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 Firma digitale

Chi può leggere un documento informatico?
28.06.01

Si potrebbe riempire un libro con le superficialità interpretative, i malintesi, i veri e propri errori che da quattro anni a questa parte compaiono su libri e giornali, o sono esposti in dotti convegni, a proposito della firma digitale. Un esempio è quello relativo all'articolo 5, comma 2, del DPR 513/97, che viene regolarmente letto come riferito a un documento informatico sprovvisto di firma digitale, dimenticando (fra l'altro) che tutta la normativa emanata in attuazione della delega dell'art. 15, comma 2, della legge 59/97 non può riferirsi che al documento informatico "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge" (vedi Il valore probatorio del documento informatico).

Un altro equivoco molto diffuso è relativo alla presunta "segretezza" del documento informatico, che alcuni ritengono sia cifrato e quindi leggibile solo dal destinatario, evidentemente perché non ne hanno mai visto uno. Si legge, da ultimo, su Affari & finanza del 25 scorso (pag. 4) che "il documento informatico... in quanto criptato, non ha una circolazione autonoma e svincolata dall'originario emittente".

Qui di seguito c'è il testo che state leggendo: è munito di firma digitale ma, come chiunque può constatare, è perfettamente leggibile da chiunque, non è "criptato" (rectius: "cifrato")...

(M.C.)

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Chi può leggere un documento informatico?
28.06.01
Si potrebbe riempire un libro con le superficialità interpretative, i malintesi, i veri e propri errori che da quattro anni a questa parte compaiono su libri e giornali, o sono esposti in dotti convegni, a proposito della firma digitale. Un esempio è quello relativo all'articolo 5, comma 2, del DPR 513/97, che viene regolarmente letto come riferito a un documento informatico sprovvisto di firma digitale, dimenticando anche che tutta la normativa emanata in attuazione della delega dell'art. 15, comma 2, della legge 59/97 non può riferirsi che al documento informatico "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge" (vedi Il valore probatorio del documento informatico).
Un altro equivoco molto diffuso è relativo alla presunta "segretezza" del documento informatico, che alcuni ritengono sia cifrato e quindi leggibile solo dal destinatario, evidentemente perché non ne hanno mai visto uno. Si legge, da ultimo, in un articolo su Affari & finanza del 25 scorso (pag. 4) che "il documento informatico... in quanto criptato, non ha una circolazione autonoma e svincolata dall'originario emittente".
Qui di seguito c'è il testo che state leggendo: è munito di firma digitale ma, come chiunque può constatare, è perfettamente leggibile da chiunque, non è "criptato" (rectius: "cifrato")...
(M.C.)

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