Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
15.02.99
ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO DEL GARANTE. FISSATE LE MODALITA'
PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI
Domani 16 febbraio entra
in vigore il regolamento dell'Ufficio del Garante (D.P.R.
n. 501, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1
febbraio 1999) che, oltre a stabilire norme
sull'organizzazione interna dell'Autorità, contiene
alcune regole utili per l'esercizio e la tutela dei
diritti dei cittadini in materia di trattamento dei dati
personali, in modo particolare per ciò che concerne il
loro diritto di conoscere i dati che li riguardano
detenuti dai vari gestori di banche-dati, e di chiederne
la correzione o l'integrazione.
Nell'introdurre alcune regole dettagliate per la tutela
del cittadino, il regolamento disciplina in casi in cui
questi può rivolgersi, in base alla legge n. 675, al
Garante, rendendo più chiara la distinzione tra le
semplici segnalazioni e i reclami inviati all'Autorità
(che non richiedono particolari formalità per la loro
presentazione e che saranno comunque esaminati da parte
del Garante) e, invece, i veri e propri ricorsi.
Il Garante ricorda che il ricorso non va presentato per
ogni caso di sospetta violazione della legge n. 675, ma
solo per far valere precisi diritti riconosciuti
dall'art. 13 (accesso, rettifica, cancellazione ecc.) e
solo dopo aver interpellato inutilmente il gestore della
banca dati (a meno che non vi sia un caso di particolare
e comprovata urgenza che possa comportare un serio
danno).
I ricorsi sono atti da presentare con particolari
formalità che, se non rispettate, li rendono
inammissibili, e prevedono inoltre un preciso
contraddittorio tra le parti. Proprio per queste loro
caratteristiche e per il rapidissimo procedimento che
instaurano (devono, di regola, concludersi entro 20
giorni), i ricorsi presuppongono il versamento di alcuni
limitati diritti di segreteria, la cui misura sarà
determinata giovedì dal Garante e che dovranno essere
corrisposti direttamente all'Ufficio o versati sul conto
corrente postale n. 96677000, intestato al Garante per la
protezione dei dati personali. Il Garante prevede di
fissare anche alcuni casi di esenzione dal versamento, ad
esempio per situazioni di disagio economico.
Restano invece gratuite le segnalazioni e i reclami.
Il regolamento disciplina anche alcune modalità concrete
per adempiere, anche attraverso strumenti informatici, a
determinati obblighi che la legge fissa a carico dei
gestori di banche dati (richieste di autorizzazioni,
notificazioni ecc.).
15.2.1999
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