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 Firma digitale

Prime impressioni di un avvocato
di Daniele Coliva - 01.02.01

Lo strumento regolamentare sta diventando il grimaldello con il quale si attuano grandi rivoluzioni nel nostro ordinamento. Con il DPR 513/97 il mondo del diritto sostanziale è stato inciso profondamente in un suo elemento sostanziale (la firma, il documento); ora tocca al processo civile e amministrativo.
Il regolamento in questione apparentemente appronta uno strumento per svolgere un'attività in maniera più snella e organizzata, in realtà incide sulla qualità dei servizi collaterali al processo in misura considerevole e, potenzialmente, in grado di migliorare notevolmente il modo di lavorare del personale di cancelleria, degli avvocati e dei magistrati.

Dubito, però, che il fascicolo telematico consentirà di guarire o quanto meno alleviare i mali cronici della giustizia civile, la quale ha bisogno di interventi sulla struttura organizzativa che non riguardano tanto i metodi quanto le persone: sono poche.
Lo dimostra la riforma del processo civile del 1990 (entrata in vigore nel 1995): i rinvii lunghissimi non sono stati eliminati; non sono rari i processi in cui la media annuale delle udienze è compresa tra 1 e 2. Se il mutamento delle regole del processo non ha drasticamente mutato il quadro, ho forti perplessità che tale risultato possa essere raggiunto dal fascicolo telematico.

Ciò non significa affatto che sia un'innovazione inutile, al contrario. Affermo solo che è uno dei passi da compiere e senz'altro molto importante, perché l'informatizzazione delle procedure consentirà economie di scala che si tradurranno quasi certamente in una migliore efficienza del personale.
Un primo aspetto positivo, detto da "pratico", è il collegamento a distanza: per via telematica: non si fanno file, non c'è l'ansia dell'ufficio che chiude ad orari incredibili (per esempio le undici del mattino, non si debbono aspettare giorni per consultare un fascicolo.

Un secondo profilo è rappresentato dalla introduzione di standard operativi; per loro natura gli standard sono uniformi, pertanto verrà meno la diversità delle prassi locali, alquanto fastidiosa. L'uniformazione delle procedure comporta tuttavia la necessità di un balzo in avanti culturale di tutti gli addetti al palazzo di giustizia, esterni ed interni. Occorrerà che ogni operatore, per la sua parte, compia il massimo sforzo per garantire ed osservare l'uniformità che lo standard in teoria assicura. Accanto a questo rispetto dovrà esserci uno sforzo organizzativo enorme perché vi siano gli strumenti (cioè l'hardware) indispensabile al funzionamento del processo. Sarebbe alquanto triste sentirsi dire che il fascicolo informatico è incompleto perché non c'è personale sufficiente per le operazioni di acquisizione. Sotto questo profilo mi desta qualche preoccupazione l'art. 12 comma 2, laddove è previsto che l'inserimento nel fascicolo informatico delle copie informatiche dei documenti depositati su supporto cartaceo sia effettuato dalla cancelleria, "sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa", e tale onerosità è definita in termini quantitativi da un numero di pagine superiore a 20 (art. 13, comma 4).

Prevedo una supplenza degli interessati (cioè degli avvocati) sulla base di richieste "spontaneamente obbligatorie" delle cancellerie, a ciò indotte non da indolenza, ma da carenze strutturali.
Nel merito, sono ancora prematuri i tempi per una riflessione approfondita, anche in mancanza del decreto sulle norme tecniche (il regolamento del regolamento); sicuramente le potenzialità positive ci sono, bisogna sperare che le persone non le azzerino.