Capo I - Principi generali
Sezione I - Definizioni, finalità e àmbito di applicazione
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di
cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) (soppresso) b) (soppresso)
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi
per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico
dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni; e) (soppresso) f) (soppresso) g) (soppresso) h) (soppresso) i)
(soppresso) i-bis) copia
informatica di documento analogico: il documento informatico avente
contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del
documento analogico da cui è tratto; i-quater) copia informatica di
documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a
quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa
sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il
documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso
dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori
binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che
attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area
geografica specifica;
l) (soppresso) m) (soppresso)
n) (soppresso)
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
n-ter) domicilio digitale:
l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014
n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato
interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»,
che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia
basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;
o) (soppresso) p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) (soppresso) q-bis) (soppresso) r)
(soppresso) s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici; t) (soppresso) u) (soppresso) u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta
elettronica certificata; u-ter) (soppresso)
u-quater) identità digitale: la
rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti
e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto
attuativo dell'articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica
certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi; z) (soppresso) aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha
accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; bb) (soppresso)
cc) titolare del dato: uno dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso
proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il
dato, o che ne ha la disponibilità;
dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui
interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con
altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di
servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività
finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti
partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni,
dei processi e procedimenti amministrativi.
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le
definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della
posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio
elettronico di recapito certificato.
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la
gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti
pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2-bis. (abrogato)
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III,
nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti
informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai
gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si
applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non
si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e
di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni
elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo
civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e
salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico.
Sezione II -
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie
1. soggetti giuridici ha il diritto di usare le
soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al
procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.
1-bis. (abrogato)
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-quater. La gestione dei procedimenti
amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da
consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il persona fisica
di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo
specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare
l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese
hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale
accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64.
1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere
identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui
al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche
amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle
condizioni di cui all'articolo 3-bis.
Art. 3-bis. Domicilio digitale delle
persone fisiche
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra
pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni persona fisica indicare
al comune di residenza un proprio domicilio digitale.
2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso
disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai
gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce
esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo
di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2.
3. (abrogato)
3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano
provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono
individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i
documenti possono essere consegnati ai cittadini.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi
in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione
o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite
il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo
21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo
carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti
pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di
comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui
ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per
posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti
sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993,
n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al precedente
comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di
esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al persona fisica contenga una dicitura che specifichi che il
documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e
conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
4-quater. Le modalità di predisposizione della
copia analogica di cui al comma 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il
documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. Il domicilio speciale di cui
all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale
indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo
1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali
circostanze.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 4.
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
(abrogato)
Art. 5.
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del
credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di
pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di
pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE
2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID
mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al
fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la
Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi
gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo
degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.
3. (abrogato)
3-bis. (abrogato)
3-ter. (abrogato)
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell' ente le informazioni relative al
pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 5-bis.
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni
e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche
adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle
imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle
pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede
alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini
indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza
unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità
di cui al comma 1.
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che
hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente
normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica
certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e
rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica
certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei
provvedimenti che lo riguardano.
1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui
agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. (abrogato)
2-bis.
(abrogato)
Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze,
dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalità telematica, è istituito, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco
denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice
costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai
collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini
di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.
3. L'accesso all'INI-PEC è
consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito Web
e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa
dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture
informatiche delle Camere di commercio deputate alla
gestione del registro imprese e ne definisce con proprio
regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente Codice, le modalità di
accesso e di aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le
modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il
tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 6-ter. Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
1. Al fine di
assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico
elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli
indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e
per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di
legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i
privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice
sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già
formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1
aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque
con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro
aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Art. 7.
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla
base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e
rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle
disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in
termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Gli standard e i livelli di qualità sono
periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e
degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita
area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione
rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e
tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i
dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui
al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei
termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.
198.
Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei
cittadini
1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale
tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica
giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con
azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i
quali il servizio radiotelevisivo.
Art. 8-bis. Connettività alla rete Internet
negli uffici e luoghi pubblici
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la
disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e
altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di
interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata
dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema
di autenticazione tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale
dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall'Agid.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso
alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità
determinate dall'AgID.
Art. 9. Partecipazione democratica elettronica
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili e migliorare la
qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione
preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.
Art. 10.
Sportello unico per le attività produttive
(abrogato)
Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
(abrogato)
Sezione III -
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e
autonomie locali
Art. 12.
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni nell'azione amministrativa.
1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonché per l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente
Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma
2, lettera b).
1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico
ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella
redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle
disposizioni del presente Codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni
di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano,
nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità
dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la
graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi
informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro
articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel
rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici
personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di
ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza nell'utilizzo.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
5-bis. (abrogato)
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui
all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche
politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie
assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9
gennaio 2004, n. 4.
1-bis. Le politiche di formazione di cui al
comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla
modalità operativa digitale.
Art. 14.
Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole
tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi
informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e
per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi
e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato
e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo
71. L'AgID assicura il coordinamento
informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di
progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della
pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che
riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo
di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le
autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa
e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalità di cui al comma 2.
3. (abrogato)
3-bis. (abrogato)
Art. 14-bis. Agenzia per l'Italia digitale
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è
preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in
coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare,
promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali
nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e
trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa
presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i
compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo
Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide
tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al
presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi
generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica
amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione
applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli
obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il
predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle
informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30
settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione
alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica
dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare
riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di
innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di
soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative
strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere
intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità
digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di
contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi
automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il
valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso
di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta
o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di
efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche
amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il
miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i
criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere
è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è
trasmessa dall'AgID a detta Autorità;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi
essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma
512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi
automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai
fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto
della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la
tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei
periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei
contratti da parte dell'amministrazione interessata ovvero, su sua
richiesta, da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di
posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis,
nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui
all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della
violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e
dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a
AgID, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al
Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni
volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1,
avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia
che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in
particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando
che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga
in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi
risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e
delle economie che ne derivano (47).
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi
dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi
effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in
misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di
innovazione.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche
amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia
alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e
servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.
3-bis- 3-ter. 3-quater. 3-quinquies. 3-sexies.
3-septies. 3-octies. (abrogati)
Art. 16. Competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le
aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
centrali, e ne verifica l'attuazione; b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni centrali; c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove
tecnologie; e) criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro
interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e
della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice.
Art. 17. Strutture per l'organizzazione,
l'innovazione e le tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le
regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti
soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al
suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli
standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che
esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in
relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare
la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi
e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai
fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più
efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi
inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno
dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico,
firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità
e fruibilità.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,
nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza
incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti
organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui
al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla
transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.
1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo
restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso
di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico
per il digitale soggetti giuridici può inviare segnalazioni e reclami relativi
ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia
di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali
segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio
responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e
comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una
guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente
Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra
quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del
vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1
risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.
Art. 18. Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica
1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica,
con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato
nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione
e digitalizzazione.
2. La Conferenza è nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia
di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno
designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID.
3. La Conferenza opera anche attraverso la
consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei
portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente
dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.
3-bis. Alla Consulta permanente dell'innovazione
possono essere sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi
spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il
trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
(abrogato)
Capo II -
Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e
scritture
Sezione I -
Documento informatico
Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
1. (abrogato)
1-bis. L'idoneità del documento informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. (abrogato)
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione,
la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei
documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica , sono stabilite ai
sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo
che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui
all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte
con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma
elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo
1350, primo comma, n. 13, del codice civile redatti su documento informatico o formati
attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento
informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma
qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni
sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con
firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita
digitalmente e allegata agli atti.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
Art. 22. Copie informatiche di documenti
analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private
e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo
formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata,
da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella
dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati
in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati
in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di
legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto
stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione
sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. (abrogato)
Art. 23. Copie analogiche di documenti
informatici
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto
con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico,
conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta
fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti
informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri
definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è
possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza
allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo
periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del
pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia
analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I
programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e
gratuita disponibilità.
Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto
di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta
fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici,
nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o
identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
2. (abrogato)
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica
amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno
il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui
sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a
ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma
elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del
documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto
informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione
e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
5. (abrogato)
5-bis. I documenti di cui al presente
articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità
personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21,
22, 23 e 23-bis.
Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: « riproduzioni
fotografiche » è inserita la seguente: «, informatiche ».
Sezione II -
Firme elettroniche e certificatori
Art. 24. Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di
validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 71, la validità del certificato
stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e
gli eventuali limiti d'uso.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico
di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti
previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito
nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo
regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza
di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi
o organizzazioni internazionali.
Art. 25. Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la
firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma
elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale
certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non
è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 23.
Art. 26. Certificatori
(abrogato)
Art. 27.
Certificatori qualificati
(abrogato)
Art. 28. Certificati di firma elettronica
qualificata
1. (abrogato)
2. In aggiunta alle informazioni previste nel
Regolamento eIDAS, fatta salva lapossibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel
certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice
fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il
codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità
fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo
univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
3. Il certificato
di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare o dal
terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il
quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o
collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi
o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di
rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità
delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi
dell'articolo 30, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.
3-bis. Le informazioni di cui al
comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e
possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente
comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini
professionali.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle
circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
Art. 29. Qualificazione e accreditamento
1. I soggetti che intendono avviare la
prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di
posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui
all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo
44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di
accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della
conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità
accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. Il richiedente deve trovarsi nelle
condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
44-bis, comma 3, del presente Codice e dall'articolo 14, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve
inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale,
graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in
proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da
assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.
4. La domanda di qualificazione
o di accreditamento si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni
dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione
del richiedente in un apposito elenco pubblico di fiducia, tenuto dal AgID stesso e
consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina
in questione.
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'àmbito delle
risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30. Responsabilità dei prestatori di
servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei
gestori dell'identità digitale e di conservatori
1. I prestatori di servizi fiduciari
qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità
digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che
cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al
risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare
il danno.
2. (abrogato)
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite
per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti
d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano
chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo
stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Art. 31.
Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica
certificata.
(abrogato)
Art. 32. Obblighi del titolare e del prestatore
di servizi di firma elettronica qualificata
Il titolare del certificato
di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per
l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
2. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a
terzi.
3. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati
qualificati deve comunque:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta
della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi
stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il
consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della
documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli
stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione; f) (abrogato) g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o
della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica
per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità,
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici
sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e
sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati; i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di
revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al
certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni
anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti
giudiziari; (93) k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il
certificatore ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai
soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il
servizio ed il certificatore; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti
di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono
essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato; m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e
comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che
determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.
4. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che
richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a
terzi.
5. Il prestatore di servizi di firma
elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla
persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura
necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di
servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata,
per i gestori dell'identità' digitale e per i conservatori
1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi
fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori
dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme,
sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che
abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice,
sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e
all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro
4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al
risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravità l'AgID può
disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le
sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato
di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24
novembre 1981, n. 689.
1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione
amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice,
fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso
fortuito, un malfunzionamento nei sistemi di
posta elettronica certificata che determini l'interruzione del
servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso
disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
lettera m-bis), AgID diffida il gestore di
posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad
effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero
la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio,
successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione
dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
4. (abrogato)
Art. 33. Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato
elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è
qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni
relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti
dall'emissione del certificato stesso.
Art. 34. Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di
qualificarsi ai sensi dell'articolo
29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa
in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi
rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma qualificata
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme
devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave
privata:
a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di
terzi.
1-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma
1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un
sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del
Regolamento eIDAS.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire
l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti
informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della
firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della
volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con
procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta
previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di
sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di
una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'allegato
II del regolamento eIDAS è
accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni,
delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello
schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali,
anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La
valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione
utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per
l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate,
acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della
sicurezza informatica.
6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre
riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato
membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS.
Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della
conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle linee
guida di cui al comma 5.
Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati
qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di
cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale
derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente
codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del
titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la
causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
Art. 37. Cessazione dell'attività
1. Il prestatore di servizi fiduciari
qualificato che intende cessare l'attività
deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al
AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi
specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione
saranno revocati.
2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della
stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi di fiducia
qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei
certificati e della relativa documentazione.
4. Il AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma
1 cessi la propria attività
senza indicare, ai sensi del comma 2, un
prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a
garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista
dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca
emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la
conservazione e la disponibilità.
4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al
comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima
al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In
caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto
articolo sono aumentate fino al doppio.
Sezione III - Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Art. 38. Trasferimenti di fondi
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e
tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
Art. 39. Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Capo III -
Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
Art. 40. Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti,
inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,con
mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole
tecniche di cui all'articolo 71.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
Art. 40-bis.
Protocollo informatico.
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell'articolo 53 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta
elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento
amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di
interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 12, comma 2.
1-bis. (abrogato)
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo
da soggetti giuridici formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli
interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo
10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere
direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del
fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo
informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i
criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche
specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la
gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma
2-quater; e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo
l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è
formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e
la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli
documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
3. (abrogato)
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
Art. 43. Riproduzione e conservazione dei
documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni
atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono
effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
1-bis. Se il documento informatico è conservato
per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento
richiedere accesso al documento stesso.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali,
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44. Requisiti per la gestione e
conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione
assicura.
a) l'identificazione certa del soggetto che ha
formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa
omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei
dati e documenti presenti; c) la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita; d) la raccolta di informazioni sul collegamento
esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti
dalla stessa formati;
e) l'agevole reperimento delle
informazioni riguardanti i documenti registrati;
f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12,
comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al
fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di
classificazione adottato;
i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle
relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti
informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente
dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della
conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle
attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile
della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti
conclusi.
1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei
documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo
di conservazione a quanto stabilito nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
Art. 44-bis. Conservatori accreditati
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti
del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono
l'accreditamento presso AgID secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione
del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali
con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
Capo IV -
Trasmissione informatica dei documenti
Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 46. Dati particolari contenuti nei
documenti trasmessi
. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Art. 47.
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza. Il documento può
essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso
telematico allo stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di
cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale,
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
(lettera così
modificata
dall'art. 14, comma 1-bis, legge n. 98 del 2013) d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui
al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella
di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La
pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione
ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48. Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta
di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica
certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre
soluzioni tecnologiche individuate con le
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai
sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005,
n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71.
Art. 49. Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati
e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V -
Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
Sezione I -
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione
dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di
cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza
oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni
aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile
l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte
dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei
dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al
presente Codice.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.
Art. 50-bis.
Continuità operativa
(abrogato)
Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e
delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono
individuate le soluzioni tecniche idonee a
garantire la protezione, la disponibilità,
l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle
infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in
raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la
sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency
Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito,
le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il
mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle
pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2-bis. (abrogato)
Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei
dati delle pubbliche amministrazioni
1. (abrogato)
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa
adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai
sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.
L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato
articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi
delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei
contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici,
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, prevedono clausole idonee a consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di
persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati,
degli schemi delle strutture di dati e delle relative
banche dati.
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e
il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della
performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche
di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del
presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li
approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale
in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo
di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato
in formato aperto sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee
guida nazionali che individuano gli standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e
dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle
disposizioni del Capo V del presente Codice con
l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. (abrogato)
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali, e
finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 53. Siti Internet delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti
telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il
catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati
in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati
presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei
siti delle amministrazioni.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni
contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo.
(abrogato)
Art. 56. Dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
1. I dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese
pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele
previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre
decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51
del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo n. 196 del 2003.
Art. 57. Moduli e formulari
(abrgato)
Art. 57-bis.
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
(abrogato)
Sezione II -
Fruibilità dei dati
Art. 58.
Modalità della fruibilità del dato
(abrogato)
Art. 59. Dati territoriali
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di
interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello
nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale
dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei
servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso
nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE)
per quanto riguarda i metadati.
4.
(abrogato)
5. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni
competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del
contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3
nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati
territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.
6. (abrogato)
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. (abrogato)
Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni
raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per
tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche
amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e
delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di
interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e
territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle
medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le
caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono
realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. (abrogato)
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b)
anagrafe nazionale della popolazione residente;
(lettera così
sostituita dall'art. 2, comma 2, legge n. 221 del 2012) c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui
all'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
(lettera aggiunta dall'art.
1, comma 232, legge n. 147 del 2013)
3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito
istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai
sensi del presente articolo.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 61. Delocalizzazione dei registri
informatici
1. I pubblici
registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici
in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche
stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono
essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Art. 62.
Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di
dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che
subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero. Tale
base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in
conformità alle regole tecniche dell'articolo 51. I risultati dell'audit sono
inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì
alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini
italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il
graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente
in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai
comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR
è organizzata secondo modalità funzionali e operative che
garantiscono la univocità dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio
nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e
fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del
codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è
stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre
2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli
atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54,
comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni
necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo
fino al completamento dell'Anagrafe stessa, il comune può
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 33 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in
modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante
apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti
aventi diritto. L' ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
(comma modificato dall'art. 24,
comma 4-ter, legge n. 114 del 2014, poi dall'art.
10, comma 1, legge n. 125 del 2015)
4. Con il decreto di cui al
comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre
amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di
scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di
dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
l'Agenzia per l'Italia digitale e con la
Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti
d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle
pubbliche amministrazioni per le proprie finalità
istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le
regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui
al capo VIII del presente Codice in modo che le
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano
acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori
adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR,
tra i quali il servizio di invio telematico delle
attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'articolo 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto
del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010.
Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei
contratti pubblici
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi
informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo
reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in
lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del
corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP)
istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del
medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.
Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore
sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i
servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito
del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle
anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che
mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano
l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale
la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo
le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente Codice.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale
cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini
di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di
cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso
l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del
persona fisica, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel
cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del
persona fisica, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza.
Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal
persona fisica alle aziende sanitarie locali interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario
nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7,
l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire
l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al persona
fisica,
nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere
inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle
anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i
criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza
nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche
dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico
di connettività, ai sensi del presente Codice.
Sezione III -
Servizi in rete
Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi
in rete
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuano le modalità di erogazione
dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità
ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione,
tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e
l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni
di disagio.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, progettano e
realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione
dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla
rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di
rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed
imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies.
(abrogati)
Art. 64.
Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. (abrogato)
2. (abrogato)
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l’accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in
mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di soggetti giuridici (SPID).
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto
di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID,
secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano
gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui
al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi
in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con
il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al sistema
SPID per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo
generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con
riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo
del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori
dell’identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da
adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e
degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità
digitale nei riguardi di soggetti giuridici;
d) alle modalità di adesione da parte di soggetti giuridici in qualità di
utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità
di erogatori di servizi in rete.
2-septies. Un atto giuridico può essere posto in
essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema
informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e
inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni
concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la
normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni
consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che
richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può
avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi.
3. (abrogato)
Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi
della Pubblica Amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di
cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica
Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica.
1. Le istanze e le dichiarazioni
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato
da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché
attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies,
nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate
unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante
o dal dichiarante mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In
tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni
normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica
nel settore tributario.
1-bis. (abrogato)
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da
parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione
inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1,
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni
di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento.
3. (abrogato)
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82».
Sezione IV -
Carte elettroniche
Art. 66. Carta d'identità elettronica e carta
nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità
elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio
della carta d'identità elettronica, sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso
della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati
su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del
soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi
è a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei
servizi al persona fisica, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne
l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente
dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti
informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge
per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge
per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a
richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al persona fisica, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono
essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per
l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento
di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità
di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai
sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851,
possono essere realizzate anche con modalità elettroniche,
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, e contenere le
funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. (abrogato)
Capo VI -
Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche
amministrazioni
Art. 67.
Modalità di sviluppo ed acquisizione
(abrogato)
Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono
programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e
di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a
seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della
pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
e) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni
prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettueranno una valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o
soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto
nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica
Amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità
alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio
tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili
all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici
sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le
modalità e i criteri definiti dall'AgID.
2. (abrogato)
2-bis. (abrogato)
3. Agli effetti del presente Codice legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che
ne permetta l'utilizzo da parte di soggetti giuridici, anche per
finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti
ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per
la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per
l'Italia digitale deve stabilire, con propria
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo
criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui
essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.
In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali
individuati, si attiene alle indicazioni fomite dalla Direttiva Europea
sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita
con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
4. (abrogato)
Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard
aperti
1. Le pubbliche amministrazioni che siano
titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il
relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in
repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie
esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa
nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1,
nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i
programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese
dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da
AgID.
Art. 70. Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili
1. AgID definisce i requisiti minimi
affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni
siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento
nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.
2. (abrogato)
Capo VII -
Regole tecniche
Art. 71. Regole tecniche
1. Con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di
concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente
Codice.
1-bis. (abrogato)
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di
accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle
normative dell'Unione europea.
(comma così modificato
dall'art. 9, comma 6, lettera f), legge n. 221 del 2012)
2. (abrogato)
Capo VIII -
Sistema pubblico di connettività
Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
(abrogato)
Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni
informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e
disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme
di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura
l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni,
permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi
dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi
pubblici e dei soggetti privati.
2. Il SPC garantisce la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del
patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di
supporto alla cooperazione applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del
sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
3-bis. (abrogato)
3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di
elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce
tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate
le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine
di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia;
l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità;
l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi
utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti,
pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.
Art. 74.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)
Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di
connettività
1. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni
collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa
nazionale, consultazioni elettorali.
2. soggetti giuridici può partecipare al SPC
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.
3. AgID rende gratuitamente disponibili
specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di
cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità
del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da
altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo
73, comma 3-quater.
3-bis. (abrogato)
Art. 76. Scambio di documenti informatici
nell'ambito del Sistema pubblico di connettività
1. Gli scambi di documenti informatici
nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel
rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono
invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
Art. 76-bis. Costi del SPC
1. I costi relativi alle infrastrutture
nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da
essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi
contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche
amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte
del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti,
comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla
Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa
Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma
3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota
dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.
Art. 77.
Finalità del Sistema pubblico di connettività
(abrogato)
Art. 78.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività
(abrogato)
Art. 79.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.
(abrogato)
Art. 80.
Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di
connettività
(abrogato)
Art. 81. Ruolo del AgID
(abrogato)
Art. 82.
Fornitori del Sistema pubblico di connettività
(abrogato)
Art. 83.
Contratti quadro
(abrogato)
Art. 84.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
(abrogato)
Art. 85.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni
(abrogato)
Art. 86. Compiti e oneri del AgID
(abrogato)
Art. 87. Regolamenti
(abrogato)
Capo IX -
Disposizioni transitorie finali e abrogazioni
Art. 88.
Norme transitorie per la firma digitale
(abrogato)
Art. 89. Aggiornamenti
(abrogato)
Art. 90. Oneri finanziari
1. All'attuazione del presente Codice si provvede nell'àmbito delle risorse
previste a legislazione vigente.
Art. 91. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa),
bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6; 51; del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A); c) l'articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n.
289; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10;
36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto
legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11;
12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato.
Art. 92. Entrata in vigore del codice
(abrogato)
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