Il
problema dellidentificazione del titolare del
trattamento
di Daniele Coliva* - 15.12.97
Il Garante dei dati
personali ha fornito uninterpretazione della legge
675/96 in punto alla individuazione del
"titolare", vale a dire della "persona
fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza" (art. 1 c. lett. d).
Il problema era stato posto con riferimento agli enti
collettivi ovvero alla pubblica amministrazione, dal
momento che la legge non sembrava sciogliere il dubbio se
la qualifica di titolare fosse un predicato della
struttura ovvero delle persone che ne sono i
rappresentanti organici.
Nel comunicato
dell11 dicembre lautorità garante si è espressa nel
senso che titolare è la struttura nel suo complesso, e
non le persone fisiche che la gestiscano o rappresentino.
La soluzione adottata appare in sintonia con il dato
letterale della norma, il quale parla di persone fisiche
e giuridiche, nonché di organismi in genere, tuttavia la
soluzione solleva alcuni dubbi interpretativi di non poco
rilievo.
Secondo il comunicato del garante, dunque, la posizione
di titolare è inderogabilmente collegata al soggetto
giuridico che pone in essere il trattamento e ne decide
finalità e modalità; il meccanismo di imputazione
dellattività dovrà quindi essere mutuato dallo
schema organizzativo in concreto adottato dallente
con riguardo alle potestà decisionali delle singole
articolazioni interne dellente. Così, in una
società per azioni, competeranno al consiglio di
amministrazione o allamministratore delegato la
sottoscrizione della notificazione e gli altri
adempimenti tipicamente riservati al titolare, non da
ultimo la nomina e la vigilanza sul responsabile.
Questa definizione del
titolare rende ancor più delicata ed importante la
figura del responsabile, unico soggetto chiaramente ed
univocamente identificato, rendendo lopzione della
sua nomina quasi una scelta obbligata nelle strutture di
una certa dimensione, al fine di garantire
losservanza della disciplina.
I problemi più rilevanti scaturenti da questa figura del
titolare saranno avvertiti in sede penale (come osservato
da R. e R. Imperiali, Va oltre la legge 675 il
titolare in enti e Pa, ne Il Sole 24 ore, 13
dicembre 1997, pag. 25). Sotto il profilo della
responsabilità civile, infatti, i meccanismi di
imputazione anche preesistenti (art. 2049 c.c.)
consentono comunque lindividuazione di un soggetto
responsabile. In campo penale, invece, il principio della
personalità della responsabilità impone una particolare
attenzione, posto che non è configurabile una
responsabilità "per posizione" in difetto di
precise disposizioni che attribuiscano ad un determinato
soggetto doveri di controllo (le c.d. posizioni di
garanzia in materia di prevenzione infortuni), dalle
quali scaturiscano condotte esigibili la cui inosservanza
possa essere oggetto di contestazione.
La situazione è poi aggravata dal fatto che il sistema
sanzionatorio penale della legge 675 è essenzialmente
doloso e pertanto non è configurabile una
responsabilità per omesso controllo.
Si ripropone così il tema
della delega di funzioni e della sua eventuale valenza
liberatoria; questultima può escludersi con
riferimento allart. 34 (omessa o infedele
notificazione), dal momento che si tratta di un obbligo
che la legge attribuisce espressamente al titolare? Se
questultimo è lente collettivo, secondo
lopinione del garante, e lindividuazione
delle persone fisiche passa necessariamente attraverso la
struttura organizzativa dellente medesimo, allora
leventuale delega di funzioni costituirà un valido
strumento di identificazione dellautore del reato.
Analogo ragionamento vale per il reato di cui
allart. 36 (omessa adozione delle misure di
sicurezza) e di quello di cui allart. 37
(inosservanza di provvedimenti del garante), trattandosi
di precetti indirizzati a soggetti titolari di obblighi
precisi.
In altri termini, la definizione del titolare quale
emerge dal comunicato del garante solleva problemi in
campo penalistico riguardo ai c.d. reati propri, mentre a
mio avviso non sussistono difficoltà particolari per i
reati comuni previsti dallart. 35, nei quali è
possibile configurare la responsabilità anche degli
incaricati del trattamento per eventuali deviazioni dalle
istruzioni impartite loro (ferma restando ovviamente la
responsabilità civile dellente titolare, sia ex
lege 675 che ex art. 2049 c.c.).
La questione è lontana
dallessere risolta e spero che queste brevi note a
caldo costituiscano uno spunto per lapprofondimento
del problema, con particolare riferimento alla delega,
strumento ormai insostituibile nellorganizzazione
delle imprese.
* Studio Legale Coliva, Bologna
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