Bruxelles abbatterà il muro
di gomma?
di Manlio Cammarata - 20.01.2000
Questo messaggio è arrivato una settimana fa:
Salve, ho letto sul vostro sito le
posizioni da voi espresse sul problema dichiarazione o autorizzazione per gli
Internet Provider e credo possa essere utile informarvi sull'esito
dell'ispezione congiunta Ministero Comunicazioni/Polizia Postale che abbiamo
"subito" ieri (12/01/2000).
L'amara conclusione e' stata la seguente:
siamo in possesso di dichiarazione, offriamo solo connettivita' su linee
commutate, ma poichè per connetterci ad internet verso il carrier utilizziamo i
CDN e poiche' abbiamo anche un POP (nostra sede secondaria con tanto di
contratto di affitto esibito) collegato con un CDN punto-punto ne conseguono i
provvedimenti sotto elencati:
1) Annunciata chiusura (solo oralmente) dei nostri CDN (entro 10/15 gg che
dovrebbe essere il tempo necessario per rendere esecutivo il provvedimento).
2) Multa di 10.000.000 (2 volte il minimo della pena che va da 5.000.000 a
30.000.000) (verbalizzata)
3) Riapertura ad autorizzazione ottenuta , per la quale non si quantificano i
tempi per ottenere la medesima.
Niente di nuovo, tranne la data: 13 gennaio 2000.
Dopo un anno dall'entrata in vigore della normativa europea sulle autorizzazioni
generali, che ha posto fine al regime introdotto dal decreto legislativo 103/95,
dopo due anni e mezzo dall'entrata in vigore del DPR 318/97 che ha formalmente
accolto le disposizioni comunitarie, dopo oltre quattro anni di inutili
richieste di chiarimenti ufficiali, si continua a chiudere o minacciare di
chiudere manu militari le strutture dei piccoli fornitori di accesso
all'internet, sulla base di un'interpretazione della legge che sfugge a
qualsiasi logica.
Non rifarò qui tutta la storia, che dovrebbe
essere ben nota alla maggior parte dei lettori di InterLex: una sintesi della
questione è nell'articolo 103/95:
la storia continua, aspettando le autorizzazioni generali,
pubblicato un anno fa, mentre nell'indice
della sezione si possono trovare gli
approfondimenti.
Sul caso sollevato dalla lettera riportata all'inizio, c'è ben poco da dire: il
regime di autorizzazione previsto dal DLgs 103/95 e dal DPR 420/95 per l'offerta
di servizi su linee dedicate si riferisce, appunto, all'offerta di servizi di
telecomunicazioni. Una linea punto-punto usata per collegare due sedi dello
stesso fornitore non è "offerta", quindi non ricade nel regime
previsto per le linee oggetto di offerta. Fine.
Qualcuno dirà: è un ragionamento alla Catalano! Certo, è semplice fino alla
banalità, è evidente, è scontato, è elementare. Ma nessuno degli interessati
ne vuol prendere atto, né il Ministero, né la Polizia, né l'istituzione
competente per la materia, cioè l'Autorità per le garanzie (garanzie?) nelle
comunicazioni.
E se proprio il ragionamento non sembrasse convincente, basta leggere il sesto
comma dell'articolo 5 del DPR
420/95, che non sarà un capolavoro di
chiarezza (come tutta la normativa in questione), ma è abbastanza
esplicito:"L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali,
possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver
acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di
cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; [...]
Un aspetto incredibile di tutta la questione è
che nelle discussioni informali e nelle risposte date a voce alle richieste di
chiarimenti, sia la Polizia, sia il Ministero, sia l'Autorità confermano
sostanzialmente le interpretazioni più volte formulate su queste pagine. Ma poi
nessuno emette una nota, una circolare, un qualsiasi pezzo di carta che fermi
queste bande armate di verbali che scorrazzano per la Penisola, spinte non si sa
da quale furore punitivo o da quali oscuri interessi, oltre che dall'incapacità
di leggere una norma dello Stato.
Le conseguenze sono quelle che si possono leggere nella pagina Il
decreto legislativo 103/ 95: la Rete domanda,
che contiene solo una piccola selezione dei messaggi giunti a questa rivista.
E' il caso di ricordare, ancora una volta, le
parole pronunciate il 1. marzo 1999, dieci mesi fa, da Paola Manacorda,
commissario dell'Autorità:
"Mi impegno a prendere visione di questo carteggio, a che punto è arrivato
il Ministero, e a valutare che cosa si può fare per superare questa situazione.
Questo è l'impegno che possiamo prendere. A noi spetta il rilascio delle
concessioni, il potere sulla polizia postale è un altro conto, perché la
polizia postale non dipende da noi, dipende dal ministero. Quindi le direttive
da dare alla polizia postale dovranno essere oggetto di una concertazione col
Ministero. Che cosa si può fare?
Si può chiedere al Ministero una circolare interpretativa, o emanare noi un
regolamento fatto di semplici due articoli, che chiarisca come vanno applicate
queste regole. Mi impegno a prendere visione di questa
cosa, a consultare i soggetti interessati per uscire da questa situazione".
Poi più nulla.
Ora da fonti attendibili si apprende che la DG
XIII della Commissione europea sarebbe sul punto di aprire nei confronti
dell'Italia una "procedura di infrazione" per il mancato rispetto
della direttiva 97/13, e in particolare delle disposizioni che prevedono che le
autorizzazioni generali debbano essere concesse sulla base di una semplice
dichiarazione - e quindi non di una richiesta di autorizzazione - e che il tempo
tra la richiesta e l'avvio del servizio non possa superare le quattro settimane
(contro i 90 giorni previsti dalle norme nazionali).
Riuscirà l'azione comunitaria a sfondare il muro di gomma che da quasi cinque
anni resiste a tutti gli attacchi del diritto e del buon senso?
|