La tassa sui supporti: e se fosse
incostituzionale?
Un lettore - 12.09.02
Forse può essere utile, accanto alle considerazioni giuridiche, anche il
punto di vista di un non addetto ai lavori, per capire come certe leggi siano
difficili da accettare. Ecco un messaggio inviato da un lettore di InterLex ,che
certo non è un giurista, ma che conosce bene gli strumenti di oggi.
Ho letto per caso lo schema
del decreto "Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione".
Devo dire che dopo una prima lettura, sono molto
perplesso!
Innanzitutto mi chiedo se l'applicazione di tasse superiori al prezzo del
prodotto non causino effetti collaterali. Mi spiego meglio: un CD oggi ha un
costo - se acquistato in quantità - di 40 o 50 centesimi. L'applicazione di una
tassa che può superare del doppio detto prezzo potrebbe costituire fonte di
lucro per la malavita, per esempio per contrabbandieri?
Pensiamo a cosa succede a un utilizzatore casalingo
di questo tipo di supporti dati. Oggi è abituato ad acquistare i CD vergini nel
supermercato sotto casa a 70/80 centesimi l'uno. Con l'entrata in vigore di
questo decreto potrebbe trovarsi un prezzo doppio rispetto quello attuale... e
un prezzo pari a quello attuale da un qualsiasi abusivo sulla strada che
vedrebbe immediatamente aprirsi a lui nuove prospettive di reddito e differenti
(credo minori) sanzioni. Continuando a prendere come esempio uno di quegli
abusivi che oggi vendono CD duplicati o contraffatti, oggi, secondo la legge
633/41 e le modifiche introdotte dalla L. 248/2000 se trovato in possesso di 50
o più pezzi, può essere arrestato. Sebbene con i CD vergini avrebbe un utile
per pezzo inferiore, penso che anche se ne avesse con se mille, non rischierebbe
l'arresto. Credo infatti che il suo "nuovo" reato, sarebbe solo un
illecito civile e non più penale.
Un altro aspetto di questo decreto che mi lascia un
po' perplesso, è che dopo una prima lettura non trovo alcun riferimento
all'applicazione di tasse, per esempio, sulle pellicole fotografiche. Ciò mi
pare assurdo e in contrasto con quanto invece relativo ai supporti dati. Come i
programmi e le canzoni, anche le fotografie possono essere duplicate; anche il
diritto d'autore sulle fotografie dovrebbe essere ugualmente tutelato. E quale
miglior modo di riprodurre una fotografia se non mediante pellicola? In fin dei
conti si parla sempre di duplicato! Forse i fotografi non sono così importanti?
Ma non basta! Perché non si parla di mettere tasse
anche sulle lastre tipografiche? Sui quadri serigrafici? Sui cliché per la
stampa offset? Sulle fotocopiatrici? Sulle stampanti? Sui plotter? Sulle
fotounità? Tutti questi sono prodotti che possono concorrere nella creazione di
duplicati di opere coperte da diritto d'autore.
Non dimentichiamo allora anche gli scanner, le
fotocamere digitali, le macchine fotografiche tradizionali. E visto che anche
oggetti fisici, come per esempio un cavatappi, possono essere coperti da diritto
d'autore (nel caso del cavatappi, ve ne sono anche di firmati da illustri
Architetti!) allora è giusto tassare anche gli scanner tridimensionali, le
frese, i torni, le macchine utensili in generale ... e non dimentichiamo la
sabbia degli stampi usati in fonderia!
Poi, siccome è anche possibile vedere un oggetto
oggi e disegnarlo quindi riprodurlo in futuro, allora perché non tassare il
senso della vista, la matita e la carta con cui si disegna il prodotto e tutti
gli attrezzi usati poi per riprodurlo?
Quindi, se sembra sciocco e illogico tassare queste cose, perché tassare i
supporti informatici?
L'art. 68 della L. 633/41 modificata dalla L. 248/2000, recita: "I
responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio
ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un
compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le
stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel
primo periodo del presente comma".
Nel testo del decreto, mi pare detta parte resti
invariata. A rigor di logica, la riproduzione legale di un'opera coperta dal
diritto d'autore, quale per es. la duplicazione da parte di un privato di un CD
musicale da lui acquistato, dovrebbe sottostare a una normativa simile a quella
vigente ora per i libri.
O forse sbaglio?
Il tassare per prevenire qualcosa di non certo
(ovvero la possibilità che un supporto sia usato a fini illeciti o al fine di
lecita duplicazione) può essere anticostituzionale?
Se questo principio fosse costituzionale, possiamo aspettarci un decreto legge
che prevede che chiunque possieda un arma debba essere incarcerato a scopo
preventivo perché con quell'arma potrebbe commettere un omicidio?
In caso di pubblicazione di questo messaggio, vi pregherei di non pubblicare i
miei dati.
(Messaggio firmato) |