Art. 28. Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare
può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti
pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano
le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili
atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la
tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del
responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono
adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni
stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto
stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110 è aggiunto
il seguente:
«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o
per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica
ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo
dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che
siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati
ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche
successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le
condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli
interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della
loro sicurezza».
Art. 29. Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la
protezione dei dati personali
1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo
affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli
accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di
cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, è
attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a
1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo, il ruolo organico di
cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 25 unità; è autorizzata a questo
fine la spesa di euro 887.250 per l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a
decorrere dall'anno 2018.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017 e a euro
4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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