Lo strumento regolamentare sta diventando il grimaldello con il quale si
attuano grandi rivoluzioni nel nostro ordinamento. Con il DPR 513/97 il mondo
del diritto sostanziale è stato inciso profondamente in un suo elemento
sostanziale (la firma, il documento); ora tocca al processo civile e
amministrativo.
Il regolamento in questione apparentemente
appronta uno strumento per svolgere un'attività in maniera più snella e
organizzata, in realtà incide sulla qualità dei servizi collaterali al
processo in misura considerevole e, potenzialmente, in grado di migliorare
notevolmente il modo di lavorare del personale di cancelleria, degli avvocati e
dei magistrati.
Dubito, però, che il fascicolo telematico consentirà di guarire o quanto
meno alleviare i mali cronici della giustizia civile, la quale ha bisogno di
interventi sulla struttura organizzativa che non riguardano tanto i metodi
quanto le persone: sono poche.
Lo dimostra la riforma del processo civile del 1990 (entrata in vigore nel
1995): i rinvii lunghissimi non sono stati eliminati; non sono rari i processi
in cui la media annuale delle udienze è compresa tra 1 e 2. Se il mutamento
delle regole del processo non ha drasticamente mutato il quadro, ho forti
perplessità che tale risultato possa essere raggiunto dal fascicolo telematico.
Ciò non significa affatto che sia un'innovazione inutile, al contrario.
Affermo solo che è uno dei passi da compiere e senz'altro molto importante,
perché l'informatizzazione delle procedure consentirà economie di scala che
si tradurranno quasi certamente in una migliore efficienza del personale.
Un primo aspetto positivo, detto da "pratico", è il collegamento a
distanza: per via telematica: non si fanno file, non c'è l'ansia dell'ufficio
che chiude ad orari incredibili (per esempio le undici del mattino, non si
debbono aspettare giorni per consultare un fascicolo.
Un secondo profilo è rappresentato dalla introduzione di standard
operativi; per loro natura gli standard sono uniformi, pertanto verrà
meno la diversità delle prassi locali, alquanto fastidiosa. L'uniformazione
delle procedure comporta tuttavia la necessità di un balzo in avanti culturale
di tutti gli addetti al palazzo di giustizia, esterni ed interni. Occorrerà che
ogni operatore, per la sua parte, compia il massimo sforzo per garantire ed
osservare l'uniformità che lo standard in teoria assicura. Accanto a
questo rispetto dovrà esserci uno sforzo organizzativo enorme perché vi siano
gli strumenti (cioè l'hardware) indispensabile al funzionamento del
processo. Sarebbe alquanto triste sentirsi dire che il fascicolo informatico è
incompleto perché non c'è personale sufficiente per le operazioni di
acquisizione. Sotto questo profilo mi desta qualche preoccupazione l'art. 12
comma 2, laddove è previsto che l'inserimento nel fascicolo informatico delle
copie informatiche dei documenti depositati su supporto cartaceo sia effettuato
dalla cancelleria, "sempre che l'operazione non sia eccessivamente
onerosa", e tale onerosità è definita in termini quantitativi da un
numero di pagine superiore a 20 (art. 13, comma 4).
Prevedo una supplenza degli interessati (cioè degli avvocati) sulla base di
richieste "spontaneamente obbligatorie" delle cancellerie, a ciò
indotte non da indolenza, ma da carenze strutturali.
Nel merito, sono ancora prematuri i tempi per una riflessione approfondita,
anche in mancanza del decreto sulle norme tecniche (il regolamento del
regolamento); sicuramente le potenzialità positive ci sono, bisogna sperare che
le persone non le azzerino.