Il diritto d'autore in Internet - 1
di Gian Marco Rinaldi* - 22.02.01
MP3, musica on line, MIDI
Uno studio statistico realizzato alcuni mesi orsono ha stabilito che fra le
prime tre parole più ricercate mediante i motori di ricerca c'era il termine
MP3. Con questa sigla, che sta per MPEG 1 Layer 3 (cioè terza versione
dello standard MPEG, Moving Picture Experts Group) si intende un file
audio, che, in forza di uno speciale algoritmo di compressione, riesce a
contenere un intero brano musicale in una quantità relativamente piccola di
byte utilizzati. In media una canzone di musica leggera di 4 minuti, in questo
formato, è grande all'incirca 4 megabyte, cioè notevolmente meno della
grandezza media delle canzoni nel formato normalmente presente sui CD (la cui
grandezza arriva fino a 12 volte quella degli MP3). Le minori dimensioni di
questi file sono dovute all'eliminazione di quella parte di byte che producono
suoni nelle frequenze non percepibili all'orecchio umano.
Di conseguenza la compressione determina una modesta diminuzione della qualità
dei brani che rimane vicina a quella tipica dei CD.
La mole relativamente piccola comporta la facilità di acquisire e duplicare
tali file e ne consente dunque lo scambio mediante la Rete. Di qui la nascita,
prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa, di siti concepiti espressamente
per la diffusione ed il prelievo di canzoni (per tutti: www.mp3.com);
tutto ciò, in origine, nel completo disinteresse di ogni normativa a tutela
della proprietà intellettuale delle opere musicali.
Il secondo passo è stato la nascita di programmi come Napster
, che stante una struttura parzialmente acefala, consente a tutti coloro che ne
sono in possesso di scaricare la musica, più o meno direttamente, fra di loro.
Il programma fa comunque capo ad un server centrale che ha la funzione di
mettere in contatto gli utenti fra di loro e di consentire la ricerca fra le
centinaia di migliaia di canzoni (nei momenti di maggior "traffico" si
arriva circa a due milioni di brani) che i vari utenti condividono fra di loro
(per un aggiornamento sulla vicenda di Napster vedi Napster chiude, anzi no.).
In realtà già da tempo sono presenti e diffusi in Rete programmi come Gnutella,
ToadNode ed altri, che permettono lo
scambio di MP3 in maniera diretta, senza alcun tipo di mediazione, fra tutti
coloro che li possiedono (il cosiddetto peer to peer). Pertanto, in forza
di questi sviluppi, sono crescenti le difficoltà, per le case discografiche e
le diverse associazioni a tutela dei diritti d'autore, di combattere il
fenomeno della condivisione di musica.
La domanda che a questo punto ci poniamo è se sia o meno lecito diffondere
musica su Internet e permetterne il prelievo, secondo la disciplina italiana.
Per rispondere è, ovviamente, necessario rifarsi alla normativa sul diritto d'autore.
All'art. 2, numero 2 della legge 22.4.1941 n.
633 (LDA), è previsto che la protezione ricomprenda le opere musicali.
Certamente, nel momento in cui taluno 'diffonde' della musica via Internet e
la rende dunque ascoltabile on line da un sito, incide, in particolare, sullo
specifico diritto di diffusione (art. 16)
che è esattamente uno dei diritti di utilizzazione economica che la legge
assegna all'autore del brano (o all'avente causa dei suoi diritti).
Il diritto di diffusione, infatti, è il diritto che si esplica se si fa uso
dei mezzi di comunicazione a distanza e comprende l'utilizzo di strumenti come
"il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi.". La formula di chiusura "mezzi analoghi" ci consente
di ritenere che Internet possa essere ricompreso nelle prescrizioni relative al
diritto in questione. Per diffusione, è necessario precisare che si intende il
far ascoltare la musica da un sito a chi è connesso allo stesso: altra cosa è
consentire il prelievo di musica dal proprio sito. Questo diritto sembra poter
essere ricondotto nella generica previsione di diritto di utilizzazione ex art.
12 comma 2 oppure ad un combinato fra il diritto di diffusione e quello di
riproduzione (ex art.13). Difatti quest'ultimo
consiste proprio nell'avere diritto alla moltiplicazione in copie dell'opera
e dunque nella sua fissazione su supporto materiale, che in questo caso sarebbe
- nella maggior parte dei casi - l'hard disk dell'utente.
.
Pertanto si può affermare che, se viene costruito un sito e mediante questo
viene reso possibile 'scaricare' della musica senza che gli autori abbiano
concesso le necessarie autorizzazioni, si può incorrere nelle sanzioni civili e
penali che prevede la legge, rispettivamente negli artt. 156
e ss. e 171 e ss. LDA. Dunque colui che
vede danneggiati i propri diritti può - mediante decreto del giudice -
interdirne la violazione e dunque nel caso in questione può ottenere la
rimozione dei file da scaricare. Inoltre colui che ha compiuto tale azione può
andare incontro ad una condanna in sede penale con il pagamento di una multa da
lire 100.000 a lire 4.000.000.
Se inoltre le suddette condotte vengono tenute per fini di lucro si può
cadere nei rigori dell'art.171-ter,
che, secondo la nuova formulazione punisce, nel punto b) colui che, per il
predetto fine, abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
A questo proposito va ricordata l'introduzione in via sperimentale da parte
della SIAE di una licenza multimediale. Coloro
che la sottoscrivono hanno diritto a 'riprodurre' nella banca dati del
provider utilizzato, le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE; hanno
diritto a 'diffondere' tali opere presso il pubblico di utenti Internet;
hanno infine il diritto di 'utilizzare' le opere musicali - ai sensi dell'art.12
- cioè di concedere le opere mediante prelievo agli utenti che intendono
scaricarle.
Perché la licenza sia concessa e perché le attività anzidette siano
praticabili va corrisposta una somma di denaro forfetaria (secondo varie
modalità) per il caricamento dei file e per la diffusione, e inoltre dei
pagamenti per ciascun brano in caso di offerta al pubblico dei file; con
differenziazioni di prezzo se la diffusione ed il prelievo avviene a titolo
gratuito od oneroso.
Restano salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani che vengono
tutelati in forza dell'impegno da parte del contraente ad indicare negli spazi
visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti
o esecutori di ogni opera musicale utilizzata.
Una nota merita la possibilità di utilizzare un'opera in formato MIDI.
Generalmente in questo formato vengono riprodotte le basi di determinati motivi
musicali e sovente è possibile scaricare tali basi da un sito ed utilizzarle
per il proprio sito o per immetterle in tastiere, sintetizzatori etc. A questo
proposito è opportuno ricordare che colui che da un brano intende ricavare una
versione MIDI deve essere per questo autorizzato dall'autore (sempre che il
brano non sia diventato di pubblico dominio) rientrando tale azione nel diritto
esclusivo dell'autore all'elaborazione della sua opera (art.18, comma 2).
I testi
La prima delle voci che l'art. 2 della legge sul diritto d'autore elenca
fra le opere protette riguarda le opere letterarie, drammatiche, scientifiche ,
didattiche, religiose in forma scritta ed orale. Dunque qualsiasi testo
originale, che abbia i requisiti minimi di creatività è protetto per ciò
solo, senza bisogno di ulteriori adempimenti.
Come è noto, è oggi possibile, per quanto riguarda opere letterarie o testi,
ricondurli dalla carta ad un formato digitale. Per fare ciò è sufficiente
avere uno scanner ed un programma di OCR (Optical Character Recognition),
che consente al computer di riconoscere i caratteri (cioè non considerarli meri
segni neri su sfondo bianco, ma lettere o numeri) e riprodurli in un qualsiasi
programma per la scrittura di testi. Ciò consentirebbe dunque a chiunque di
riprodurre su un sito interi libri, magari appena pubblicati, e renderli anche
'scaricabili' dal sito stesso. In realtà, se si facesse tale genere di
operazioni si potrebbe incorrere, una volta scoperti, oltre che nella rimozione
dei testi, nelle sanzioni penali previste dall'art.171 della 633/41 che
prevede una multa da lire 100.000 a 4.000.000.
Ma è perfettamente legittimo effettuare tale genere di riproduzione di opere
letterarie allorché siano trascorsi 70 anni (per la precisione: al termine del
settantesimo anno) dalla morte dell'autore. Tant'è vero che vi sono in Rete
molti siti (fra gli altri Liber liber)
che riportano poesie ad esempio di Pascoli, di Alfieri, l'intera Divina
Commedia o le opere del Manzoni, ma non vi sono molti siti, personalmente non ne
conosco nessuno, che riproducono, ad esempio, le opere di Pasolini o Moravia. Se
intendessero farlo, dovrebbero avere il consenso degli eredi o delle case
editrici che detengono i relativi diritti.
Da ricordare invece - per quanto riguarda articoli di attualità, di carattere
economico, politico, religioso, pubblicati in riviste o giornali - che essi
possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, a meno che
non vi sia stata esplicita riserva. È d'obbligo però indicare la rivista o
il giornale da cui sono tratti, la data ed il numero della rivista o giornale ed
il nome dell'autore se l'articolo è firmato.
Questa norma è di particolare rilievo in Rete laddove sussistono siti di
informazione che, senza nessun lavoro di stesura di articoli propri,
costituiscono nient'altro che una raccolta di articoli altrui, riuscendo in
siffatta maniera ad offrire un'informazione varia e completa.
In caso di utilizzazione sistematica ad esempio degli articoli di un medesimo
giornale è evidente che potrebbero comunque sorgere dei problemi sotto il
profilo della concorrenza sleale, ai sensi, sia della stessa LDA (art.
102), sia del codice civile (art. 2598).
Molti siti in rete propongono i testi delle canzoni (esempio di un sito
americano: www.olga.net):
è ovvio che anche in questo caso si configura una violazione del diritto di
autore. Il testo, come la musica, è parte integrante di una canzone e come tale
riceve tutela dalla legge anche separatamente dalle note.
Per quanto riguarda le e-mail, esse possono rientrare nella previsioni della
LDA. in materia di corrispondenza epistolare (art.
93). In forza di queste si ricorda che laddove le e-mail abbiano
"carattere confidenziale" o si riferiscano alla intimità della vita
privata, non possono essere pubblicate, riprodotte od portate alla conoscenza
del pubblico, in qualunque modo, senza il consenso dell'autore ed anche del
destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso
di chi è in vita tra questi, in ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli e
sorelle, ascendenti e discendenti fino al quarto grado.
È importante ricordare che la tutela sarà possibile sempre che la paternità
delle e-mail sia certa. Se al contrario si entrasse in possesso di e-mail di cui
l'autore è ignoto, se ne potrà liberamente fare uso. Il requisito dell'imputabilità
in caso di utilizzo della firma digitale, anche per le e-mail, sarebbe
assicurato.
A taluni è parso opportuno operare una distinzione per quanto riguarda
invece i contenuti dei messaggi dei newsgroup. L'argomento ha un qualche
rilievo in considerazione del fatto che esistono newsgroup in cui gli iscritti
inviano, per farli conoscere agli altri utenti, loro scritti, novelle, poesie,
racconti etc. Si è affermato al proposito, che, essendo i messaggi di pubblico
dominio, non potrebbe invocarsi la tutela relativa ai testi scritti. Tale
orientamento non appare condivisibile perché sta comunque all'autore
rinunciare, se lo ritiene, a far valere i propri diritti sulle sue opere. In
caso contrario, purché sia chiara la paternità, egli potrà certamente
invocare in caso di violazione dei suoi diritti la tutela che la legge gli
accorda.
Pagine web, banche dati , opere multimediali
Con opera multimediale si intende generalmente un prodotto che in sé
contiene o può contenere parti di testo, di musica, di immagini, di audio od
anche filmati video. Basti pensare alle opere enciclopediche su CD-Rom, ma in
realtà in questa definizione possono rientrare gli stessi siti, e dunque le
pagine web, che in molti casi riuniscono in sé più elementi, da quelli
grafici, ai testi e talvolta anche musiche ed immagini in movimento.
In Italia una parte della dottrina (NIVARRA, Le opere multimediali su
Internet, in AIDA, 1996) tende a pensare che queste opere possano rientrare
nella disciplina recentemente prevista per le banche dati, che come sappiamo
hanno ricevuto specifica regolamentazione, prima con la direttiva 96/9/CE dell'11.3.1996
e poi con il DLgs169/99. Per banca dati, in
base all'art. 2 del citato decreto si intende: . raccolte di opere, dati
o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Nel
proseguo dell'articolo si specifica che: La tutela delle banche di dati non
si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto.
In direzione diversa vanno coloro che ritengono che un'opera multimediale
possa invece generalmente rientrare nella definizione di opera collettiva (CHIMIENTI,
Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Milano, 2000).
Con quest'ultima nozione si intende, in base all'art.
3 LDA, le opere .costituite dalla riunione di opere o di parti di opere
che hanno carattere di creazione autonoma, come risultante della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
In quanto tale, pertanto, l'opera riceve una tutela relativa al diritto
morale che spetta in base all'art. 7 all'autore
"dell'insieme"; cioè colui che ha organizzato e diretto la
creazione dell'opera stessa, restando peraltro a ciascun autore (salvo patto
contrario) il diritto a vedere il proprio nome apposto sulla sua parte (art.
40). Per quanto riguarda il diritto di utilizzazione economica esso - in
base all'art. 38 - spetta , salvo
patto in contrario, all'editore dell'opera, pur senza pregiudizio del
diritto morale che spetta comunque all'organizzatore o direttore della
creazione. Inoltre i vari autori possono estrarre i loro articoli o parti
indicando sempre l'opera collettiva di derivazione e la data di pubblicazione
(art. 42).
Ciò che è possibile dedurre dalle diverse nozioni qui fornite in tema di
banche dati ed opere collettive è che mentre nella tutela della banca dati l'oggetto
della stessa è l'ordine, l'organizzazione, la sistemazione ed inoltre la
possibilità ed il metodo di consultazione di una serie di dati o contenuti,
nelle opere collettive ciò che alla legge interessa è, non, in senso lato, un
"metodo", una procedura di consultazione, ma un'opera vera e
propria, una creazione originale, che è la risultante di numerosi apporti.
Le opere multimediali (pertanto anche le pagine web), sembrano rientrare meglio
nella nozione di opera collettiva, a meno che, e ciò non può che essere
valutato caso per caso, la loro essenza e ragione di esistere non sia la
creazione di un sistema d'organizzazione di dati, nel qual caso va applicata
la diversa disciplina delle banche dati; ovviamente i due caratteri possono
coesistere.
Le opere multimediali generalmente riuniscono più opere originarie nonché
un software che è poi in grado di gestire le diverse parti organizzandole e
coordinandole fra loro. Ciò comporta che per arrivare alla legittima creazione
di un'opera multimediale, i vari autori e l'autore del software dovranno
autorizzare l'autore dell'opera multimediale a riprodurre l'opera (art.
13), talvolta a trascriverla (art. 14),
nonché a modificarla, elaborarla, trasformarla secondo le esigenza dell'opera
multimediale (art. 18) (CHIMIENTI, op. cit.).
Ugualmente nella creazione delle pagine web, specie le più elaborate, vi
saranno generalmente alcuni autori che provvedono alla redazione dei testi ed
altri autori addetti alla organizzazione e presentazione grafica delle stesse da
una parte ed inoltre altri con specifiche competenze informatiche che sono in
grado di realizzare praticamente il sito. Ovviamente al di là dei consueti
accordi interni intercorrenti fra i diversi soggetti a ciascuno spetteranno
specifici diritti sopra la propria parte di opera collettiva.
Ciò comporta anche che ricopiare una pagina web e riprodurla altrove sotto
altro domain name senza il permesso del titolare del sito, che è magari
il redattore dei testi, nonché dell'autore della impostazione grafica e (se
ancora titolari dei diritti) dei creatori materiali del sito, configura
violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi soggetti. L'autorizzazione
andrà pertanto richiesta a ciascuno e non semplicemente al titolare del sito.
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