Nessuna
sanzione penale per la perdita dell'agendina?
di Andrea Monti* - 26.02.98
L'articolo pubblicato di
recente sul quotidiano la Repubblica, nel quale
Beppe Grillo evidenziava con amara ironia alcune distonie
presenti nella legge sui dati personali, ha indotto
l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati ad
emanare un comunicato stampa nel quale si è ritenuto di
confutare le affermazioni del comico genovese, comunicato
che fa sorgere ulteriori interrogativi invece di fugarli.
Scrive infatti il Garante che "è del tutto falso
che la legge preveda sanzioni penali per chi smarrisca
un'agendina, come era stato già mille volte chiarito e
come conferma un regolamento in via di
approvazione".
Mentre aspettiamo di
conoscere il regolamento (che era atteso per lo scorso 4
novembre), non possiamo che esaminare il testo della
legge. L'articolo 3 recita testualmente:
Art. 3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali)
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli
articoli 18 e 36.
A parte l'illogicità del testo (la legge non si applica,
però si applicano alcune norme...) è chiarissima e non
eludibile l'applicabilità degli articoli 15, 18 e 36.
L'articolo 18, come è noto, equipara si fini della
responsabilità civile il trattamento dei dati alla
fabbricazione di esplosivi o alla gestione di centrali
nucleari, mentre il 15 impone di adottare misure di sicurezza anche contro "i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, del dati stessi" e il 36
stabilisce le sanzioni penali per l'omessa adozione delle
misure previste dall'articolo 15, come si evince
chiaramente dal testo:
Art. 15. (Sicurezza dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta. (omissis)
Art. 36. (Omessa adozione di misure necessarie alla
sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è
punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi
a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino a un anno.
Ecco il punto: il secondo
comma dell'articolo 36 prevede una responsabilità
colposa per omessa adozione di misure di sicurezza (da
specificare nel regolamento). Poiché il contenuto della
colpa è rappresentato, secondo il dettato dell'articolo
43 del codice penale, da "negligenza, o imprudenza,
o imperizia ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini e discipline", è evidente che
l'ipotesi dello smarrimento dell'agenda (non solo
personale, ma anche professionale) non è affatto
peregrina, ben potendosi fondare anche in questo caso un
giudizio di responsabilità per il mancato scrupoloso
adempimento di quanto previsto dalla legge.
Ne consegue che l'affermazione contenuta nel comunicato
stampa, (è del tutto falso che la legge preveda sanzioni
penali per chi smarrisca un'agendina...), richiede
sicuramente delle precisazioni che - a parere di chi
scrive - non possono essere affidate a comunicati stampa,
ma a provvedimenti o - meglio - sentenze.
* Avvocato
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