Dopo le “Linee guida” sui rapporti di lavoro privati (vedi Privacy e rapporti di
lavoro: la vera portata delle “linee guida”), a suo tempo è stato
pubblicato sul sito del Garante il provvedimento adottato il 1. marzo 2007 “Linee
guida per posta elettronica ed internet”.
Anche in questo caso le approssimazioni giornalistiche che hanno accompagnato il
provvedimento rischiano di far perdere la bussola in ordine alla sua reale
natura ed alla portata delle regole ivi contenute.
E’ quindi opportuno sgombrare subito il campo da possibili confusioni.
Il documento è articolato sostanzialmente su 4 livelli diversi:
1. La prescrizione di misure “necessarie ed opportune”, nell’esercizio
dei poteri riconosciuti al Garante a norma dell’art. 154 comma 1 lett. c) del
DLgv 196/03 (Codice Privacy). L’ambito di tali prescrizioni è estremamente
limitato, rispetto al resto del documento. Come chiarito nel dispositivo,
infatti, le prescrizioni riguardano esclusivamente il punto 3.1 del
provvedimento, e cioè a dire quello che impone al datore di lavoro di indicare
ai lavoratori “chiaramente ed in modo particolareggiato” quali siano le
regole da rispettare in azienda per l’uso di internet e della posta
elettronica, e se e con quali modalità vengano utilizzati al riguardo strumenti
di controllo. Nulla di più. Anzi, il Garante chiarisce opportunamente che, in
ordine agli strumenti per dare ai lavoratori tali informazioni, l’azienda è
libera di adottare quelli più confacenti anche con riguardo alle “dimensioni
della struttura”. Le pesanti conseguenze (potenzialmente, secondo alcuni,
anche penali) che derivano dalla violazione dei dicta dal Garante ex art.
154 comma 1 lett. c), scattano dunque solo e soltanto se vengono violate tali
prescrizioni generali.
2. La parte più corposa del documento (quella improvvidamente
pubblicizzata come l’imposizione, da parte dell’autorità, di regole
analiticissime e considerate anche troppo vincolanti, quali il riconoscimento di
un account personale ai lavoratori) non è stata affatto emanata dal
Garante nell’esercizio dei poteri sopra richiamati. Come chiarisce sempre il
dispositivo, non si tratta nemmeno di misure “opportune” ex art. 154 comma 1
lett. c), bensì di “indicazioni”, di vere e proprie “linee guida” il
cui rispetto , da un lato, rende certamente legittimo il trattamento, ma la cui
violazione, dall’altro, non comporta alcun automatismo sanzionatorio.
Attenzione, dunque: soprattutto alla luce della complessità (e spesso, a mio
parere, della sostanziale inapplicabilità) delle indicazioni fornite dal
Garante nella maggior parte del provvedimento, non è corretto vivere le stesse
come delle prescrizioni inderogabili, essendo ben possibile l’adozione di policies
operative che, se garantiscono il rispetto dei principi generali (necessità,
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, liceità, sicurezza) possono
tranquillamente esser adottate anche se non conformi a quanto indicato dal
Garante.
3. All’interno del documento è contenuto anche un provvedimento di
bilanciamento di interessi ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. g): il Garante,
cioè, valutato come legittimo l’interesse del datore di lavoro al trattamento
dei dati in esame, ha previsto come presupposto di liceità alternativo al
consenso il rispetto da un lato delle prescrizioni adottate e dall’altro, dell’art.
4 comma II dello Statuto dei lavoratori. In altri termini, dunque, se si
rispettano le prescrizioni del Garante e, ad esempio, si ottiene la
autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro per l’uso di determinati
strumenti informatici tali da concretare il cosiddetto”controllo
preterintenzionale”, allora il trattamento può avvenire anche senza il
consenso del lavoratore.
4. Il documento si chiude poi con un provvedimento di divieto di
utilizzo di strumenti hardware e software che ricadano nell’art. 4 comma I
dello Statuto dei lavoratori, e cioè che siano finalizzati al controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori.
Soltanto avendo ben presente tutto ciò, sarà possibile affrontare il
provvedimento con la giusta filosofia: certo, ci sarà molto da lavorare. Ma per
evitare di “girare a vuoto”, non bisogna perdere il senso dell’orientamento
sulla natura e la portata di quanto è riportato in questo, come negli altri
provvedimenti del Garante.
|