Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Firma digitale - Appunti sull'archiviazione ottica

3. I supporti di memorizzazione
di Marilli Rupi* - 26.07.2000

3.1. Gli standard utilizzabili

L'articolo 2 definisce il tipo di supporti che possono essere utilizzati per realizzare un archiviazione ottica. Conditio sine qua non è che in nessun modo sia possibile modificarne le parti registrate, ovvero che la scrittura determini una modifica permanente e irreversibile sul supporto di memorizzazione. Ecco il testo:

1. Per l'archiviazione dei documenti possono essere utilizzati i supporti per i quali l'operazione di scrittura comporta una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso. Sono pertanto esclusi i supporti per i quali esista una tecnica per annullare l'effetto dell'operazione di scrittura anche nel caso che tale tecnica richieda l'uso di dispositivi diversi da quelli installati nel sistema di archiviazione.
2. Gli obblighi di conservazione di documenti previsti dalla legislazione vigente si ritengono soddisfatti e l'uso della relativa tecnologia è consentito senza preventiva autorizzazione, sempreché il tutto venga realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il secondo comma sembra fatto per semplificare tutto e ammettere l'uso di qualsiasi supporto che risponda ai requisiti del comma 1, ma in realtà va letto in combinato disposto con una serie di altre disposizioni, anche per quanto riguarda la presentazione del documento (vedi il primo articolo di questa serie).
L'articolo 3 definisce il formato di memorizzazione (ricordiamo che si tratta, in questi casi, di un'immagine ottica dell'originale cartaceo):

1. Il tipo di supporto e l'organizzazione dei dati utilizzati dal sistema di archiviazione debbono essere conformi alle norme nazionali o internazionali stabilite da organismi di normazione ufficialmente riconosciuti, che siano applicabili alla classe di supporti di memorizzazione utilizzati dal sistema e pubblicati al momento della sua acquisizione. Non sono considerate applicabili norme per le quali siano disponibili solo prodotti conformi provenienti da un unico fornitore. L'obbligo di conformità indotto dalla presenza di norme applicabili ad una classe di supporti di memorizzazione non riguarda classi di supporti diverse.
2. Il sistema deve comunque garantire la possibilità di riversamento dei documenti memorizzati nei principali formati previsti dalle norme nazionali o internazionali, comunque almeno su supporti conformi alla norma ISO 9660 ed almeno nei formati CGM e TIFF.

Dunque l'AIPA suggerisce come formati standard il CGM e il TIFF, che sono diffusi ed universalmente riconosciuti. Prevede inoltre il riversamento, quindi la copia con o senza modifica, su supporti di memorizzazione che siano conformi a precise norme ISO (le norme ISO 9660). I classici CD-WORM (Write Once Read Many) rientrano pienamente in questi standard. Non esclude, tuttavia, l'impiego di standard ulteriori, purché compatibili "all'indietro" con quelli indicati. Il riferimento al momento dell'acquisizione è motivato dalle esigenze degli enti che hanno già attivato un sistema di archiviazione conforme alle norme precedenti, agiornate con questa deliberazione.

L'articolo 4 stabilisce il principio dell'identificazione dei supporti:

1. I supporti utilizzati per l'archiviazione debbono essere univocamente individuati. Ciò può avvenire sia attraverso codici univoci apposti in sede di fabbricazione, sia attraverso l'eventuale mappa dei difetti presenti sopra la superficie del supporto stesso, sia attraverso l'apposizione in modo indelebile sul supporto stesso, da parte del responsabile dell'archiviazione, di un codice identificativo autenticato da un pubblico ufficiale.

Di fatto tutti i CD presentano dei codici identificativi, in genere riferiti al produttore, al lotto, alla data di produzione ecc., ma questi dati non sono necessariamente univoci. Bisogna avere la garanzia, eventualmente verificando con la casa fornitrice del supporto di memorizzazione, della unicità di questi codici, nel caso in cui siano utilizzati per l'archiviazione ottica. L'ipotesi dell'autenticazione "fisica" del supporto da parte di un pubblico ufficiale appare del tutto residuale, ma completa il quadro della certezza del supporto.

3.2. Gli adempimenti dei fornitori

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che il fornitore del supporto può essere chiamato a garantire l'univocità del codice identificativo. Ma, come si legge all'articolo 5, deve anche "certificare" la conformità del supporto agli standard e alla normativa. Anche il fornitore del software di archiviazione è chiamato in causa da questo articolo:

1. Il fornitore è tenuto a certificare la conformità del sistema di archiviazione alle regole tecniche contenute nella presente deliberazione e, in particolare, alle norme nazionali o internazionali che siano applicabili secondo l'art. 3.
2. Il fornitore dei supporti di registrazione deve ugualmente certificare la conformità dello stesso supporto ai requisiti richiesti dall'art. 2.
3. Il fornitore del software di archiviazione è chiamato anch'esso a certificare la conformità di detto software alle funzioni previste dalla presente deliberazione. In particolare, oltre alle funzionalità previste dall'art. 7, questo deve:
a) gestire le fasi che vanno dalla cattura dell'immagine alla sua memorizzazione senza consentire alcuna alterazione dell'immagine stessa;
b) visualizzare, stampare e riversare i documenti archiviati su supporto di memorizzazione senza consentire alterazioni del loro contenuto;
c) verificare la corrispondenza tra la rappresentazione digitale di un documento e la corrispondente marca di controllo.

I punti a) e b) hanno un particolare valore, perché una delle caratteristiche più ricercate nei normali software di cattura delle immagini è la possibilità di intervenire sull'immagine acquisita. Invece per l'archiviazione ottica dei documenti il fornitore del software deve garantire che tutte le operazioni che partono dall'acquisizione dell'immagine e si concludono con la sua archiviazione non presentino in alcun punto possibilità di modifica.

3.3. I documenti archiviabili

L'articolo 6 divide i documenti archiviabili in due categorie: i documenti cartacei e i documenti formati in origine su supporto informatico. Questo aspetto è estremamente delicato, in quanto l'archiviazione dei documenti cartacei per i quali è prevista l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale, deve essere anch'essa autenticata da un pubblico ufficiale:

1. La conservazione su supporto ottico è prevista per le tipologie di documenti appresso indicati, secondo le modalità per ciascuna specificate:
a) documenti cartacei: tali documenti possono presentarsi sia come originali che come copie. Per gli originali la formazione sul supporto di memorizzazione avviene, successivamente all'acquisizione in formato immagine, con il processo di autenticazione previsto all'art. 11. Tale processo di autenticazione non è richiesto per i documenti in copia, la cui formazione su supporto di memorizzazione avviene con la sola acquisizione per immagine. Il processo di autenticazione non è richiesto anche per quei documenti originali al cui contenuto possa risalirsi attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta, anche se in possesso da parte di terzi;

I documenti che richiedono la presenza di un pubblico ufficiale sono i documenti in originale in copia unica e prevedono una serie di procedure di autenticazione stabilite dall'articolo 11, che vedremo più avanti. Per tutti gli altri documenti, cioè per le copie e per i documenti su supporto informatico, la conformità all'originale viene garantita dal responsabile dell'archiviazione al momento in cui applica la propria firma digitale alle impronte. La presenza di un soggetto responsabile dell'archiviazione non è una novità rispetto al classico tipo di archiviazione attualmente in uso. In questo caso l'AIPA ha cercato di venire incontro alle esigenze delle società, private o pubbliche che siano, cercando di affidare al responsabile dell'archiviazione un certo numero di responsabilità atte a limitare i vari compiti più o meno onerosi che implicano la presenza di un pubblico ufficiale.

Il punto successivo affonta l'archiviazione ottica dei documenti formati all'origine "su supporto informatico". Non si tratta dei "documenti informatici" ai sensi del DPR 513/97, per i quali non si può parlare di supporto, di set di caratteri e via discorrendo, a causa della "immaterialità" del documento informatico, ma dei casi molto diffusi in cui si usa un programma di videoscrittura per formare un documento tradizionale:

b) documenti formati all'origine su supporto informatico: i documenti formati direttamente su supporto informatico possono essere trasferiti sul supporto di memorizzazione, senza passaggio su supporto cartaceo, in un formato conforme allo standard SGML, oppure in uno dei seguenti formati: PDF, AFP e Metacode. E' altresì possibile la conservazione di tali documenti come puro testo purché questo ne rappresenti integralmente ed in maniera non ambigua il contenuto. Deve essere in ogni caso definito univocamente il set di caratteri utilizzato, del quale deve essere contestualmente registrata l'immagine, e, qualora la formattazione non sia già implicitamente contenuta nel formato del documento, debbono essere specificate almeno la divisione in righe e pagine e la dimensione delle spaziature. Un documento formato secondo i precedenti requisiti costituisce la rappresentazione digitale del documento archiviato. E' inoltre consentita l'archiviazione dei documenti formati all'origine su supporto informatico attraverso la conservazione della corrispondente immagine ottenuta per conversione diretta dal formato testuale; è possibile conservare sul medesimo supporto anche il testo del documento per scopi gestionali e documentali.

E' interessante notare che la deliberazione prevede espressamente la possibilità di usare anche il formato SGML (il "padre" dell'HTML) e anche il puro testo. In questo modo si garantisce l'utilizzabilità dei documenti anche con accesso o trasmissione per via telematica, nel modo più semplice. Attualmente è in corso di approvazione il anche formato PDF (Portable Document Format), per la sua elevata diffusione e per la possibilità di usufruire gratuitamente del software di visualizzazione. Invece non sono ammessi i formati dei vari word processor, anche se molto diffusi, in quanto strettamente proprietari ed estremamente sensibili ai diversi strumenti di visualizzazione.

* Ingegnere, responsabile qualità e certificazione ITSEC della Finital (certificatore iscritto nell'elenco AIPA) - Divisione CA