PARERE APPROVATO (20 giugno 2018)
La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Atto n. 22);
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame reca
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati;
il Parlamento, con legge di delegazione europea 25
ottobre 2017, n. 163, in vigore dal 21 novembre 2017, ha delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il
quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, «acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la
protezione dei dati personali»;
l'articolo 13 della citata legge n. 163 del
2017 stabilisce i princìpi e criteri direttivi a cui l'esercizio della delega
deve attenersi;
nel dicembre 2017 è stata nominata presso il
Ministero della giustizia la commissione di esperti incaricata di elaborare il
testo del provvedimento;
i lavori della commissione, a cui ha preso parte il
Garante per la protezione dei dati personali, sono stati avviati nel gennaio
2018 e sono stati conclusi a metà marzo 2018;
il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame
preliminare, uno schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 13
della predetta legge di delegazione europea, che è stato trasmesso alle Camere
soltanto il 10 maggio 2018;
il termine per l'esercizio della delega è scaduto
il 21 maggio 2018 e che tuttavia esso è stato prorogato di tre mesi, ai sensi
dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, mentre il Regolamento (UE)
2016/679, risultando direttamente applicabile, è entrato comunque in vigore il
25 maggio 2018;
al momento coesistono, pertanto, due fonti
normative in materia di privacy: il Regolamento UE ed il Codice della privacy;
il Garante per la protezione dei dati personali, in
data 22 maggio 2018, ha espresso un articolato parere nel quale sono sollevate
criticità di cui si deve necessariamente dar conto anche nella sede consultiva
parlamentare;
dati i tempi entro cui si è dovuto svolgere il
lavoro parlamentare a causa dei tempi di predisposizione e trasmissione dello
schema di decreto da parte del Governo, rispetto alla scadenza della delega, il
23 maggio 2018 gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei
gruppi, delle Commissioni speciali della Camera e del Senato, al fine di
acquisire i necessari elementi istruttori per l'esame del provvedimento, hanno
congiuntamente proceduto in modo tempestivo all'audizione di esperti, soggetti
della società civile, professionisti, operatori dei settori coinvolti e
destinatari delle disposizioni in tema di privacy;
considerato che lo schema di decreto:
si compone di 28 articoli, raggruppati in sei Capi,
che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del
Codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003;
prevede la sostituzione generalizzata delle
sanzioni penali con sanzioni amministrative e mantiene la rilevanza penale del
trattamento illecito dei dati di cui all'articolo 167 del Codice della privacy,
aggiungendo due fattispecie autonome di reato: la comunicazione e diffusione
illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone, di cui
all'articolo 167-bis, e l'acquisizione fraudolenta di dati personali, di
cui all'articolo 167-ter;
prevede una stabilizzazione dell'aumento
dell'organico del Garante a 162 unità, come già gradualmente previsto da
norme recenti, e opera una parificazione delle relative retribuzioni a quelle
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
prevede la possibilità di uso dei social
network da parte dei minori di 16 anni con il consenso prestato da chi
esercita la potestà genitoriale;
per garantire la continuità delle situazioni
giuridiche, fa salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e
le autorizzazioni, che saranno oggetto di un successivo riordino da parte del
Garante stesso, nonché i codici deontologici vigenti;
prevede, per le micro, piccole e medie imprese, che
il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del
titolare del trattamento dei dati personali;
non apporta modifiche, infine, alle disposizioni
concernenti le comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato il
regolamento europeo in materia;
considerato altresì che:
lo schema di decreto in esame deve essere valutato
alla luce di due parametri: da un lato, il rispetto della delega conferita
dall'articolo 13, comma 3, della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017,
n. 163, ivi compresa la previsione dell'assenza di oneri per la finanza
pubblica, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32
della legge n. 234 del 2012, dall'altro, la rispondenza al Regolamento
(UE) 2016/679;
il citato schema è stato trasmesso alle Camere
quasi allo scadere del termine per l'esercizio della delega e nell'imminenza
della diretta applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 nel nostro ordinamento
e che, ciò nonostante, gli Uffici di presidenza delle Commissioni speciali
hanno svolto, come detto, un'ampia attività conoscitiva le cui risultanze sono
prese in larga considerazione ai fini della formulazione del presente parere;
per escludere il rischio di un eccesso di delega
– con riferimento, in particolare, all'articolo 13, comma 3, lettera b),
della legge n. 163 del 2017 – il precedente Governo ha ritenuto di non
procedere all'abrogazione del Codice della privacy o alla sua intera
sostituzione, limitandosi ad apportare modifiche e integrazioni al Codice
stesso;
uno degli elementi da tenere in considerazione è
il coordinamento tra il Regolamento (UE) 2016/679 e l'ordinamento interno, al
fine di dare ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni coinvolte a
vario titolo un quadro di certezza normativa rispetto a diritti, doveri,
adempimenti, responsabilità, procedure e sanzioni;
in alcuni punti dello schema di decreto in oggetto
si ravvisa un difficile coordinamento con il quasi contemporaneo decreto
legislativo n. 51 del 2018 recante attuazione della direttiva (UE)
2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI, il che espone alla possibilità di successivi
interventi correttivi da adottare con appositi decreti, in conformità alle
procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012,
richiamate dalla norma di delega di cui all'articolo 13 della legge n. 163
del 2017;
un altro elemento, emerso anche nel corso
dell'attività conoscitiva, attiene alla compatibilità costituzionale e
ordinamentale del quadro sanzionatorio recato dallo schema di decreto;
ciò vale in primo luogo – ma non esclusivamente
– per la retroattività della sanzione amministrativa che sostituisce la
sanzione penale, ai sensi dell'articolo 24 dello schema, che potrebbe risultare
in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sancito
dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, e – per il tramite
dell'articolo 117 della Costituzione – dall'articolo 7 CEDU;
un profilo di tipo ordinamentale che potrebbe
essere coordinato meglio – con effetti potenziali sulla certezza del diritto
e sulla ragionevolezza del trattamento destinato alle corrispondenti situazioni
soggettive – deriverebbe dal fatto che le sanzioni amministrative introdotte
siano prive del minimo edittale;
il Codice della privacy prevedeva un sistema
di sanzioni che operavano da un minimo ad un massimo, così consentendo la
definizione agevolata anticipata tipica del regime interno delle sanzioni
amministrative;
nello schema di decreto in esame la cosiddetta
oblazione amministrativa si applica invece – ai sensi dell'articolo 25, comma
5 – ai soli fatti passati e non alle sanzioni comminate successivamente
all'entrata in vigore della nuova disciplina;
l'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, recante criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti
correttivi e sanzionatori, come modificato dall'articolo 15 del presente schema
di decreto, al comma 8 esclude espressamente che si applichi l'articolo 16
della legge n. 689 del 1981, limitandosi a prevedere, al comma 9, che il
trasgressore possa pagare la metà della sanzione irrogata dal Garante, senza
stabilire, tuttavia, l'entità cui commisurare con certezza la definizione
agevolata;
si potrebbe tuttavia prevedere, compatibilmente con
il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, al fine di
salvaguardare soprattutto la posizione delle micro, piccole e medie imprese,
che nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori il Garante ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, al grado di responsabilità o
eventuali precedenti violazioni pertinenti, nonché alla personalità dello
stesso, alle sue condizioni economiche ovvero alla dimensione dell'impresa;
i trattamenti di dati posti in essere dal datore di
lavoro privato in forza di un obbligo di legge o del contratto di lavoro sono
autorizzati, in via generale, dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
del Regolamento (UE) 2016/679;
l'articolo 110-bis del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, in materia di riutilizzo dei dati a fini di
ricerca scientifica o a fini statistici, come modificato dall'articolo 8, comma
1, lettera s), del presente schema di decreto, sebbene volto a
inquadrare a livello sistematico le citate norme sul riutilizzo dei dati con
quelle introdotte dall'articolo 28 della legge europea n. 167 del 2017,
appare suscettibile di sollevare dubbi interpretativi e perplessità, laddove
non consente al Garante di autorizzare il riutilizzo dei dati genetici a fini
di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano
principalmente tali attività;
la formulazione dell'articolo 154-ter del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, inserito dall'articolo 14,
comma 1, lettera d), del presente schema di decreto, in materia di potere
di agire e rappresentanza in giudizio, appare poco chiara con riferimento al
patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e al patrocinio
facoltativo;
con riferimento agli articoli successivi, che
devono essere coordinati con le sanzioni amministrative di cui sopra, si
dovrebbe incidere sulla chiarezza dell'intervento di depenalizzazione
conseguente alle abrogazioni recate dall'articolo 27 dello schema di decreto,
pur in presenza dell'introduzione di sanzioni pecuniarie che possono assumere
notevolissima entità;
all'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, recante criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti
correttivi e sanzionatori, come modificato dall'articolo 15 del presente schema
di decreto, al comma 9 appare opportuno specificare quale sia la disciplina del
ricorso e, dunque, quale sia il termine entro il quale procedere al pagamento,
anche tenuto conto che la richiamata legge n. 689 del 1981, come rilevato
dal Garante, non usa l'espressione ricorso bensì quella «opposizione
all'ordinanza di pagamento»;
con riferimento agli illeciti penali e
amministrativi, in ordine all'elemento soggettivo del delitto di trattamento
illecito di dati, di cui al novellato articolo 167 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, appare necessario riflettere sulla scelta di non
considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico, anche il nocumento,
nonché garantire la continuità normativa con la fattispecie vigente,
esponendosi altrimenti agli effetti dell’abolitio criminis;
appare necessario coordinare la disposizione di cui
all'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
con quanto previsto dall'articolo 187-terdecies del decreto legislativo
n. 58 del 1998, che limita l'esazione della pena pecuniaria «alla parte
eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa», circostanza che non
ricorre nella disposizione in esame;
in relazione alle fattispecie di reato introdotte
all'articolo 167-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
in materia di comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili
a un rilevante numero di persone, appare preferibile inserire tra i soggetti
attivi del reato le persone che possono operare quali autorizzate al
trattamento nonché includere – quale oggetto alternativo del dolo specifico
– il nocumento, così non limitando la condotta sanzionata al solo dolo di
profitto;
all'articolo 167, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, è omesso il riferimento alle misure di garanzia
previste dall'articolo 2-septies del medesimo decreto legislativo,
inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema, per
i dati genetici, biometrici e relativi alla salute;
appare necessario coordinare l'articolo 167-bis e
l'articolo 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
giacché, mentre l'articolo 167-ter punisce l'acquisizione fraudolenta
di dati da parte di chiunque, ma non la loro successiva diffusione, l'articolo
167-bis limita invece la punibilità della comunicazione e della
diffusione illecita di dati personali riferibile ad un rilevante numero di
persone ai soli titolare responsabile e incaricato;
l'abrogazione dell'articolo 170 – in
controtendenza rispetto alle scelte compiute quasi contemporaneamente in sede
di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 e, in particolare,
all'introduzione, in quella sede disposta, di una norma incriminatrice
dell'inosservanza dei provvedimenti del Garante – è suscettibile di
determinare una irragionevole disparità di trattamento, posto che
l'inadempimento del medesimo provvedimento del Garante verrebbe ad essere privo
di sanzione o coperto da sanzione a seconda del soggetto che pone in essere la
condotta lesiva;
i richiami operati con riferimento all'articolo 124
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
fatturazione dettagliata, non rendono agevole capire se la relativa violazione
è sanzionata ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 83 del Regolamento (UE)
2016/679, come sembrerebbe tenuto conto della diretta applicabilità del
Regolamento stesso;
tra le finalità di rilevante interesse pubblico
elencate dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, concernente il trattamento di categorie particolari di dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, inserito
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di decreto,
non se ne rinvengono, né secondo l'Autorità garante sembra possibile
ricavarle in via interpretativa, alcune di particolare rilevanza, con la
conseguenza di rendere difficile il corretto trattamento dei relativi dati ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (UE)
2016/679, tanto che la stessa Agenzia delle entrate, come segnalato dal
rappresentante del Governo nella seduta della Commissione speciale del Senato
del 23 maggio 2018, ha evidenziato una lacuna riguardo alla omissione della
tenuta dei registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
all'articolo 2-septies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante misure di garanzia per il
trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, inserito
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di decreto,
non sono indicate le misure di garanzia che potranno essere adottate dal
Garante;
infatti, l'elencazione a titolo meramente
esemplificativo, di cui al comma 4 del citato articolo 2-septies, delle
materie rispetto alle quali il Garante può adottare misure di garanzia, lascia
all'interprete margini di discrezionalità suscettibili di pregiudicare,
secondo lo stesso Garante, la necessaria certezza del diritto;
potrebbero peraltro non essere ritenute legittime,
ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, lettera b), del Regolamento
(UE) 2016/679, le tecniche di riconoscimento biometrico per specifiche
finalità di sicurezza, in aggiunta o in sostituzione degli ordinari sistemi di
autenticazione informatica;
al fine di evitare incertezze di carattere
interpretativo, si potrebbe pertanto autorizzare il trattamento di dati
biometrici quando le esigenze di sicurezza e integrità dei sistemi o delle
aree (ad esempio, dei locali ove sono custoditi dati e informazioni di
particolare delicatezza) richiedono un maggior grado di certezza dell'identità
del soggetto legittimato all'utilizzo di sistemi o all'accesso alle aree
indicate, anche al fine di scongiurare il rischio di cessione illegittima o di
furto di credenziali;
in relazione alle modalità di verifica delle
autorizzazioni generali, di cui all'articolo 21 del presente schema di decreto,
i termini di soli novanta giorni, stabiliti per consentire al Garante
l'adozione del provvedimento generale con il quale si individuano le
prescrizioni delle autorizzazioni generali compatibili con il Regolamento (UE)
2016/679, appaiono eccessivamente brevi, anche in considerazione del necessario
svolgimento del procedimento di consultazione pubblica;
all'articolo 2-novies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di inutilizzabilità dei
dati, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema
di decreto, appare opportuno coordinare la disciplina in esso contenuta con
quella sulla valutazione, in sede giudiziaria, della validità, efficacia e
utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di
dati personali non conforme a norme legislative o regolamentari;
all'articolo 2-quaterdecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il trattamento che
presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico,
inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di
decreto, appare opportuno introdurre un parametro valutativo per i «rischi
particolarmente elevati», ivi richiamati;
peraltro, a questo proposito, il Garante nazionale
ha sottolineato che la disposizione, facendo riferimento a «rischi
particolarmente elevati», sembra introdurre una nuova categoria di trattamenti
i quali richiederebbero un intervento interpretativo per individuare le
fattispecie soggette all'autorizzazione preliminare, di difficile apprezzamento
per i titolari e di dubbia compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679,
giacché quest'ultimo, agli articoli 35 e 36, fa riferimento solo a «rischi
elevati», e ha pertanto suggerito di espungere l'avverbio «particolarmente»
dal medesimo articolo 2-quaterdecies;
all'articolo 2-quinquiesdecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di organismo nazionale di
accreditamento, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del
presente schema di decreto, si potrebbe valutare l'opportunità di definire
puntualmente la distinzione tra i ruoli svolti dall'ente nazionale di
accreditamento (Accredia) e l'autorità di supervisione (Garante), anche al
fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse,
precisando i criteri sulla base dei quali sono individuate dal Garante le
categorie di trattamento in relazione alle quali il Garante stesso riserva a
sé le funzioni di accreditamento, riservando a quest'ultimo le funzioni di
accreditamento relative ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute;
all'articolo 122 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di informazioni raccolte nei riguardi del
contraente o dell'utente, come modificato dall'articolo 11 del presente schema
di decreto, al comma 1 appare irragionevole la mancata previsione della
possibilità di informare gli interessati «con modalità semplificate»
nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, che includono anche il
trattamento attraverso siti internet, con modalità tali da rendere
comprensibili agli utenti il trattamento che si intende effettuare;
all'articolo 18 del presente schema di decreto, il dies
ad quem per la definizione dei procedimenti sanzionatori da parte del
Garante è individuato al 21 marzo 2018 anziché alla data di entrata in vigore
del presente schema di decreto o a quella del Regolamento (UE) 2016/679;
al fine di tutelare i soggetti maggiormente
vulnerabili, potrebbe essere opportuno prevedere più diffusamente il ricorso
ad un linguaggio chiaro, idoneo ed adeguato, con particolare riguardo ai
minori, sia in relazione alle informazioni e comunicazioni, sia alla
modulistica, alle regole deontologiche e alle procedure previste;
la norma transitoria di cui all'articolo 139, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante regole
deontologiche relative ad attività giornalistiche, come modificata
dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del presente schema di decreto,
non appare coordinata con la disciplina transitoria di cui all'articolo 20 del
medesimo schema, che prende in specifica considerazione anche il vigente Codice
per il trattamento dei dati in ambito giornalistico;
all'articolo 142 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, concernente la proposizione del reclamo, come modificato
dall'articolo 12, comma 1, lettera e), del presente schema di decreto,
lo svolgimento del procedimento davanti al Garante viene demandato ad un
regolamento amministrativo senza che vengano definiti i principi Parere della
Commissione speciale della Camera dei Deputati sullo schema di decreto
legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679del contraddittorio tipici delle
norme di procedura, stabilite con leggi primarie, delle altre Authority
pubbliche, con ciò determinando una possibile violazione dei principi di cui
all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
l'articolo 11 del presente schema di decreto reca
limitate modifiche agli articoli da 121 a 134 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di comunicazioni elettroniche, a suo tempo
inseriti in attuazione della direttiva 2002/58/CE, come successivamente
modificata, le cui disposizioni, pur non essendo oggetto della nuova disciplina
sulla protezione dei dati, hanno rilevato, nel corso dell'attività
conoscitiva, diverse criticità;
nel corso dell'attività conoscitiva sono emersi
dubbi in ordine alla figura del Data Protection Officer (DPO), il
Responsabile del trattamento dei dati, di cui all'articolo 37 del Regolamento
(UE) 2016/679;
in particolare, non risulta chiaro se anche le
piccole imprese debbano provvedere alla designazione del responsabile per la
protezione dei dati e alla tenuta del registro per le operazioni relative al
trattamento dei dati, posto che i corrispondenti obblighi valgono per quelle
strutture che debbono provvedere a un trattamento di dati «su larga scala»;
si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di
precisare più puntualmente la nozione di dati su larga scala o, in
alternativa, si potrebbe escludere dall'obbligo di designazione del DPO una
serie di soggetti in ragione del tipo di attività da essi svolta o del volume
dell'attività da essi realizzata, ovvero si potrebbe prevedere una
semplificazione di tale obbligo;
nel caso delle scuole, il Garante ha tracciato il
profilo delle competenze professionali a cui il DPO/RPD deve rispondere,
trattandosi di una figura che non può essere reperita tra le professionalità
a disposizione di una scuola, ma soltanto attraverso una onerosa ricerca di
mercato;
in questo quadro, si dovrebbe pertanto garantire
che la nomina del RPD sia effettuata a livello di amministrazione centrale o
periferica e non dalla singola scuola, individuando un apposito ufficio
(regionale o nazionale) dotato di personale in grado di fornire la necessaria
consulenza, fermo restando che, in merito alla soluzione di tale problematica,
peraltro emersa nel corso dell'attività conoscitiva, non residuano spazi di
intervento per il legislatore delegato;
è stato comunque sollecitato nel corso
dell'attività conoscitiva un chiarimento sul fatto che tale valutazione non
deve essere effettuata da parte delle singole scuole, che temono di essere
lasciate sole nella gestione di tale problematica, ma dall'amministrazione
centrale (il MIUR), in ragione della sua contitolarità nella responsabilità
del trattamento e gestione dei dati;
poiché in materia di sanzioni potrebbe esservi
incertezza sui poteri del Garante, si potrebbe indicare più precisamente
l'applicazione progressiva dei poteri correttivi del Garante medesimo, tenendo
conto della proporzionalità e della gravità delle eventuali violazioni
rilevate e dell'eventuale recidiva;
il Regolamento (UE) 2016/679 introduce,
all'articolo 40, il codice di condotta, che tuttavia non è al momento
utilizzabile senza le indicazioni uniformi sul funzionamento del monitoraggio
dei codici di condotta approvati, previsto dall'articolo 41 del medesimo
Regolamento;
ciò stante, in caso di violazione dei nuovi
adempimenti introdotti dal citato Regolamento, si potrebbero applicare solo i
poteri correttivi attribuiti al Garante ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2,
del Regolamento medesimo, in luogo delle sanzioni economiche;
il Regolamento introduce il principio della accountability,
in virtù del quale il titolare del trattamento dei dati è responsabile
dell'adozione di misure appropriate ed efficaci per la protezione dei dati,
senza la previsione di obblighi formali a suo carico;
pertanto, poiché la valutazione di tali misure è
rimessa al titolare ed esse non sono più soggette all'autorizzazione del
Garante, emerge la necessità di dare indicazioni coerenti anche agli organi di
controllo;
non essendo previsto un minimo edittale e non
potendosi quindi applicare l'istituto del pagamento in misura ridotta, di cui
all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, aumenta il potere
discrezionale del Garante;
al riguardo, fermo restando che l'apparato
sanzionatorio deve essere progressivo ed adeguato, andrebbe valutata la
coerenza dell'applicazione di sanzioni amministrative, che possono giungere
fino al 4 per cento del fatturato mondiale totale annuo, con la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, giacché sanzioni pecuniarie così
elevate e incisive denotano una valenza afflittiva assimilabile, ai fini delle
garanzie, a quella delle sanzioni penali;
sarebbe opportuno stabilire, analogamente a quanto
già previsto in altri settori in cui Autorità amministrative indipendenti
irrogano rilevanti sanzioni amministrative (ad esempio, Consob, Banca d'Italia,
IVASS), che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e sanzionatori
per violazione della normativa sulla privacy siano svolti nel rispetto dei
principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione;
con riguardo all'articolo 2-decies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante limitazioni ai
diritti dell'interessato, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
del presente schema di decreto, sarebbe opportuno valutare se tra i casi al
ricorrere dei quali l'esercizio dei diritti può essere limitato, si possa
inserire anche un riferimento alle disposizioni di contrasto al finanziamento
del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa,
compatibilmente con l'elenco delle situazioni, individuate dall'articolo 23 del
Regolamento (UE) 2016/679, al ricorrere delle quali l'esercizio dei diritti
dell'interessato – di accesso, cancellazione, portabilità – può essere
limitato dallo Stato membro;
con riguardo all'articolo 2-septies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante misure di garanzia
per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute,
inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di
decreto, nonostante le preoccupazioni e considerazioni emerse nel corso
dell'attività conoscitiva, si è ritenuto di non precisare che le misure di
garanzia recate dal Garante, da cui derivano quelle di sicurezza per le imprese
(ad esempio cifratura, crittografia, minimizzazione), siano applicabili
limitatamente ai trattamenti su larga scala, per non determinare trattamenti
differenziati non conciliabili con le previsioni del predetto Regolamento;
con riguardo all'articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di dati identificativi
degli interessati, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente schema di decreto, si ritiene utile mantenere l'attuale
formulazione della disposizione dello schema, che garantisce una più ampia
tutela del diritto alla riservatezza nell'ambito degli atti giudiziari, posto
che l'attività di cancellazione dei dati dei soggetti coinvolti da atti
giudiziari e simili viene in ogni caso rimessa all'iniziativa dell'interessato,
il quale, con specifica manifestazione di interesse, può attivare o meno la
procedura, senza aggravio di oneri in capo agli uffici giudiziari e alle altre
autorità eventualmente competenti;
con riguardo all'articolo 96 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento di dati
relativo a studenti, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del presente
schema di decreto, nel corso dell'attività conoscitiva è emersa l'esigenza di
consentire agli istituti scolastici l'uso di foto ed immagini degli studenti
anche attraverso forme di pubblicazione sul sito istituzionale, previa adeguata
informativa agli interessati e nel rispetto del principio di minimizzazione dei
trattamenti;
in questa sede, alla luce dei principi e criteri
direttivi della legge di delega n. 163 del 2017, non è invece possibile
intervenire sulla eventuale compensazione economica, anche tramite una maggiore
retribuzione, a beneficio dei dirigenti scolastici a fronte delle nuove
responsabilità che gravano su di essi;
all'articolo 142 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di proposizione del reclamo, come modificato
dall'articolo 13, comma 1, lettera e), del presente schema di decreto,
si potrebbe valutare l'opportunità di integrare le disposizioni del comma 5
con un richiamo ai principi del giusto processo, posto che la disposizione
demanda ad un regolamento del Garante la disciplina del «processo» dinnanzi
al Garante medesimo, senza salvaguardare i principi del contraddittorio e del
giusto processo;
potrebbe pertanto determinarsi il rischio di un
abbassamento degli standard di tutela e partecipazione degli interessati al
procedimento, anche in considerazione del fatto che non vi è una chiara
separazione tra funzioni istruttorie e di accusa e funzioni decisorie e non
risultano richiami al principio della piena conoscibilità degli addebiti, di
accesso ai documenti contenuti nel fascicolo e di esercizio dei poteri di
difesa;
con riguardo all'articolo 22, comma 12, del
presente schema di decreto, recante disposizioni transitorie e finali, sarebbe
auspicabile specificare quali norme contenute nel decreto legislativo n. 196
del 2003, in materia di trattamento di dati genetici, biometrici o relativi
alla salute, e che risultano oggetto di abrogazione, ai sensi del medesimo
schema di decreto, resteranno applicabili nel periodo transitorio, anche al
fine di favorire una interpretazione più agevole delle disposizioni
applicabili;
con riferimento specifico alla salvaguardia dei
diritti del minore in materia di protezione dei dati personali e salvaguardia
dei suoi diritti e libertà fondamentali, in un'ottica di maggior tutela di
tale categoria di soggetti, sarebbe opportuna la previsione di una serie di
strumenti semplificati e una revisione dei criteri di legittimazione per
interagire con il Garante;
con riguardo all'impianto sanzionatorio, nel corso
dell'attività conoscitiva è emerso un contrasto dottrinario sulla possibile
violazione del divieto di bis in idem, alla luce della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia dell'Unione
europea, nonché delle supreme autorità giurisdizionali italiane;
l'articolo 27 del presente schema di decreto
prevede, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 196
del 2003 in tema di principi applicabili al trattamento dei dati sensibili o
giudiziari, che, al comma 12, stabilisce che «Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale»;
la norma in vigore non appare contrastare in alcun
modo il Regolamento (UE) 2016/679, nel quale è prevista la valorizzazione
dell'interesse pubblico e delle finalità istituzionali ai fini del trattamento
dei dati personali ivi compresi i «dati sensibili», ridenominati dal
Regolamento «categorie particolari di dati personali»;
in tale contesto, in ossequio ai noti principi di
autonomia degli Organi costituzionali, appare necessario prevedere
espressamente, nello schema di decreto in esame, che siano gli stessi Organi
costituzionali ad adeguare i propri ordinamenti al Regolamento europeo;
tutto ciò considerato, appare pertanto necessario
apportare profonde correzioni e integrazioni allo schema di decreto, sulla base
delle precedenti considerazioni e delle condizioni e delle osservazioni che
seguono, in modo da far sì che il testo definitivo risulti elaborato in un
linguaggio chiaro, che consenta una facile applicazione della nuova disciplina,
senza richiedere l'intervento di consulenti giuridici chiamati a chiarirne la
portata e gli effetti, in modo da escludere ulteriori oneri economici in capo
ai destinatari;
tenuto conto della complessità della materia e della
costante e rapida evoluzione tecnologica e sociale, tuttavia, è opportuno
sottolineare che la legislazione non può comunque individuare ex ante
tutti i profili critici che richiedono regolamentazione e non è quindi escluso
che nel prossimo futuro, anche alla luce delle prime esperienze applicative,
saranno necessari interventi integrativi e modificativi della nuova disciplina
da adottare con decreti correttivi, in conformità alle procedure previste
dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamate dalla norma di
delega di cui all'articolo 13 della legge n. 163 del 2017;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2-quinquies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia di consenso del minore in relazione ai
servizi della società dell'informazione, inserito dall'articolo 2, comma 1,
lettera e), del presente schema di decreto, al comma 1 sia sostituita la
parola: «sedici» con la seguente: «quattordici»;
2) all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, concernente il trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante,
inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di
decreto, al comma 2, siano apportate le seguenti modificazioni:
dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis)
tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili»;
alla lettera e), aggiungere in fine le
seguenti parole: «esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi
compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento
delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche»;
dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e
di altri organi collegiali o assembleari;
e-ter) svolgimento delle funzioni di
controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di
un mandato elettivo»;
dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
«v-bis) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, nonché vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione
di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria»;
3) all'articolo 2-septies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante misure di garanzia per il trattamento dei
dati genetici, biometrici e relativi alla salute, inserito dall'articolo 2,
comma 1, lettera e), del presente schema di decreto, siano apportate le
seguenti modificazioni:
siano specificate, in un elenco tassativo e non
meramente esemplificativo, le materie rispetto alle quali il Garante può
adottare misure di garanzia, prevedendo altresì che tali misure individuano
quelle di sicurezza, ivi comprese tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione,
misure di minimizzazione, specifiche modalità di accesso selettivo ai dati e
per rendere le informazioni agli interessati, nonché eventuali altre misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, ai
fini del rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con
riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso
l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alla protezione dei supporti
informatici e alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e nei casi
individuati ai sensi del presente articolo»;
4) dopo l'articolo 2-octies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
del presente schema di decreto, aggiungere il seguente: «2-octies.1 Le
disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies
del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui
agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei
deputati e dalla Corte costituzionale».
5) l'articolo 2-decies del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante limitazioni ai diritti dell'interessato,
inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di
decreto, sia coordinato con la recente disciplina in materia di whistleblowing,
di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, che tutela, a determinate
condizioni, la riservatezza del segnalante;
6) all'articolo 136 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b),
del presente schema di decreto, sia soppressa la parola «occasionale», al
fine di adeguare più compiutamente il disposto del medesimo articolo 136 a
quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento (UE) 2016/679;
7) all'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti
correttivi e sanzionatori, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
del presente schema di decreto, siano apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, sia soppresso il seguente numero:
«152»;
al comma 6, si preveda la notificazione della
contestazione all'interessato anziché la mera comunicazione, giacché
quest'ultima risulta priva delle caratteristiche di certezza necessarie
nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e prescrittivi amministrativi;
al comma 8, si preveda che i proventi delle
sanzioni, nella misura del 50 per cento del totale annuo, siano riassegnati al
fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche
attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del
Regolamento svolte dal Garante;
al comma 9, al fine di allineare il termine ivi
previsto alla disciplina vigente in materia di ricorsi avverso i provvedimenti
del Garante, dopo le parole: «Entro il termine» inserire le seguenti: «di
cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011»;
inoltre, dopo le parole: «prescrizioni del Garante», aggiungere le seguenti:
«, ove impartite,»;
8) all'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di trattamento illecito dei dati, come
modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del presente schema di
decreto, al comma 2, sostituire le parole: «ad esso relative» con le
seguenti: «di cui all'articolo 2-septies»;
9) all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante violazioni delle disposizioni in materia di
controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori, come modificato
dall'articolo 15, comma 1, lettera e), del presente schema di decreto,
sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1», giacché il
comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, concernente gli
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, risulta di carattere
concessorio e non limitativo e pertanto dovrebbe essere espunto;
10) agli articoli 167, 167-bis e 167-ter del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rispettivamente in materia di
trattamento illecito di dati, comunicazione e diffusione illecita di dati
riferibili a un rilevante numero di persone e acquisizione fraudolenta di dati
personali, quali risultanti dalle modifiche e integrazioni introdotte
dall'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del presente schema
di decreto, sia inserita, oltre alla finalità del profitto per sé o per
altri, anche quella del danno all'interessato, al fine di evitare di
affievolire la tutela contro fatti incresciosi come il «revenge porn»
o lo «slut shaming», che dovrebbero al contrario essere oggetto di
attenta tutela;
11) sia ripristinato l'articolo 170 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il delitto di inosservanza di
provvedimenti del Garante, abrogato dall'articolo 27 del presente schema di
decreto, in rapporto alle scelte compiute in sede di recepimento della
direttiva (UE) 2016/680 e, in particolare, all'introduzione, in quella sede, di
una norma incriminatrice dell'inosservanza dei provvedimenti del Garante, del
tutto analoga all'attuale articolo 170, posto che, qualora tale ultima norma
venisse abrogata, si determinerebbe l'irragionevole conseguenza per cui
l'inadempimento del medesimo provvedimento del Garante, se imputabile ad organi
incaricati di funzioni di accertamento, prevenzione e repressione dei reati,
integrerebbe gli estremi di tale delitto, mentre se imputabile a qualsiasi
altro soggetto rileverebbe esclusivamente ai fini sanzionatori amministrativi;
12) all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre
2011, n. 150, concernente la disciplina delle controversie relative
all'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, come modificato dall'articolo 17 del presente schema di decreto, al
fine di precisare che il Garante presenta osservazioni, nel caso in cui non sia
parte in giudizio, quando il giudice lo richiede, al comma 9 sia aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Garante rende le osservazioni di cui al periodo
precedente quando il giudice lo richiede.»;
13) all'articolo 21 del presente schema di decreto,
concernente le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati
personali, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, siano sostituite le parole: «9,
paragrafo 4» con le seguenti: «9, paragrafo 2, lettera b), e 4», al
fine di richiamare anche la disciplina del trattamento di dati particolari nel
campo del lavoro e della protezione sociale, materia anch'essa oggetto di
autorizzazione generale suscettibile di verifica;
il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Le
autorizzazioni generali, sottoposte a verifica a norma del comma 1, che sono
state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
cessano di produrre effetti al momento della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del provvedimento di cui al comma 1.», al fine di prevedere che
la cessazione degli effetti delle autorizzazioni generali ritenute
incompatibili si produca al momento della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della versione finale del provvedimento;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di sopprimere
l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del presente schema di
decreto, in modo da ripristinare il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recanti rispettivamente diritto alla
protezione dei dati personali e finalità;
b) all'articolo 2-quinquies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di consenso del minore in
relazione ai servizi della società dell'informazione, inserito dall'articolo
2, comma 1, lettera e), del presente schema di decreto, si valuti
l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In relazione
all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del
trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed
esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di
rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.»;
c) all'articolo 2-novies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di inutilizzabilità dei
dati, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema
di decreto, si valuti l'opportunità di precisare che in ogni caso
l'utilizzazione processuale dei dati, comunque raccolti, ai fini della prova è
consentita ai sensi dell'articolo 160, in materia di particolari accertamenti
svolti dal Garante;
d) all'articolo 2-duodecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente diritti riguardanti le
persone decedute, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del
presente schema di decreto, si valuti l'opportunità di specificare se
l'interessato per il quale si agisce a tutela sia il deceduto ovvero un altro
soggetto portatore di un interesse proprio;
e) all'articolo 2-quinquiesdecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di organismo
nazionale di accreditamento, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
del presente schema di decreto, si valuti l'opportunità di definire
puntualmente la distinzione tra i ruoli svolti dall'ente nazionale di
accreditamento (Accredia) e l'autorità di supervisione (Garante), anche al
fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse,
precisando i criteri sulla base dei quali sono individuate dal Garante le
categorie di trattamento in relazione alle quali il Garante stesso riserva a
sé le funzioni di accreditamento, riservando a quest'ultimo le funzioni di
accreditamento relative ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute;
f) all'articolo 110-bis del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di riutilizzo dei dati a
fini di ricerca scientifica o a fini statistici, come modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera s), del presente schema di decreto, si valuti
l'opportunità di:
sostituire il termine «riutilizzo», ovunque
ricorra, con quello di «trattamento ulteriore da parte di terzi»,
conformemente al considerando n. 50 del Regolamento (UE) 2016/679,
specificando che l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche in
relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti e che, in questo
caso, essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
al comma 1, di sopprimere le parole: «ad
esclusione di quelli genetici»;
modificare il comma 3 specificando che il
trattamento a fini di ricerca da parte degli IRCSS dei dati raccolti per
l'attività clinica è effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
89 del Regolamento (UE) 2016/679, che disciplina garanzie e deroghe relative al
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici;
g) all'articolo 139 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di regole deontologiche relative ad
attività giornalistiche, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera f)
del presente schema di decreto, si valuti l'opportunità di specificare che la
norma è destinata ad avere effetti anche oltre il periodo transitorio,
sopprimendo, al comma 2, le parole da: «Nel periodo compreso» fino a:
«successivamente», ricollocando conseguentemente la disposizione
risultante come comma aggiuntivo del medesimo articolo 139;
h) si valuti l'opportunità, compatibilmente con il
rispetto dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, di
introdurre una procedura di evidenza pubblica ai fini dell'acquisizione delle
candidature a componente del Garante, analogamente a quanto già previsto per
la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Rai designati
dal Parlamento, riformulando l'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b),
del presente schema di decreto, nel senso di sostituire il secondo periodo del
comma 1 con il seguente: «I componenti devono essere eletti tra coloro che
presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il
cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e
del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono
pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono
essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere
avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare
riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica»;
i) all'articolo 154-bis del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente i poteri del Garante,
inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera d) del presente schema di
decreto, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 3, un ulteriore
comma di contenuto analogo al comma 10 dell'articolo 22, con conseguente
soppressione di quest'ultimo comma, prevedendo che il Garante possa adottare
linee guida di indirizzo riguardanti misure di organizzazione e tecniche di
attuazione del Regolamento, tenendo conto delle esigenze di semplificazione di
micro, piccole e medie imprese, anche in relazione al trattamento del
personale;
j) all'articolo 156 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sulla composizione e dotazione del personale del
Garante, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del
presente schema di decreto, al comma 3, lettera d), si valuti
l'opportunità di sopprimere le parole «al fine di adempiere ai nuovi e più
onerosi compiti» fino alla fine della medesima lettera, giacché tale
disposizione non appare rientrare tra i principi e criteri direttivi della
delega;
k) all'articolo 166 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, concernente i criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e il procedimento per l'adozione dei provvedimenti
correttivi e sanzionatori, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
del presente schema di decreto, dopo il comma 8, al fine di adeguare in modo
più compiuto l'ordinamento a quanto prescritto dall'articolo 83, comma 9, del
Regolamento, in merito alla necessità che le sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dall'autorità di controllo siano in ogni caso effettive,
proporzionate e dissuasive, considerando altresì la specifica situazione delle
micro, piccole e medie imprese, si valuti la possibilità di aggiungere,
compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega,
il seguente: «8-bis. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, il
Garante ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, al grado di responsabilità o a eventuali precedenti violazioni
pertinenti, nonché alla personalità dello stesso, alle sue condizioni
economiche ovvero alla dimensione dell'impresa con particolare riguardo alle
micro, piccole e medie imprese»;
l) si valuti l'opportunità di prevedere,
compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega e
con le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, un minimo edittale alle
sanzioni previste dal nuovo Regolamento, anche ai fini dell'accesso
all'oblazione;
m) si valuti la possibilità di prevedere,
compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega,
il ricorso a sanzioni penali solo in presenza di violazioni gravi e rispetto a
fattispecie che non siano già presidiate da sanzioni amministrative comminate
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
n) all'articolo 166 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, concernente i criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e il procedimento per l'adozione dei provvedimenti
correttivi e sanzionatori, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
del presente schema di decreto, al fine di chiarire che le sanzioni non si
applicano, per espressa esclusione prevista dal Regolamento (UE) 2016/679, ai
trattamenti in ambito giudiziario, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo
il comma 11, il seguente: «11-bis. Le disposizioni relative a sanzioni
amministrative previste dal presente Codice e dall'articolo 83 del Regolamento
non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.»;
o) all'articolo 167-bis del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di comunicazione e
diffusione illecita dei dati personali riferibili a un rilevante numero di
persone, inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del presente
schema di decreto, si valuti l'opportunità di:
riformulare la previsione che individua nel
titolare e nel soggetto responsabile del trattamento, nonché nel soggetto
designato a norma dell'articolo 2-terdecies, gli unici soggetti attivi
del reato, definendo invece il novero dei soggetti attivi – analogamente a
quanto disposto per le altre fattispecie, anche in sede di recepimento della
direttiva (UE) 2016/680 – con il termine generale «chiunque»;
sostituire le parole: «rilevante numero di
persone» con altra formulazione che possa salvaguardare maggiormente la
tassatività della disposizione;
p) all'articolo 167-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione
fraudolenta di dati personali, inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera c),
del presente schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire le
parole: «rilevante numero di persone» con altra formulazione che possa
salvaguardare maggiormente la tassatività della disposizione;
q) all'articolo 21 del presente schema di decreto
si valuti l'opportunità di:
rivedere i termini stabiliti al comma 1, prevedendo
che il Garante predisponga lo schema di provvedimento da porre in consultazione
pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che
il medesimo provvedimento venga adottato entro sessanta giorni dall'esito della
consultazione pubblica, sostituendo, al primo periodo, le parole: «con
provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni» con le
seguenti: «con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione
pubblica entro novanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «è adottato
all'esito di procedimento di consultazione pubblica» con le seguenti: «è
adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione
pubblica»;
riformulare i commi 4 e 5 – in considerazione del
fatto che le disposizioni delle autorizzazioni generali vigenti compatibili con
il Regolamento sono destinate a confluire nel provvedimento generale di cui al
comma 1 – nei seguenti termini:
«4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle
misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater, 2-septies del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti per la
corrispondente categoria di dati e di trattamenti le autorizzazioni generali di
cui al comma 1 e le pertinenti prescrizioni del provvedimento di cui al comma
1.
5. Le violazioni delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento
generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.».
r) al fine di tenere conto di quanto previsto
dall'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente schema di
decreto, con riferimento a trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati ai sensi
dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché di quanto altresì
previsto per i minorenni nel presente schema di decreto, all'articolo 22 dello
schema medesimo, recante altre disposizioni transitorie e finali, si valuti
l'opportunità di riformulare il comma 5 nei seguenti termini: «A decorrere
dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai
trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento
del nome e/o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il
Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le
modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare
provvedimenti di carattere generale. Al fine di semplificare gli oneri
amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies sono
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato comma 1022.
In sede di prima applicazione, le suddette informative sono inviate entro 60
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del
Garante.»;
s) si valuti la
possibilità che il Garante, in una fase transitoria, in ogni caso non
inferiore a 8 mesi, successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo,
non irroghi sanzioni alle imprese, ma disponga ammonimenti o prescrizioni di
adeguamento alla nuova disciplina, in base al principio di proporzionalità e
di gradualità della sanzione, nonché ai principi dello small business act. |