Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501
(G. U. n. 25 del 1. febbraio 1999)
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali,
a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo
33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Ritenuto che, ai sensi del comma 3 del citato
articolo 33 della legge n. 675 del 1996, con regolamento da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, devono essere emanate
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante
per la protezione dei dati personali, nonché la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che, ai sensi del citato comma 3
dell'articolo 33 della legge n. 675 del 1996, devono essere previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, della medesima legge,
secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13
della legge stessa e per l'invio della notificazione dei trattamenti di dati
personali per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o con altro idoneo sistema;
Considerato che il regolamento deve disciplinare
ulteriori aspetti riguardanti, tra l'altro, l'inoltro della notificazione per il
tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la
misura del contributo spese per l'accesso ai dati personali, la determinazione
delle indennità di funzione del presidente e dei componenti del Garante, le
modalità di svolgimento degli accessi alle banche di dati, delle ispezioni e
delle verifiche, nonché la custodia di determinati atti e documenti, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli
7, comma 5, 13,
comma 2, 30,
comma 6, e 32,commi
3 e 7, della legge n. 675 del 1996;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto1988, n. 400;
Udito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Il GARANTE
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni elencate nell'articolo
1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende, altresì:
a) per "presidente", il presidente del Garante per la protezione dei
dati personali;
b) per "componenti", i componenti del Garante per la protezione dei
dati personali;
c) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 2.
Garante
1. Il Garante:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;
b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale;
c) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario
generale, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
d) assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 3.
Presidente e componenti
1. Il presidente è eletto dai componenti a
scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non
è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che
consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di
età.
2. Il presidente rappresenta il Garante, e sulla
base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a):
a) designa i componenti preposti alla cura di singole questioni;
b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i
relatori e dirige i lavori;
c) coordina i rapporti del Garante con il Parlamento e con gli altri organi
costituzionali o di rilievo costituzionale, e sovraintende alle relazioni con le
autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le
autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e
dei Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali;
d) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere.
3. Il Garante nomina un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente può delegare temporaneamente
singole funzioni ad uno dei componenti.
5. I componenti curano i rapporti di cui al comma
2, lettera c), del presente articolo, in base alle decisioni del Garante.
Art. 4.
Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti
1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto
dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
cui all'articolo 30,
comma 4, della legge.
2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle
situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 30, comma 4, della legge, il
Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la
situazione di incompatibilità. La deliberazione è adottata con l'astensione
dell'interessato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non
sia cessata la situazione di incompatibilità, il Garante dichiara la decadenza
del componente ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge.
4. La durata in carica del componente decorre
dalla data di accettazione della nomina.
5. I componenti cessano dalla carica, oltre che
nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilità a
svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o
comunque superiore a sei mesi.
6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto
dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante.
L'impedimento permanente di cui al comma che precede è accertato dal Garante.
7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente
o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.
Art. 5.
Riunioni
1. Il Garante ha sede in Roma e si riunisce nel
luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in
videoconferenza.
2. L'ordine del giorno è comunicato ai
componenti entro il secondo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza,
la convocazione può essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno
può essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno
dei presenti si oppone.
3. Ciascun componente, indicandone le ragioni,
può chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento
all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il
presidente la accoglie in ogni caso.
4. Salvi i casi di urgenza, la competente
struttura predispone la documentazione utile entro il quinto giorno antecedente
alla riunione, e sottopone al segretario generale lo schema delle osservazioni
dell'Ufficio. Le osservazioni e la relativa documentazione sono formate anche
mediante strumenti informatici e telematici e poste senza ritardo a disposizione
del presidente e dei componenti, unitamente agli eventuali aggiornamenti.
5. Per la validità delle riunioni del Garante è
necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è
sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i
componenti, le persone addette all'Ufficio o i consulenti.
6. Il segretario generale svolge le funzioni di
segretario. Il presidente può chiamare il segretario generale o altro
funzionario a riferire su singole questioni.
7. Le deliberazioni, siglate dal relatore, sono
sottoscritte dal presidente e dal segretario generale.
8. Nei casi di particolare urgenza e di
indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante,
il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali
cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono
ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il
trentesimo giorno.
9. La disposizione di cui al comma 8 non si
applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative
o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1,
lettera 1), della legge, di approvazione del documento programmatico di cui
all'articolo 24 e del rendiconto, ovvero allorché occorre disporre accertamenti
relativamente ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge.
Art. 6.
Indennità e rimborsi
1. Al presidente compete un'indennità di
funzione pari alla retribuzione (segue la parola "complessiva", non
ammessa al " Visto" della Corte dei conti) in godimento al primo
presidente della Corte di cassazione. L'indennità per i componenti è pari ai
due terzi di quella spettante al presidente.
2. Al presidente ed ai componenti compete,
qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno.
Capo II
L'UFFICIO
Art. 7.
Il segretario generale
1. All'Ufficio è preposto il segretario generale
che è nominato per un quadriennio. La nomina può essere rinnovata alla
scadenza.
2. Il segretario generale sovrintende al
funzionamento delle strutture e vigila affinché l'attività dell'Ufficio sia
svolta secondo gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione definiti dal Garante. A tal fine:
a) verifica la completezza della documentazione predisposta per le riunioni del
Garante e formula le osservazioni dell'Ufficio;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Garante;
c) coordina l'attività dei responsabili delle strutture e può sostituirsi ad
essi in caso di inottemperanza alle direttive impartite; vigila sull'osservanza
delle norme e delle disposizioni di servizio ad esse applicabili; promuove
riunioni periodiche del personale, ai fini di una reciproca informativa circa il
lavoro svolto;
d) esercita, secondo i criteri e i limiti fissati nel presente regolamento, i
poteri di spesa nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
e) coordina la partecipazione del personale dell'Ufficio a gruppi di lavoro e a
comitati, adotta gli atti opportuni per assicurare che l'Ufficio operi, di
regola, mediante strumenti informatici e telematici.
Art. 8.
Organizzazione interna
1. (Precedono le parole "Con il regolamento
interno", non ammesse al " Visto" della Corte dei conti) il
Garante definisce l'organizzazione dell'Ufficio secondo i seguenti criteri:
a) determinare le competenze di ciascuna struttura sulla base della omogeneità
e della organicità delle funzioni;
b) garantire la speditezza della azione amministrativa, evitando la
frammentazione di procedure e favorendo il coordinamento delle strutture;
c) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità per consentire sia
lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi anche mediante la utilizzazione di professionalità esterne nei modi
di cui all'articolo 33, comma 4, della legge.
2. (Comma non ammesso al "Visto"della
Corte dei conti).
Art. 9.
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 10.
Custodia degli atti riservati
1. Con provvedimento del Garante è istituita una
segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti
acquisiti ai sensi dell'articolo 32,
commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria è preposto il segretario generale e
un numero di addetti all'Ufficio non superiore a cinque unità, assegnati
tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso
agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), della legge è regolato dal Garante in conformità ai criteri
osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.
Art. 11.
Diritti di segreteria
1. Il Garante stabilisce con proprio
provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti ai ricorsi, alle
richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto
anche dei relativi costi di gestione, nonché le modalità dei loro pagamento,
tenendo conto del disposto dell'articolo 12. Per la riscossione coattiva si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto14 aprile 1910, n. 639, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Capo III
REGISTRO GENERALE DEI TRATTAMENTI
Art. 12.
Notificazioni
1. Le notificazioni previste dalla legge sono
effettuate, di regola, su supporto informatico, utilizzando modelli conformi
allo schema predisposto dal Garante. Il Garante favorisce la disponibilità dei
modelli, in particolare presso i pubblici esercizi, anche sulla base di
convenzioni stipulate dal Garante con enti, associazioni di categoria e privati.
Una volta predisposta, la notificazione su supporto informatico è sottoscritta
dal titolare e dal responsabile anche sul supporto cartaceo sul quale deve
essere riprodotta. Entrambi i supporti sono trasmessi al Garante mediante unica
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani proprie
nell'Ufficio.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore
dei regolamenti previsti dall'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Garante individua la data a decorrere dalla quale la notificazione può
essere effettuata anche per via telematica, sulla base dei modelli di cui al
comma 1 resi disponibili anche mediante strumenti telematici. La notificazione
è trasmessa mediante un servizio di posta elettronica o altro servizio indicato
dal Garante, idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione della notificazione anche
per mezzo di un messaggio di conferma.
3. La notificazione è effettuata avvalendosi dei
modelli di cui al comma 1 anche quando è redatta su supporto cartaceo, ed è
trasmessa al Garante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante consegna a mani proprie nell'Ufficio.
4. Anche quando il titolare effettua la
notificazione con l'assistenza delle rappresentanze di categoria dei piccoli
imprenditori e degli artigiani, ovvero di ordini professionali, oppure per il
tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la
notifica si considera avvenuta:
a) nei casi di cui ai commi 1 e 3, nel giorno indicato nell'avviso di
ricevimento o nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio;
b) nel caso di cui al comma 2, nel giorno della avvenuta ricezione.
5. La notificazione può essere effettuata per il
tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, della legge, sulla base dei modelli predisposti dal
Garante tenendo conto della modulistica approvata con decreto del Ministro
dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura 7 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 febbraio 1996, n. 37,
supplemento ordinario n. 27. Anche in tal caso la notifica si intende avvenuta
nel giorno di ricezione da parte dell'Ufficio.
6. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema per la notificazione in riferimento all'evoluzione delle nuove
tecnologie.
7. Nell'individuare l'ammontare dei diritti di
segreteria per la notificazione il Garante tiene conto anche delle forme
semplificate introdotte in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f),
della legge 31
dicembre1996, n. 676. I medesimi diritti:
a) sono corrisposti mediante versamento diretto o postale nei casi di cui ai
commi 1 e 3;
b) sono ridotti della metà nel caso di cui al comma 2;
c) nel caso di cui al comma 5, sono versati secondo le modalità stabilite dal
predetto provvedimento, con il quale è individuato anche il rimborso spese
forfettario alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 13.
Tenuta e consultazione del registro
1. Il Garante istituisce il registro generale di
cui all'articolo 31
della legge, e vi include le notizie inserite nelle notificazioni ricevute.
2. Il registro è accessibile gratuitamente a
chiunque senza particolari formalità, presso l'Ufficio ovvero mediante
terminale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge. Il Garante può
autorizzare altre forme di consultazione per via telematica, e può effettuare
ricerche qualora il tenore della richiesta permetta di risalire agevolmente alle
notizie oggetto di interesse.
3. Il Garante può individuare limiti e modalità
per la consultazione relativa alla descrizione generale concernente le misure di
sicurezza indicate nella notificazione.
4. I dati estratti in sede di consultazione
possono essere trattati unicamente per finalità di applicazione della normativa
in materia di protezione dei dati.
5. Il materiale informativo trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo
43, comma 1, della legge è utilizzato
per le opportune verifiche e successivamente archiviato o distrutto in base alla
normativa vigente.
Capo IV
AUTORIZZAZIONI, ACCERTAMENTI E DIVIETI
Art. 14.
Autorizzazioni
1. I provvedimenti del Garante che anche su
richiesta autorizzano il trattamento di dati relativamente a determinate
categorie di titolari o di trattamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Garante ne cura la conoscenza tra il pubblico ai
sensi dell'articolo 31 della legge.
2. Nel caso in cui una richiesta di
autorizzazione riguardi un trattamento che è oggetto di un provvedimento
adottato ai sensi del comma 1, il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta qualora le specifiche modalità del trattamento lo giustifichino.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa al
Garante nei modi di cui all'articolo
12 ovvero mediante telefax, utilizzando
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante. L'autorizzazione può
essere rilasciata anche mediante telefax.
4. Qualora il richiedente sia stato invitato dal
Garante o dall'Ufficio a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine
di trenta giorni di cui all'articolo
22, comma 2, della legge decorre dalla
data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il
Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
6. (Comma non ammesso al "Visto"della
Corte dei conti).
Art. 15.
Accertamenti
1. Qualora vi sia l'assenso scritto ed informato
del titolare o del responsabile, gli accertamenti di cui all'articolo
32, comma 2, della legge possono essere
eseguiti anche senza l'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Gli accessi alle banche dati, le ispezioni e
le verifiche di cui all'articolo 32 della legge effettuati presso il titolare o
il responsabile sono eseguiti dandone informazione al responsabile o, se questo
è assente o non è designato, agli incaricati del trattamento.
3. Salvo che per i trattamenti di cui
all'articolo 4 della legge, l'autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 3,
della legge può essere richiesta anche dal presidente ai sensi dell'articolo 5,
comma 8.
4. Salvo sia diversamente disposto nel decreto di
autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, l'accertamento non
può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere
eseguito anche con preavviso qualora ciò possa facilitarne l'esecuzione.
5. I soggetti interessati, ai quali è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, devono prestare la
collaborazione necessaria per l'esecuzione dell'accertamento. L'accertamento è
eseguito anche in caso di rifiuto e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare.
6. L'accertamento può essere eseguito anche dal
personale dell'Ufficio munito di documento di riconoscimento, assistito, ove
necessario, da consulenti ai sensi dell'articolo
33, comma 4, della legge, ovvero da altro
organo dello Stato di cui il Garante si avvalga ai sensi dell'articolo
32, comma 2, della legge medesima. I
soggetti predetti possono procedere a rilievi e ad operazioni tecniche e possono
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica.
7. All'accertamento possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile. Dell'accesso è redatto sommario
processo verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei
presenti.
8. Le informative, le richieste e i provvedimenti
di cui al presente articolo possono essere trasmessi anche mediante telefax.
Art. 16.
Segnalazioni e divieti
1. Prima di impartire taluno dei divieti o delle
segnalazioni previsti, in particolare nel caso di cui all'articolo
31, comma 1, lettere c) ed 1), della
legge, il Garante può invitare il titolare o il responsabile, anche in
contraddittorio con gli interessati, ad effettuare il blocco.
2. I provvedimenti di divieto, quando per il
numero o per la complessità degli accertamenti i destinatari non siano
facilmente identificabili, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Capo V
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 17.
Accesso ai dati personali
1. La richiesta di cui all'articolo
13, comma 1, lettera c), n. 1), della
legge può essere avanzata anche per il tramite degli incaricati del
trattamento, senza formalità ed anche verbalmente.
2. L'interessato deve dimostrare la propria
identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce su incarico dell'interessato deve inoltre esibire o
allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata
nelle forme di legge. Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 11, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la autenticazione non è necessaria. Se l'interessato è
una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
3. La richiesta può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la richiesta l'articolo
12, comma 6.
4. L'interessato può farsi assistere da una
persona di fiducia.
5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o ad una specifica banca dati, la comunicazione o il
riscontro all'interessato devono comprendere tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sempreché in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto
cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'articolo
13, comma 1, lettera c), n. 1), della
legge, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato,
il contributo spese che può essere richiesto non può eccedere i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e non
può comunque superare l'importo di lire ventimila. Il contributo è determinato
forfettariamente in L. 5.000 qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici
o comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma verbale.
8. Il contributo di cui al comma 7 è corrisposto
anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento
o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro dal quale
risulta l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.
9. Ai fini di una più efficace applicazione
dell'articolo 13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le opportune
misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto
della definizione di "dato personale" contenuta nell'articolo 1 della
legge;
b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al
richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche nell'ambito degli uffici per le
relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9
si applicano anche agli altri casi disciplinati dall'articolo 13 della legge,
nei quali, tuttavia, non è dovuto alcun contributo spese.
Capo VI
RICORSI
Art. 18.
Presentazione e contenuto del ricorso
1. Il ricorso, ai sensi dell'articolo
29 della legge, è presentato o trasmesso
al Garante a mezzo piego raccomandato o nei modi di cui all'articolo
12, comma 2, e deve contenere:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la residenza
o la sede del ricorrente, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile;
b) il nome dell'eventuale procuratore speciale e il domicilio eventualmente
eletto;
c) l'indicazione del provvedimento richiesto, nonché della data della richiesta
al responsabile ovvero del pregiudizio imminente ed irreparabile che permetta di
prescindere dalla richiesta medesima;
d) gli elementi posti a fondamento della domanda;
e) la sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata nelle
forme di legge.
2. L'autenticazione non è richiesta qualora la
sottoscrizione sia apposta presso l'Ufficio o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai
sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile. L'autenticazione non è
richiesta qualora il ricorso sia trasmesso mediante taluno dei servizi di cui
all'articolo 12, comma 2, a partire dalla data ivi indicata.
3. Al ricorso sono allegate l'eventuale procura,
la copia della richiesta avanzata al responsabile e la prova del versamento dei
diritti di segreteria.
4. Al ricorso è unita, altresì, la
documentazione utile ai fini della sua valutazione, nonché l'indicazione di un
recapito che permetta di inviare comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale anche tramite telefax, telefono o indirizzo di posta elettronica.
5. Il Garante determina i casi in cui è
possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 19.
Inammissibilità
1. Il ricorso è dichiarato inammissibile:
a) quando proviene da un soggetto non legittimato;
b) nei casi previsti dall'articolo
29, commi 1 e 2, della legge;
c) qualora difetti di taluno degli elementi indicati nell'articolo
18, commi 1 e 3, salvo che il ricorrente
o il procuratore speciale non lo abbiano regolarizzato, anche su invito
dell'Ufficio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, entro tre giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tal caso, il ricorso
si considera presentato all'atto della regolarizzazione.
Art. 20.
Procedimento
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato
inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato a cura
dell'Ufficio al titolare e al responsabile, con l'avvertimento della facoltà di
aderirvi spontaneamente entro tre giorni dalla sua comunicazione.
2. In caso di adesione spontanea, è dichiarato
il non luogo a provvedere. Nel medesimo caso, se vi è stata previa richiesta
del ricorrente, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti
a carico della controparte, è determinato in misura forfettaria.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è
trasmessa anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il
titolare, il responsabile e l'interessato possono presentare memorie e
documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio, anche dal relatore o dal responsabile del procedimento o
mediante videoconferenza.
4. Il provvedimento che dispone una perizia ai
sensi dell'articolo
29, comma 3, della legge precisa il
contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato
alle parti, le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione delle spese della perizia.
5. Nel procedimento, il titolare e il
responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di
fiducia.
6. Il provvedimento anche provvisorio o di
rigetto adottato dal Garante è comunicato alle parti entro tre giorni presso il
domicilio eletto o, in mancanza, presso quello indicato nel ricorso o nelle
memorie.
7. Il provvedimento di cui all'articolo 29, comma
5, della legge può essere adottato anche prima della comunicazione di cui al
comma 1 del presente articolo.
8. Se vi è l'assenso delle parti, il termine di
cui all'articolo 29, commi 4 e 5, della legge può essere prorogato per un
periodo non superiore ad ulteriori venti giorni.
9. Se vi è stata previa richiesta di taluna
delle parti, il provvedimento espresso che definisce il procedimento determina
in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso
posti a carico, anche in parte, del soccombente.
10. I provvedimenti di accoglimento o di rigetto
sono pubblicati ai sensi dell'articolo
21 previa omissione, anche a richiesta
dell'interessato, delle relative generalità. I medesimi provvedimenti possono
essere comunicati alle parti anche mediante telefax.
11. Qualora sorgano difficoltà o contestazioni
riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui all'articolo
29, commi 4 e 5, della legge, il Garante,
sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi,
ove necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21.
Bollettino e quesiti
1. Il Garante promuove la pubblicazione di un
Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta
dell'interessato, delle relative generalità, i provvedimenti più
significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la
pubblicità, e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti;
2. Il Bollettino può essere edito anche
attraverso strumenti telematici.
3. Il Garante cura la catalogazione dei
provvedimenti di cui all'articolo
40 della legge, in particolare mediante
il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici
giudiziari.
Art. 22.
Rappresentanza e difesa
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in
giudizio del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Capo VIII
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 23.
Contabilità speciale
1. Alle spese di funzionamento del Garante, ivi
comprese quelle dell'Ufficio, si provvede mediante apertura di una contabilità
speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
intestata al Garante.
2. La contabilità speciale è alimentata
mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità
speciale, tratti sul fondo di cui all'articolo
33, comma 2, della legge.
3. Alla contabilità speciale di cui al comma 1
affluiscono anche le somme corrisposte a titolo di pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 33, comma 3, della legge o a qualunque altro
titolo in base alle leggi e ai regolamenti.
4. Il Garante può stipulare apposita convenzione
con soggetti pubblici e privati, al fine di disciplinare, sulla base di criteri
di semplicità e di speditezza, le modalità di versamento delle somme di cui al
comma 3.
Art. 24.
Programmazione finanziaria
1. Le spese sono disposte sulla base di un
documento programmatico che fissa, all'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi
da raggiungere e i criteri di massima da osservare nello svolgimento
dell'attività istituzionale.
Art. 25.
Spese e pagamenti per beni e servizi
1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli
in materia di procedure contrattuali, le iniziative di spesa per la fornitura di
beni e servizi sono deliberate dal Garante o, sulla base dei criteri stabiliti
dal Garante, dal presidente.
2. Alle spese di cui al comma 1 provvede il
presidente o, per sua delega, il segretario generale, sulla base dei criteri
stabiliti dal Garante.
Art. 26.
Pagamenti
1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità
speciale sono disposti dal presidente o, per sua delega, dal segretario generale
o da altro dirigente.
2. Sugli ordini di pagamento emessi dal
presidente, dal segretario generale o dal dirigente di cui al comma 1, è
apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio
amministrazione e contabilità.
Art. 27.
Conservazione delle somme
1. Le somme versate sulla contabilità speciale
non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere conservate
per effettuare i pagamenti fino al termine dell'esercizio successivo. Alla
chiusura ditale esercizio il Garante può individuare le somme relative a
programmi già deliberati che possono essere ulteriormente conservate per il
biennio successivo.
Art. 28.
Spese per i servizi in economia
1. Per le spese occorrenti all'affitto e alla
manutenzione dei locali, all'acquisto e alla manutenzione di mobili, arredi e
impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai servizi dell'economato, il
presidente può autorizzare l'economo-cassiere ad effettuare spese di importo
non superiore a lire dieci milioni, ai migliori prezzi correnti.
2. Gli assuntori e i fornitori devono prestare,
se richiesti, idonea cauzione.
3. Per quanto non disposto dal presente
regolamento, alle spese di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29.
Servizio di cassa interno
1. Il presidente può autorizzare, previa
determinazione del Garante, l'istituzione di un servizio di cassa interno.
L'incarico di economo-cassiere è conferito, su proposta del segretario
generale, ad un dipendente in servizio presso il Garante, per un periodo non
superiore a due anni. L'incarico è rinnovabile per non più di tre volte
consecutive.
2. L'economo-cassiere, posto funzionalmente alle
dipendenze del segretario generale, può essere dotato all'inizio di ciascun
anno finanziario, con determinazione del presidente, di un fondo non superiore a
lire venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del
rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si può provvedere, di norma,
al pagamento delle spese minute di ufficio, delle spese per piccole riparazioni
e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali o di vetture nonché
delle spese per i trasporti e per l'acquisto di carburante, giornali e
pubblicazioni periodiche.
3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2
gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di
rappresentanza, nonché le spese per la pubblicazione di bandi ed altri avvisi
sulle Gazzette Ufficiali, sulla stampa quotidiana e su altri bollettini
periodici, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di
pagamento tratti sulla contabilità speciale.
4. Nessun pagamento può essere effettuato con il
fondo a disposizione senza il visto del responsabile del servizio
amministrazione e contabilità.
Art. 30.
Economo-cassiere
1. L'economo-cassiere è responsabile delle
operazioni di cassa e accerta la regolarità formale delle relative
determinazioni di pagamento; è altresì responsabile del numerario e di ogni
altro valore affidatogli.
2. L'economo-cassiere tiene:
a) un registro di cassa per le operazioni di entrata e di uscita dal quale
risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati
nella giornata e il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.
3. Il denaro e i valori sono custoditi in
cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed
oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.
Art. 31.
Situazione di cassa
1. Il responsabile del servizio di
amministrazione e contabilità provvede mensilmente alla ricognizione materiale
del denaro e dei valori custoditi nella cassa, sulla base della situazione di
cassa compilata dall'economo- cassiere mediante apposito verbale.
Art. 32.
Inventari
1. Dei beni acquistati o dati in uso al Garante
sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in
conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Art. 33.
Manutenzione dei beni
1. L'economo-cassiere svolge le funzioni di
consegnatario e provvede direttamente alla manutenzione dei beni, degli
arredamenti e dei materiali in dotazione all'Ufficio; vigila, altresì, sulla
regolare esecuzione dei servizi appaltati.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere
tiene:
a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione
all'Ufficio;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
Art. 34.
Elenco indicativo delle spese di funzionamento
1. Sul fondo per le spese di funzionamento del
Garante gravano le seguenti spese:
a) le indennità spettanti al presidente e ai componenti, nonché al segretario
generale;
b) gli stipendi, le indennità e gli altri assegni fissi spettanti al personale
in servizio presso l'Ufficio;
c) i compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la
produttività;
d) i compensi ai consulenti e alle società di consulenza, (seguono alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
e) le indennità e i rimborsi-spese per missioni svolte anche dal presidente e
dai componenti nel territorio nazionale e all'estero;
f) le spese postali e per servizi telegrafici, telefonici e telematici, nonché
le altre spese inerenti al servizio di corrispondenza;
g) le spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi
impianti, nonché per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di autoveicoli,
carburante e lubrificante;
h) le spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili ed arredi, per
l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine per scrivere e per
calcolo, di apparecchiature telefoniche e televisive, di registrazione del suono
e delle immagini, di fotoriproduzione e di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
i) le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni,
nonché per la pubblicazione dei Bollettino di cui all'articolo 21;
l) le spese relative all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri di
studio, convegni e seminari di aggiornamento professionale, congressi, mostre ed
altre manifestazioni;
m) le spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
n) le spese casuali;
o) le spese di rappresentanza, da effettuarsi sulla base dei criteri e delle
istruzioni impartite dal Garante;
p) le spese per interventi assistenziali nei confronti del personale;
q) ogni altra spesa necessaria al funzionamento dell'Ufficio.
2. Per spese di rappresentanza, di cui al comma
1, lettera o), si intendono quelle finalizzate a soddisfare le esigenze del
Garante e dell'Ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche
relazioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali. Sono
comunque da considerarsi tali:
a) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, oggetti simbolici a personalità
italiane e straniere o a componenti di delegazioni straniere in visita al
Garante, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o
delegazioni ufficiali dei Garante e dell'Ufficio;
b) omaggi floreali o necrologi;
c) consumazioni in occasione di incontri di lavoro con personalità estranee al
Garante o in occasione di visite ufficiali presso il Garante di componenti di
missioni di studio italiani e stranieri.
3. Per le spese di cui al comma 1, relative
all'acquisto di beni e servizi, non è richiesta l'autorizzazione del
Provveditorato generale dello Stato.
Art. 35.
Rendiconto e controllo della gestione
l. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il servizio
amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese deliberate e
di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione del
Garante.
2. Il rendiconto, vistato dal segretario
generale, è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli
obiettivi indicati negli articoli
2 e 24,
in modo da consentire un controllo adeguato della gestione ed una corretta
programmazione finanziaria dell'azione del Garante. In caso di necessità, le
direttive generali di cui all'articolo 2 possono essere integrate dal Garante
anche in corso di esercizio.
3. Entro il 30 aprile, il rendiconto approvato,
accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, è trasmesso alla
Corte dei conti per il controllo consuntivo di cui all'articolo
33, comma 2, della legge, per il tramite
della Ragioneria centrale presso il Ministero del Tesoro.
4. (Comma non ammesso al " Visto" della
Corte dei conti).
Art. 36.
Norme contrattuali di carattere generale
1. Le disposizioni del presente regolamento in
materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla
normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni,
alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai
servizi in genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e
le norme contenute nel presente regolamento.
3. I contratti sono stipulati di regola nelle
forme dei diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo
l'uso dei commercio. La forma dei contratti è in ogni caso quella scritta.
4. Il Garante delibera ed approva i contratti.
Tali poteri possono essere delegati al presidente e al segretario generale, nei
limiti di valore stabiliti dal Garante.
5. I contratti devono avere termine e durata
certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove
anni, salvi i casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella
relativa delibera di autorizzazione della spesa.
6. Salvo quanto diversamente disposto per legge,
la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Garante o dai
soggetti di cui al comma 4 previa acquisizione del parere di una commissione
costituita con provvedimento del Garante stesso. Per lavori di particolare
complessità tecnica, può essere acquisito il parere di organi tecnici delle
amministrazioni dello Stato. Per i contratti di importo compresi tra i 5 milioni
e i 100 milioni di lire, il Garante o i soggetti di cui al comma 4 possono
acquisire un parere sulla congruità dei prezzi da parte di una commissione
permanente composta prevalentemente da funzionari interni. Ai soli componenti
esterni delle anzidette commissioni, se presenti, possono essere corrisposti
compensi determinati di volta in volta dal presidente in rapporto alla durata e
alla rilevanza delle prestazioni. Il parere di congruità non è richiesto per
l'affidamento di studi, ricerche e consulenze di cui al successivo articolo 45.
7. Nei contratti sono previste adeguate penalità
per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o
periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, il Garante
può riservarsi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al
verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale
clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei
prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.
8. Fermo restando quanto previsto per legge,
l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessità sono
effettuati dal Garante sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa
indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo così definito può
essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni
tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della
progettazione. In tal caso, non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi
senza il preventivo assenso scritto da parte del Garante o, previa delega nel
rispetto dei limiti di cui al comma 4, da parte del presidente o del segretario
generale. In ogni caso l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione
dei prezzi, è disciplinato dalle norme vigenti in materia perle amministrazioni
dello Stato.
9. Oltre alle anticipazioni consentite per legge,
sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate,
dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di
interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme
eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.
10. Deve essere osservato il principio della non
discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 37.
Procedure contrattuali
1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si
provvede, di norma, mediante gare disciplinate dalle successive disposizioni di
cui al presente regolamento.
2. Le procedure contrattuali possono essere
"aperte"(pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata
e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata).
3. Salvo che il Garante ritenga più vantaggioso
il ricorso alla procedura "aperta", le gare si svolgono seguendo, di
norma, la procedura "ristretta".
Art. 38.
Procedura aperta
1. Nella procedura "aperta" (pubblico
incanto) possono presentare offerta tutti i soggetti interessati. I concorrenti
devono documentare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.
Art. 39.
Procedura ristretta
1. Nella procedura "ristretta"
(licitazione privata e appalto concorso) sono invitati a presentare la propria
offerta solo i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla
gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnica, economica e finanziaria
ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando può prevedere che alcuni
requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo
di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione.
2. La selezione dei concorrenti da invitare alla
gara, nell'ambito di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, è
effettuata da una commissione nominata all'uopo dal presidente, o, su sua
delega, dal segretario generale. All'esito della selezione è comunque
assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata concorrenza.
3. Ai concorrenti selezionati è inviatala
lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta
tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema
di contratto che regola il rapporto tra il Garante e l'aggiudicatario.
4. Per lo svolgimento della procedura ristretta
è necessaria la presenza di almeno due offerte valide.
Art. 40.
Criteri di aggiudicazione
1. Nel bando di gara sono specificati i criteri
di aggiudicazione seguiti dal Garante e che sono, alternativamente, i seguenti:
a) in caso di pubblico incanto, al prezzo più alto se si tratta di contratti
attivi, ovvero al prezzo più basso se si tratta di contratti passivi;
b) in caso di licitazione privata, al prezzo più basso qualora il capitolato
tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale da identificare
inequivocabilmente la prestazione che il Garante intende ricevere;
c) in caso di licitazione privata e di appalto concorso, all'offerta più
vantaggiosa sotto il profilo tecnico- economico, qualora nel capitolato tecnico
siano contenute solo prescrizioni di massima e si ritenga conveniente, quindi,
avvalersi della collaborazione e dell'apporto di competenza tecnica ed
esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto
definitivo. In tal caso nel bando di gara sono indicati, in ordine decrescente
di importanza, gli elementi presi in considerazione per la valutazione
comparativa delle offerte.
Art. 41.
Procedura negoziata
1. È ammessa la procedura negoziata (trattativa
privata) nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo,
l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del
settore informatico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire
od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché
quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa
industriale;
c) per la locazione d'immobili;
d) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle
forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la
particolare natura e le caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni anche
in relazione ad esigenze di sicurezza o di segretezza dei lavori, ovvero quando
la necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli
imprenditori inadempienti, non consentano l'indugio della gara;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano
resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento dei
contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano
tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero,
benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori
o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo
originario;
f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti,
qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di
tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli
difficoltà o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non può
superare, come norma generale, i tre anni;
g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o
sorvegliati;
h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200 milioni di lire,
con esclusione dei casi in cui detti contratti costituiscano ripetizione,
frazionamento o completamento di precedenti lavori o forniture;
i) quando trattasi di contratti di assicurazione.
2. Nei casi indicati alle lettere a), d), h) ed
i) del comma 1 devono essere interpellate più imprese o ditte, persone od enti
e, comunque, non inferiori a tre.
Art. 42.
Transazioni
1. Per la definizione delle transazioni di
importo superiore a lire 100 milioni il presidente richiede il parere preventivo
dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Art. 43.
Collaudi e verifiche
1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a
collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto,
il quale può prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.
2. Il collaudo è effettuato in forma individuale
e collegiale dal personale addetto all'ufficio in possesso della competenza
tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da consulenti
appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal
presidente per lavori e forniture d'importo superiore a lire 500 milioni ovvero
in caso di nomina di consulenti, e dal segretario generale negli altri casi.
3. Il collaudo non può essere effettuato da chi
abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia
partecipato all'aggiudicazione dei contratto o alle relative forniture.
4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle
forniture non superi i 150 milioni di lire, l'atto formale di collaudo può
essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi
dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, relativamente ai quali
non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi
previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna procede ad una
verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi
acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta
apposita attestazione.
Art. 44.
Adeguamento limiti di somma
l. I limiti di spesa e di somma indicati nei
precedenti articoli sono aggiornati annualmente, con deliberazione del Garante,
in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Art. 45.
Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali
I. In sede di applicazione dell'articolo
33, comma 4, della legge, possono essere
stipulati anche contratti con liberi professionisti, con dipendenti pubblici o
con esperti di qualificata esperienza, nei limiti e alle condizioni previsti
dalle rispettive norme di stato giuridico, con persone giuridiche pubbliche e
private e con associazioni. Tali contratti, della durata massima di un anno,
possono essere rinnovati per non più di tre volte.
2. I compensi per i consulenti iscritti ad albi
professionali sono corrisposti, anche nei modi di cui all'articolo
28, comma 1, sulla base delle tariffe
minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri
professionisti o per i dipendenti pubblici, i compensi sono stabiliti di volta
in volta dal segretario generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle
prestazioni, secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario
preventivamente approvato dal Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare
di incarico.
Art. 46.
Norme transitorie e di rinvio
1. In deroga a quanto previsto nell'articolo
27, per gli esercizi finanziari relativi
al 1997 e al 1998, le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche in
riferimento alle somme versate sulla contabilità speciale, non deliberate dal
Garante entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle
spese di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere d), g), h), i), 1) ed m).
2. Per quanto non disciplinato dal presente
regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in
quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1998
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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