Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto recentemente con
un comunicato stampa in merito agli obblighi di sicurezza e documento programmatico. Come noto, il
comunicato stampa reca allegato il parere 22 marzo 2004 reso a Confindustria
sull'oggetto: "prima applicazione del codice in materia di protezione dei
dati personali in materia di "misure minime" di sicurezza (art. 31-36
e allegato B) al d.lg. n. 196/2003" il quale fornisce spiegazione delle
considerazioni svolte dall'ufficio del Garante.
In particolare, nel parere in questione il Garante ha fornito una propria
interpretazione del combinato disposto dalla data contenuta nella regola 19 dell'allegato
B al nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (nel seguito
anche: il "codice"), per quanto riguarda la data di formazione ed
aggiornamento del "documento programmatico sulla sicurezza" (Entro
il 31 marzo di ogni anno .), e quella riportata nelle disposizioni
transitorie del codice all'art. 180 (Le misure minime di sicurezza di cui
agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste del decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 sono adottate entro il 30
giugno 2004).
L'intervento del Garante solleva alcune perplessità e spunti critici che ho
ritenuto di sviluppare nel seguito.
1. Data di prima formazione del documento programmatico sulla sicurezza
per i soggetti non tenuti in precedenza
Il Garante ha precisato che la data è quella del 30 giugno. Tale chiarimento
appare condivisibile, ed anche rassicurante data l'autorevole provenienza,
anche se non risultava del tutto necessario.
In effetti, l'art. 180 del codice appare chiaro nello stabilire che le misure
minime non previste dal DPR 318/99 devono essere adottate entro il 30 giugno.
Qualunque interpretazione differente sarebbe andata contro il testo normativo
dell'art. 180 del codice ed anzi avrebbe vanificato, svuotato di significato,
la norma transitoria in esso contenuta. Del resto il riferimento temporale
contenuto nella Regola 19 dell'allegato B è riferito, anche se in modo non
impeccabile, alla cadenza di aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza (DPS). Di ciò si ha riscontro, infatti, confrontando la nuova
disposizione con l'omologa contenuta nel DPR 318/99, che infatti recitava
"annualmente", con maggiore chiarezza in merito alle modalità
temporali di aggiornamento.
2. Data di aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza per i
soggetti già tenuti in precedenza
In questo caso l'interpretazione del Garante appare meno condivisibile,
soprattutto da un punto di vista del diritto costituzionale.
In effetti, la disposizione transitoria di cui all'art. 180 del codice, che
consente l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza entro il 30 giugno
2004, non si applica, chiaramente, a tutti quei soggetti che erano già tenuti
alla redazione ed all'aggiornamento del DPS in forza del DPR 318/99. Per
questi soggetti la regola 19 dell'allegato B del codice dovrebbe applicarsi
dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore del codice ai sensi di quanto
disposto dall'art. 186 del medesimo codice.
Pur se apprezzabile la "proroga" (gentilmente) concessa da Garante,
molto probabilmente in considerazione del ristretto lasso di tempo intercorrente
tra la data del 31 marzo e quella del 30 giugno e delle (ridotte ) conseguenze
sostanziali di un tale rinvio, viene da domandarsi: 1) in base a quale potere il
Garante possa stabilire un rinvio del termine di aggiornamento di una misura di
sicurezza obbligatoria per legge, la cui mancata adozione è sanzionata
penalmente? e 2) quale potrebbero essere le valutazioni di un organo inquirente
nel caso di rilievo della mancata adozione degli aggiornamenti entro la data
prevista dalla legge (31 marzo)?.
3. Indicazione nella relazione accompagnatoria al bilancio della redazione
o aggiornamento del DPR
Il Garante ha interpretato come dovuta tale indicazione sin dal bilancio sull'esercizio
2003. Diverse sono le difficoltà che vengono in rilievo in questo caso.
Innanzitutto la regola 26 dell'allegato B al codice reca una prima difficoltà
nello stabilire concretamente in quale parte del bilancio sia dovuta tale
indicazione: se nella "relazione sulla gestione" ovvero nella
"nota integrativa". Inoltre, appare difficile comprendere il
riferimento del Garante al "bilancio 2003": evidentemente si è
considerato solo il caso dell'esercizio sociale coincidente con l'anno
solare, senza tenere conto che sono possibili anche altre situazioni (diversi
sono i soggetti che, in ragione della natura della loro attività d'impresa,
hanno esercizio sociale non coincidente con l'anno solare).
Più ancora, l'intepretazione del Garante non appare pienamente
convincente. Se è vero che tale indicazione è una misura minima di sicurezza
(regola n. 26 dell'allegato B al codice), ed in particolare se è vero che
essa deve qualificatsi come "nuova", dato che non era contemplata dal
precedente DPR 318/99, come affermato dallo stesso Garante nel parere alla
Confindustria ("In questo quadro, il codice ha introdotto una nuova regola
."), allora si dovrebbe concludere che ad essa si debba applicare il
regime transitorio previsto dall'art. 180 del codice, il quale permette l'adozione
entro il 30 giugno. In altre parole, l'indicazione in questione sarebbe dovuta
solo per quelle relazioni accompagnatorie approvate dopo il 30 giugno 2004.
Si potrebbe obiettare che ai fini pratici la cosa ha poco rilievo, dato che
chi non era tenuto alla formazione del DPS nel 2003 non farà menzione di tale
circostanza nella relazione accompagnatoria al bilancio 2004; chi invece già
era tenuto alla formazione o aggiornamento del DPS nel 2003 non verrà gravato
di un particolare onere (dovendo semplicemente confermare un adempimento già
svolto).
Una simile considerazione sarebbe accettabile e condivisibile solamente se vi
fosse assoluta chiarezza in merito ai soggetti che, prima dell'entrata in
vigore del nuovo codice, erano onerati o meno della formazione del DPS.
4. Soggetti precedentemente assoggettati dall'obbligo di formazione ed
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza
Come noto l'art. 3 del DPR 318/99 conteneva una delle disposizioni più
insidiose da interpretare, sulla quale si sono misurati numerosi e valenti
giuristi ed esperti di sicurezza informatica.
In estrema sintesi, il combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 6 del DPR
318/99 determinava l'obbligo del documento programmatico sulla sicurezza
(solamente) per i soggetti che trattavano dati di cui all'art. 22 (sensibili)
e 24 (giudiziari) della legge 675/96 mediante "elaboratori accessibili
mediante reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico". E proprio su
quest'ultima espressione sono sorti (profondi) dubbi interpretativi.
Per quanto mi consta (è sempre possibile, tuttavia, una svista), non mi risulta
che sia mai stata fornita interpretazione ufficiale da parte del Garante in
merito a tale disposizione.
Unico riferimento disponibile parrebbe quello contenuto in un documento del
valente dott. Berghella, in tema di misure minime di sicurezza dei dati
personali [http://www.studigiuridici.unile.it/Master0002/Documenti/Berghella.pdf],
nel quale vengono riferite alcune interpretazioni che sarebbero emerse in merito
all'espressione in questione.
Ebbene, viene citato, in particolare, che nel corso di un seminario organizzato
dalla Confindustria il 29 novembre 1999, nella sintesi riportata sul quotidiano Italia
Oggi del 1. dicembre 1999, il segretario del Garante avrebbe espresso la
seguente interpretazione "Tutti gli elaboratori che utilizzano reti di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, anche se con un sistema di protezione
o per un tratto soltanto, sono soggetti al documento programmatico". Cita
ancora Berghella, nel medesimo documento, un ulteriore chiarimento apparso sul
quotidiano Il Sole 24 Ore del 2 dicembre 1999, nel quale viene riferita
una dichiarazione sempre attribuita al segretario del Garante, secondo la quale
". per rete accessibile si deve intendere anche quella dedicata che però
viaggia con modalità pubbliche. Per esempio, una rete aziendale, accessibile
solo ai dipendenti, ma che per i collegamenti utilizza le normali reti
telefoniche, è potenzialmente accessibile al pubblico e dunque deve approntare
il documento programmatico".
Come evidente, riuscire a stabilire esattamente il significato dell'espressione
in questione ci conduce a determinare con esattezza i soggetti che erano tenuti,
nel regime del DPR 318/99, a formare ed aggiornare il DPS. E sulla base di tali
conclusioni, ci conduce ulteriormente a determinare a quali soggetti si applichi
sin da subito l'obbligo di indicare nella relazione accompagnatoria al
bilancio 2003 l'avvenuto aggiornamento del DPS, giusta interpretazione del
Garante che "anticipando" tale adempimento, perpetra il dubbio che il
nuovo codice avrebbe di per sé consentito di superare.
Dato che l'obbligo di formare il DPS si estende, a partire dal 30 giugno
2004 a tutti i soggetti che trattano dati sensibili o giudiziari,
indipendentemente dal tipo di connessioni utilizzate, l'obbligo di indicazione
nella relazione accompagnatoria al bilancio 2004 (per seguire la terminologia
utilizzata dal Garante nel parere reso a Confindustria) non avrebbe creato
nessun problema di sorta dato che la distinzione circa le tipologie di
connessione tra elaboratori sarebbe stata del tutto ininfluente. Viceversa,
anticipando l'indicazione nella relazione al bilancio 2003, tale distinzione
assume rilievo fondamentale. Lo sforzo del nuovo codice di superare la difficile
distinzione che appariva "sepolta" definitivamente, viene così
vanificato con sgradita opera di "reviviscenza" giuridica.
A mio sommesso avviso, l'interpretazione da fornire all'espressione
"elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazioni disponibili al
pubblico" dovrebbe essere tuttavia restrittiva, similmente a quanto
sostenuto nell'articolo "Sicurezza e reti "disponibili al
pubblico"" di Daniela Redolfi e Fabrizio Veutro, in Interlex del
13.01.2000. Osservato - e sottolineato - che sono le reti, e non gli
elaboratori, a dover essere "disponibili al pubblico", l'espressione
dovrebbe includere solamente tutte quelle situazioni in cui sono presenti
elaboratori direttamente accessibili mediante una rete pubblica nella nozione
sopra chiarita ad opera del segretario del Garante (pur se con qualche vistoso
errore, probabilmente attribuibile alla trascrizione giornalistica, dato che la
norma, come osservato, non parlava di "reti accessibili al pubblico",
bensì di "elaboratori accessibili mediante una rete disponibile.".
In altre parole, dovrebbe colpire solamente quei soggetti che disponevano di
elaboratori connessi tra di loro tramite reti geografiche (wide area network
- WAN) costituite, in tutto o in parte da reti di telecomunicazione realizzate
da operatori di telecomunicazioni e messe a disposizione del pubblico (pur se
protetti da sistemi di accesso di tipo firewall e/o da sistemi di
protezione del traffico, es VPN).
Non dovrebbe, viceversa, colpire tutti quei soggetti che disponevano di una rete
locale (local area network - LAN), pur se collegata in qualche modo
verso reti esterne pubbliche, sia tramite modem punto a punto, sia anche con
accesso a internet mediante connessione ad un Internet service provider (ISP).
Se si accedesse all'interpretazione che qualunque soggetto che disponeva di
una LAN, comunque connessa al "mondo" esterno, utilizzava per forza di
cose "elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazioni
disponibili al pubblico", allora si dovrebbe ritenere obbligatoria per
tutti questi soggetti la redazione del DPS già nel regime dell'abrogato DPR
318/99 (naturalmente per il solo caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari).
Si giungerebbe, tuttavia, in tal modo, all'assurda conclusione che in
pratica la proroga al 30 giugno 2004 per la prima redazione del DPS sarebbe
applicabile solo per quei soggetti che 1) non avevano elaboratori connessi in
rete prima di tale data (?) oppure disponevano di una LAN totalmente isolata,
senza assolutamente alcun collegamento con l'esterno (?); ovvero, 2) non
avevano mai trattato dati sensibili o giudiziari prima del 1 gennaio 2004.
E di questo passo si giungerebbe a stabilire che tutti i soggetti che trattavano
dati sensibili o giudiziari prima del 1 gennaio 2004, con esclusione solo delle
eccezionali situazioni di totale "segregazione" informatica (nessun
collegamento con il mondo esterno), sarebbero tenuti all'inclusione dell'indicazione
dell'aggiornamento del DPS nella relazione accompagnatoria al bilancio 2003.
Se così fosse, tuttavia, le distinzioni operate dal codice, ed anche nel parere
nel Garante reso alla Confindustria, parrebbero superflue e prive di
significato.
Per questo motivo preferisco concludere che 1) l'obbligo del DPS nel
precedente regime dettato dal DPR 318/99 colpiva solo ben determinati soggetti,
vale a dire quelli che disponevano effettivamente elaboratori ai quali si poteva
accedere legittimamente, vale a dire senza disattivare illecitamente sistemi o
strumenti di protezione, mediante reti di telecomunicazioni liberamente messe a
disposizione del pubblico; ed altrettanto che, 2) solo i medesimi soggetti sono
onerati ora dell'obbligo dell'indicazione dell'avvenuto aggiornamento
nella relazione accompagnatoria al bilancio 2003.
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