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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE |
(G.U. N. 174 del 29 luglio 2003, S.O. N. 123) |
Testo in vigore dal 19 settembre 2018, con le modifiche e le norme aggiuntive introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, N. 101 (G.U. 4
settembre 2018 Serie generale
N. 205) |
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Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (articoli da 16 a 27)
Sommario
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi e disposizioni generali
Capo I - Oggetto, finalità e Autorità di controllo
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Finalità
Art. 2-bis. Autorità di
controllo
Capo II - Principi
Art. 2-ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali
effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri
Art. 2-quater. Regole
deontologiche
Art. 2-quinquies. Consenso del minore in relazione ai
servizi della società dell’informazione
Art. 2-sexies. Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
Art. 2-septies. Misure di garanzia per il trattamento
dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute
Art. 2-octies. Principi relativi al trattamento di
dati relativi a condanne penali e reati
Art. 2-novies. Trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale
Art. 2-decies. Inutilizzabilità dei dati
Capo III - Disposizioni in materia di diritti
dell’interessato
Art. 2-undecies. Limitazioni ai diritti
dell’interessato
Art. 2-duodecies. Limitazioni per ragioni di
giustizia
Art. 2-terdecies. Diritti riguardanti le persone
decedute
Capo IV - Disposizioni relative al titolare del
trattamento e al responsabile del trattamento
Art. 2-quaterdecies.
Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati
Art. 2-quinquiesdecies.
Trattamento che presenta
rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico
Art. 2-sexiesdecies.
Responsabile della
protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità
giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni
Art. 2-septiesdecies Organismo nazionale di accreditamento
Art. 3. (ABROGATO)
Art. 4. (ABROGATO)
Art. 5. (ABROGATO)
Art. 6.
(ABROGATO)
Titolo II, III, IV, V, VI,
VII (ABROGATI)
Parte II - Disposizioni specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento
Titolo 0.I - Disposizioni sulla base giuridica
Art. 45-bis. Base
giuridica
Capo I (ABROGATO)
Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53. (ABROGATO)
Art. 54. (ABROGATO)
Art. 55. (ABROGATO)
Art. 56. (ABROGATO)
Art. 57. Disposizioni di attuazione
Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Trattamenti di dati
personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
e accesso civico
Art. 60. Dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici e regole
deontologiche
Capo III, IV V (ABROGATI)
Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Specifiche
condizioni in ambito sanitario
Art. 76. (ABROGATO)
Capo II - Modalità
particolari per informare l’interessato e per il trattamento dei dati
personali
Art. 77. Modalità particolari
Art. 78. Informazioni del medico di medicina generale o del
pediatra
Art. 79. Informazioni da parte
di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie
Art. 80.
Informazioni
da parte di altri soggetti
Art. 81 (ABROGATO)
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
Art. 83 (ABROGATO)
Art. 84 (ABROGATO)
Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. (ABROGATO)
Art. 88. (ABROGATO)
Art. 89. (ABROGATO)
Art. 89-bis.
Prescrizioni di medicinali
Capo V (ABROGATO)
Art. 90. (ABROGATO)
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. (ABROGATO)
Art. 92. Cartelle cliniche
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
Art. 94. (ABROGATO)
Art. 95. (ABROGATO)
Art. 96. Trattamento di dati relativi a
studenti
Titolo VII - Trattamenti a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
Art. 98. (ABROGATO)
Art. 99. Durata del trattamento
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e
ricerca
Capo II - Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interes-se o di ricerca storica
Art. 101. Modalità di trattamento
Art. 102. Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in
archivi
Capo III - Trattamento a fini storici o di ricerca
scientifica
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici
Art. 105. Modalità di trattamento
Art. 106. Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica
Art. 107. Trattamento di
categorie particolari di dati personali
Art. 108. Sistema statistico nazionale
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica
Art. 110-bis Trattamento ulteriore da parte di terzi
dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
Titolo VIII - Trattamenti nell'ambito del rapporto di
lavoro
Capo I - Profili generali
Art. 111. Regole deontologiche per trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 111-bis. Informazioni in caso di ricezione di
curriculum
Art. 112. (ABROGATO)
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di
lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114. Garanzie in materia
di controllo a distanza
Art. 115. Telelavoro, lavoro agile e
lavoro domestico
Titolo IX - Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse
pubblico
Capo I - Assicurazioni
Art. 117. (ABROGATO)
Art. 118. (ABROGATO)
Art. 119. (ABROGATO)
Art. 120. Sinistri
Titolo X - Comunicazioni elettroniche
Capo I - Servizi interessati e definizioni
Art. 121. Servizi interessati
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del
contraente o dell´utente
Art. 123. Dati relativi al traffico
Art. 124. Fatturazione dettagliata
Art. 125. Identificazione della linea
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129. Elenchi di contraenti
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
Art. 131. Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132. Conservazione di dati
di traffico per altre finalità
Art. 132-bis. Procedure istituite dai fornitori
Art. 132-ter. Sicurezza del
trattamento
Art. 132-quater. Informazioni
sui rischi
Capo II (ABROGATO)
Capo III - (ABROGATO)
Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata
Capo I - Profili generali (ABROGATO)
Titolo XII - Giornalismo, libertà di informazione e di
espressione
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
Art. 137. Disposizioni applicabili
Art. 138. Segreto professionale
Capo II - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
e
ad altre manifestazioni del pensiero
Art. 139. Regole deontologiche relative ad
attività giornalistiche
Titolo XIII - Marketing diretto (ABROGATO)
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo 0.1 Alternatività delle forme di tutela
Art. 140-bis. Forme alternative di tutela
Capo I - Tutela dinnanzi al Garante
Art. 141. Reclamo al Garante
Art. 142. Proposizione del
reclamo
Art. 143. Decisione del reclamo
Art. 144. Segnalazioni
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale (ABROGATO)
Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
Titolo II - Autorità di controllo indipendente
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153. Garante per la protezione dei
dati personali
Art. 154. Compiti
Art. 154-bis. Poteri
Art. 154-ter. Potere di
agire e rappresentanza in giudizio
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Ufficio del Garante
Art. 156. Ruolo organico e personale
Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e
di esibizione di documenti
Art. 158. Accertamenti
Art. 159. Modalità
Art. 160. Particolari accertamenti
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. (ABROGATO)
Art. 162. (ABROGATO)
Art. 162-bis. (ABROGATO)
Art. 162-ter. (ABROGATO)
Art. 163. (ABROGATO)
Art. 164. (ABROGATO)
Art. 164-bis. (ABROGATO)
Art. 165. (ABROGATO)
Art. 166. Criteri di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione
dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
Art. 167-bis.
Comunicazione
e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga
scala
Art. 167-ter.
Acquisizione
fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168. Falsità nelle
dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o
dell'esercizio dei poteri del Garante
Art. 169. (ABROGATO)
Art. 170. Inosservanza di
provvedimenti del Garante
Art. 171. Violazioni delle
disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle
opinioni
dei lavoratori
Art. 172. Pene accessorie
Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e
finali
Capo I - Disposizioni di modifica
Art. 173. (ABROGATO)
Art. 174. (ABROGATO)
Art. 175. Forze di polizia
Art. 176. (ABROGATO)
Art. 177. (ABROGATO)
Art. 178. (ABROGATO)
Art. 179. (ABROGATO)
Capo II - (ABROGATO)
Capo III - Abrogazioni
Art. 186. Entrata in vigore
Altre disposizioni del decreto legislativo 101/2018
Art. 16. Modifiche all'allegato A del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 17. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150
Art. 18. Definizione agevolata delle violazioni in
materia di protezione dei dati personali
Art. 19. Trattazione di affari pregressi
Art. 20. Codici di deontologia e di buona condotta
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 21. Autorizzazioni generali del Garante per la
protezione dei dati personali
Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali
Art. 23. Disposizioni di coordinamento
Art. 24. Applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni anteriormente commesse
Art. 25. Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa
Art. 26. Disposizioni finanziarie
Art. 27. Abrogazioni
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a
Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei
dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in
particolare, l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di uno o
più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei
dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi e disposizioni generali
Capo I - Oggetto, finalità e Autorità di controllo
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Art. 1. Oggetto
1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del
regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente
codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle
libertà fondamentali della persona.
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Art. 2. Finalità
1. Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.
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Art. 2-bis. Autorità di
controllo
1. L’Autorità di controllo di cui all’articolo 51
del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei
dati personali, di seguito «Garante», di cui
all’articolo 153.
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Capo II - Principi
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Art. 2-ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali
effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri
1. La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3,
lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da
una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di
cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai
sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali
e può essere iniziata se è decorso il termine di
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che
lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da
adottarsi a garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono
trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste
ai sensi del comma 1.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione
europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio
dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi
dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione.
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Art. 2-quater. Regole
deontologiche
1. Il Garante promuove, nell’osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del
Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali,
l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti
dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed
e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la
conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a
consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono
approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma
1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
riportate nell’allegato A del presente codice.
4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.
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Art. 2-quinquies. Consenso del minore in relazione ai
servizi della società dell’informazione
1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento,
il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione
all’offerta diretta di servizi della società
dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei
dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni,
fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi
esercita la responsabilità genitoriale.
2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di
cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente
accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo
il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le
comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
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Art. 2-sexies. Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi
di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),
del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto
dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento
interno, da disposizioni di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo
di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante
l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio
di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalità;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero
e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione
delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare
riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attività
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi
compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché
l’accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all’espletamento di un mandato elettivo;
i) attività dei soggetti pubblici dirette
all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale;
l) attività di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche
di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione
di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa
o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e
comunità religiose;
s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e
soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attività amministrative e certificatorie correlate a
quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi
incluse quelle correlate ai trapianti d’organo e di tessuti nonché
alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti
in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile,
salvaguardia della vita e incolumità fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il
servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali
e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria
della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti
dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione,
l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli
archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi
privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per
fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di
soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di
impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio,
previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità
nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi
retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento
avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-septies.
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Art. 2-septies. Misure di garanzia per il trattamento
dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo
4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute,
possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle
condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità
alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al
comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi
pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle
migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore
oggetto delle misure;
c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali
nel territorio dell’Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e
riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalità per la comunicazione diretta
all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria
salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle
specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in
conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni
sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito.
In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di
sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità
per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli
interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i
diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il
trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di
prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b),
c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute
che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità.
Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono
individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il
consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell’interessato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 32
del Regolamento, è ammesso l’utilizzo dei dati biometrici
con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte
dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui
al presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
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Art. 2-octies. Principi relativi al trattamento di
dati relativi a condanne penali e reati
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali
e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base
dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene
sotto il controllo dell’autorità pubblica, è
consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento,
solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti
e le libertà degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento,
i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al
medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della
giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in
particolare:
a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da
parte del titolare o dell’interessato in materia di diritto del
lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti
stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto
previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del
regolamento;
b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di
legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità,
requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle
leggi o dai regolamenti;
d) l’accertamento di responsabilità in relazione a
sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione,
l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto
rischio per il corretto esercizio dell’attività
assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
regolamenti in materia;
e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
regolamenti in materia;
g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta
di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge
in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da
regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla
legge per partecipare a gare d’appalto;
i) l’accertamento del requisito di
idoneità morale di coloro che intendono partecipare a
gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di appalti;
l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione
del rating di legalità delle imprese ai sensi
dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative
vigenti in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano
le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma
2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene
sotto il controllo dell’autorità pubblica si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il
trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento,
effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con
il Ministero dell’interno o con le prefettureUTG. In relazione a
tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie
dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento
eseguibili, anche in relazione all’aggiornamento e alla
conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati. Il decreto è adottato,
limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il
Ministro dell’interno.
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Art. 2-novies. Trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale
Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies
del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle
categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10
del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale.
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Art. 2-decies. Inutilizzabilità dei dati
1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.
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Capo III - Disposizioni in materia di diritti
dell’interessato
Art. 2-undecies. Limitazioni ai diritti
dell’interessato
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non
possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento
ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari
d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che
segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto
previsto dai regolamenti parlamentari
ovvero dalla legge o dalle norme istitutive
della Commissione d’inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e)
ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati
conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano
il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli
ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
L’esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere
ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei
limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi
di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed
f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere
esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui
all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa
l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di
aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di
proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l’interessato delle facoltà di cui al presente comma.
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Art. 2-duodecies. Limitazioni per ragioni di
giustizia
1. In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f),
del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali
effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti
dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al
Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di
autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della
giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34
del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità
previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali
procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23,
paragrafo 2, del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e
l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34
del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o
esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo
all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere
la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui
ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto
conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi
dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della
magistratura e dei procedimenti giudiziari.
3. Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo,
quarto e quinto periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni
di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, nonché i trattamenti svolti nell’ambito delle
attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia
non ricorrono per l’ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
trattazione giudiziaria di procedimenti.
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Art. 2-terdecies. Diritti riguardanti le persone
decedute
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti
ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è
ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente
all’offerta diretta di servizi della società
dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato
con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a
quest’ultimo comunicata.
3. La volontà dell’interessato di vietare
l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo
non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può
riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al
predetto comma.
4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti
pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti
patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
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Capo IV - Disposizioni relative al titolare del
trattamento e al responsabile del trattamento
Art. 2-quaterdecies.
Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati
1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere,
sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio
assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei
dati personali le persone che operano sotto la propria autorità
diretta.
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Art. 2-quinquiesdecies.
Trattamento che presenta
rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico
1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai
sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante può,
sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del
medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati
d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
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Art. 2-sexiesdecies.
Responsabile della
protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità
giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni
1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma
delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento,
anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle
autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.
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Art. 2-septiesdecies. Organismo nazionale di accreditamento
1. L’organismo nazionale di accreditamento di cui
all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
è l’Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai
sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di
assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento
dei suoi compiti da parte dell’Ente unico nazionale di
accreditamento, l’esercizio di tali funzioni, anche con
riferimento a una o più categorie di trattamenti.
|
Art. 3. (ABROGATO)
|
Art. 4. (ABROGATO)
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Art. 5.
(ABROGATO)
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Art. 6.
(ABROGATO)
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Titolo II, III, IV, V, VI,
VII (ABROGATI)
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Capo II - (ABROGATO)
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Parte II - Disposizioni specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento
|
Titolo 0.I - Disposizioni sulla base giuridica
Art. 45-bis. Base
giuridica
1. Le disposizioni contenute nella
presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6,
paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del
regolamento.
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Capo I (ABROGATO)
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Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è
punita ai sensi dell’articolo 684 del codice penale.
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Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
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Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione
e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per
motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso
di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo
209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in
ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
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Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53. (ABROGATO)
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Art. 54. (ABROGATO)
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Art. 55. (ABROGATO)
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Art. 56. (ABROGATO)
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Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati
senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili
gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti
dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il
loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio
di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove
necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
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Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Trattamenti di dati
personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26
della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento,
ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli
articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 160, comma 4, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18,
25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o più regolamenti sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati,
di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies,
anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. I
regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi
dell’articolo 43 della legge 3 agosto
2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma
2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.
4. Con uno o più regolamenti adottati
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto
in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale
da parte delle Forze armate.
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Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
e accesso civico
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità,
i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso.
1bis. I presupposti, le modalità e i
limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Art. 60. Dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
Quando il trattamento concerne dati genetici,
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango
almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale.
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Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici e regole
deontologiche
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole
deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da
archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa.
2. Agli effetti dell’applicazione del
presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli
9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a
qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta
nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì
fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità
ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.
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Capo III, IV V (ABROGATI)
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Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Specifiche
condizioni in ambito sanitario
1. Il trattamento dei dati
personali effettuato per finalità di
tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o di
terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi
dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del
regolamento, dell’articolo 2-septies del presente codice, nonché
nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.
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Art. 76. (ABROGATO)
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Capo II - Modalità
particolari per informare l’interessato e per il trattamento dei dati
personali
Art. 77. Modalità particolari
1. Le disposizioni del presente titolo
individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui
al comma 2:
a) per informare l’interessato ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati
personali.
2. Le modalità di cui al
comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private,
che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati
all’articolo 80.
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Art. 78. Informazioni del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e
tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli
13 e 14 del Regolamento.
2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. Le informazioni possono riguardare,
altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono
fornite preferibilmente per iscritto.
4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) per fini di ricerca scientifica anche
nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto,
è manifestato liberamente;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale
prestata in forma associata;
c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini
dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
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Art. 79. Informazioni da parte
di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie
1. Le strutture pubbliche e private, che
erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle
modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad
una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed
unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o
territoriali specificamente identificate.
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue
articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità particolari di cui
all’articolo 78 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3,
le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui
all'articolo 80.
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Art. 80.
Informazioni
da parte di altri soggetti
1. Nel fornire le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto
dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire
un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al
predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e
sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono
integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili
al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in
particolare per quanto riguarda attività amministrative
effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono
il consenso degli interessati.
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Art. 81 (ABROGATO)
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Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità
fisica dell'interessato.
3. Le informazioni di cui al comma 1 possono
essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dal
loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono
fornite all'interessato nel caso in cui non siano state
fornite in precedenza.
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Art. 83 (ABROGATO)
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Art. 84 (ABROGATO)
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Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti
del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte
dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati,
preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
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Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza
fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici
e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità -alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 85, comma 4.
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Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Capo IV - Prescrizioni mediche
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Art. 87. (ABROGATO)
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Art. 88. (ABROGATO)
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Art. 89. (ABROGATO)
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Art. 89-bis.
Prescrizioni di medicinali
1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove
non è necessario inserire il nominativo dell’interessato, si
adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante
nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della
prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di
ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.
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Capo V -(ABROGATO)
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Art. 90. (ABROGATO)
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Capo VI - Disposizioni varie
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Art. 91. (ABROGATO)
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Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che
erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e
conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella
e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f),
del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale.
|
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al
parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia
interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
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Art. 94. (ABROGATO)
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Titolo VI - Istruzione
Capo I - Profili generali
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Art. 95. (ABROGATO)
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Art. 96. Trattamento di dati relativi a
studenti 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di
formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e
coreutica e le università statali o non statali legalmente
riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli
articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione
alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.
I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione
nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. |
Titolo VII - Trattamenti a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scien- tifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89
del regolamento.
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Art. 98. (ABROGATO)
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Art. 99. Durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario
per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.
|
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e
ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e
10 del Regolamento.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
4 -bis . I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le
modalità previste dalle regole deontologiche.
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Capo II - Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pub-blico interesse
o di ricerca storica non possono essere utilizzati
per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell'articolo 5 del Regolamento.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
|
Art. 102. Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2 -quater , la
sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica.»
2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate
per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare::
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia
con le disposizioni del presente codice e del regolamento applicabili ai trattamenti di dati per
finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata
in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
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Art. 103. Consultazione di documenti conservati in
archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,
in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole
deontologiche.
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Capo III - Trattamento a fini storici o di ricerca
scientifica
Art. 104. (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica..
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
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Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. I fini statistici o di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e
resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolmento,
anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo
106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di
un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato
possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto
a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole
deontologiche di cui
all'articolo 106.
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Art. 106. Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole
deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a
individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà
dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per
i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o
di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento
alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere
agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza
e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio
dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o
indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9
del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del
Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo
2, del medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del
responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di
minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte
ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati
per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed
uffici situati all'estero;
i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone
che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del
titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base
alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare
analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
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Art. 107. Trattamento di
categorie particolari di dati personali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e
fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando
è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo
106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.
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Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle
regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel
programma statistico nazionale, le informative all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto
statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989.
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Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
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Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi
alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto
dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli
interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato,
oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il
titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il
programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale e deve essere
sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo
36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza
modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non
produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
|
Art. 110-bis Trattamento ulteriore da parte di terzi
dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati
personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo
9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da
parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività
quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento
delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate
misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo
89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o
anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante
stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento
ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo
della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le
finalità di cui al presente articolo può essere
autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati
d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il
trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a
fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale
dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti
istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 89 del Regolamento.
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Titolo VIII - Trattamenti nell'ambito del rapporto di
lavoro
Capo I - Profili generali
Art. 111. Regole deontologiche per trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater,
l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del
rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del
Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le
informazioni da rendere all'interessato.
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Art. 111-bis. Informazioni in caso di ricezione di
curriculum
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al
fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al
momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum
medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei
dati personali presenti nei curricula non è dovuto.
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Art. 112. (ABROGATO)
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Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di
lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.
300", nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
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Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114. Garanzie in materia
di controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
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Art. 115. Telelavoro, lavoro agile e
lavoro domestico
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del del telelavoro e del
lavoro agile, il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e
della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
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Titolo IX - Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse
pubblico
Capo I - Assicurazioni
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Art. 117. (ABROGATO)
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Art. 118. (ABROGATO)
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Art. 119. (ABROGATO)
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Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati
per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
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Titolo X - Comunicazioni elettroniche
Capo I - Servizi interessati e definizioni
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che
supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si
intende per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad
uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione
bidirezionale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le
reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento
di informazioni tra i punti terminali di reti;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che
indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.";
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Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del
contraente o dell´utente
1. L´archiviazione delle informazioni nell´apparecchio terminale di
un contraente o di un utente o l´accesso a informazioni già
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l´utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato
con modalità semplificate. Ciò non vieta l´eventuale
archiviazione tecnica o l´accesso alle informazioni già
archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell´informazione esplicitamente richiesto dal
contraente o dall´utente a erogare tale servizio. Ai fini della
determinazione delle modalità semplificate di cui al primo
periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di
garantire l´utilizzo di metodologie che assicurino l´effettiva
consapevolezza del contraente o dell´utente.
2. Ai fini dell´espressione del consenso di cui al comma 1, possono
essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o
di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il
contraente o l´utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l´uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell´apparecchio terminale di un contraente o di un utente,
per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell´utente.
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Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini
di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di
contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non
superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o
l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio
informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che
sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano
autorizzate al trattamento e che operano ai sensi dell'articolo 30
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
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Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre
dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
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Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
contraente chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti
dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e
4.
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Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e
per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi
ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto
e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
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Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la
soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e
conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità
di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al
contraente che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto
a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
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Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
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Art. 129. Elenchi di contraenti
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa
dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le
finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in
base al principio della massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
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Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l´uso di sistemi automatizzati di
chiamata o di comunicazione di chiamata senza l´intervento di un
operatore per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge
11 gennaio 2018, n. 5."
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per
le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi
da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24
nonchè ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente
articolo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall´articolo 129, il trattamento
dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l´impiego
del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito
nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con
modalità semplificate e anche in via telematica, mediante
l´iscrizione della numerazione della quale è intestatario e
degli altri dati personali di cui all´articolo 129, comma 1, in un
registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con
decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell´articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di
competenza, il parere dell´Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i
seguenti criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell´istituzione e della gestione del registro ad un
ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l´ente o organismo deputato all´istituzione e alla
gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di
cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante
contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per
effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate
sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del
registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la
numerazione della quale è intestatario secondo modalità
semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso
al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il
tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati
relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell´iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attività o di
categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del
correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati
nel registro medesimo, prevedendosi che l´iscrizione abbia durata
indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le
finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, di garantire la presentazione dell´identificazione della
linea chiamante e di fornire all´utente idonee informative, in
particolare sulla possibilità e sulle modalità di
iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l´iscrizione nel registro non precluda i trattamenti
dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e
7 del Regolamento.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull´organizzazione e il
funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei
dati sono attribuiti al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall´interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può
non richiedere il consenso dell´interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l´interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L´interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell´invio di ogni comunicazione effettuata per
le finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera
agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l´invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l´identità del mittente o in
violazione dell´articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l´interessato
possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che
violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
(5)
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori
di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di
posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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Art. 131. Informazioni a contraenti e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto
di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
del contraente medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa
da parte di altri soggetti.
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Art. 132. Conservazione di dati
di traffico per altre finalità
1. Fermo restando quanto previsto dall´articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di
accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime
finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore
per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
2. [Abrogato]
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su
istanza del difensore dell´imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore
dell´imputato o della persona sottoposta alle indagini può
richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall´articolo
391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso
diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere
effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli
articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le
modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e
quinto periodo.
4. [Abrogato]
4-bis. [Abrogato]
4-ter. Il Ministro dell´interno o, su sua delega, i responsabili
degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica
della Polizia di Stato, dell´Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell´articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste
avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli
operatori di servizi informatici o telematici di conservare e
proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non
superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello
svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo
226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero
per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il
provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata
complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari
modalità di custodia dei dati e l´eventuale
indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli
operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l´operatore di servizi informatici o
telematici cui è rivolto l´ordine previsto dal comma 4-ter deve
ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all´autorità
richiedente l´assicurazione dell´adempimento. Il fornitore o
l´operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a
mantenere il segreto relativamente all´ordine ricevuto e alle
attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall´autorità.
In caso di violazione dell´obbligo si applicano, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, le disposizioni dell´articolo 326
del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore
dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di
esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1
è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell´interessato prescritti dal Garante secondo le modalità
di cui all'articolo 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i
dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità,
sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui
all´allegato B);
b) [soppressa]
c) [soppressa]
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei
dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo
24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
|
Art. 132-bis. Procedure istituite dai fornitori
1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle
richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di
accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di
richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.
|
Art. 132-ter. Sicurezza del
trattamento
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento,
ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del
Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica
garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei
dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali
archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o
divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono
l'attuazione di una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
|
Art. 132-quater. Informazioni
sui rischi
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla
categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano
fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di
minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione
della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di
fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso
è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e
5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe
informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
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Capo II (ABROGATO)
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Art. 133. (ABROGATO)
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Capo III - (ABROGATO)
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Art. 134. (ABROGATO)
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Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata
Capo I - Profili generali (ABROGATO)
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Art. 135. (ABROGATO)
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Titolo XII - Giornalismo, libertà di informazione e di
espressione
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano , ai sensi dell'articolo
85 del Regolamento,al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione accademica, artistica e letteraria.
|
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono
essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche
senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole
deontologiche di cui all'articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità
di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e
all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.
|
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
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Capo II - Regole deontologiche relative ad attività
giornalistiche e
ad altre manifestazioni del pensiero
Art. 139. Regole deontologiche relative ad
attività giornalistiche
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte
del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche
relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o
all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari
per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che
non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58
del Regolamento.
5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
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Titolo XIII - Marketing diretto (ABROGATO)
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Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo 0.I - Alternatività delle forme di tutela
Art. 140-bis. Forme alternative di
tutela
1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della
normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati
violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso
dinanzi all'autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
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Capo I - Tutela dinnanzi al Garante
Art. 141. Reclamo al Garante
1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento.
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Art. 142. Proposizione del
reclamo
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché
gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del
trattamento, ove conosciuto.
2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di
questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con
riguardo alla protezione dei dati personali.
3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della
sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio
di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel
proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con
strumenti elettronici.
5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento
relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e
termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto
la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
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Art. 143. Decisione del reclamo
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58
del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56
dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la complessità
degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di
presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data
informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di
motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato,
il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del
procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il
termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai
sensi dell'articolo 152.
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Art. 144. Segnalazioni
1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può
valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento
possono essere adottati anche d'ufficio.
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Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale(ABROGATO)
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Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque
riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati
personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo
82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. [abrogato];
3. [abrogato];
4. [abrogato];
5. [abrogato];
6. [abrogato];
7. [abrogato];
8. [abrogato];
9. [abrogato];
10. [abrogato];
11. [abrogato];
12. [abrogato];
13. [abrogato];
14. [abrogato];
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Titolo II - Autorità di controllo indipendente
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153. Garante per la protezione dei
dati personali
1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice,
e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria
candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere
pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno
sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno
trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli
stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che
assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore
della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline
giuridiche o dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e
non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia
successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni
riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o
nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla
retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei
limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo
di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due
terzi di quella spettante al Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si
astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico
ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi
compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o
interpelli.
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Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione
II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57,
paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria
iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla
disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del
trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle
disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio
regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché
fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai
reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31
maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente
codice;
g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le
ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in
particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso
del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e
Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e
abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI,
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative
doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30
novembre2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE)
n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i
dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati
membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento
(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI
del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la
consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle
autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della
prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di
terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI)
Testo rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e
resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il
Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156,
comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi
all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal
Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il
parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4,
del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non è competente per il controllo dei
trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio
delle loro funzioni.
|
Art. 154-bis. Poteri
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione
II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi
dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha
il potere di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative
e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli
settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del
Regolamento;
b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater .
2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità
amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità
amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità
amministrativa indipendente nazionale.
3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di
tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i
casi di oscuramento.
4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare
del trattamento.
|
Articolo 154-ter. Potere di
agire e rappresentanza in giudizio
1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti
del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato
generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri
funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di
enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.
|
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Ufficio del Garante
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
espressamente richiamate dal presente codice.
|
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale,
nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione
professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto
anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie
giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello
Stato.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel
limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del Garante
si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza
dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di
personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare
una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al
personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto
per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale
nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative
indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n.114.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli
154, 154-bis, 160, nonché all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e
36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'80 per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità
e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere
dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti
incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unità
complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a notizie che devono rimanere segrete.
7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di
cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58,
paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo
52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad
assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al
meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle
connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle
infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e
l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato
a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e
programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del
trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a
particolari procedimenti.
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Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e
di esibizione di documenti
1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per
l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare,
al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti
anche con riferimento al contenuto di banche di dati.
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Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi
dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o
personale di autorità di controllo di altri Stati membri
dell'Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti
di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene
redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.
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Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a
tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti
e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il
rappresentante del titolare o del responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è
designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo
2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate
dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore
sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò
può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo
e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
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Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato
dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento
ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e
ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto
su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che
devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato
di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di
informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il
componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
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Art. 160-bis. Validità, efficacia e utilizzabilità nel
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o
di Regolamento
1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di
Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali.
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Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
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Art. 161. (ABROGATO)
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Art. 162. (ABROGATO)
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Art. 162-bis. (ABROGATO)
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Art. 162-ter. (ABROGATO)
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Art. 163. (ABROGATO)
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Art. 164. (ABROGATO)
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Art. 164-bis. (ABROGATO)
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Art. 165.
(ABROGATO)
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Art. 166. Criteri di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione
dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83,
paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui
agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma
1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla
medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non
effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1,
primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a
consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del
predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83,
paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui
agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies,
2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1,
2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2
e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis,
commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi
1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis,
comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle
regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e
2-quater.
3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del
Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del
medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni
indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di
soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi
pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento
o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo
1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e
verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero
delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4,
5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare
o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto
delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la
previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la
natura e le finalità del provvedimento da adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti
difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla
medesima autorità.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al
comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da
18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi
casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni,
nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati
al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle
specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché
di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il
trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia
adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il
pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per
l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i
relativi termini, in conformità ai principi della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in
relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.
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Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli
articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129
arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da
sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di
garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in
violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies
arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di
cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre
per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1,
2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi
che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine
dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una
sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata
riscossa, la pena è diminuita.
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Art. 167-bis.
Comunicazione
e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga
scala
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al
fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte
sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su
larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies,
è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica
o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte
sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su
larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando
il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di
comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.
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Art. 167-ter.
Acquisizione
fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno,
acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte
sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su
larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.
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Art. 168. Falsità nelle
dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o
dell'esercizio dei poteri del Garante
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o
turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti.
|
Art. 169. (ABROGATO)
|
Art. 170. Inosservanza di
provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del
Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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Art. 171. Violazioni delle
disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle
opinioni dei lavoratori
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1,
e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni
di cui all'articolo 38 della medesima legge. |
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma,
del codice penale.
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Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e
finali
Capo I - Disposizioni di modifica
|
Art. 173. (ABROGATO)
|
Art. 174. (ABROGATO)
|
Art. 175. Forze di polizia
1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne
dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.».
|
Art. 176. (ABROGATO)
|
Art. 177. (ABROGATO)
|
Art. 178. (ABROGATO)
|
Art. 179. (ABROGATO)
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Capo II -(ABROGATO)
|
Art. 180. (ABROGATO)
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Art. 181. (ABROGATO)
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Art. 182. (ABROGATO)
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Capo III - Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli
8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001,
n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000,
n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella
misura indicata dal medesimo codice.
|
Capo IV - Norme finali
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Art. 184. (ABROGATO)
|
Art. 185. (ABROGATO)
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Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
|
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018,
n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) |
(GU n.205 del 4-9-2018)
|
Art. 16. Modifiche all'allegato A del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'allegato A è ridenominato: "Regole
deontologiche".
|
Capo V Disposizioni processuali
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Art. 17. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali).
1. Le
controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui
il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del
luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo
dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero
entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi
vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del
predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di
esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di
patrocinio previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui
notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di
trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla
controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla
protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data
comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia,
trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del
soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il
risarcimento del danno.".
|
Capo VI - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 18. Definizione agevolata delle violazioni in
materia di protezione dei dati personali
1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
articoli 161, 162, 162-bis, 162- ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,
del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure
di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice,
che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora
definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente
già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono
stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione
immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18
della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre
che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma
4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non
abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie
difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione
degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in
alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale
determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi
sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione
del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a
norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
|
Art. 19. Trattazione di affari pregressi
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al
comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono
presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata
richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle
richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data.
2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le
segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame o di cui il
Garante per la protezione dei dati personali ha già esaminato nel
corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o
per i quali il Garante medesimo è a conoscenza, anche a seguito
di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza è in corso
un procedimento penale.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare
notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato
nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresì, all'Ufficio
pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.
5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati
personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla
data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come
reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.
|
Art. 20. Codici di deontologia e di buona condotta
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a
produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione
cui alla lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie
interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione
dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE)
2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del
predetto articolo;
b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere
a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del
codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza
del termine violato.
3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1,
A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a
produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del
comma 4.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui
al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole
deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la
revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalità
di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
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Art. 21. Autorizzazioni generali del Garante per la
protezione dei dati personali
1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento
di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già
adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli
6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché
al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con
le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove
occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al
presente comma è adottato entro sessanta giorni dall'esito del
procedimento di consultazione pubblica.
2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma
1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
provvedimento di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati
personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1
cessano di produrre effetti alla predetta data.
4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di
garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati
e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le
pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma
1.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente
articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette
alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del
Regolamento (UE) 2016/679.
|
Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale
si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la
libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni "dati
sensibili" e "dati giudiziari" utilizzate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle
categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE)
2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.
3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui
all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire
qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento
o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati
sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e
accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.
4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del
presente decreto.
5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi
1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si
applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni.
Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei
dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui
all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di
carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies. Al
fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano
le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti
di cui al secondo periodo sono esonerati dall'invio al Garante
dell'informativa di cui al citato comma 1022. In sede di prima
applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo
periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii
alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di
regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal
presente decreto, in quanto compatibili.
7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole "le modalità di restituzione" sono
inserite le seguenti: "in forma aggregata".
8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal
25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro
resta accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nel
suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo
di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i
trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse
pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che
trattano i dati per i medesimi motivi.
10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da
segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della
disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante per
la protezione dei dati personali del segreto di Stato.
11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute
continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il
Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure
di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.
12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui
all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 è consentito quando
è effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le Prefetture
UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che
specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni
eseguibili.
13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene
conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei
limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni
sanzionatorie.
14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole "di cui all'articolo 162, comma
2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
166, comma 2";
b) al comma 10, le parole "di cui all'articolo 162, comma
2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
166, comma 2".
15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole "di cui all'articolo
162, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 166, comma 2".
|
Art. 23. Disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, si intende effettuato agli articoli 154 e 154-bis del
medesimo codice;
b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo
codice;
c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il
riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice;
d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il
riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera
f), del Regolamento (UE) 2016/679.
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Art. 24. Applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione
revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è
previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il
giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto non può essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena
originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto del
criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali
fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte
dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti
pene accessorie.
|
Art. 25. Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorità
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai
reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed
il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche
elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice
pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale,
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del
comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il
giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è
previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura
ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata, oltre alle spese
del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
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Art. 26. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo
18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 27. Abrogazioni
1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:
a) alla parte I:
1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI
e il titolo VII;
b) alla parte II:
1) il capo I del titolo I;
2) i capi III, IV e V del titolo IV;
3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
4) il capo III del titolo V;
5) gli articoli 87, 88 e 89;
6) il capo V del titolo V;
7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo
XIII;
c) alla parte III:
1) la sezione III del capo I del titolo I;
2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,
164-bis,165 e 169;
3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176,
177, 178 e 179;
4) il capo II del titolo IV;
5) gli articoli 184 e 185;
d) gli allegati B e C.
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Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Roma, addì 10 agosto 2018
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