TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
PREAMBOLO
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI
PRINCIPI DEMOCRATICI
TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE ISTITUZIONI
TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLE
COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI
SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA COMUNE
Capo 1 Disposizioni generali
sull'azione esterna dell'Unione
Capo 2 Disposizioni specifiche
sulla politica estera e di sicurezza comune
Sezione 1 Disposizioni
comuni
Sezione 2 Disposizioni
sulla politica di sicurezza e di difesa comune
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI
BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD [1],
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione
europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa,
da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e
inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e
dello Stato di diritto,
RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione
del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione
dell'Europa futura,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà,
della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali nonché dello stato di diritto,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali
fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18
ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 1989,
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli
rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,
DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento
democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di
adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti
loro affidati,
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle
proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti,
in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei
loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel
contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della
coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a
garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si
accompagnino a paralleli progressi in altri settori,
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei
loro paesi,
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune
che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che
potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo
42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di
promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone,
garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del
presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione
sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il
più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della
sussidiarietà,
IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello
sviluppo dell'integrazione europea,
HANNO DECISO di
istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo
1
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI
istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata
"Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per
conseguire i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di
creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le
decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino
possibile ai cittadini.
L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i
trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce
e succede alla Comunità europea.
Articolo
2
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a
minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza,
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo
3
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e
il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i
controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della
criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo
sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata
e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa
promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e
promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e
la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e
linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio
culturale europeo.
4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui
moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e
promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi
cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile
della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio
libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani,
in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo
sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi
della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati,
in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.
Articolo
4
1. In conformità dell'articolo 5,
qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli
Stati membri.
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti
ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare
le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento
dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la
sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e
gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento
dei compiti derivanti dai trattati.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o
particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai
trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi
compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
Articolo
5
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul
principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda
sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce
esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati
membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che
non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in
quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti
dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di
sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti
nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la
procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e
la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo
6
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi
sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000,
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico
dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le
competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono
interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della
Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e
tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano
le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica
le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo
7
1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del
Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del
Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione
grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo
2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato
membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando
secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno
condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta
di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa
approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una
violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a
presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al
paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere
di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione
dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante
del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso,
il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta
sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere
vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente
decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3,
per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si
applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite
nell'articolo
354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo
8
1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni
privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato
sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate
sulla cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi
specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e
obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro
attuazione è oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI RELATIVE
AI PRINCIPI DEMOCRATICI
Articolo
9
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio
dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte
delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si
aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
Articolo
10
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia
rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello
dell'Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai
rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a
loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o
dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita
democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile
aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a
formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini
dell'Unione.
Articolo
11
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni
rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far
conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione
dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e
regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle
azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle
parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano
la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni,
a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali
cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione dei trattati.
Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione
di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo
comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo
12
I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon
funzionamento dell'Unione:
a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e
ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo
sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà
secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione
delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati
al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust,
in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;
d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati
in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;
e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione
in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;
f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra
parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo
sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE ISTITUZIONI
Articolo
13
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne
i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi
cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell'Unione sono:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio,
- la Commissione europea (in appresso
"Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,
- la Banca centrale europea,
- la Corte dei conti.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni
che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità
da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla
Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre
istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono
assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni,
che esercitano funzioni consultive.
Articolo
14
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al
Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni
di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati.
Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei
cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a
settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è
garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei
membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di
novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del
Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che
stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di
cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio
universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il
presidente e l'ufficio di presidenza.
Articolo
15
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al
suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.
Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di
governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della
Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su
convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro
del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il
presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione
lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei
casi in cui i trattati dispongano diversamente.
5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza
qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di
impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato
secondo la medesima procedura.
6. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del
Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in
base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in
seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna
delle riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e
in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative
alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un
mandato nazionale.
Articolo
16
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento
europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni
di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei
trattati.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello
Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei
casi in cui i trattati dispongano diversamente.
4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di
quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della
popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri
del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza
qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della
maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle
applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo
sulle disposizioni transitorie.
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco
è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza
dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del
Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente
del Consiglio europeo e la Commissione.
Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione
esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo
e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli
Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera
e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del
Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle
deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione
della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti
degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria,
alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Articolo
17
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e
adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei
trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte
di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i
programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione,
alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per
gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione
annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su
proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente.
Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo
prevedono.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro
competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono
tutte le garanzie di indipendenza.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena
indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i
membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore
del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di
ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei
vicepresidenti.
5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta
da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai
due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli
Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli
Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e
geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal
Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
6. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la
Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per
assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il
presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il
presidente glielo chiede.
7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo
aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando
a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla
carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento
europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene
la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto,
adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della
Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte
presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3,
secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.
Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione
sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento
europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio
europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento
europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della
Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i
membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e
l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Articolo
18
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata
con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio
europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.
2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione
di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli
agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di
difesa comune.
3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari
esteri".
4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della
Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno
alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale
istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri
aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste
responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto
rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della
Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo
19
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la
Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il
rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali
necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori
disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato
membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i
giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253
e 254 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di
comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli
avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia
conformemente ai trattati:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da
un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni
nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli
atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dai trattati.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI SULLE
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo
20
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione
possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze
applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le
modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a
rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a
tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è
adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi
ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine
ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino
almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue
deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati
membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità
di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata
vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis
che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI GENERALI
SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA COMUNE
CAPO
1
DISPOSIZIONI
GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
Articolo
21
1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda
sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento
e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di
diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di
solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale.
L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire
partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali,
regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa
promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito
delle Nazioni Unite.
2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e
opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori
delle relazioni internazionali al fine di:
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi
fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di
diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare
la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della
Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e
agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere
esterne;
d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di
sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di
eliminare la povertà;
e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi
nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle
restrizioni agli scambi internazionali;
f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali
volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione
sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo
sostenibile;
g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da
calamità naturali o provocate dall'uomo;
h) promuovere un sistema internazionale basato su una
cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari
settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti
esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai
paragrafi 1 e 2.
L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione
esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione,
assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.
Articolo
22
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi
strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21.
Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli
obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza
comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle
relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un
approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e
gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione
del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun
settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure
previste dai trattati.
2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza
comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono
presentare proposte congiunte al Consiglio.
CAPO
2
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo
23
L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente
capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità
delle disposizioni generali di cui al capo 1.
Articolo
24
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e
di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le
questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione
progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa
comune.
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e
procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal
Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati
dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica
estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati
membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e
della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di
giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad
eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo
40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come
previsto dall'articolo
275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna,
l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune
fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri,
sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione
di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.
3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la
politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di
solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e
sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da
qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla
sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti
principi siano rispettati.
Articolo
25
L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a) definendo gli orientamenti generali,
b) adottando decisioni che definiscono:
i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,
ii) le posizioni che l'Unione deve assumere,
iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai
punti i) e ii),
e
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati
membri per la conduzione della loro politica.
Articolo
26
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici
dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della
politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno
implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie.
Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del
Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire
le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza
comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di
tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche
definiti dal Consiglio europeo.
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza assicurano l'unità, la coerenza e
l'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata
dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e
a quelli dell'Unione.
Articolo
27
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio "Affari esteri",
contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza
comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e
dal Consiglio.
2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie
che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome
dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione
dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante
si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in
collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da
funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e
della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna
sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta
dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa
approvazione della Commissione.
Articolo
28
1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento
operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse
definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre,
le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta
incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i
principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati
membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in
applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione
da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario,
una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione
preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano
nazionale delle decisioni del Consiglio.
4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione
della situazione e in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure
necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato
membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una
decisione di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio
che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non
possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al
paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.
Articolo
29
Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione
dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli
Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi
alle posizioni dell'Unione.
Articolo
30
1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con
l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente
iniziative o proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto
rappresentante convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una
riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in
caso di emergenza, entro un termine più breve.
Articolo
31
1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal
Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi
in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti
legislativi.
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio
può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del
presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma
accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo
Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o
impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati
membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano
in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano
almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
- quando adotta una decisione che definisce un'azione o
una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo
relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- quando adotta una decisione che definisce un'azione o
una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in
seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo
di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di una
decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e
vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione
che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto
rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato,
una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della
questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione
all'unanimità.
3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in
casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno
implicazioni nel settore militare o della difesa.
5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla
maggioranza dei suoi membri.
Articolo
32
Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e
di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di
interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere
qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che
possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli
altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano,
mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi
interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono
solidali tra loro.
Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un
approccio comune dell'Unione ai sensi del primo comma, l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli
affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del
Consiglio.
Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano
tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio
comune.
Articolo
33
Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un
rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il
rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.
Articolo
34
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In
queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. L'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di
tale coordinamento.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di
conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano,
quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.
2. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3,
gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze
internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono
informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse
comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati
gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati membri che sono
membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro
funzioni, le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità
che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema
all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati
membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a
presentare la posizione dell'Unione.
Articolo
35
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le
delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché
le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al
fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono
posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di
informazioni e a valutazioni comuni.
Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei
cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 23 di detto trattato.
Articolo
36
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui
principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di
sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa
dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del
Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti
speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare
raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno
ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e
di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
Articolo
37
L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o
organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.
Articolo
38
Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico e di
sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano
nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le
politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o
di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche
concordate, fatte salve le competenze dell'alto rappresentante.
Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di
sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto
rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle
operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo 43.
Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la
durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può
autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al
controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
Articolo
39
Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il
Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano
nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera
circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di
autorità indipendenti.
Articolo
40
L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata
delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio
delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia
parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata
delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio
delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
Articolo
41
1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per
l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.
2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo
sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da
operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno
che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le
spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione
basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando
all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese
derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della
difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una
dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1,
secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.
3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le
procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del
bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel
quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai
preparativi di una missione di cui all'articolo 42, paragrafo
1 e all'articolo 43. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.
I preparativi delle missioni di cui all'articolo
42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a
carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale
costituito da contributi degli Stati membri.
Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le
decisioni che fissano:
a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo
iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;
b) le modalità di gestione del fondo iniziale;
c) le modalità di controllo finanziario.
Quando la missione prevista conformemente all'articolo
42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può essere a
carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a
ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio
sull'esecuzione di tale mandato.
SEZIONE 2
DISPOSIZIONI SULLA
POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
Articolo
42
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce
parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che
l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e
militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per
garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della
Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità
fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la
graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa
condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando
all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica
il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la
loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del
Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è
compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale
contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per
l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e
militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal
Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali
possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e
di difesa comune.
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le
loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di
difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso
denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze
operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare
e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base
industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione
di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il
Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di
difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al
presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su
proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante
può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione,
se del caso congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione,
nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i
valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta
missione è disciplinato dall'articolo 44.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in
termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in
materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione
strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
disciplinata dall'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43.
7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel
suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e
assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di
difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono
conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del
Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della
loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
Articolo
43
1. Le missioni di cui all'articolo 42,
paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari,
comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e
di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le
missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le
missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le
missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione
al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta
contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il
terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui
al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di
realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante
contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli
aspetti civili e militari di tali missioni.
Articolo
44
1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può affidare la realizzazione
di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono
delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione
con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione
informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria
iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri
partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la
realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone
una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione
stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio
adotta le decisioni necessarie.
Articolo
45
1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo
42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari
degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di
capacità assunti dagli Stati membri;
b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e
l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento
degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento
dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di
cooperazione specifici;
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della
difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare
le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare
qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del
settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.
2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati
membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità
di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di
partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia
sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in
progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la
Commissione, se necessario.
Articolo
46
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla
cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42,
paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in
materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione
strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e
all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza.
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il
Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata
permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto
rappresentante.
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri
partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione
al Consiglio e all'alto rappresentante.
Il Consiglio adotta una decisione che conferma la
partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e
sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo
sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i
membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono
parte al voto.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita
conformemente all'articolo
238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri
o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo
sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare
una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri
del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello
Stato membro in questione, prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita
conformemente all'articolo
238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla
cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che
prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione
termina.
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel
quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai
paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo
l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri
partecipanti.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
47
L'Unione ha personalità giuridica.
Articolo
48
1. I trattati possono essere modificati conformemente a una
procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati
conformemente a procedure di revisione semplificate.
Procedura di revisione
ordinaria
2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo
o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i
trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a
ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono
trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti
nazionali.
3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del
Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una
decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del
Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei
parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del
Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel
settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione
esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una
conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al
paragrafo 4.
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice,
previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione
qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il
Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri.
4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di
comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da
tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere
dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli
Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano
incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al
Consiglio europeo.
Procedure di revisione
semplificate
6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo
o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a
modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne
dell'Unione.
Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica
in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di
modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.
Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La decisione di cui al secondo comma non può estendere le
competenze attribuite all'Unione nei trattati.
7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea
o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio
deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio
europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a
maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si
applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel
settore della difesa.
Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea
prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura
legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che
consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o
al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di
un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale
trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata.
In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo
comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo
compongono.
Articolo
49
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo
2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione.
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda.
Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia
all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del
Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo
compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio
europeo.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati
su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo
tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a
ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.
Articolo
50
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie
norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal
Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto
a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future
relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218,
paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso
è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato
interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso
o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo
2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato,
decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio
europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non
partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del
Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita
conformemente all'articolo
238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi
nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo
49.
Articolo
51
I protocolli
e gli allegati ai
trattati ne costituiscono parte integrante.
Articolo
52
1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla
Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla
Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla
Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla
Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia,
alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di
Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica
d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla
Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica
di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è
precisato all'articolo
355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo
53
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo
54
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti
contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica
italiana.
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993,
se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il
primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di
ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale
formalità.
Articolo
55
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua
bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese,
italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna
di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del
governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia
certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in
qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base
all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale
in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato
fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata
negli archivi del Consiglio.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto
le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.
(Elenco dei firmatari non riprodotto)
[1] Successivamente sono divenuti membri
dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la
Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di
Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di
Svezia.
[2] Il presente rinvio è meramente indicativo.
Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e
la nuova numerazione dei trattati.