Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Diritto d'autore

Il diritto d'autore in Internet - 2
di Gian Marco Rinaldi* - 08.03.01

Diritti sulle fotografie

Navigando su Internet è difficile trovare dei siti che non contengano immagini fotografiche. La domanda che normalmente si pone chiunque voglia costruire un proprio sito ma anche, più semplicemente, chi intende conservare le foto nel proprio computer ed al massimo diffonderle fra gli amici, è la seguente: "è possibile utilizzare liberamente queste immagini?".
Come è noto copiare sul proprio PC un'immagine da un sito (nonché l'intera pagina web) è cosa realizzabile in un istante. Inoltre la copia è assolutamente identica all'originale. Essa infatti, essendo il risultato ultimo di una serie di informazioni in bit, può essere riprodotta come identica nel momento in cui è possibile acquisire e riprodurre tali informazioni digitali.
È legale, pertanto, duplicare una foto trovata su un sito ed utilizzarla nuovamente?

Le fotografie, normalmente, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) in base a quanto disposto dagli artt. 87 e ss, a meno che, come vedremo, non manifestino un particolare valore creativo, nel qual caso, si ricade nella disciplina prevista per le 'opere fotografiche'.
Preliminarmente è necessario comprendere entro che termini un'immagine è dalla legge considerata una 'fotografia' e pertanto disciplinata dagli articoli della legge. La nozione che l'art. 87 individua è la seguente:

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Nell'espressione 'processo analogo' cogliamo la possibilità di estendere la tutela anche alle foto digitali.
Al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera che l'art. 88 elenca come:
Diritto esclusivo di riproduzione
Diritto esclusivo di diffusione e spaccio

Se però l'opera è stata realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, i diritti di cui sopra spettano al datore di lavoro (comma 2) Ugualmente, se taluno ha commissionato la foto di beni in suo possesso, a lui andranno i relativi diritti di utilizzazione economica, fatto salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo.
Nel caso in cui si ceda il rullino oppure un analogo mezzo di riproduzione della fotografia (nella fotografia digitale si può intendere il dischetto supporto o l'unita di memoria in cui sono contenute le foto originali, se non sono state fatte ulteriori copie) , i diritti sopra elencati si considereranno ceduti a chi li riceve (art. 89).

Si ricorda poi una norma molto importante ai fini dell'utilizzazione in Internet delle foto. Difatti nell'art. 90 viene evidenziato con chiarezza che ogni esemplare della foto deve contenere le seguenti indicazioni:
Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (dunque di chi detiene i diritti di utilizzazione economica)
La data dell'anno di produzione della fotografia
Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
Nel caso in cui tali informazioni manchino, la loro riproduzione - a norma del comma 2 dell'art. 90, non è considerata abusiva sempre che, però, il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Per quanto riguarda, pertanto, l'utilizzazione su Internet di immagini fotografiche trovate in altri siti possiamo provvisoriamente tracciare una prima indicazione: laddove esse contengano le indicazioni suddette è possibile la loro utilizzazione in altri siti nel caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente secondo i casi poc'anzi analizzati. Se tali indicazioni non sono presenti - come sovente avviene - tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi. L'unico problema può sorgere nel caso nel quale il vero autore dimostri la mala fede dell'utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.

L'art. 91 inoltre riporta altri casi in cui la riproduzione è lecita (salvo pagamento di equo compenso al fotografo, se è noto). È difatti lecita se viene inserita in antologie di uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche. A questo proposito si può supporre che se si costruisce un sito con i fini suddetti si gode di quest'ulteriore libertà di riproduzione.
Inoltre laddove le foto siano state pubblicate su giornali o altri periodici (del tutto legittimo è ritenere inclusi anche i periodici ed i giornali on line), ed esse concernano persone, fatti d'attualità od aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita dietro il pagamento al fotografo - sempre che sia noto e la foto porti le indicazioni di cui all'art. 90.
Il diritto esclusivo sulle fotografie - in base all'art. 92 - dura vent'anni dalla produzione della fotografia, cioè dal momento in cui è stata scattata.

Le opere fotografiche

Altro tipo di protezione hanno le opere fotografiche alle quali viene riconosciuto un elevato grado di creatività. Queste, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 (nel testo riveduto con la convenzione di Bruxelles del 26 giugno 1948) resa esecutiva in Italia con L.16 febbraio 1953, n. 247, ricevono una particolare protezione. Difatti la tutela non è subordinata ad alcuna formalità ed ha la durata non di venti anni dalla produzione, come per le fotografie, ma fino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore.

Tali opere sono espressamente citate dall'art. 2, punto 7), della l.d.a. come oggetto di protezione da parte della legge (punto introdotto dall'art. 1, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19). Pertanto non ricadono nella disciplina degli artt. 87 e ss. , relativa alle 'fotografie semplici' ma nella più ampia tutela che la legge prevede per tutte "le opere dell'ingegno di carattere creativo".
È evidente che sul grado di creatività non è possibile tracciare dei parametri oggettivi e dunque laddove sorga controversia è solo il giudice che di volta in volta dovrà prendere una decisione in merito appellandosi evidentemente a quello che è il gusto e le tendenze dello specifico momento storico-artistico, rispetto al mezzo espressivo della fotografia.

I ritratti. Una particolare disciplina è prevista per i ritratti (art. 96 e ss.). Innanzitutto sono previste delle norme a tutela del diritto d'immagine del soggetto ritratto; infatti l'art. 96 prevede l'obbligo per chiunque voglia esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una persona di chiedere preventivamente il consenso di questa. Non occorre il consenso se la persona è nota e neanche se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, oppure perché la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97).
Anche nei casi di esclusione appena esposti è necessario comunque il consenso laddove l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2).

Inoltre è da sottolineare che seppure il soggetto ritratto è un personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata, senza la necessaria autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie od informazioni su tale personaggio (Cass. I, 6 febbraio 1993, n. 1503; Cass. Civ,. sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785). Cioè in sostanza, volendo fare un esempio pratico non lontano dalla realtà di molte pagine web - specie di fattura artigianale -, non è possibile utilizzare immagini di calciatori, modelle, attori, politici, per propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi, in maniera diretta od indiretta.

Nel caso in cui il soggetto fotografato voglia pubblicare o riprodurre il ritratto può farlo senza il consenso del fotografo dietro pagamento a quest'ultimo (sempre che sia noto e che siano presenti le indicazioni tipiche sulla foto ex art. 90), di un equo compenso. Dovrà inoltre aver cura di apporre sulla foto il nome del fotografo se figura sull'originale.
Dopo la morte della persona ritratta per l'utilizzo della sua immagine occorre il consenso del coniuge o dei figli o in loro assenza dei genitori. In mancanza di questi, dei fratelli delle sorelle o infine degli ascendenti o discendenti fino al quarto grado. In ogni caso vanno rispettate eventuali disposizioni del defunto.

L'elaborazione elettronica delle fotografie: "il caso Bernardini". Trattando delle immagini con programmi come gli editor grafici è facilmente possibile modificare una foto praticamente in ogni suo aspetto. È possibile cambiare i colori, "sgranare" l'immagine, aggiungere o togliere luce o contrasto fra colori, cambiare i soggetti, sostituirli con altri e moltissime altre possibilità. Seguendo le norme sopra esposte, se si intende lavorare su una foto di altri e poi riprodurla è necessario richiedere il consenso dell'autore. Però il problema è: chi è l'autore della foto una volta che ha subito delle modifiche di un certo rilievo?

Il problema si è presentato recentemente a proposito di una serie di immagini tratte dai manifesti della campagna elettorale di un noto uomo politico. Queste immagini erano state ritoccate e modificate al fine di parodiare i manifesti originali e svolgere della satira nei confronti del suddetto personaggio politico. Bernardini aveva creato un sito, tuttora esistente, nel quale raccoglieva questi finti manifesti, che intanto circolavano per e-mail e nei newsgroups, e nel giro di poco tempo aveva raggiunto un considerevole numero di queste immagini che, data la fama del sito, gli venivano inviate dagli autori stessi. In coda alla pagina web venivano elencati, per i ringraziamenti, i nomi dei vari autori.

Poco tempo fa Bernardini ha pubblicato un volume nel quale è presente una raccolta di queste immagini. A questo punto gli autori delle immagini, o per meglio dire i coautori, si sono sollevati contro il Bernardini per aver sfruttato le 'opere' che loro avevano contributo a creare.
La casa editrice ha affermato da una parte la non facile reperibilità degli stessi (di cui pure i nomi si conoscono data la presenza nello stesse volume di una lista degli stessi) essendo alcuni manifesti arrivati con più firme. Inoltre ha aggiunto testualmente (secondo quanto riportato da Repubblica.it) che "Quei materiali, poi, circolavano su Internet, e sul diritto di autore in Rete ci sono molti problemi: il dibattito è aperto e questo libro potrebbe aprire lunghe discussioni. Abbiamo pubblicato un volume che è di Mark Bernardini, e i materiali provengono dal sito di Mark Bernardini. Per quanto ci riguarda la questione finisce qui".

A questo proposito - cercando di analizzare giuridicamente questo caso - va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata (Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir.Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur.It., 1996, I, 2, 749)

Sulla scorta di questa interpretazione e delle norme della legge del diritto d'autore (che non si vede perché non dovrebbero trovare applicazione su Internet) possiamo affermare, partendo dall'inizio, che coloro che avevano ritoccato le immagini originali, erano liberi di farlo senza chiedere il preventivo consenso anche al fotografo, oppure a chi deteneva i diritti delle foto pubblicitarie. Tantomeno era necessario richiedere l'autorizzazione del soggetto ritratto, che è personaggio pubblico e, proprio in quanto tale, oggetto di parodia.
A questo punto essi potevano considerarsi gli unici autori delle opere.
Il Bernardini per pubblicare le immagini sul sito doveva richiedere il consenso dei parodisti sempre che fossero noti e sempre che la foto riportasse i dati indicati dall'art. 90. Stessa, identica, procedura si doveva seguire nella pubblicazione del volume.

Al di là di questo caso, che presenta particolarità proprie, ogni qualvolta in cui all'opera altrui si aggiunge un proprio significativo apporto creativo si vien a realizzare un'opera comune. Che è qualcosa di distinto rispetto all'opera originale. Ai sensi dell'art. 10 della 633/41 infatti se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Ciascun autore può pertanto difendere il proprio diritto morale e l'opera non può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti gli autori. Nel caso in cui uno dei due autori rifiuti in maniera ingiustificata il proprio consenso, ci si può rivolgere all'autorità giudiziaria perché dia il consenso necessario (art. 10, comma 2). In caso di opera comune il termine dei vent'anni si computa sulla vita del coautore che muore per ultimo.

* Docente nel corso di Diritto dell'information technology, presso la Luiss Management - gmrinaldi@libero.it