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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

"Data certa", ma non dal notaio
di Enrico Maccarone* - 26.10.2000

La legge approvata dalle Camere, nel prorogare l'effettiva applicazione del DPR 318/99 sulle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, subordina l'applicabilità della proroga alla redazione di un documento "con data certa", nel quale siano indicati i principi che saranno seguiti per l'adeguamento delle misure stesse.
Una elencazione di principi e modalità tecniche ovviamente finalizzata a precostituire una prova da far valere avanti l'autorità giudiziaria in caso di future eventuali contestazioni e per sua natura soggetta alla libera valutazione del giudice.

E' stato affermato che la "data certa" si potrebbe avere, oltre che con la registrazione presso l'Ufficio del registro, anche con l'autenticazione da parte di un notaio.
Quest'ultima affermazione non mi sembra condivisibile, perché sostanziandosi tale documento in una forma di testimonianza a futura memoria, verrebbe tradita la norma dell'art. 28 n. 1 della legge notarile: il notaio travalicherebbe infatti la propria competenza per interferire in materia di competenza dell'autorità giudiziaria. Qualsiasi forma di istruzione preventiva svolta dal notaio coarta la libertà probatoria del giudice e si pone in contrasto col generale divieto di compiere atti contrari all'ordine pubblico.
Peraltro nel 1977 la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la totale invalidità delle testimonianze a futura memoria, e una interpretazione estensiva del principio porterebbe a comprendere in tale ipotesi di incostituzionalità anche il documento in questione, pur se autenticato. Può discutersi, tutt'al più, il ricorso a una dichiarazione sostituiva ex L. 4.1.1968 n.15, ma anche tale scelta mi sembra da scartare non discutendosi di documentazione amministrativa.

Non mancano argomentazioni contrarie (con abbondanti citazioni dottrinarie e giurisprudenziali), ma personalmente non le ho mai ritenute abbastanza convincenti, pur se decisamente autorevoli.
Considerando, comunque, l'incertezza che regna su questi argomenti, credo che nessun notaio prudente si sognerebbe mai di autenticare un documento contenente una forma di testimonianza a futura memoria, sottoponendosi perdippiù al rischio di una pesante sanzione disciplinare.

La norma i questione non richiede l'autentica, ma soltanto la data certa, che nel nostro ordinamento può aversi:
- con la morte del soggetto (... scongiuri...);
- con accertamento giudiziale (fuori luogo, in questo caso);
- con la sottoposizione dello scritto alla formalità di registrazione (tassa fissa Lit. 250.000)
- con la vidimazione presso notaio o altro ufficio pubblico (ipotesi facilmente attuabile in ambiente societario redigendo un verbale e sottoponendo il libro verbali a vidimazione straordinaria).
- con l'apposizione di marca temporale su documento informatico.

E' appena il caso di ricordare, in fine, che la legge notarile (e con essa un consolidato orientamento della S.C. di Cassazione) vieta al notaio la semplice autentica di firma, essendo egli sempre responsabile ".....del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, numero 1°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89" (art. 16 DPR 513/97).

* Notaio in Palermo