunzione che condannava i miei clienti al pagamento di
una sanzione pari a L. 5.000.000. Speriamo che questo possa rappresentare una
piccola breccia nel muro di gomma!
* Avvocato in Udine
Nota: la sentenza, della quale
speriamo di avere presto la motivazione, conferma l'interpretazione del
DLgs 103/95 che abbiamo sempre dato su queste pagine (M. C.) |