ART. 13
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più
decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
3. Nell’esercizio della delega
di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di
trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non
direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e
integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito
e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/ 679;
e) adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e
amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con
previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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