Il diritto d'autore in Internet - 2
di Gian Marco Rinaldi* -
08.03.01
Diritti sulle fotografie
Navigando su Internet è difficile trovare dei siti che non contengano
immagini fotografiche. La domanda che normalmente si pone chiunque voglia
costruire un proprio sito ma anche, più semplicemente, chi intende conservare
le foto nel proprio computer ed al massimo diffonderle fra gli amici, è la
seguente: "è possibile utilizzare liberamente queste immagini?".
Come è noto copiare sul proprio PC un'immagine da un sito (nonché l'intera
pagina web) è cosa realizzabile in un istante. Inoltre la copia è
assolutamente identica all'originale. Essa infatti, essendo il risultato
ultimo di una serie di informazioni in bit, può essere riprodotta come identica
nel momento in cui è possibile acquisire e riprodurre tali informazioni
digitali.
È legale, pertanto, duplicare una foto trovata su un sito ed utilizzarla
nuovamente?
Le fotografie, normalmente, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore
(L. 22 aprile 1941, n. 633) in base a quanto
disposto dagli artt. 87 e ss, a meno che,
come vedremo, non manifestino un particolare valore creativo, nel qual caso, si
ricade nella disciplina prevista per le 'opere fotografiche'.
Preliminarmente è necessario comprendere entro che termini un'immagine è
dalla legge considerata una 'fotografia' e pertanto disciplinata dagli
articoli della legge. La nozione che l'art. 87 individua è la seguente:
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle
pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti,
documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Nell'espressione 'processo analogo' cogliamo la possibilità di
estendere la tutela anche alle foto digitali.
Al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera che l'art.
88 elenca come:
Diritto esclusivo di riproduzione
Diritto esclusivo di diffusione e spaccio
Se però l'opera è stata realizzata nell'ambito di un contratto di
lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, i diritti
di cui sopra spettano al datore di lavoro (comma 2) Ugualmente, se taluno ha
commissionato la foto di beni in suo possesso, a lui andranno i relativi diritti
di utilizzazione economica, fatto salvo il pagamento di un equo compenso al
fotografo.
Nel caso in cui si ceda il rullino oppure un analogo mezzo di riproduzione della
fotografia (nella fotografia digitale si può intendere il dischetto supporto o
l'unita di memoria in cui sono contenute le foto originali, se non sono state
fatte ulteriori copie) , i diritti sopra elencati si considereranno ceduti a chi
li riceve (art. 89).
Si ricorda poi una norma molto importante ai fini dell'utilizzazione in
Internet delle foto. Difatti nell'art. 90
viene evidenziato con chiarezza che ogni esemplare della foto deve contenere le
seguenti indicazioni:
Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (dunque di chi
detiene i diritti di utilizzazione economica)
La data dell'anno di produzione della fotografia
Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
Nel caso in cui tali informazioni manchino, la loro riproduzione - a norma del
comma 2 dell'art. 90, non è considerata abusiva sempre che, però, il
fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Per quanto riguarda, pertanto, l'utilizzazione su Internet di immagini
fotografiche trovate in altri siti possiamo provvisoriamente tracciare una prima
indicazione: laddove esse contengano le indicazioni suddette è possibile la
loro utilizzazione in altri siti nel caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione
del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente secondo i casi poc'anzi
analizzati. Se tali indicazioni non sono presenti - come sovente avviene -
tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi. L'unico
problema può sorgere nel caso nel quale il vero autore dimostri la mala fede
dell'utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza
della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.
L'art. 91 inoltre riporta altri casi
in cui la riproduzione è lecita (salvo pagamento di equo compenso al fotografo,
se è noto). È difatti lecita se viene inserita in antologie di uso scolastico
o in opere scientifiche o didattiche. A questo proposito si può supporre che se
si costruisce un sito con i fini suddetti si gode di quest'ulteriore libertà
di riproduzione.
Inoltre laddove le foto siano state pubblicate su giornali o altri periodici
(del tutto legittimo è ritenere inclusi anche i periodici ed i giornali on
line), ed esse concernano persone, fatti d'attualità od aventi comunque
pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita dietro il
pagamento al fotografo - sempre che sia noto e la foto porti le indicazioni di
cui all'art. 90.
Il diritto esclusivo sulle fotografie - in base all'art.
92 - dura vent'anni dalla produzione della fotografia, cioè dal momento
in cui è stata scattata.
Le opere fotografiche
Altro tipo di protezione hanno le opere fotografiche alle quali viene
riconosciuto un elevato grado di creatività. Queste, in base all'art. 2 della
Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 (nel testo riveduto con la convenzione
di Bruxelles del 26 giugno 1948) resa esecutiva in Italia con L.16 febbraio
1953, n. 247, ricevono una particolare protezione. Difatti la tutela non è
subordinata ad alcuna formalità ed ha la durata non di venti anni dalla
produzione, come per le fotografie, ma fino al settantesimo anno successivo alla
morte dell'autore.
Tali opere sono espressamente citate dall'art. 2, punto 7), della l.d.a.
come oggetto di protezione da parte della legge (punto introdotto dall'art. 1,
d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19). Pertanto non ricadono nella disciplina degli
artt. 87 e ss. , relativa alle 'fotografie semplici' ma nella più ampia
tutela che la legge prevede per tutte "le opere dell'ingegno di carattere
creativo".
È evidente che sul grado di creatività non è possibile tracciare dei
parametri oggettivi e dunque laddove sorga controversia è solo il giudice che
di volta in volta dovrà prendere una decisione in merito appellandosi
evidentemente a quello che è il gusto e le tendenze dello specifico momento
storico-artistico, rispetto al mezzo espressivo della fotografia.
I ritratti. Una particolare disciplina è prevista per i ritratti (art.
96 e ss.). Innanzitutto sono previste delle norme a tutela del diritto d'immagine
del soggetto ritratto; infatti l'art. 96 prevede l'obbligo per chiunque
voglia esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una persona di
chiedere preventivamente il consenso di questa. Non occorre il consenso se la
persona è nota e neanche se è fotografata in virtù di qualche ufficio
pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi
scientifici, didattici, culturali, oppure perché la riproduzione è legata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono
svolte in pubblico (art. 97).
Anche nei casi di esclusione appena esposti è necessario comunque il consenso
laddove l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio alla
reputazione ed al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2).
Inoltre è da sottolineare che seppure il soggetto ritratto è un personaggio
pubblico la sua immagine non può essere utilizzata, senza la necessaria
autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie od informazioni su tale
personaggio (Cass. I, 6 febbraio 1993, n. 1503; Cass. Civ,. sez. I, 2 maggio
1991, n. 4785). Cioè in sostanza, volendo fare un esempio pratico non lontano
dalla realtà di molte pagine web - specie di fattura artigianale -, non è
possibile utilizzare immagini di calciatori, modelle, attori, politici, per
propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi, in maniera diretta od
indiretta.
Nel caso in cui il soggetto fotografato voglia pubblicare o riprodurre il
ritratto può farlo senza il consenso del fotografo dietro pagamento a quest'ultimo
(sempre che sia noto e che siano presenti le indicazioni tipiche sulla foto ex
art. 90), di un equo compenso. Dovrà inoltre aver cura di apporre sulla foto il
nome del fotografo se figura sull'originale.
Dopo la morte della persona ritratta per l'utilizzo della sua immagine occorre
il consenso del coniuge o dei figli o in loro assenza dei genitori. In mancanza
di questi, dei fratelli delle sorelle o infine degli ascendenti o discendenti
fino al quarto grado. In ogni caso vanno rispettate eventuali disposizioni del
defunto.
L'elaborazione elettronica delle fotografie: "il caso Bernardini".
Trattando delle immagini con programmi come gli editor grafici è
facilmente possibile modificare una foto praticamente in ogni suo aspetto. È
possibile cambiare i colori, "sgranare" l'immagine, aggiungere o
togliere luce o contrasto fra colori, cambiare i soggetti, sostituirli con altri
e moltissime altre possibilità. Seguendo le norme sopra esposte, se si intende
lavorare su una foto di altri e poi riprodurla è necessario richiedere il
consenso dell'autore. Però il problema è: chi è l'autore della foto una
volta che ha subito delle modifiche di un certo rilievo?
Il problema si è presentato recentemente a proposito di una serie di
immagini tratte dai manifesti della campagna elettorale di un noto uomo
politico. Queste immagini erano state ritoccate e modificate al fine di
parodiare i manifesti originali e svolgere della satira nei confronti del
suddetto personaggio politico. Bernardini aveva creato un sito,
tuttora esistente, nel quale raccoglieva questi finti manifesti, che intanto
circolavano per e-mail e nei newsgroups, e nel giro di poco tempo aveva
raggiunto un considerevole numero di queste immagini che, data la fama del sito,
gli venivano inviate dagli autori stessi. In coda alla pagina web venivano
elencati, per i ringraziamenti, i nomi dei vari autori.
Poco tempo fa Bernardini ha pubblicato un volume nel quale è presente una
raccolta di queste immagini. A questo punto gli autori delle immagini, o per
meglio dire i coautori, si sono sollevati contro il Bernardini per aver
sfruttato le 'opere' che loro avevano contributo a creare.
La casa editrice ha affermato da una parte la non facile reperibilità degli
stessi (di cui pure i nomi si conoscono data la presenza nello stesse volume di
una lista degli stessi) essendo alcuni manifesti arrivati con più firme.
Inoltre ha aggiunto testualmente (secondo quanto riportato da Repubblica.it) che
"Quei materiali, poi, circolavano su Internet, e sul diritto di autore in
Rete ci sono molti problemi: il dibattito è aperto e questo libro potrebbe
aprire lunghe discussioni. Abbiamo pubblicato un volume che è di Mark
Bernardini, e i materiali provengono dal sito di Mark Bernardini. Per quanto ci
riguarda la questione finisce qui".
A questo proposito - cercando di analizzare giuridicamente questo caso -
va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera
autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso
da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto
sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore
dell'opera parodiata (Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996,
I, 1426 e in Dir.Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15
novembre 1995 in Giur.It., 1996, I, 2, 749)
Sulla scorta di questa interpretazione e delle norme della legge del diritto
d'autore (che non si vede perché non dovrebbero trovare applicazione su
Internet) possiamo affermare, partendo dall'inizio, che coloro che avevano
ritoccato le immagini originali, erano liberi di farlo senza chiedere il
preventivo consenso anche al fotografo, oppure a chi deteneva i diritti delle
foto pubblicitarie. Tantomeno era necessario richiedere l'autorizzazione del
soggetto ritratto, che è personaggio pubblico e, proprio in quanto tale,
oggetto di parodia.
A questo punto essi potevano considerarsi gli unici autori delle opere.
Il Bernardini per pubblicare le immagini sul sito doveva richiedere il consenso
dei parodisti sempre che fossero noti e sempre che la foto riportasse i dati
indicati dall'art. 90. Stessa, identica, procedura si doveva seguire nella
pubblicazione del volume.
Al di là di questo caso, che presenta particolarità proprie, ogni qualvolta
in cui all'opera altrui si aggiunge un proprio significativo apporto creativo
si vien a realizzare un'opera comune. Che è qualcosa di distinto rispetto all'opera
originale. Ai sensi dell'art. 10 della 633/41 infatti se l'opera è stata
creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il
diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Ciascun autore può
pertanto difendere il proprio diritto morale e l'opera non può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti gli autori. Nel caso in cui uno dei due autori
rifiuti in maniera ingiustificata il proprio consenso, ci si può rivolgere all'autorità
giudiziaria perché dia il consenso necessario (art.
10, comma 2). In caso di opera comune il termine dei vent'anni si computa
sulla vita del coautore che muore per ultimo.
* Docente nel corso di Diritto
dell'information technology, presso la Luiss Management - gmrinaldi@libero.it |