Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici
e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti
(G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale)
Relazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 (Definizioni)
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "documento informatico": la rappresentazione informatica del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del
documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico
facilmente trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai sensi
del codice civile e del codice di procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e
telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e
di procedura;
f) "sistema informatico civile": è il sottoinsieme delle risorse del
dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il
processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il gestore
indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle
informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso
disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto dagli
articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513.
Art. 2 (Campo di applicazione)
1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del
processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente
regolamento.
2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti
informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico
civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente
regolamento.
Art. 3 (Sistema informatico civile)
1. Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i
difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività
rispettivamente consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico
civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali
giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative
relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici,
conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Art. 4 (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente
previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al
comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto
cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La
copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le
modalità di cui agli articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la
sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è
sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul
documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Art. 5 (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui
è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle
dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al
comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo,
sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia
informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le
modalità di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 6 (Comunicazioni e notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione
degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con
firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso
il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai
sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via
telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica
con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via
telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su
supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a
notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico,
nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via
telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione
attestata dalla sua firma digitale.
Art. 7 (Indirizzo elettronico)
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo
6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal
medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del
comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice
l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini
professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo
elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al
momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di
certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel
certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente
dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli
uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in
via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
Art. 8 (Attestazione temporale)
1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta
dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione
temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e
dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene
luogo della suddetta procedura di validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati dal
notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità
tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 9 (Costituzione in giudizio e deposito)
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in
giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti
probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti
probatori su supporto cartaceo.
Art. 10 (Procura alle liti)
1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il
difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica
della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante
sottoscrizione con firma digitale.
Art. 11 (Iscrizione a ruolo)
1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica
come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta in
modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 12 (Fascicolo informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le
copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al
comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle
parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o
comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico
delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che
l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
Art. 13 (Formazione del fascicolo informatico)
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo
cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di
attuazione del codice di procedura civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati
solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta
consultazione degli atti e dei documenti informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente
alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite
sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio
e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa l'estrazione
della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto
cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della
cancelleria, quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli
indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero
delle pagine da copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero
delle pagine è periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della
copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto
cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico.
6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via
telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria
appone al fascicolo informatico la firma digitale.
Art. 14 (Produzione degli atti e dei documenti probatori
su supporto informatico)
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo
la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per via
telematica, anche mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che
li contiene. Il supporto informatico deve essere compatibile con i tipi e i
modelli stabiliti al riguardo dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve
contenere anche il relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore
con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo
informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione di
cui al comma 2.
Art. 15 (Deposito della relazione del C.T.U.)
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile
può essere depositata per via telematica come documento informatico
sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni
delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati
prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati dal
consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza
successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati
contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione o
parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli definiti con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 16 (Trasmissione dei fascicoli)
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e
grado, anche per via telematica con particolari modalità, stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità,
l'autenticità e la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a
controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia
presente nel fascicolo informatico.
Art. 17 (Trasmissione della sentenza)
1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della
sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale, è effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione
del codice di procedura civile, con particolari modalità stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità,
l'autenticità e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo
133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la
propria firma digitale.
Art. 18 (Informatizzazione del processo amministrativo e
contabile)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle Sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico
della giustizia amministrativa e contabile. I decreti sono adottati entro il
termine di cui all'articolo 19, comma 2.
Art.19 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti
a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato
entro il 30 ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. |