Con il provvedimento del 13 marzo 2008
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 aprile 2008) il Garante per la
protezione dei dati personali ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2008 gli
operatori telefonici possono fornire ai clienti i numeri completi delle
comunicazioni effettuate dalle proprie utenze, ma a due condizioni.
Innanzi tutto l’operatore dovrà preventivamente informare il proprio
cliente di volersi avvalere dell’autorizzazione del Garante, “specificando -
dice il provvedimento - che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno
la fatturazione dettagliata la riceveranno "in chiaro", salvo che non
richiedano il mascheramento delle ultime tre cifre”.
In secondo luogo, l’operatore dovrà invitare “tutti gli abbonati, che
abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata "in chiaro",
a informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà
completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate
nella fatturazione dettagliata”. Questa informativa dovrà essere indicata in
almeno due fatture e pubblicata sul sito web dell’operatore.
Rimane fuori dal provvedimento l’elenco dei numeri chiamanti, il che è
comprensibile, considerato che la possibilità di disabilitare la
visualizzazione del numero è già di per se stessa una manifestazione
anticipata di consenso al trattamento. In altri termini, se il chiamante lascia
il proprio numero in chiaro, ha evidentemente autorizzato chi riceve la
telefonata a trattare il dato.
Tornando al punto, questo documento segna una inversione di
tendenza nell’orientamento del Garante per i dati personali che, in un
provvedimento del 5 ottobre 1998, aveva stabilito che la comunicazione in chiaro
dei numeri chiamati era l’eccezione, a fronte della regola secondo la quale
gli operatori dovevano indicare in bolletta i numeri con le ultime tre cifre
oscurate, ai sensi dell'art. 5 DLGV 171/98) (ora art. 124, comma 4, del codice
dei dati personali). “Il meccanismo del “mascheramento” delle ultime tre
cifre - scriveva all’epoca il Garante - può essere superato laddove emergano
concrete esigenze di reale controllo sulle somme addebitate, ispirate da un
motivato reclamo propedeutico ad una azione giudiziaria o direttamente collegate
ad un’azione legale.”
Questo “cambio di rotta” è stato possibile grazie a un’esplicita
deroga normativa contenuta nello stesso codice dei dati personali. Lo stesso
art. 124 dice infatti che se l’operatore abilita l'utente a effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale utilizzando sistemi
alternativi di addebito (carta di credito, per esempio, oppure schede prepagate),
il Garante può rimuovere il divieto di oscuramento delle ultime tre cifre,
autorizzando il fornitore a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta
dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni.
Tutto chiaro, dunque? Non esattamente. Va detto, innanzi tutto, che il
provvedimento del Garante non è, in realtà, valido indiscriminatamente per
tutti gli operatori, perché si applica soltanto a quelli che hanno reso
disponibili ai propri clienti dei sistemi di pagamento dei servizi, alternativi
alla bolletta. Non è chiaro, poi, se la possibilità di avere i numeri in
chiaro valga solo per quei servizi a pagamento differenziato. Inoltre, consegue
da quanto sopra che se il proprio fornitore non è fra quelli che hanno compiuto
questa scelta di gestione dei pagamenti, non si avrebbe diritto a ricevere
automaticamente “in chiaro” l’elenco dei numeri chiamati, ma si dovrebbe
passare per la trafila burocratica individuata dal precedente provvedimento dell’ottobre
1998 (sussistenza di un concreto interesse all’ottenimento del traffico in
chiaro, necessità ai fini dell’attivazione di una controversia legale).
C’è, tuttavia, un aspetto della normativa sui dati personali che sembra
non essere stato adeguatamente preso in considerazione da parte del Garante e
che renderebbe trasparente il traffico telefonico anche senza bisogno di
specifiche autorizzazioni quantomeno per le utenze dei consumatori.
L’art. 5 comma 3 del codice dei dati personali dice infatti che “il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.”
Dunque, se i dati delle chiamate di un consumatore sono destinati a rimanere
esclusivamente nella sua disponibilità, il loro trattamento non è soggetto
alla normativa. E se è così, allora l’abbonato-consumatore ha diritto a
ricevere sempre e comunque il proprio traffico telefonico in forma integrale. L’operatore,
dal canto suo, dovrebbe solo continuare a vigilare che nessun altro, se non l’intestatario
dell’utenza, abbia accesso ai dati delle chiamate.
Sempre lo stesso articolo consente di mettere in dubbio la legittimità della
richiesta formulata agli operatori di informare il proprio cliente della
necessità di informare chi usa materialmente il telefono che il traffico
generato da quell’utenza verrà documentato in chiaro. Ancora una volta,
infatti, se l’utente è un consumatore, il Garante non potrebbe estendere,
anche se indirettamente, l’applicazione della normativa a soggetti che ne sono
esentati. Se quanto precede fosse corretto, gli operatori sarebbero allora
tenuti a dare un’informativa differenziata a seconda del tipo di cliente col
quale si relazionano; il che si tradurrebbe in un notevole incremento della
complessità nella gestione anche elettronica delle procedure necessarie a
consentire l’adempimento a quanto richiesto dal Garante.
Certo, pragmaticamente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
potrebbero decidere di trattare tutti i clienti allo stesso modo, e dunque
decidere di prestare l’informativa in maniera indifferenziata, perché
costerebbe sicuramente meno che dover gestire le differenti opzioni. Ma questo
non sarebbe altro che l’ennesima prova dello scollegamento del codice dei dati
personali con il mondo delle TLC.
Morale: incertezza e confusione regnano - come spesso accade con la normativa
sul trattamento dei dati personali - sovrane e gli unici a rimetterci saranno
come al solito cittadini e imprese. A prescindere dalla scelta fra le possibili
interpretazioni del provvedimento, infatti, l’unica cosa che si può
immaginare con ragionevole grado di probabilità è l’incremento di burocrazia
e di costi provocato da un provvedimento, con buona probabilità, di scarsa o
nessuna utilità.
|