Chi ci
difende dagli elenchi digitali?
di Andrea Monti
29.09.97
Unordinanza
del Tribunale di Torino, emanata il 27 luglio 1997 a seguito di un
ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da TELECOM
Italia e SEAT contro MICROFORUM e LASERMEDIA, si
inserisce pesantemente nel dibattito sul riassetto delle
TLC e in particolare sulla questione del monopolio sugli
elenchi degli abbonati e solleva, indirettamente,
ulteriori aspetti problematici nellapplicazione
della legge 675/96 e successive patch.
I fatti possono essere
riassunti come segue.
LASERMEDIA e MICROFORUM distribuiscono in Italia - ad un
prezzo estremamente conveniente - un CD-ROM di
realizzazione tedesca contenente i dati di tutti elenchi
telefonici del nostro paese.
Ritenendo che tale comportamento violasse
- il diritto di esclusiva sugli elenchi abbonati sancito ex
art.287-288-290 DPR 29 marzo 1973 n. 156,
- la direttiva 96/9/CE 11 marzo 1996, che attribuisce
un diritto sui generis (sic!) al titolare di una
banca dati,
- la legge sul diritto dautore,
- le norme in materia di concorrenza,
TELECOM Italia e SEAT, titolari la prima ex lege
la seconda ex contractu di tali diritti si
rivolgono al Tribunale di Torino per ottenere un
provvedimento analogo a quello emanato in un caso
identico dal Tribunale di Pavia, che concesse agli stessi
ricorrenti linibitoria nei confronti della
TECNOLAND di Landriano (PV).
La decisione del Giudice
Torinese è stata di segno totalmente contrario
rigettando tutte le richieste avanzate da TELECOM e SEAT.
In breve la decisione può essere sintetizzata come
segue:
- In materia di monopoli
su elenchi telefonici si deve considerare self-executing
quella parte della direttiva 90/338 e succ. mod. che ne
stabilisce la decadenza, non essendo stati emanati entro
il gennaio 1997 i regolamenti per il regime
autorizzatorio previsti dal D.L.545/96; devono quindi
essere disapplicate le norme invocate dai ricorrenti in
quanto confliggenti con la succitata direttiva.
- Non si applica la tutela di cui alla direttiva sulle
banche dati perché lentrata in vigore è fissata
per il 1 gennaio 1998.
- Non si applica la legge sul diritto dautore in
quanto la base dati dellelenco è priva di quella
"ridondanza comunicativa" che le attribuisce
originalità (e valore aggiunto).
- In conseguenza di quanto sopra non sono state
riscontrate violazioni della normativa sulla concorrenza.
A prescindere
dallindubbio interesse della ricostruzione
normativa operata dal Giudice torinese, questo
provvedimento è molto interessante perché offre alcuni
spunti di riflessione in ordine ai profili applicativi
della legge sui dati personali.
Proviamo ad applicarla alla situazione:
- I dati contenuti negli
elenchi sono indiscutibilmente pubblici e conoscibili da
chiunque e come tali sottratti ex art.12 c.I
lett. c) della legge, al consenso dellinteressato
in relazione al trattamento (in ogni sua forma, si deve
presumere, visto che altrove la legge disciplina le species
di cui il trattamento è appunto genus).
- Linformativa allinteressato di cui
allart.10 è certamente troppo onerosa e quindi
evitabile ai sensi del comma IV del suddetto articolo.
Anche se la norma fosse applicabile al caso di specie,
non si vede come sia possibile una volta venduto il CD-ROM, recuperarne tutti gli esemplari o - posto che ci
si riesca - a cancellare il nominativo di un interessato,
riconsegnando poi al legittimo acquirente un nuovo
supporto... ciò implicherebbe dei costi spropositati per
chiunque.
- Non si deve effettuare la notificazione, perché ex
art. 5 ter c.I lett. b) i dati sono
conoscibili da chiunque.
- Nel caso di specie la banca-dati è stata fisicamente
realizzata allestero tramite le versioni cartacee
degli elenchi reperibili anche al di fuori dei confini, e
in ogni caso la cui esportazione non è vietata o
comunque non controllabile.
Come è noto, la
digitalizzazione di una base dati consente operazioni
molto sofisticate, del tutto improponibili sulla versione
cartacea. In particolare da un elenco telefonico così
rielaborato è possibile ad esempio ricavare i nominativi
di tutti coloro che risiedono nelle zone "bene"
di una città o degli appartenenti a certe etnie.
Si realizza, in altri termini, una "ridondanza
informativa" che rende il trattamento digitalizzato
di questi dati potenzialmente molto rischioso per gli
interessati, a fronte dellinapplicabilità di una
pur minima protezione preventiva rappresentata dalla
legge 675/96 che - adempiute le formalità (e in questo
caso nemmeno quelle perché non richieste) - consente di
operare senza particolari problemi, con buona pace del right
to be alone.
Sarebbe interessante
sapere cosa ne pensa il Garante, magari leggendo le sue
decisioni formali, e non irrituali comunicati stampa,
inidonei a costituire l'orientamento dell'Ufficio.
La situazione descritta
evidenzia a sufficienza come la formalmente rigida
regolamentazione del trattamento dei dati personali sia
altra e diversa cosa rispetto alla tutela sostanziale
della privacy, che ancora attende il pieno
riconoscimento dello status di bene giuridico
autonomamente rilevante.
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