Il termine per l'adozione delle nuove misure minime di
sicurezza imposte dal "codice della privacy" è stato differito al 30 giugno
2005. Negli ultimi giorni la notizia si aggirava sugli organi di informazione
con l'incedere sinistro di un fantasma, ed ha preso corpo formalmente soltanto
ieri, 10 novembre, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto
legge 09.11.04 n. 266 (detto "decreto milleproroghe"). Proviamo a fare il punto della situazione.
Tutti sappiamo che il termine di cui sopra, inizialmente fissato al 30.06.04
dall'art. 180 del codice, ha subito una prima proroga al 31.12.04 (vedi DPS: non tutti gli
obblighi sono stati prorogati).
Un paio di settimane fa, ha iniziato a circolare la voce che nell'ambito di
un decreto legge in via di pubblicazione fosse stato inserito anche lo
spostamento al prossimo 30 giugno dei nuovi obblighi di sicurezza.
Poche ore dopo, rumors più o meno istituzionali avevano messo in dubbio
che il provvedimento fosse stato realmente adottato.
In questa sorta di limbo informativo, nessuno era in grado di prendere una
posizione netta.
Di colpo, poi, su un importante quotidiano, è comparso un intervento del
segretario generale del Garante che, dando ormai per scontata la proroga della
proroga, ha assunto una posizione decisamente critica rispetto alla decisione
governativa.
Ieri, infine, la conferma formale, con la pubblicazione del decreto legge ed in
particolare, per quanto qui interessa, dell'art. 6 che esplicitamente prevede:
All'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno
2005;
b) al comma 3, le parole 31 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti : 30
settembre 2005".
Avremo modo nelle prossime settimane di analizzare in profondità l'impatto
di queste disposizioni.
A caldo, però, credo sia opportuno affrontare immediatamente il quesito più
importante che sorge dalla lettura del decreto legge: che fine fa il DPS? La
proroga della proroga riguarda anche questo adempimento? Oppure varrà la
scadenza naturale al 31 marzo di ogni anno, fissata dalla regola 19 del
disciplinare tecnico?
La questione, a mio parere sottovalutata nella approssimazione giornalistica
che sta accompagnando la diffusione della notizia della proroga, deve essere in
realtà affrontata con molta attenzione.
Facciamo allora un passo indietro.
Nel famoso parere a Confindustria (Prima applicazione del Codice in materia di protezione
dei dati personali in materia di misure minime di sicurezza del 22.03.04) il Garante aveva tracciato una direzione ben
precisa: dirimendo l'apparente contrasto tra l'art. 180 del Codice (che
nella sua formulazione iniziale fissava al 30.06.04 il termine per l'adozione
delle nuove misure minime di sicurezza) e la regola 19 del disciplinare tecnico
(che imponeva ed impone la redazione del DPS entro il 31 marzo di ogni anno) l'Autorità
ci insegnò come fosse "legittimamente sostenibile" " che il DPS, pur non
rientrando a pieno titolo tra le "nuove" misure minime di sicurezza, potesse
esser redatto da coloro che non vi erano tenuti in precedenza entro il 30.06.04.
Se tale esegesi era vera (e tale tutti la abbiamo considerata, seppur con
più o meno taglienti rilievi critici sulla forma dell'intervento prescelta
dal Garante), allora la domanda che ci stiamo ponendo in ordine alla portata
della "proroga della proroga" trova una sua risposta "preconfezionata".
E' ovvio, infatti, che se si era sostenuto che il DPS si potesse redigere per
la prima volta entro il 30.06.04 dovendosi assimilare lo stesso ad una nuova
misura di sicurezza ed essendo quindi soggetto alla disciplina dettata dall'art.
180 del codice, allora inevitabilmente la modifica di quella norma e la proroga
di quel termine (prima al 31.12.04, ed ora al 30.06.05) non possono che
comportare anche lo spostamento della scadenza entro la quale il DPS deve esser
realizzato.
Gli effetti del decreto legge sono quindi a ben vedere due: la modifica dell'art.
180, infatti non comporta soltanto la sostituzione del termine del 31.12.04 con
quello del 30.06.05 ma, seppur implicitamente, secondo la ricostruzione
interpretativa appena tracciata, rende in buona parte inoperante anche per il
2005 il termine del 31 marzo di cui alla regola
19 dell'allegato B.
Tutti coloro che siano tenuti per la prima volta a redigere il DPS in virtù
delle novità introdotte dal Codice, quindi, sono a mio parere pienamente
legittimati a. passare indenni la scadenza del 31.03.05, e possono organizzare
l'adempimento del DPS avendo come unico punto di riferimento la scadenza del
30.06.05 (a meno che, ovviamente, nel frattempo non intervenga una proroga della
proroga della proroga).
Questo è quanto mi sembra emerga da un esame complessivo della situazione.
Certo, è auspicabile che un chiarimento in tal senso venga dalla stessa
Autorità.
Nel frattempo, però, chi opera in trincea (e siamo in tanti) deve cominciare a
porsi dei problemi e tentare di risolverli.
E solo un dibattito aperto alle idee di tutti ci permetterà di orientarci a
vicenda in un guazzabuglio normativo che, nonostante i buoni propositi che hanno
accompagnato la redazione del Codice, si fa sempre più intricato e meno
maneggevole.
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