Il
difensore civico di Trento interroga il Garante sulla
"trasparenza" delle bollette Telecom
21.05.99
Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento
Il Difensore Civico
Trento 7 maggio 1999
prot. 920/99 p. 152
Funzionario responsabile
dott.ssa Maria Ravelli
Preg.mo Signor
Prof. Stefano Rodotà
Garante per la protezione dei dati personali
via della Chiesa Nuova 8
00186 - Roma
Oggetto: trasparenza nella
fatturazione dettagliata delle bollette telefoniche
Sono stato incaricato da
un utente di intervenire nei confronti di Telecom Italia
S.p.a. in merito al problema della fatturazione
dettagliata del traffico telefonico.
Più precisamente è stato contestato che dalla
documentazione fornita gratuitamente allutenza non
emergono, in quanto non indicate, le telefonate con
addebito non superiore a quattro scatti, né è dato
rilevare integralmente i numeri chiamati a causa
delloscuramento di alcune cifre finali dei numeri
stessi.
La qual cosa sembrerebbe non in linea con la normativa
introdotta con il decreto legislativo 15
maggio 1998, n. 171 e in particolare con lart. 5, comma 3, laddove si stabilisce
che gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura,
relativi, in particolare alla data e allora di
inizio della conversazione, al numero selezionato, al
tipo, alla località, alla durata e al numero degli
scatti (senza limitazione alcuna) addebitati per ciascuna
conversazione.
Riferendomi anche al Suo comunicato
stampa del 6.10.1998, si sostiene che simili modalità nella
fatturazione dettagliata sono adottate in realtà per
scopi di tutela della riservatezza dei destinatari delle
chiamate telefoniche, affermazione questultima che
credo necessiti di un chiarimento posto che, se quei
numeri sono stati composti dal titolare
dellabbonamento telefonico per il quale si chiede
la fatturazione dettagliata, non è agevole comprendere
come la privacy del destinatario delle telefonate possa
dirsi violata.
Si sostiene anche che,
comunque, il numero integrale chiamato può essere
fornito in caso di contestazione, ma la contestazione di
un numero non indicato in fattura (perché inferiore ai
quattro scatti) o indicato solo parzialmente e spesso
insieme ad altri le cui tre cifre iniziali coincidono non
appare facilmente sostenibile.
Se è vero che i principi
introdotti con il citato decreto legislativo n. 171
recepiscono analoghi principi di una direttiva europea,
è anche il caso di ricordare che la direttiva medesima
si esprime in termini di possibilità e non
di obbligatorietà quando affronta il tema
della cancellazione dalla fattura dettagliata di alcune
cifre dei numeri chiamati.
Il diritto poi degli
utenti di conoscere integralmente i dati fatturati non mi
pare in alcun modo ascrivibile ad una mera
curiosità dellabbonato, così come è stato
sostenuto, ma ha una sua funzione ben più seria e scevra
da questo dato di frivolezza.
In conclusione, mi
permetto di osservare che:
- per quanto riguarda la
tutela della privacy dellutente chiamato
dallabbonato, non si comprende quali diritti o
quale lato della sua sfera individuale possa ritenersi
violato, svelando nella fatturazione il suo
numero telefonico al titolare dellapparecchio dal
quale quel numero è stato selezionato;
- se la sfera individuale che si intende tutelare è
invece quella degli eventuali familiari
dellabbonato, che potrebbero avere interesse a
mantenere nella stretta sfera personale le chiamate
effettuate, mi pare che la questione sia esclusivamente
un problema di rapporti interpersonali a livello
privatistico e che linteresse primario da tutelare
sia quello della trasparenza negli addebiti a favore del
titolare dellabbonamento telefonico.
Le sarei pertanto molto
grato se sul tema volesse esprimermi le Sue valutazioni
In tale attesa mi è
gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti.
avv. Alberto Olivo
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