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 Il decreto legislativo 103/95 e le autorizzazioni generali

Le vecchie norme nazionali e le disposizioni comunitarie
20.01.2000

Dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103:

Art. 3 - Offerta di servizi di telecomunicazioni

1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Art. 7 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure.

2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

Dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settmbre 1995, n. 420:

Art. 4 - Dichiarazione

1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato A.

2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

Art. 5 - Autorizzazione

1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato B.

2. Ai fini dell'offerta di servizi dì trasmissione dati e di semplice rivendita di capacità previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato C.

3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domandà di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato D.

4. L'interessato deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

5. Il servizio non può in nessun caso essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi stessi ai sensi del presente articolo.

Dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318:

Art. 6 - Autorizzazioni generali e licenze individuali

1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.

5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.

30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.

Dalla direttiva 97/13/CE "Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali sel settore dei servizi di telecomunicazioni"

Art. 3 (Principi relativi alle autorizzazioni)

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.

3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della sezione III.

Art. 4 (Condizioni relative alle autorizzazioni generali)

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell'allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e 3.

2. Gli Stati membri si accertano che le condizioni imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione.

3. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri rendono debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

Art. 5 (Procedure relative alle autorizzazioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di telecomunicazione.

2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode di un'autorizzazione generale notifichi all'autorità di regolamentazione nazionale la propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un periodo di attesa a decorrere dalle ricezione formale di tutte le informazioni richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.

Art. 6 (Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali)

Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.