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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Una strada obbligata per semplificare
di Manlio Cammarata - 20.10.97

Con l'ormai prossimo 1. gennaio 1998 scatta l'obbligo di notificazione dei trattamenti di dati personali, ai sensi degli articoli 7, 16 e 28 della legge 675/96. Con opportuno anticipo, il Garante ha diffuso una prima bozza del modello di notificazione, con l'intento di raccogliere i suggerimenti delle parti interessate prima della pubblicazione del modello definitivo.

Non riteniamo opportuno riportare in queste pagine la bozza, sia per qualche difficoltà tecnica(1), sia per non creare confusione con il modulo definitivo, che pubblicheremo appena sarà disponibile.
Prima di tentare una sommaria ricognizione del documento, è necessaria una premessa. La legge 675/96 non è, come credono molte persone e come spesso riportano i giornali, "la legge sulla privacy", e anche il suo lunghissimi titolo non ne rispecchia esattamente il contenuto. Infatti. più che di di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" si tratta di "Norme per il trattamento dei dati personali ai fini della tutela delle persone" eccetera eccetera. Solo tenendo presente questo punto si può capire il principio sul quale è basato il modulo: una specie di "740", diviso in diversi quadri, molti dei quali composti di lunghe serie di caselle da sbarrare.

Come appunto nel "740" c'è un riquadro A) per i dati del titolare. Poi c'è un quadro B) per i luoghi in cui sono custoditi i dati e quindi si incomincia con le serie di quadratini su cui apporre le crocette: C) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati, D) Descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati E) Cessazione del trattamento, F) Notizie volte a facilitare i rapporti con il Garante, G) Responsabile, H) Persona fisica che sottoscrive la notificazione in forma semplificata, I) Finalità e modalità del trattamento, L) Natura dei dati soggetti a trattamento, M) Categorie di interessati cui i dati si riferiscono, N) Trasferimento di dati all'estero, O) Banca (o banche) dati cui si riferisce il trattamento, infine P) Estremi del notificante per il modello in forma ordinaria.
La successione dei quadri potrebbe essere più intuitiva; per esempio, i quadri sulla natura, le finalità e le modalità di trattamento potrebbero essere messi vicino all'ambito di comunicazione e diffusione, ma sono dettagli, perché di fatto il modulo non fa altro che seguire pressoché alla lettera le puntigliose elencazioni della legge. E, come nella legge, la defatigante analisi delle casistiche, delle regole e delle eccezioni finisce col far perdere il punto di vista essenziale della tutela della riservatezza. La forma, anzi la procedura, prevale sul contenuto. Ma non c'è altra strada percorribile, la legge è quella che è, e non si può chiedere al Garante di inventare procedure diverse da quelle che la legge prevede.

Date queste premesse, si deve riconoscere che è stato fatto uno sforzo notevole per semplificare al massimo un adempimento che semplice non può essere; la lettura delle lunghe e dettagliate liste di casi tra i quali trovare quelli su cui apporre la crocetta rivela un'analisi molto attenta di un grande numero di situazioni e l'intervento di veri esperti della materia. Infine, la previsione in ogni lista di una riga "Altro (indicare)" lascia ai titolari lo spazio per esporre situazioni particolari e potrebbe rivelarsi molto utile per una futura nuova edizione del modello.

Spulciando qua e là si trovano indicazioni interessanti. Per esempio, nel riquadro delle notizie volte a facilitare i rapporti con il Garante c'è anche lo spazio per gli indirizzi e-mail del o dei titolari e del o dei responsabili del trattamento, con tanto di "@" prestampata (ma un solo trattamento può avere più di un titolare?); nel riquadro F), "notizie volte a facilitare i rapporti con il Garante", si trova un riferimento agli articolo 2 e 19 della direttiva europea 95/46, la "madre" della legge 675/96, invece che alla legge stessa: se non si tratta di una svista della bozza, il rinvio potrebbe aprire una discussione interminabile, perché le disposizioni europee sono meno dettagliate di quelle italiane; infine, gli allegati che indicano i codici da inserire in determinati quadri (sempre nel più puro stile "740") rivelano la struttura sistematica della notificazione e alla fine aiutano anche a interpretare la legge!

Il riquadro D) "descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati" è stato scritto evidentemente avendo sott'occhio una bozza dell'ormai imminente regolamento sulla materia (che, secondo l'articolo 15 della legge, dovrebbe essere emanato entro il 4 novembre prossimo) e ne anticipa in qualche misura i contenuti. Le misure di sicurezza sono suddivise in "organizzative", "fisiche" e "logiche", con una casistica che rivela un'analisi molto accurata del problema. Tuttavia una valutazione su questo punto potrà essere data solo dopo la lettura del regolamento, soprattutto per quanto riguarda la graduazione delle misure di sicurezza in relazione... alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, come recita la legge.

Infine si nota la mancanza di qualsiasi riferimento alla spinosissima questione della diffusione di dati personali su Internet.(2) E' vero che la materia dovrà essere regolata dal decreto legislativo previsto dalla legge 676/96, ma nulla esonera gli Internet provider dalla presentazione delle notificazioni entro il termine del 31 marzo prossimo (per i trattamenti già in corso alla fine dell'anno) o comunque prima di iniziare l'attività, per i nuovi operatori. E molte previsioni contenute nella bozza del modello potrebbero causare problemi: per esempio, nel riquadro C) "ambito di comunicazione e diffusione dei dati", dove deve essere sbarrata la casella "altri Paesi", comportando una richiesta di autorizzazione per la diffusione anche verso stati che non offrono un livello di protezione paragonabile a quello della UE. Difficoltà possono sorgere anche con il riquadro O) "banca o banche dati cui si riferisce il trattamento", nel quale si chiede di dichiarare se il trattamento è connesso con altri trattamenti o banche dati, anche all'estero, nel quale la risposta è "milioni, nel mondo intero"...
Nella versione definitiva del modello si dovrebbe inserire in forma specifica l'indicazione della diffusione su Internet "a futura memoria", cioè in funzione del previsto decreto legislativo, che non potrà non contenere qualche eccezione alla normativa generale.

In conclusione, sembra che la bozza del modello di notificazione mantenga la promessa di semplificazione degli adempimenti fatta dal presidente Rodotà all'inizio del suo mandato (vedi Rodotà: prima di tutto semplificare, intervista dell'11 giugno di quest'anno). Con gli opportuni ritocchi (anche per una migliore leggibilità) e con l'aiuto di qualche esperto, solleverà molti operatori da quello che fino a oggi è stato "l'incubo della notificazione". Non è poco.

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(1) La bozza è stata diffusa nell'infernale formato "Word 97", con qualche particolare che provoca il blocco del programma quando si tenta la conversione per leggere il testo in Word 6 o Word 95. Sarà bene evitare qualsiasi formato Word per il modello definitivo e per qualsiasi altro tipo di comunicazione, per il fatto che con questo formato all'interno del testo e non visibili dal normale utente possono trovarsi informazioni spurie (e magari riservate) che il programma, per qualche incomprensibile motivo, raccoglie dal computer usato per la scrittura.
(2) Il modello sarà diffuso sia su carta, sia su dischetto. Perché non prevedere sin d'ora la possibilità di notificazione per via telematica, con tanto di autenticazione digitale, posto che il regolamento sul documento informatico è ormai imminente? Ma per questo il Garante dovrebbe avere un sito Internet...