"Data certa", ma non
dal notaio
di Enrico Maccarone* -
26.10.2000
La legge approvata
dalle Camere, nel prorogare l'effettiva applicazione del DPR 318/99 sulle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, subordina
l'applicabilità della proroga alla redazione di un documento "con data
certa", nel quale siano indicati i principi che saranno seguiti per
l'adeguamento delle misure stesse.
Una elencazione di principi e modalità tecniche ovviamente finalizzata a
precostituire una prova da far valere avanti l'autorità giudiziaria in caso di
future eventuali contestazioni e per sua natura soggetta alla libera valutazione
del giudice.
E' stato affermato che la "data certa"
si potrebbe avere, oltre che con la registrazione presso l'Ufficio del
registro, anche con l'autenticazione da parte di un notaio.
Quest'ultima affermazione non mi sembra condivisibile, perché sostanziandosi
tale documento in una forma di testimonianza a futura memoria, verrebbe tradita
la norma dell'art. 28 n. 1 della legge notarile: il notaio travalicherebbe
infatti la propria competenza per interferire in materia di competenza
dell'autorità giudiziaria. Qualsiasi forma di istruzione preventiva svolta dal
notaio coarta la libertà probatoria del giudice e si pone in contrasto col
generale divieto di compiere atti contrari all'ordine pubblico.
Peraltro nel 1977 la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la totale
invalidità delle testimonianze a futura memoria, e una interpretazione
estensiva del principio porterebbe a comprendere in tale ipotesi di
incostituzionalità anche il documento in questione, pur se autenticato. Può
discutersi, tutt'al più, il ricorso a una dichiarazione sostituiva ex L.
4.1.1968 n.15, ma anche tale scelta mi sembra da scartare non discutendosi di
documentazione amministrativa.
Non mancano argomentazioni contrarie (con
abbondanti citazioni dottrinarie e giurisprudenziali), ma personalmente non le
ho mai ritenute abbastanza convincenti, pur se decisamente autorevoli.
Considerando, comunque, l'incertezza che regna su questi argomenti, credo che
nessun notaio prudente si sognerebbe mai di autenticare un documento contenente
una forma di testimonianza a futura memoria, sottoponendosi perdippiù al
rischio di una pesante sanzione disciplinare.
La norma i questione non richiede l'autentica, ma soltanto la data certa, che
nel nostro ordinamento può aversi:
- con la morte del soggetto (... scongiuri...);
- con accertamento giudiziale (fuori luogo, in questo caso);
- con la sottoposizione dello scritto alla formalità di registrazione (tassa
fissa Lit. 250.000)
- con la vidimazione presso notaio o altro ufficio pubblico (ipotesi facilmente
attuabile in ambiente societario redigendo un verbale e sottoponendo il libro
verbali a vidimazione straordinaria).
- con l'apposizione di marca temporale su documento informatico.
E' appena il caso di ricordare, in fine, che la
legge notarile (e con essa un consolidato orientamento della S.C. di Cassazione)
vieta al notaio la semplice autentica di firma, essendo egli sempre responsabile
".....del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della
parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo
28, primo comma, numero 1°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89" (art. 16
DPR 513/97).
* Notaio in Palermo |