Spyware
e domicilio informatico
di Simone Grisenti - 03.05.01
Come sicuramente sanno molti esperti del diritto on line la Cassazione penale
ha emanato un'interessante sentenza (n.
12732/00) in materia di violazione di domicilio informatico.
Quanto segue è il risultato di una casuale sinergia fra la lettura della
stessa e la recente installazione, sul computer dello scrivente, di un
efficiente firewall.
Il firewall, è risaputo, altro non è che un programma capace di
monitorare, ed interrompere, se del caso, accessi e uscite sulle porte aperte
dal sistema durante la connessione ad una rete oppure on line. Nel mio caso, il
programma mi ha più volte segnalato che tale "fsg.exe" stava tentando
di accedere ad internet, indicando anche l'IP destinatario.
Dal momento che, per principio, non mi piace che si comunichi al o dal mio
computer senza che io sappia chi, come e perché, ho bloccato l'accesso e sono
andato a fare un po' di controlli qua e là per la macchina.
Ebbene, in poco tempo mi sono potuto rendere conto che il programma in
questione era stato installato, non richiesto, durante l'installazione di un
diffusissimo programma di gestione del download, creando, oltretutto, un
"file dat", non cancellabile, nella directory "cookies" all'interno
di Windows.
Un rapido controllo sul sito del RIPE-NCC con l'I.P. segnalato dal firewall
ha chiarito che la destinazione del tentativo di contatto altro non era che la
home page avente lo stesso nome della cartella in cui si trova il programma
"fsg.exe".
Insomma, a mia insaputa, non solo un programma si era installato sulla macchina,
ma stava contattando, autonomamente, un sito che si occupa di promozione
commerciale.
Si tratta, insomma, dell'ennesimo vero e proprio spyware ad uso
commerciale installato e funzionante all'insaputa dell'utente
Mi è così venuta in mente la sentenza della Cassazione Penale sulla
violazione del domicilio informatico. In particolare, laddove precisa che l'art.
615 ter comma 1 del c.p. punisce non solo chi si introduce abusivamente in un
sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà
esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Particolarmente pertinente mi è parsa anche la sottolineatura non si tratta
di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi...
altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente
entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare.
Effettivamente, più o meno consapevolmente, ho provveduto io stesso ad
installare il programma, quindi non si può certo dire che qualcuno ve l'abbia
introdotto abusivamente, ma l'attività da questo compiuta, a mia insaputa,
non era né conosciuta, né voluta, né autorizzata dal sottoscritto.
Mi pare, infatti, che la presenza di un programma capace di scambiare, a mia
insaputa (senza firewall non lo avrei scoperto) dati o informazioni da e
verso la mia macchina, violi, in qualche modo, il mio domicilio informatico.
Nei fatti, a ben riflettere, è quasi come se fosse stato installato un vero e
proprio trojan.
Trasponendo l'ipotesi al mondo reale, è come se qualcuno avesse scavato una
botola nel salotto di casa mia e, nottetempo vi si introducesse con gli amici
per vedere quali libri ho comprato di recente e dove li tengo.
La sentenza in esame, secondo me, avalla proprio questa ricostruzione laddove
dice che l'analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve
indurre a concludere integri la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato all'accesso
per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una
finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era
subordinato l'accesso.
E' ovvio che, pur avendo fatto riferimento al caso particolare, sono più di
uno i software capaci di compiere tale operazione, non ultimi quelli di
conosciutissime e apprezzate grandi case produttrici.
Se a queste considerazioni si aggiungono quelle contenute nella recente sentenza
della Cassazione penale in materia di competenza transnazionale del giudice
italiano nelle ipotesi di reato commesso a mezzo della rete, è ovvio che le
conseguenze per chi segue questa politica possono essere anche importanti.
Evidentemente questo tipo di fenomeni è possibile solo grazie al grosso divario
che ancora intercorre fra il diritto del mondo reale e quello della rete.
A chi voglia saperne di più, consiglio, oltre all'installazione di un firewall
(fra i tanti, ZoneAlarm è ottimo ed è freeware) l'installazione di un
apposito programmino che si incarica di rilevare programmi e impostazioni del
file di registro sospette rimovendoli senza danni al sistema: si chiama Ad-Aware,
di Lavasoft, ed è freeware.
Se poi contenga a sua volta dello spyware, non mi è dato sapere. |