Il dibattito sulla privacy è sempre
aperto
di Giovanni Buttarelli* - 17.01.02
A distanza di cinque anni dall'approvazione della legge italiana sulla
privacy, il processo di costruzione del diritto alla riservatezza prosegue, a
volte lento e con qualche difficoltà, ma senza contraccolpi. I più recenti
risultati potrebbero essere certamente commentati sotto più angoli visuali,
specie su una testata come questa che ha sempre opportunamente ospitato voci
diverse e a volte marcatamente critiche.
Un primo dato di fatto, tra queste prime assai brevi riflessioni, mi sembra
però pacifico: vi è un'attenzione istituzionale sulla materia che rimane ad
un discreto livello. Non è infatti comune che su una materia così delicata sia
conferita per tre volte una delega legislativa che presuppone un'apprezzabile
fiducia nel legislatore delegato. Non è frequente che in questa stessa materia
si dia una forte spinta ad un ampio testo unico (anzi ad un codice) di tutte le
disposizioni legislative e regolamentari recenti e meno recenti, corredato anche
dei codici deontologici che prenderanno vita nei prossimi mesi.
Il decreto legislativo che oggi commentiamo - il n. 467/2001 - rappresentava un passaggio delicato
all'inizio di una nuova legislatura. Ne è derivato un testo equilibrato che
le Commissioni parlamentari e l'Autorità garante hanno condiviso, denso di
nuovi obiettivi che fanno del 2002 l'anno certamente più impegnativo da
quando esiste la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Siamo ora in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il recepimento delle
due note direttive comunitarie.
Prior checking e balance of interests trovano infatti cittadinanza nella
legge n. 675/1996, con norme-cornice che presuppongono delicati provvedimenti
attuativi dell'Autorità.
Fa capolino anche il principio comunitario di stabilimento, con una disposizione
(art. 1 del decreto) che ne recepisce una prima parte sottoponendo alla legge
italiana anche i trattamenti "invisibili" di dati effettuati da siti
web dislocati all'estero su postazioni informatiche situate in Italia (cookies
compresi).
Il principio andrà presto completato, con conseguente piena applicazione dell'ulteriore
disposizione comunitaria che prevede che ciascun garante nazionale controlli,
comunque, tutti i trattamenti che si svolgono sul territorio nazionale, a
prescindere dalla legge nazionale ad essi applicabile.
Due norme dell'odierno decreto (gli artt. 22 e 23) rispondono bene, poi, a
due obiezioni formali che la Commissione europea aveva mosso alla disciplina del
DLgs 171/1998 sull'identificazione della linea chiamante e collegata e delle
chiamate di disturbo e di emergenza.
L'evidente filosofia generale del decreto, che recepisce diversa
"giurisprudenza" del Garante (anche quella recentissima in materia di
diritto di accesso ai dati del traffico telefonico in entrata), è quella di
agevolare e semplificare taluni adempimenti, mantenendo - ed anzi incrementando
- le garanzie sostanziali.
Le informative all'interessato sinora allungate da una discreta lista di
responsabili del trattamento risulteranno meglio leggibili, potendovi figurare
in calce l'indicazione di un solo responsabile - sempreché designato, si badi
bene - preferibilmente menzionato nella figura dell'interlocutore preposto ai
rapporti con i cittadini interessati che esercitano i propri diritti.
Le esenzioni e semplificazioni alle notificazioni ipotizzate sin dal momento
dell'approvazione della legge sulla privacy, ed individuate concretamente nei
decreti legislativi del 1997, avevano dato già buoni frutti se solo si
confrontano le poco più di 300.000 notificazioni sinora pervenute al Garante
con i milioni di partite IVA in circolazione.
Era da tempo giunto il momento, però, per aggiornare il modello di
notificazione, per consentirne meglio l'invio per via telematica e per
trasformare in un ristretto elenco "in positivo" il novero dei
soggetti realmente tenuti alla notificazione, in quanto titolari di un
trattamento che può comportare in concreto, per modalità o dati, pregiudizi ai
diritti e alle libertà dell'interessato.
Ci vorrà qualche mese per completare questa manovra. Ne deriva anche uno
spunto per rivedere tutto il DPR 501/1998, che già nel 2000 ha perso pezzi
importanti ripresi ed aggiornati nei tre regolamenti interni del Garante.
Verranno chiesti meno consensi, quando si tratta di attuare obblighi
contrattuali e precontrattuali. La soluzione era inevitabile, dato che valeva
già per i flussi verso l'estero e non comporterà necessariamente una minore
tutela per l'interessato. La contrattualistica andrà infatti verificata e
aggiornata anche in chiave di garanzie, e si dovrà essere particolarmente
prudenti nel convogliare nell'ordinaria economia contrattuale finalità di
trattamento ulteriori e incompatibili.
Occorrerà rivalutare, poi, l'informativa, che da stanco e formale adempimento
dovrà caratterizzare sempre più una relazione leale e corretta con l'interessato.
Un dibattito costruttivo è auspicabile a proposito dei casi del balance
of interests e del prior checking.
Nel primo caso, il sistema "chiuso" di presupposti del trattamento
equipollenti al consenso (che predetermina rispetto alla condotta ciò che è o
non è lecito ed è quindi eventualmente sanzionabile) ha portato il decreto
legislativo a prevedere che il titolare del trattamento non possa utilizzare
dati personali senza consenso, solo sulla base di una sua autonoma decisione che
ritenga sussistente un non meglio identificato "legittimo interesse"
proprio o del destinatario dei dati.
Un dibattito su questa stessa testata potrebbe aiutare ad enucleare casi di
"legittimo interesse" che non siano già regolati da altri articoli
della legge (si pensi al caso dell'utilizzazione di fonti pubbliche,
disciplinato dagli artt. 12 e 20 della legge n. 675). Aiuterebbe anche ad
individuare criteri ragionevoli per stabilire quando i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato (come pure la sua dignità e un suo concorrente
legittimo interesse) non siano prevalenti.
Si avverte il bisogno di contributi scientifici anche per un'altra
"scommessa" del decreto legislativo di nuovo conio: quali sono i dati
"semi-sensibili" che per loro stessa natura (o per il modo con cui
sono trattati o per gli effetti che possono determinare) meritano una
valutazione preliminare all'inizio del trattamento, di modo che si possano
eventualmente prescrivere misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati ?
Quale livello di rischio per i diritti e le libertà dell'interessato (come
pure per la sua dignità) si dovrà prendere in questo caso in considerazione?
Visto che si avverte sempre più l'esigenza di modulare le garanzie di
riservatezza dapprima più uniformi nell'originaria e generale legge n. 675
(come dimostra la giusta previsione, nel 1999, di modalità di trattamento ad
hoc dei dati genetici), che spazio andrebbe dato, ad esempio, a talune tecniche
biometriche?
Per brevità di esposizione, è forse opportuno tornare in un'altra
circostanza a parlare di sanzioni amministrative e penali rimodulate, del
neonato ravvedimento operoso in tema di misure di sicurezza e della incrementata
graduabilità dei poteri inibitori del Garante in caso di trattamenti illeciti o
non corretti.
L'ultimo breve cenno di questo contributo è semmai dovuto alla nuova
tipologia di codici deontologici, che da strumento di autodisciplina non
vincolante si trasformano in vere e proprie fonti secondarie di diritto
rilevanti, dinanzi al giudice e al Garante, per stabilire se un trattamento sia
lecito o meno.
Come pronosticato - mi sia consentito ricordarlo - prima ancora entrasse in
vigore nel 1996 la legge n. 675, la disciplina del trattamento di dati in
Internet troverà il perno fondamentale nello strumento flessibile del codice
deontologico che verrà ufficialmente promosso entro il prossimo 30 giugno.
Dovrà essere redatto anch'esso sulla base del principio di rappresentatività
di cui all'art. 31, comma 1, lett. h), della legge. Potrà preludere anche,
come lascia intendere l'art. 20, comma 2, lett. a), del nuovo decreto
legislativo e come auspicava l'importante decisione dei Garanti europei del 22
maggio 2001, a certificazioni "certificate" di qualità, privacy
oriented.
Si dovrà far presto per anticipare l'entrata in vigore delle previste
disposizioni di recepimento della direttiva sul commercio elettronico (che per
espressa previsione comunitaria non possono del resto, come è noto, essere
applicate alla vasta tematica del trattamento dei dati personali), nonché per
allegare il codice deontologico al testo unico (anzi, come dicevo al codice con
la "C" maiuscola) sulla privacy che dovrebbe vedere la luce al più
tardi nel prossimo dicembre.
Di carne al fuoco torna ad essercene molta. Il dibattito è aperto.
|