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Protezione dei dati personali

DPS: non tutti gli obblighi sono stati prorogati

di Paolo Ricchiuto* - 28.06.04

 
Ebbene sì. Con il decreto-legge 158/04, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24 giugno, pare proprio sia arrivata l'italica proroga, tanto agognata da far tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli (professionisti, aziende e loro consulenti) che nelle ultime settimane stavano cercando, in modo più o meno rabberciato, di compilare il leggendario Documento Programmatico sulla Sicurezza.
E, ne sono certo, non sarò stato l'unico a ricevere telefonate, SMS ed e-mail da clienti che, in mancanza di soddisfazioni sul fronte calcistico, hanno sfogato la propria energia positiva innalzando canti di giubilo per lo scampato pericolo.
Ma, al pari di un goal che solo apparentemente garantisce la qualificazione. tutta questa avventata euforia rischia di portare ad un duro, durissimo risveglio.

Per quanto possa sembrare banale a tutti coloro che seguono la materia, la domanda da porsi è infatti la seguente: che cosa è stato prorogato?
Faccio solo un paio di esempi, per cercare di dimostrare la drammatica portata della inconsapevolezza che, all'occhio di qualsiasi operatore che lavori sul campo, sembra permeare larghissimi settori produttivi e professionali.

Lo scorso 3 maggio, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, ha organizzato un incontro che aveva ad oggetto l'impatto del codice della privacy sulla attività forense, e che ha visto la partecipazione di illustri relatori.
Dopo vari interessantissimi interventi si è passati al momento delle domande, e, accanto a quesiti che dimostravano una chiara conoscenza delle problematiche in campo, un collega ha.stracciato il velo di Maja ponendo il seguente interrogativo:
"Gli avvocati sono tenuti a dare un informativa ai propri clienti soltanto per i fascicoli aperti dopo l'entrata in vigore del codice, vero ?"
E ancora, subito dopo la notizia della proroga, il responsabile di una impresa di medie dimensioni, nel rivolgersi al nostro studio per impostare l'intera privacy policy (sconosciuta fino a quel momento alla sua azienda sotto ogni profilo), mi ha comunicato quanto segue:
"Bene, avvocato, visto che è tutto rimandato a dicembre. ci sentiamo dopo l'estate"!!

Ora, non è questa la sede per cercare di capire come mai una legge in vigore dal 1996 sia stata letteralmente ignorata da una enorme platea di suoi destinatari; e troppo ci sarebbe da scrivere sulla portata distorta di un certo tipo di informazione avviata in occasione della emanazione del DLgs 196/03.
Quello che mi preme sottolineare, è che al di là dei grandi gruppi (industriali, bancari, assicurativi etc.etc.) che hanno posto una grande attenzione ai problemi relativi alla data protection, il tessuto del quale è composta la nostra realtà produttiva, e cioè le piccole e medie imprese, così come il mondo delle professioni, siano rimasti in larga parte letteralmente estranei a quel faticoso processo di assimilazione di una cultura della privacy cui la L 675/96 aveva cercato di dare avvio.

E allora, alla luce di queste riflessioni (che nulla intendono avere di polemico, volendo costituire solo uno spunto di riflessione per tutti noi), proviamo a disegnare lo stato dell'arte, per comprendere cosa stia realmente accadendo in questi giorni:

1) Esiste tutta un'area di adempimenti, quali informativa, acquisizione del consenso (ove necessaria), designazione di responsabili ed incaricati (se presenti), cui tutti i titolari di trattamenti sono tenuti da circa otto anni. La famigerata proroga non ha nulla a che vedere con tali ambiti: chi (e per la mia esperienza, come dicevo, sono tantissimi) sta affrontando il problema-privacy per la prima volta in queste settimane, ha quindi maledettamente bisogno di accelerare la sua attività di allineamento alla normativa sotto questi profili, e non deve farsi distrarre da una. sirena del rinvio, il cui canto non li riguarda affatto;

2) Il documento programmatico sulla sicurezza fa parte delle misure minime di sicurezza già previste dal DPR 318/99, per tutti coloro che effettuano "trattamenti di dati sensibili o giudiziari mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico".
Costoro erano tenuti a redigere il loro primo DPS entro il 29 marzo 2000, e ad aggiornarlo annualmente.
Ad esempio (secondo una interpretazione estensiva del DPR 318/99, criticata e criticabile ma certamente sostenibile sulla base della formulazione normativa) una qualsiasi piccola azienda, che avesse trattato i dati sensibili dei propri dipendenti - malattia, trattenute sindacali etc.etc.- tramite un computer connesso ad internet, poteva dunque considerarsi obbligata alla stesura del DPS già da quattro anni!

Ora, una delle grandi innovazioni del codice, è stata quella di allargare la platea dei titolari coinvolti da tale adempimento, da un lato ampliando la definizione di "dato giudiziario", dall'altro estendendo l'obbligo a tutti coloro che effettuano trattamenti mediante utilizzo di strumenti elettronici (a prescindere dal fatto che si tratti o meno di elaboratori accessibili al pubblico, secondo la previgente definizione). Il contenuto del DPS è stato inoltre decisamente appesantito, stimolando una più attenta analisi da parte dei titolari tenuti a redigerlo.

Subito è sorto (tra gli altri) un annoso problema interpretativo relativo alla tempistica che avrebbe dovuto caratterizzare l'osservanza delle nuove disposizioni:
- secondo la regola 19.1 contenuta nell'allegato B del codice, infatti, il DPS deve esser redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
- di contro, l'art. 180 co. 1 del codice, dettando la disciplina transitoria, prevede (anzi, prevedeva) che tutte le nuove misure di sicurezza di cui gli artt. da 33 a 35 ed all'allegato B, compreso dunque il DPS, avrebbero dovuto esser adottate entro il 30.06.2004 ( o al massimo entro il 31.12.04, in presenza di impedimenti tecnici attestati in un documento di data certa da redigere entro giugno, come previsto dall'art. 180 co. 2).

A ridosso della scadenza del 31.03.04, quindi, ci si è chiesti come avrebbe dovuto essere gestita questa apparente discrasia. Sul punto, com'è noto, è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad un quesito posto da Confindustria (Prima applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali in materia di misure minime di sicurezza).
Pur se accompagnato da varie critiche (soprattutto per la sua anomala veste formale, di difficile collocazione fra le fonti del diritto), tale documento ha fissato degli importanti punti di riferimento. In particolare:

Benché non si tratti a rigore di una misura "nuova" è legittimamente sostenibile che il DPS da redigere quest'anno per la prima volta o da aggiornare, possa essere predisposto al più tardi entro il 30 giugno 2004, anziché necessariamente entro il 31 marzo, data che è invece prevista a regime per i prossimi anni, a partire dal 2005. Si perviene a questa conclusione per tutti i destinatari dell'obbligo: a) sia per coloro che devono redigere il DPS per la prima volta nel 2004; b) sia per chi, già dotato di un DPS redatto o aggiornato nel 2003, ritenga necessario utilizzare un trimestre in più rispetto all' (allora) prossimo 31 marzo, per curare la stesura di un testo significativo e più impegnativo nella ricognizione dei rischi e degli interventi previsti.

Alla luce di ciò, dunque, il 30 giugno era diventato il nuovo, indiscusso punto di riferimento, tanto da aver generato una gravissima confusione :
anche tutti coloro che sono partiti da zero in questi mesi (e sono, lo ripeto, tantissimi), e che in realtà erano tenuti a redigere il DPS già sulla base della disciplina previgente, pur non avendovi provveduto, hanno guardato alla scadenza come limite entro il quale compilare la prima versione del documento! L'effetto-rinvio, cioè, ha portato a pensare che la dilazione del termine (di fatto concessa dal Garante con la sua "legittima interpretazione"), potesse consentire di dormire sonni tranquilli fino a giugno. Ma le cose, come abbiamo visto, non stavano affatto in questo modo.

I mesi sono passati, i dubbi sulle tecniche di redazione del documento sono aumentati, e quindi, sulla scorta di pressioni concentriche provenienti da più parti, siamo giunti alla tanto auspicata proroga. Ma, chiediamoci ancora, proroga di che cosa?
Il decreto-legge 158/04 prevede:
a) la modifica del termine previsto dall'art. 180 co. 1 (dal 30.06.04 al 31.12.04).
b) la modifica del termine previsto dall'art. 180 co. 2 (dal 31.12.04 al 31.03.05)
Ora, tali disposizioni debbono esser interpretate alla luce di quanto già chiarito dal Garante nel documento sopra riportato. E quindi:

a) viene spostato in avanti di sei mesi il termine per la redazione del DPS, soltanto per coloro che sono tenuti a compilarlo per la prima volta dopo l'entrata in vigore del codice. Per gli altri, che già vi erano obbligati, potrà "legittimamente sostenersi" che si sia spostato in avanti il termine per l'aggiornamento. Ma né prima, né ora, coloro che sono rimasti inadempienti agli obblighi già previsti dal DPR 318/99 (che, non mi stanco di sottolinearlo, sono la stragrande maggioranza) possono permettersi di crogiolarsi in una pericolosissima inerzia;

b) con una norma veramente sorprendente, nonostante il legislatore abbia previsto una proroga di sei mesi, viene riprodotto il meccanismo della attestazione della impossibilità tecnica di adeguamento già previsto nell'art. 180 co. 2. Disposizione, questa, che poteva avere un senso nella versione iniziale del codice, ma che alla luce dei descritti interventi normativi sarebbe forse stato meglio eliminare completamente, per evitare la spiacevole sensazione che i termini fissati dal DLgs196/03 avessero una valenza puramente canzonatoria.

Concludendo: non c'è molto da esultare. Il grosso delle aziende e dei professionisti deve al contrario lavorare duramente, e sollecitamente, per assimilare policy interne e di relazione con l'esterno che siano realmente (e non solo formalmente) conformi ai principi di una normativa che è ancora ben lungi dall'esser stata metabolizzata dal nostro sistema-paese.
 

* Avvocato in Roma

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