Le vecchie norme nazionali e
le disposizioni comunitarie
20.01.2000
Dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103:
Art. 3 - Offerta di servizi di
telecomunicazioni
1. Quando sono utilizzati collegamenti
commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1,
fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono
essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla
presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione
con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti
diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui
all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere
previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti
dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice
rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono
essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai
commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi
alla loro presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il
rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che
lo motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non
discriminatori.
Art. 7 - Sanzioni
1. In caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti
sino alla regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di
autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone
la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci
giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca
dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all
art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni.
Dal decreto
del Presidente della Repubblica 4 settmbre 1995, n. 420:
Art. 4 - Dichiarazione
1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti
commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello
Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema
riportato nell'allegato A.
2. L'interessato deve presentare una
dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.
Art. 5 - Autorizzazione
1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini
dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno
dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato
nell'allegato B.
2. Ai fini dell'offerta di servizi dì
trasmissione dati e di semplice rivendita di capacità previsti dall'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi
sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di
autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo
schema riportato nell'allegato C.
3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per
gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in
ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domandà di
autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo
schema riportato nell'allegato D.
4. L'interessato deve presentare una domanda di
autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.
5. Il servizio non può in nessun caso essere
avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei
commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le
relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente
per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal
gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza
bisogno di autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a
soggetti autorizzati ad offrire i servizi stessi ai sensi del presente articolo.
Dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318:
Art. 6 - Autorizzazioni
generali e licenze individuali
1. L'offerta al pubblico di servizi di
telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate
sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione
generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati
nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in
relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il
sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
5. Il contributo richiesto alle imprese per la
procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi
amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del
servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione
stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito
provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza
con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.
30.
Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio
dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione,
sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di
autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base
delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi
previste entro centoventi giorni della loro emanazione.
Dalla direttiva
97/13/CE "Disciplina comune
in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali sel settore dei
servizi di telecomunicazioni"
Art. 3
(Principi relativi alle autorizzazioni)
1. Qualora gli Stati membri subordinino la
prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la
concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai
principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le autorizzazioni possono contenere solamente
le condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere
obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non
discriminatorie, proporzionali e trasparenti.
3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di
telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza
autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite,
ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione
individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più
licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo
se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è
soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le
disposizioni della sezione III.
Art. 4
(Condizioni relative alle autorizzazioni generali)
1. Qualora gli Stati membri subordinino la
prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le
condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell'allegato,
ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile
nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti
esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e
3.
2. Gli Stati membri si accertano che le
condizioni imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate
in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali
informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato nonché
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla
pubblicazione.
3. Gli Stati membri possono modificare le
condizioni imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente
giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri rendono
debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate
la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche
proposte.
Art. 5
(Procedure relative alle autorizzazioni generali)
1. Fatte salve le disposizioni della sezione III,
gli Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni
imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la
prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di telecomunicazione.
2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di
fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode di un'autorizzazione
generale notifichi all'autorità di regolamentazione nazionale la propria
intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in
oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni
stabilite a norma dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un
periodo di attesa a decorrere dalle ricezione formale di tutte le informazioni
richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro
settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione
generale.
Art. 6
(Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali)
Fatti salvi i contributi finanziari per la
prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno
sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di
autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi
connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del
relativo sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono
pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si possa accedere
agevolmente a tali informazioni.
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