di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone -
01.02.01
Il regolamento sull'uso del documento
informatico nei processi, approvato dal Governo pochi giorni fa, porta in primo
piano un punto centrale della normativa sulla firma digitale, sul valore e
l'efficacia legale del documento informatico sul piano civilistico. Può quindi
essere utile rivedere alcuni aspetti essenziali della materia.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del DPR 513/97 sono
i pilastri che sostengono tutto l'edificio:
Art. 2 - Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
Per motivi che vedremo tra un attimo, è necessario considerare con
particolare attenzione la condizione "se conformi alle disposizioni del
presente regolamento": la prima di queste disposizioni è contenuta nel
primo comma dell'articolo successivo:
Art. 3 - Requisiti del documento informatico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
Queste "regole tecniche" sono state emanate con il DPCM
8 febbraio 1999 e riguardano esclusivamente quella che la direttiva 1999/93/CE
definisce "firma elettronica sicura". In nessun punto dell'ordinamento
giuridico attuale ci sono previsioni relative a tipi diversi di firma
elettronica.
Con l'articolo seguente il legislatore ha posto la prima equivalenza tra il
documento tradizionale e il documento informatico:
Art. 4 - Forma scritta
1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Da quanto abbiamo visto fino a questo punto, è evidente che i
"requisiti previsti dal presente regolamento" sono quelli del
precedente articolo 3, cioè le regole tecniche, che si riferiscono alla firma
digitale sicura.
Nell'articolo successivo si completa l'equiparazione tra il vecchio e il nuovo:
Art. 5 - Efficacia probatoria del documento informatico
1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice
civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Si pone subito il problema di capire le ragioni e le conseguenze la
differenza tra il "sottoscritto con firma digitale" del primo comma e
il "munito dei requisiti previsti dal presente regolamento". Ma, prima
di rispondere, è bene rileggere gli articoli 2702 e 2712 del codice civile,
richiamati dalle norme in esame (il discorso vale anche per il 2714):
2072. Efficacia della scrittura privata. - La scrittura privata
fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata legalmente come
riconosciuta.
2712. Riproduzioni meccaniche. - Le riproduzioni fotografiche o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel codice civile la differenza tra scrittura privata e rappresentazioni
meccanica è evidente: la prima è un documento scritto munito di firma
autografa, la seconda è qualsiasi rappresentazione materiale. Partendo da
questa premessa, da parte di diversi commentatori è stata data
un'interpretazione aberrante dell'articolo 5 del Regolamento: il primo comma si
riferirebbe alla firma digitale "avanzata" (o "sicura"),
come definita dalla direttiva 1999/93/CE, il secondo alla firma
"libera", cioè, sempre secondo la direttiva, a quella non certificata
da un certificatore accreditato, non generata da un dispositivo per la firma
sicura e via discorrendo.
Nessun dubbio che l'articolo 10, richiamato dal primo comma, riguardi la firma
digitale sicura, ma anche i "requisiti previsti dal presente
regolamento" del comma 2 consistono nella presenza della firma digitale
sicura, per il motivo già visto: il requisito fondamentale è quello
dell'articolo 3, non a caso intitolato "Requisiti del documento
informatico", perché le regole tecniche ivi previste disciplinano solo il
documento informatico munito di firma digitale sicura e non prevedono alcun
altro tipo di sottoscrizione.
Dunque le due qualità "sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 10", e "munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento" sono del tutto equivalenti.
Ma allora, perché il legislatore ha usato due diverse formulazioni? La
risposta è semplice: si tratta di un banale errore di coordinamento del testo,
dovuto da una parte alla difficoltà di scrivere norme così innovative e prive
di qualsiasi riferimento precedente, dall'altra alla preoccupazione della
commissione dell'AIPA di completare il lavoro nel termine prescritto dalla
delega legislativa.
Infatti, con il testo unico sulla documentazione
amministrativa, che ha coordinato la normativa sulla firma digitale, il
legislatore ha messo le cose a posto, accorpando gli articoli 4 e 5 del DPR 513
e uniformando le definizioni:
[TU] Articolo 10. Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le
pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4,
soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai
sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
Le differenze rispetto al DPR 513/97 sono notevoli, ma solo sul piano
letterale, non su quello della sostanza. Infatti il comma 1 dell'articolo 5 del
Regolamento è esattamente ripreso nel comma 3, mentre il comma 2 dell'articolo
5 e l'intero articolo 4 del Regolamento sono compresi nel comma 1. Ma ora la
condizione è identica: "sottoscritto con firma digitale". Non potendo
il TU innovare la normativa preesistente, la nuova formulazione costituisce
un'incontrovertibile interpretazione autentica delle disposizioni del
Regolamento.
L'inciso "redatto in conformità delle regole tecniche." è in
funzione del contesto del TU, che disciplina l'intero settore della
documentazione amministrativa.
Il differente valore probatorio
Chiarito questo punto essenziale, vediamo la sostanza delle due previsioni di
efficacia probatoria del documento informatico. Stabilito che, sia caso del
primo, sia nel caso del secondo comma dell'articolo 10 del TU, si tratta di
documenti informatici provvisti di firma digitale sicura, quando si applica
l'una o l'altra previsione?
La risposta, in prima battuta, è abbastanza semplice. Quando l'evidenza
informatica alla quale è apposta o associata la firma digitale, ha natura
testuale, cioè quando si tratta di uno "scritto" che contiene una
manifestazione di volontà, una dichiarazione di scienza o altro, è evidente
l'equivalenza con la scrittura privata. Quindi il valore probatorio è quello
dell'articolo 2702 cc e il documento "fa piena prova, fino a querela di
falso", con le conseguenze processuali stabilite dagli artt. 214 e ss. e
221 e ss. del codice di procedura civile.
Ma un'evidenza informatica può rappresentare qualsiasi altra cosa, come
un'immagine, o un suono, o può essere generata automaticamente da un computer
(per esempio un file LOG che registra le operazioni compiute dagli utenti di una
determinata macchina). Se questa sequenza di bit è provvista di firma digitale
sicura, ai sensi del Regolamento, ha il valore probatorio previsto dall'articolo
2712 cc, con tutte le conseguenze processuali derivanti dall'eventuale
disconoscimento della parte contro la quale il documento stesso è opposto.
E' comprensibile che il legislatore abbia voluto limitare l'equiparazione
alla riproduzione meccanica ex art. 2712 della sola evidenza informatica
munita di firma digitale sicura, escludendo quindi ogni sequenza di bit che non
sia validata da una firma digitale sicura. La causa di questa limitazione non
può che risiedere nella estrema facilità con la quale si può alterare
qualsiasi rappresentazione digitale.
Tuttavia, se si accetta questa spiegazione, sorgono alcune difficoltà piuttosto
serie.
In primo luogo è difficile rinunciare a priori all'equiparazione di una
sequenza di bit a una rappresentazione meccanica. Si può fare l'esempio di una
pagina web registrata su dischetto e prodotta come prova in una causa per
diffamazione. Sul piano sostanziale non può non essere considerata come una
rappresentazione meccanica, e in ogni caso il suo valore di prova non può
essere sottratto al libero convincimento del giudice. Questi dovrà infatti
valutare la possibilità che la registrazione sia stata alterata ed
eventualmente ordinare una perizia.
La sostanza non cambia se alla riproduzione della pagina è associata una firma
digitale, sicura o "leggera" che sia, diversa da quella del convenuto,
perché il querelante potrebbe aver alterato il file prima di apporre la propria
firma.
Ma c'è un aspetto paradossale: se dello stesso file si produce una stampa su
carta, questa avrebbe l'efficacia probatoria della riproduzione meccanica!
La questione dovrebbe essere risolta con l'ormai prossima emanazione delle
norme per l'accoglimento della direttiva 1999/93/CE. Essa prevede espressamente:
Articolo 5 - Effetti giuridici delle firme elettroniche
2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia
considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio
unicamente a causa del fatto che è
- in forma elettronica, o
- non basata su un certificato qualificato, o
- non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di
servizi di certificazione accreditato, ovvero
- non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
Si deve valutare se l'esplicita previsione del valore probatorio della firma
sicura ai sensi dell'articolo 2712 cc. non sia in contrasto con il divieto
comunitario di considerare inefficace come prova in giudizio anche la firma
"leggera".