Tecnologie e disabilità, si deve
fare di più
di Manlio Cammarata - 19.12.03Un disegno di legge approvato all'unisono
da maggioranza e opposizione non è cosa di tutti i giorni, coi tempi che
corrono. Ma è successo per la legge che si intitola "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici", nel solito linguaggio
burocratico-legalese che appiattisce ogni cosa e confonde l'affermazione di un
principio di civiltà con le mille leggi e leggine senza storia (e a volte anche
senza senso, o peggio) che il Parlamento sforna senza sosta. L'unanimità del
consenso parlamentare è evidentemente giustificata dallo spirito e dai principi
esposti nell'art. 1:
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Ma diversi passaggi del testo sono stati oggetto di polemiche e non soddisfano
del tutto: basta scorrere lista pdl3486 (dal numero del progetto di legge approvato in
prima lettura dalla Camera dei Deputati) per avere un'idea dei problemi che
restano aperti. Gli obblighi introdotti dalla legge riguardano le pubbliche
amministrazioni (artt. 3 e 4), con precise
disposizioni anche in materia di appalti. I privati (per i quali si prevedono
contributi, ma non si stanziano fondi ad hoc) sono obbligati a mettere a
disposizione dei dipendenti disabili "la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente
svolte".
Lo stesso obbligo è imposto alle pubbliche amministrazioni ma, ahinoi, "nell'ambito delle disponibilità di bilancio",
e riguardano anche il "materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e
grado". Un aspetto particolarmente importante, che segna forse una svolta
nel processo di innovazione della pubblica amministrazione, è la previsioni di
responsabilità e sanzioni per i dirigenti e i dipendenti che non rispettino le
disposizioni della legge (art. 9).
Comunque l'impatto effettivo del provvedimento potrà essere valutato solo dopo
l'emanazione di un regolamento di attuazione da parte del Governo e di un
regolamento tecnico da parte del Dipartimento per l'innovazione (artt. 10 e 11). Tocca dunque soprattutto al
ministro Stanca, che ha fortemente voluto questa legge, trasformare le
dichiarazioni di principio in disposizioni efficaci, nei limiti consentiti dal
testo varato dalle Camere. Limiti che appaiono evidenti a una lettura attenta
dell'articolato. Solo per citarne uno, si parla di hardware, software e
tecnologie assistive, ma si dimentica che ci sono tanti disabili motori che non
hanno bisogno di siti "accessibili", ma (scusate il gioco di parole)
di poter "accedere ai siti", cioè di avere a condizioni favorevoli un
collegamento a larga banda, che per molti di loro è l'unica possibilità di
lavorare.
Non dovrebbe essere difficile escogitare una norma che preveda qualche
agevolazione per i provider che vogliano destinare lo
zero-virgola-qualcosa-per-cento degli abbonamenti alla fornitura gratuita di
accessi ai disabili motori. Uno piccolo sforzo per risolvere un grande problema. |