Troppo semplificato il
consenso per i clienti delle banche
di Daniela Redolfi*
- 22.06.99
(Vedi anche Più
semplice l'informativa-consenso per le banche)
Il Garante per la protezione dei dati personali
ha reso nota la versione
definitiva del modello semplificato di informativa e consenso
da fornire ai clienti delle banche.
Rispetto alla versione approvata dall'ABI e adottata dagli istituti di credito a
seguito del primo procedimento nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro,
il modello oggi diffuso presenta indubbi caratteri di semplificazione.
Tuttavia, pur apprezzando le finalità di maggiore chiarezza e trasparenza che
l'attuale versione ha inteso perseguire, è a mio avviso opportuno sottolineare
alcuni aspetti che mettono in forte dubbio la compatibilità del modello con il
dettato normativo e la sua coerenza rispetto alle finalità prescritte dalla
legge.
Una prima incongruenza si rileva in relazione al
principio stabilito dalla legge 675/96 del cosiddetto "consenso
informato". L'articolo 11 comma 3 stabilisce infatti che il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e
documentata per iscritto e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 10.
Nel modello in questione, il consenso è richiesto anche per l'attività
svolta da centrali rischi private, società che gestiscono stabilmente complessi
sistemi di pagamento, società di recupero crediti.
Tuttavia, l'informativa non fornisce alcuna
informazione circa i trattamenti effettuati dai suddetti titolari ne si può
ritenere che quanto chiarito per l'attività dell'istituto di credito, che
richiede il consenso, possa essere esteso anche all'attività svolta da tali
società. Rispetto, ad esempio, alle finalità dichiarate nel modello che sono
costituite dalla necessità di fornire al cliente i servizi desiderati, è
evidente che le stesse non possono essere estese all'attività di una centrale
rischi o ad una società di recupero crediti. Queste ultime svolgono
indubbiamente un'attività di servizio nei confronti dell'istituto di
credito ma non si può certo dire che essa sia necessaria a fornire i servizi
richiesti dall'interessato.
In questa prospettiva, quindi, la pur condivisibile volontà di semplificazione
ha di fatto stravolto uno dei principi a fondamento dell'impianto normativo,
quello del consenso informato.
L'informativa, peraltro, dimentica totalmente i
trattamenti dei dati provenienti dalle società di informazioni commerciali
(dati sull'affidabilità, sulla propensione al pagamento etc.) o dalle
società che trattano i dati provenienti dai pubblici registri (conservatorie
immobiliari, registro delle imprese etc.). Il modello si limita a prevedere l'ipotesi
che i dati possano provenire da terzi stabilendo che gli stessi sono trattati
con le modalità e le procedure necessarie per fornire i servizi desiderati.
La finalità dichiarata non sembra però
corrispondere alla realtà. I servizi possono infatti essere forniti all'interessato
indipendentemente dalla verifica sull'affidabilità dello stesso o sul fatto
che sia o meno protestato. La verifica, la cui liceità ed opportunità non si
intende contestare, non è necessaria all'esecuzione della prestazione ma è
funzionale alla tutela del credito. E' inutile sottolineare che ciò avrebbe
dovuto essere chiaramente indicato nel modello proposto.
Sempre in tale ambito di trattamenti, l'informativa
peraltro sorvola su un altro aspetto. Per le verifiche sull'affidabilità dell'interessato,
gli istituti di credito comunicano alle agenzie di informazioni commerciali o a
quelle che trattano dati pubblici l'elenco dei nominativi che devono
monitorare. Ora le uniche comunicazioni a terzi previste dal modello sono quelle
ad altri istituti di credito e quelle alle società di fiducia che svolgono per
conto del titolare compiti di natura tecnica o organizzativa. La comunicazione
in oggetto non è presa in alcun modo in considerazione. Peraltro anche le note
esplicative fanno riferimento alle società che svolgono servizi di pagamento,
esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni
massime relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli; trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
clientela.
Per quanto detto sopra, risulta quindi che la
prassi operativa della banca viene descritta solo in via approssimativa dall'informativa
predisposta che sorvola sugli aspetti forse di maggior rilievo per l'interessato.
Infatti, se è vero che i trattamenti descritti possono essere più o meno
presupposti dall'interessato (è ovvio che la banca tratta i dati per l'esecuzione
dei servizi che le vengono richiesti), lo stesso non può dirsi per quei
trattamenti le cui finalità superano la mera esecuzione del servizio e che
coinvolgono dati di "maggiore sensibilità" quali l'affidabilità,
la propensione al pagamento, gli stili di vita, il ritardo nei pagamenti etc.
A mio avviso, tuttavia, è giusto sottolineare
che l'inefficacia del modello di informativa diffuso sconta in primo luogo l'inadeguatezza
di quanto prescritto dall'articolo 10 della legge 675/96. L'informativa, in
coerenza con i principi fissati dalla legge, dovrebbe infatti rispondere
esclusivamente alle seguenti domande: - chi ha i miei dati? - perché? - da chi
li ha avuti? - a chi li comunica?
Il fatto ad esempio che l'articolo 10 non indichi tra gli elementi che
costituiscono l'informativa la fonte dei dati costituisce a mio avviso una
grave lacuna che andrebbe colmata, perché solo in questo modo potrebbe essere
possibile per l'interessato rilevare eventuali abusi e violazioni di legge.
Ciò, ovviamente non va nel senso contrario alla
volontà di semplificazione che continuo a considerare condivisibile. Si
potrebbe pensare infatti ad un'informativa del tutto scarnificata come quella
che a titolo esemplificativo e un po' provocatorio formulo qui di seguito:
Gent.mo sig. .... Spett.le azienda
La informo che detengo dati personali che la
riguardano per le seguenti finalità: ............. A sua richiesta potrà
conoscere l'elenco delle fonti dei dati e dei terzi a cui i dati sono
comunicati che sono disponibili anche sul web ...... o affissi all'albo etc....,
distinti per Responsabili o Titolari.
Le ricordo che ha diritto di conoscere, in
ogni momento, quali sono i suoi dati, da dove vengono e come essi vengono
utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento Il titolare
..................... Quest'informativa, peraltro, potrebbe essere utilizzata
anche (e sarebbe ora) per gli interessati non clienti della banca, i cui dati
sono comunque trattati dalla banca stessa senza che essa in qualche modo informi
gli interessati del trattamento.
Ovviamente ciò potrebbe valere anche per altre
organizzazioni.
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avvocato in Milano
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