1. Con il presente regolamento si intende dettare
una disciplina più analitica rispetto a quanto previsto in generale dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), in modo da rendere più funzionale, nelle
attività strumentali del processo civile, l'uso di strumenti informatici e
telematici, anche a seguito delle più recenti innovazioni tecnologiche e
applicative.
I presupposti normativi e tecnici di tale
iniziativa possono rinvenirsi inizialmente nella legge 23 ottobre 1992, n. 421,
che, all'articolo 2, comma 1, lett. mm), ha previsto in generale il
"completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche".
In seguito con il decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, all'articolo 3, è stato affermato il principio secondo cui tutte
le pubbliche amministrazioni agiscono "di norma" attraverso "i
sistemi informativi automatizzati"; e all'articolo 16, comma 8, è stata
quindi prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi per
l'individuazione di "particolari modalità di applicazione" del
decreto legislativo medesimo "in relazione all'Amministrazione della
giustizia".
Infine con l'entrata in vigore della normativa
sulla firma digitale, e segnatamente dell'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59 - che ha delegificato la materia - e del successivo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha
acquistato efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile, e la trasmissione dei documenti con
strumenti informatici è stata definitivamente considerata valida e rilevante
a tutti gli effetti di legge.
Più in particolare è già parte
dell'ordinamento il principio secondo cui "la trasmissione del documento
informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti
dalla legge" (cfr. articolo 12, comma 3, del d.P.R. 513/1997). E, come si
è detto, l'Amministrazione della giustizia è stata espressamente menzionata
dalla legge tra i soggetti pubblici destinatari dell'uso dei sistemi informativi
automatizzati (cfr. citato articolo 16, comma 8, il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39).
Con il presente regolamento si intende quindi
dettare - in una materia non più coperta da riserva di legge - delle norme
più specifiche in tema di formazione e trasmissione di documenti informatici
con particolare riferimento al processo civile, allo scopo di definire anche nel
dettaglio i principi generali già affermati dal d.P.R. 513/1997, in tema di
formazione, archiviazione e la trasmissione (e notificazione) di documenti con
strumenti informatici e telematici .
Nel processo civile l'apposizione della firma
digitale del cancelliere e, a seconda dei casi, del giudice stesso, con le
cautele e le garanzie assicurate da un decreto ministeriale recante modalità
tecnico-operative, oltre che da un autonomo sistema informatico
("sistema informatico civile"), accessibile da terzi solo in casi
specifici, dovrebbe consentire la fattibilità di una tale operazione, in
termini di efficacia e sicurezza.
Infatti tenendo presente terminologia e istituti
giuridici presenti nel citato decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, si è quindi proceduto a prendere come parametro di
validità degli atti del processo il "documento informatico sottoscritto
con firma digitale" (cfr. art.5, comma 1, del d.P.R. n. 513 del 1997).
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine "l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi" (cfr. art. 16, comma 3, d.P.R. n. 513 del 1997).
Inoltre tutte le operazioni di archiviazione e trasmissione di dati dovrebbero
avvenire nell'ambito del "sistema informatico civile", con
l'importante eccezione delle comunicazioni e notificazioni (eseguibili anche
tramite Internet) - cfr. articoli 2, comma 2, e 6, comma 1 -.
Le disposizioni relative all'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo si propongono l'obiettivo di creare un
sistema valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza
incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti,
termini, contenuto di atti, produzioni ecc.). In altri termini l'attività
informatica o telematica disciplinata dal presente regolamento si affianca, come
modalità alternativa per le parti, a quella ordinaria su sopporto
"cartaceo" - oltre che in forza del principio generale di libertà
delle forme di cui all'articolo 121 del codice di procedura civile - in
forza della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici e
telematici (come sopra detto, "a tutti gli effetti di legge") a
quelli tradizionali.
L'idea di dettare norme più specifiche circa
l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo civile
muove dalla convinzione che tali mezzi possano agevolare, in termini di
rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità del
sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione e
notificazione di atti, trasmissione del fascicolo).
2. In linea con tale impostazione, che trova
nella legislazione vigente precisi punti di riferimento, deve osservarsi che il
presente regolamento non comporta, come è ovvio, nuovi oneri, giacché la
copertura finanziaria è già stata prevista e approvata in base alla richiamata
legislazione vigente.
Infatti la spesa relativa al progetto sul cd.
processo telematico è già stata quantificata, nel Piano Triennale 2000/2002,
approvato dall'AIPA, nella misura di L. 13.000.000.000 per l'anno 2000 , di L.
24.000.000.000 per il triennio 2001/2003.
In considerazione della spinta acceleratoria
derivante dall'emanazione del presente regolamento, si chiederà, in sede di
presentazione del Piano triennale 2001/2003 all'AIPA, che una parte delle somme
destinate all'anno 2002 vengano anticipate, ottenendo una previsione di spesa,
per l'anno 2001, pari a L. 9.000.000.000.
Inoltre si fa presente che per quanto attiene
alla firma digitale e quindi all'identificazione sicura del personale di
magistratura e del personale amministrativo è già in corso un altro progetto
nel piano triennale 2000/2002, il cui costo nel triennio è stimato in L.
12.163.000.000.
Infine si segnala che comunque i progetti
(contenuti nel Piano Triennale 2000/2002, di seguito elencati con la stima di
costi) relativi alla informatizzazione dei registri e alla gestione del
fascicolo elettronico (Polis), prevedono al loro interno attività di supporto
alla realizzazione del processo telematico.
3. Sono state apportate alcune modifiche al testo
originario in accoglimento delle osservazioni dell'AIPA. Va specificato al
riguardo che le osservazioni sull'articolo 13 formulate dall'AIPA sono state
sostanzialmente accolte e recepite, per esigenze sistematiche e con norma più
generale, nell'articolo 3, comma 3.
All'esito di una riunione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla presenza anche dei rappresentanti dell'AIPA e del
Garante per la protezione dei dati personali si è chiarito che il decreto
ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, avrà per oggetto "regole
tecnico-operative" (sostituendosi in tal senso l'originaria espressione
"modalità operative") e dovrà essere adottato previo parere
dell'AIPA.
In ordine ai rilievi del Garante per la
protezione dei dati personali si è convenuto di espungere la parola
"sicurezza" dal testo dell'articolo 3, comma 3, in modo che sia più
chiaro che l'emanando decreto sulle regole tecnico-operative (di natura non
regolamentare) non potrà avere alcuna incidenza sul vigente regolamento sulle
misure minime di sicurezza in tema di protezione dei dati personali (d.P.R. 14
settembre 1999, n. 318). Quanto alla indicata necessità di un riferimento ad un
prossimo codice deontologico da parte dei liberi professionisti ovvero a
autorizzazioni generali del Garante si è avuto modo di osservare che la
specificità del presente regolamento rende inopportuno l'inserimento di
principi, regole o codici deontologici che in quanto tali debbono valere, mutatis
mutandis, anche per l'attività off line e senza che, per ciò
stesso, l'assenza di tale riferimento stia a significare l'inapplicabilità di
tali regole generali.
Secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato
nel parere interlocutorio, si è provveduto ad inserire - su proposta del
Dipartimento della funzione pubblica - una norma (il nuovo articolo 18)
contenente l'applicabilità della disciplina del regolamento anche ai
procedimenti amministrativi e contabili.
Si è inoltre provveduto alla verifica del testo
alla luce delle disposizioni dell'emanando testo unico sulla documentazione
amministrativa (nel testo che segue si è comunque dato atto, per maggior
chiarezza, dei riferimenti alle disposizioni dell'emanando testo unico,
riportati tra parentesi in neretto).
Infine non è sembrato utile, in concreto,
accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato circa una anticipata
operatività di alcune disposizioni - segnatamente gli articoli 6 e 7 -,
giacché anche le suddette disposizioni presuppongono, invero, che il sistema
informatico civile sia pienamente in funzione (e quindi che: sia stato adottato
il decreto sulle regole tecnico-operative; le cancellerie, le segreterie e gli
ufficiali giudiziari siano dotate dei relativi strumenti; gli ordini
professionali abbiano messo a disposizione gli indirizzi elettronici come
previsto dall'articolo 7).
Sono da ultimo stati accolti i suggerimenti del
Consiglio di Stato nel parere definitivo del 4 dicembre 2000.
4. Articolo 1. Passando ad illustrare le
singole disposizioni può rilevarsi come con l'articolo 1 si diano le
definizioni di istituti e concetti tenuti presenti nel regolamento, la gran
parte dei quali è mutuata dal d.P.R. 513 del 1997 (cfr.
gli articoli 1, comma 1, lettera b), 17, comma 2, 22, comma 1, lettera h) e
lettera i), 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica .,
di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 2. Nell'articolo
2 si ribadisce, specificamente per il processo civile, il principio generale
dell'ammissibilità della formazione, comunicazione e notificazione di atti
mediante documenti informatici.
Nel secondo comma dell'articolo 2 si prevede che,
salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1 (comunicazioni e notifiche
all'indirizzo elettronico dichiarato), l'attività di trasmissione per via
telematica è effettuata attraverso il "sistema informatico civile",
definito nell'articolo 1 come "il sottoinsieme delle risorse del dominio
giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo
civile", e regolato più specificamente dall'articolo 3.
Nel terzo comma dell'articolo 2 si richiama la
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, del quale il presente decreto costituisce un'integrazione.
Articolo 3. Nell'articolo
3 si disciplinano le caratteristiche del "sistema informatico civile";
a tale sistema potranno accedere, come specificato nel comma 2, oltre al
personale dell'amministrazione della giustizia (come si ricava, all'evidenza,
dalla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), anche i difensori
delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività di rispettiva competenza
stabilite nel regolamento stesso.
Con il comma 3 si prevede il decreto ministeriale
di individuazione delle modalità tecnico-operative per il funzionamento e la
gestione del sistema stesso. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei
documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2,
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (cfr.
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica ., di approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
Articolo 4. Con
l'articolo 4 si ribadisce in generale l'ammissibilità della redazione di tutti
gli atti e i provvedimenti del processo - ivi compresi i provvedimenti del
giudice (sentenze, ordinanze e decreti) - mediante la forma elettronica, e cioè
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ciò costituisce una
specificazione del principio generale della libertà delle forme (art. 121
c.p.c.) e al tempo stesso ribadisce la validità, anche nel processo civile, di
quanto stabilito in generale nel d.P.R. n. 513 del 1997 sui documenti
informatici.
Inoltre si introducono regole di raccordo tra le
nuove disposizioni e la disciplina tradizionale degli atti processuali: in
particolare, a cura della cancelleria, ogni atto redatto nella forma cartacea
sarà trasformato in copia informatica, e ciò ai fini dell'inserimento della
copia elettronica nel fascicolo informatico.
Va chiarito fin d'ora che anche nel caso in cui
la parte proceda per via telematica la cancelleria sarà comunque tenuta alla
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo (ovviamente mediante
copia degli atti) - cfr. articolo 12, comma 3-. In questo caso tuttavia non si
tratterà di duplicare tutti gli atti processuali, giacché il contenuto del
fascicolo d'ufficio è circoscritto da quanto previsto dall'articolo 168 c.p.c.
Con il terzo comma si recupera il criterio di
validità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n.39, per tutti quegli atti per i quali non è espressamente prevista la
sottoscrizione con la firma digitale. Secondo il citato articolo 3 d.lgs.
39/1993 la firma è "sostituita dall'indicazione del nominativo del
soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato" e,
nel presente regolamento, tale sistema di sottoscrizione viene in definitiva
usato per documenti informatici che costituiscono copia di atti in forma
cartacea (e quindi sottoscritti con la firma autografa tradizionale) ovvero che
rappresentano provvedimenti di mera esecuzione di atti già redatti come
documenti informatici sottoscritti con la firma digitale.
Articolo 5. Stessi
principi (di cui all'articolo 4) sono stabiliti per quanto riguarda il processo
verbale dall'articolo 5, nel quale si disciplina anche l'ipotesi
dell'intervento del testimone.
Articolo 6. Con
l'articolo 6 si prevede che le comunicazioni con biglietto di cancelleria (per i
quali non è necessaria la sottoscrizione con la firma digitale) e la
notificazione degli atti (effettuate come documenti informatici sottoscritti con
firma digitale) possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso
il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato dal
destinatario al certificatore della firma digitale (cfr. successivo articolo 7).
Nell'articolo in esame si prevedono le modalità
attraverso le quali l'ufficiale giudiziario può svolgere l'attività di
notificazione per via telematica ad integrazione dei principi già applicabili
di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 (che recita testualmente: "1. Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di
formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto
in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche
di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del
documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge.").
Nel comma 3 si prevede l'ipotesi in cui, per una
qualsiasi ragione, l'ufficiale giudiziario non sia in grado di procedere alla
notificazione per via telematica di un atto ricevuto come documento informatico.
In tal caso egli procede alla notifica nei modi tradizionali, consegnando la
copia autenticata su supporto cartaceo e il duplicato del documento informatico
(su supporto elettronico facilmente trasportabile), al fine di consentire al
destinatario ogni verifica sulla firma digitale apposta sul documento
informatico medesimo.
Articolo 7. Con
l'articolo 6 si è prevista la possibilità di notificazioni presso l'indirizzo
elettronico; con la disciplina di cui all'articolo 7 si introducono le modalità
relative alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico.
Per il difensore si farà riferimento a quello
comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da quest'ultimo reso
disponibile agli uffici giudiziari e al pubblico; per gli esperti e gli
ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi
ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale
(comma 1 dell'articolo 7).
Per tutti gli altri soggetti l'indirizzo
elettronico valido sarà quello dichiarato al certificatore della firma digitale
(la figura del certificatore della firma digitale è prevista dagli articoli 8,
9 e 17 del d.P.R. n. 513 del 1997) al momento della richiesta di attivazione
della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima
(comma 2 dell'articolo 7), sempre che il certificatore offra il servizio di
rendere disponibile nel certificato l'indirizzo elettronico.
In altri termini il soggetto che vorrà munirsi,
per la propria attività, della firma digitale dovrà accettare il fatto che
all'indirizzo elettronico dichiarato a tal fine potranno pervenire notificazioni
di atti processuali pienamente efficaci e valide.
Nel comma 3 si prevede da un lato la possibilità
di consultazione (anche in via telematica) degli indirizzi elettronici da parte
del pubblico - onde favorire la notificazione telematica - e dall'altro il
tempestivo aggiornamento di tali indirizzi secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale.
Articolo 8. Nel
comma 1 dell'articolo 8 si stabilisce che "la comunicazione e la
notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla
ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la
comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale
giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della
suddetta procedura di validazione temporale."
Con tale disposizione si chiarisce, più nel
dettaglio, il momento in cui la comunicazione e la notificazione si ha per
eseguita.
Va premesso in generale che i principi in materia
sono quelli già stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come sopra già integralmente richiamato,
nonché quello di recente affermato dall'articolo 11, comma 1, della recente
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
sui servizi della società dell'informazione, secondo cui "l'ordine e la
ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi".
In altri termini non si richiede che il
destinatario apra (e cioè visualizzi) la posta elettronica, ma che il
"gestore del sistema di trasporto delle informazioni" (cfr. articolo
13, comma 2, del d.P.R. 513/1997) renda accessibile l'atto al
destinatario, alla stessa stregua di quanto avviene con la posta ordinaria
pervenuta all'indirizzo fisico del destinatario. Nella specie sarà sufficiente
che l'e-mail (la posta elettronica) raggiunga il gestore del servizio del
destinatario e che, quindi, il destinatario sia in grado di accedere a tale
posta. Di ciò il suddetto gestore rilascia immediata e automatica
"ricevuta di consegna" (come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera i: "il messaggio generato ed inviato automaticamente al
mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del
destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al
destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica"). Su tale
ricevuta di consegna il notificatore dovrà quindi applicare la procedura di
"validazione temporale" che, secondo il decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e le successive regole tecniche al riguardo
approvate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513) garantisce l'attestazione di
data e ora in termini di affidabilità e sicurezza.
Onde consentire eventuali controlli sul servizio
automatico di segnalazione di avvenuta ricezione del documento informatico, in
caso di contestazione sulla ricezione della posta elettronica, si stabilisce
inoltre che i dati relativi all'attestazione temporale siano conservati dal
notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni. Naturalmente saranno
adottate specifiche disposizioni tecniche per assicurare l'integrità del
relativo archivio.
Articoli 9, 10 e 11. Costituzione
in giudizio e deposito, nonché procura alle liti e iscrizione a ruolo sono
espressamente presi in considerazione rispettivamente negli articoli in parola
secondo i principi già sopra richiamati.
Articoli 12 e 13. Punto
centrale del processo telematico è l'istituzione del fascicolo informatico. La
cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio,
contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie
informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
Secondo la previsione dell'articolo 9 nel
fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti probatori offerti in
comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i
documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo
l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è
effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente
onerosa (e la ricorrenza di tale ipotesi è disciplinata dall'articolo 13, comma
4).
In linea di massima quindi il fascicolo
informatico consentirà alle parti, al giudice e alla cancelleria la
consultazione on line del fascicolo d'ufficio e di quelli di parte. Come
chiarito dall'articolo 13, comma 6, sarà comunque possibile la consultazione
anche nei locali della cancelleria attraverso appositi videoterminali. Ciò
garantisce l'accesso al fascicolo informatico anche alla parte sprovvista di
propri strumenti informatici, la quale ovviamente potrà trarre copia cartacea
dei documenti informatici secondo le regole ordinarie.
Al comma 3 dell'articolo 12 si chiarisce
espressamente che le disposizioni in esame si affiancano alle norme sulla
formazione tradizionale del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
Nell'articolo 13 si dettano norme integrative
sulla formazione del fascicolo informatico (numerazione, indice, possibilità di
copia informatica, ripartizione dei fascicoli di parte, possibilità di
consultazione). Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della
cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale (comma 7),
rendendo indelebile il fascicolo stesso, contenente tutte le acquisizioni
probatorie.
Articolo 14. Nell'articolo
14 si disciplina anche l'ipotesi di produzione di atti su supporto informatico,
ipotesi questa che dovrebbe essere residuale tra la produzione tradizionale di
atti su supporto cartaceo e la produzione per via telematica di atti redatti
come documenti informatici.
Articolo 15. Con
l'articolo 15 si prevede specificamente la possibilità del deposito della
relazione del consulente tecnico d'ufficio per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale. Anche gli allegati (documenti e
osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono
stati prodotti su supporto cartaceo) possono essere depositati con lo stesso
mezzo, ma in tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico
d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla
scadenza del termine per il deposito della relazione, onde consentire alle parti
di prenderne visione.
Così come previsto per la nota di iscrizione a
ruolo (articolo 11, comma 2) la relazione del consulente tecnico
d'ufficio potrà essere redatta su appositi modelli definiti con decreto
ministeriale. Più in particolare per la c.t.u. sarà il giudice a stabilire se
essa dovrà essere redatta conformemente ad appositi modelli, tenuto conto di un
eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica
d'ufficio (ad es. per l'aggiornamento dei registri di cancelleria o per la
creazione di un archivio) .
Articoli 16 e 17. Con
gli articoli 16 e 17 si chiarisce che le norme sulla redazione degli atti come
documenti informatici e sulla trasmissione degli stessi per via telematica si
riferiscono anche a fascicoli e sentenze relativi ad ogni stato e grado del
processo.
Saranno infine stabilite con decreto ministeriale
particolari regole e modalità, dirette ad assicurarne l'integrità,
l'autenticità e la riservatezza dei dati trasmessi.
Articolo 18. Come
suggerito nel parere del Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della
funzione pubblica è stata prevista l'estensione delle disposizioni
regolamentari ad altri procedimenti.
Articolo 19. La
norma regola l'operatività delle disposizioni regolamentari e il termine per
l'adozione dei decreti sulle regole tecnico-operative.
RELAZIONE TECNICO - NORMATIVA
Il presente regolamento viene ad integrare, per
quanto attiene al processo civile, il quadro normativo già delineato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in modo da
rendere concreta e funzionale l'applicazione di principi già affermati e
vigenti nell'ordinamento giuridico (cfr. ad es. articoli 4 e 5 del citato d.P.R.
513 del 1997, sul principio secondo cui il documento informativo soddisfa il
requisito legale della forma scritta e sull'efficacia probatoria del documento
informatico).
La conformità alla Costituzione si evince dal
fatto che la materia in questione è stata già oggetto di delegificazione a
seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Sotto l'aspetto strettamente processuale non v'è
alcuna interferenza con la disciplina comunitaria sia perché il presente
regolamento non detta norme modificative delle disposizioni sostanziali
processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.), bensì
solo norme strumentali sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo che si affiancheranno alle modalità ordinarie (su sopporto
"cartaceo"); sia perché non v'è al momento alcuna disciplina
comunitaria in tale specifico settore.
In ogni caso in tema di notificazione il presente
regolamento appare in linea con il principio generale di recente affermato
dall'articolo 11, comma 1, della recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, sui servizi della società
dell'informazione, secondo cui "l'ordine e la ricevuta si considerano
pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di
accedervi".
Sotto lo specifico profilo dei rapporti tra la
firma digitale e la firma elettronica come disciplinata dalla Direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, eventuali
aggiustamenti e modifiche potranno essere apportate in sede di recepimento della
direttiva stessa e riguarderanno l'istituto della firma digitale come
disciplinato dal d.P.R. 513 del 1997, al quale il presente regolamento rinvia.
In ogni caso si richiama fin d'ora l'articolo 3, comma 7, della citata direttiva
1999/93/CE che consente deroghe ed eccezioni sull'uso delle firma elettroniche
in particolari settori pubblici (come potrebbe essere, se del caso, il settore
del processo civile, - cfr. art. 3, comma 7: "Gli
Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore
pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere
obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare
unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali
requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per
i cittadini").
Non emergono profili concernenti il rispetto di
competenze delle regioni e delle autonomie locali.
Ai fini della valutazione dell'impatto della
presente regolamentazione può rilevarsi che l'uso degli strumenti informatici e
telematici nell'ambito del processo civile potrà agevolare, in termini di
rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità del
sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione e
notificazione di atti, trasmissione del fascicolo) con evidenti e diretti
vantaggi per il personale dell'Amministrazione della giustizia, per gli avvocati
e per tutti i cittadini.