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Attualità

Anonymous remailer  e circoli privati: che fare?

di Manlio Cammarata - 06.10.05

 
Continuano le perplessità e le polemiche sulle parti del "pacchetto anti-terrorismo" che riguardano le attività telematiche. Ed è naturale, viste le imprecisioni e l'oscurità delle norme e, in qualche caso, le loro difficoltà di applicazione. Per non parlare della sostanziale inutilità di misure che impongono "lacci e lacciuoli" alle attività delle persone oneste, senza creare ostacoli concreti a quelle dei terroristi internazionali.

Le disposizioni in questione sono scritte male, difficili da interpretare, come buona parte della legislazione di questi tempi, e non solo quella che interessa il mondo delle tecnologie. Ma quello che emerge senza ombra di dubbio è che pongono limiti pesanti alla "libertà telematica", a quella "cittadinanza elettronica" che dovrebbe contraddistinguere la società dell'informazione (vedi l'intervento di ALCEI "Pacchetto sicurezza" e diritti civili).

I problemi sono tanti e non derivano solo dalla cattiva qualità delle norme, ma anche dalle caratteristiche delle tecnologie di cui pretendono di regolare l'uso. Vediamo, per esempio, un messaggio che richiama la conclusione alla quale eravamo giunti nell'articolo precedente a proposito degli anonymous remailer (cioè i server che rendono impossibile risalire al mittente di un messaggio di posta elettronica): essi sono di fatto vietati dalle norme in questione. Dice il messaggio:

1) perche' di fatto gli AR dovrebbero essere vietati? Io, ove tenuto, posso sempre conservare i log del sistema, che non sono "generati a bella posta" ma sono i log reali del sistema informatico e del server SMTP che utilizzo. Essi saranno ovviamente quasi inutili, ma cosi' avro' adempiuto in pieno agli obblighi di legge. O no ??
...
2) I titolari degli AR italiani sono quasi tutti privati od associazioni non costituite. Sono tenuti alla conservazione dei log?

Rispondiamo alla prima domanda. Le norme del "Pisanu" non parlano di "conservazione dei log", ma dei "dati del traffico telefonico e telematico", di "monitoraggio delle operazioni dell'utente" e "archiviazione
dei relativi dati". Poi il provvedimento attuativo (DM 16 agosto 2005) specifica che i titolari e i gestori sono tenuti ad "adottare le misure occorrenti per il monitoraggio delle attività", che consistono nel "memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni". Dunque, se si devono "memorizzare e mantenere" i dati, non si possono usare sistemi che non consentono di farlo, come appunto i server che consentono la corrispondenza e la navigazione anonima.

Ma, chiederà qualcuno, se un "fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico"  vuole offrire ai suoi clienti che vogliano mantenere l'anonimato in rete, un servizio di posta  o navigazione anonima, può farlo? Ecco il punto: nessuna norma, per quanto ci risulta, vieta un servizio di questo tipo. Però, per le loro caratteristiche tecniche, questi server non conservano i dati e quindi rendono impossibile l'applicazione della legge. Quid iuris, come dicono i legulei quando non riescono a risolvere un'incertezza normativa?

La seconda domanda provoca una  risposta ancora più incerta. L'art. 7 del decreto parla esplicitamente di "circolo privato di qualsiasi specie". Un'associazione non riconosciuta è un circolo privato? Nell'accezione comune la risposta è "sì", anche se sono possibili interpretazioni diverse e la norma stessa appare discutibile (vedi il già citato intervento di ALCEI, in questo stesso numero). Nel dubbio, per ora è meglio rispettare la disposizione.
Il discorso è diverso per quanto riguarda i "privati" in senso stretto, cioè le persone fisiche. Le norme anti-terrorismo non le prendono in considerazione (il regime di polizia non è ancora del tutto operante!), e nessuna norma vieta, sempre per quanto ci risulta, che chiunque possa offrire ai suoi amici un servizio di posta anonima. E allora? Ecco un ottimo sistema per aggirare la legge!

Dunque, come abbiamo già scritto, queste disposizioni non servono a nulla. Ci sono mille e mille modi di aggirarle, anche senza violare la legge (che sotto diversi aspetti è legge penale e quindi non può essere applicata per analogia: o un comportamento è specificamente previsto come reato, o non è reato).
Con il fine (o il pretesto) di combattere il terrorismo, è stata stesa una rete che ha le maglie troppo strette per le persone oneste e troppo larghe per i terroristi o aspiranti tali.

In tutto questo ritornano dal passato fantasmi che pensavamo esorcizzati, come un defunto provvedimento del 1995: vedi E la polizia resuscita il decreto legislativo 103/95

 

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