Legge 31 dicembre 1996 n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali
(Suppl. ord. alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997)
Testo vigente, al 2 gennaio 2002, come modificato dai decreti legislativi:
9 maggio 1997, n. 123
28 luglio 1997, n. 255
8 maggio 1998, n. 135
13 maggio 1998, n. 171
6 novembre 1998, n. 389
26 febbraio 1999, n. 51
11 maggio 1999, n. 135
30 luglio 1999, n. 281
30 luglio 1999, n. 282
dalla
legge 6 ottobre 1998, n, 344
e dal
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (testi
in corsivo)
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato.
Art. 3 - Trattamento di dati per
fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18.
Art. 4 - Particolari trattamenti in
ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di dati svolto
senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati
detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7 - Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con
le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi che devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione
della variazione.2.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di
almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini
di cui all'articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che
devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere
taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e),e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero
dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati
non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'art.
4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti di cui all'art. 20,
comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi dal quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni di ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifichi obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e della diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando inoltre i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento
medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis lettera b), da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole
finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile
per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività
professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero, nel rispetto del codice di cui all'art, 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni
a proposte di legge di iniziativa popolare, a richieste di referendum, a
petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione di condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere ella notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di
dati, di interessati e di destinatari, della comunicazione e diffusione,
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi
5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere
a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o della normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma
5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia
richiesta.
Art. 8 - Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9 - Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al
momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di
almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini
di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di esclusione del
consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d'intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.".
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti,
salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le
necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15 - Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del
trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per
effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19 - Incaricati del
trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per la
comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e
di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità d'intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o
un legittimo interesse dell'interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione
e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a
singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica
e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che
con riferimento alle finalità delle medesime confessioni hanno contatti
regolari con le stesse, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente
riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano autonomamente idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e
fuori ai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità
di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di
dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi
di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e
comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai
dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i
dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a
quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23 - Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un
terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del
consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da
parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più
titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso
prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di
trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di
medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni
mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle
situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi
e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei
confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari,
rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare,
da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai
provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 24-bis (Altri dati particolari)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale
interpello del titolare.
Art. 25 - Trattamento di dati
particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano
quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il
Consiglio prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto e recepire. Il codice è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni
dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di
cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.69,
nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26 - Dati concernenti persone
giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27 - Trattamento da parte di
soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data
previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da
norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel
pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento di dati
personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d'intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla
Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e
26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a
cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4,
il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso
di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 30 - Istituzione del Garante
1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che
siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di
legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se
il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno
dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante
e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1,
della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato
può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art. 33 - Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale dipendente del
Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le
procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29,
come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in
servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il
venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma
è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231
del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico,
fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e
quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il
funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di
segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione
delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e
le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di
cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del
comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34 - Omessa o infedele
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle
notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Art. 35 - Trattamento
illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23 e 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all'articolo
28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da
uno a tre anni.
Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla
sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto
applicabili.".
Art. 37 - Inosservanza dei
provvedimenti del Garante
Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"o dell'articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti:
"
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5,
e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle
notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o
in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire da
lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di
cui al presente capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma
1, lettera i) e 32.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40 - Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41 - Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le
disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1. gennaio 1998 le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate da 1. gennaio
1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui
all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1. aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del
Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere
applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2,
possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42 - Modifiche a disposizioni
vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati
è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne
dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, è sostituito dal seguente: "1. È istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del
presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, è sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere
emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo
di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli
di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti
di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.".
Art. 43 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con
la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il
quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della
presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di
cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1ø aprile 1981, n.
121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto
a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire
6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano
a decorrere dal 1. gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.
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