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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Decreto legislativo 196/03: il senso delle parole
di Andrea Monti* – 30.10.03

La struttura definitoria del DLgv 196/03, chiaramente ispirata a una tecnica normativa di stampo anglosassone o comunque nordeuropeo, è particolarmente dettagliata nell’indicare i significati da attribuire, nel particolare contesto normativo, a termini di estrazione "altra". Scelta e intento sono, di per sé, certamente condivisibili dato che, così facendo, viene ridotto al minimo il "rumore interpretativo" che tanto affligge le nostre leggi; così semplificando la vita allo studioso e al pratico del diritto. Ma questa condivisibile aspirazione non trova coerente riscontro nell’attualizzazione pratica del testo normativo.

Già l’articolo Decreto legislativo 196/03: l’internet non è una rete evidenziava la confusione terminologica del legislatore quando, nel definire il concetto di "rete di comunicazione elettronica" assimila oggetti concettuali non comparabili come infrastruttura e protocollo. E’ ora la volta di evidenziare una discutibile applicazione dei concetti di genere e specie in rapporto alla definizione di "comunicazione".

In termini sostanzialmente condivisibili, l’art.4 comma 1 lett. l) definisce "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Con ciò inducendo nell’interprete la convinzione che questo termine si riferisca alla (comunic-)azione di un soggetto che "getta un ponte" fra sé e altro/i, per transitarvi informazioni e, nel caso di specie, dati personali. Questa definizione di "comunicazione" si integra coerentemente (salve le riserve di cui sopra) con il concetto di "rete di comunicazione". Quest’ultima essendo il "vettore" e la prima il "trasportato".

Turberebbe il delicato equilibrio interpretativo appena ottenuto, però, il successivo comma 2 lett.a) dello stesso articolo che intende per "comunicazione elettronica" ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

Applicando la distinzione appena evidenziata fra "vettore" e "trasportato" sarebbe stato logico considerare la locuzione "comunicazione elettronica" una specie del genere "comunicazione". Così concludendo che la comunicazione elettronica è quella comunicazione veicolata tramite una rete di comunicazione elettronica.
Ma la lettura della norma evidenzia una scelta diversa del legislatore che – trasferendo nel testo normativo una comune ambiguità del linguaggio corrente - "trasforma" il "mezzo" in "messaggio". E così, l’aggiunta dell’aggettivo "elettronica" al sostantivo "comunicazione" trasforma il concetto risultante da azione pura e semplice (art.4 comma 1 lett. l) nell’oggetto della stessa.

Non è, si badi, una semplice questione terminologica. L’esperienza insegna che una definizione imprecisa o che si presta a una lettura non univoca può determinare quel "rumore interpretativo" di cui si diceva all’inizio, soprattutto se altre leggi che interessano il medesimo settore adottano la stessa terminologia con significati differenti. E dunque possono sorgere problemi di difficile soluzione quando l’applicazione concreta della norma venga portata davanti a un giudice o, più semplicemente, quando un soggetto obbligato ad applicarla si trovi di fronte a scelte che possono avere implicazioni economiche o organizzative anche pesanti.
 

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